RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 7 AGOSTO 2026
CAREGIVER
Mobilità interprovinciale
I diritti di precedenza nei trasferimenti per l’assistenza al genitore disabile – Cass., Sez. Lav., sent. 17 luglio 2026, n. 23386
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego richiedeva il trasferimento interprovinciale facendo valere la precedenza assoluta in ragione della sua condizione di referente unico che assiste il genitore con disabilità grave. A seguito del diniego opposto dalla Pubblica amministrazione, il lavoratore adiva il giudice del lavoro per far dichiarare la nullità e disapplicare le clausole del contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità nella parte in cui escludevano tale precedenza per i trasferimenti tra Province diverse.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo le clausole contrattuali in contrasto con le tutele previste in materia di assistenza ai disabili.
Il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la norma di legge che riconosce al lavoratore che assiste un familiare disabile il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina ove possibile non attribuisce un diritto soggettivo assoluto ed illimitato. Il contemperamento tra la tutela della disabilità e le esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico risponde ai principi di imparzialità, correttezza e trasparenza, legittimando la predeterminazione di criteri trasparenti e graduati attraverso la contrattazione collettiva. La disciplina pattizia, che limita la precedenza per l’assistenza al genitore disabile alle sole operazioni di mobilità provinciale e di assegnazione provvisoria, non si pone in contrasto né con la normativa nazionale né con i principi eurounitari in materia di non discriminazione e di accomodamenti ragionevoli. Il diritto dell’Unione Europea, infatti, vieta la discriminazione ma non impone l’attribuzione di una precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali a favore dei caregiver familiari.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
INPS
Lavoro subordinato
L’accertamento della subordinazione e il valore dei verbali ispettivi – Cass., Sez. Lav., ord. 15 luglio 2026, n. 23308
Il Fatto
Una società adiva il Tribunale proponendo opposizione avverso un avviso di addebito con cui l’INPS le intimava il pagamento di somme a titolo di contributi omessi e sanzioni, a seguito dell’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con due lavoratori.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo provata la sussistenza della subordinazione sulla base delle dichiarazioni rese ai verbalizzanti e della documentazione contabile. La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la valutazione della sussistenza degli indici rivelatori della subordinazione costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La corte rileva che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni rese dai lavoratori sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può legittimamente attribuire ad esse valore prevalente. La corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio e che non vi è stata alcuna violazione delle norme sull’onere della prova né della disciplina sulla motivazione.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
LAVORO
Compensi
Il limite retributivo per gli emolumenti percepiti da esperti presso enti pubblici – Cass., Sez. Lav., sent. 17 luglio 2026, n. 23392
Il Fatto
Un professionista agiva in giudizio nei confronti di un ente pubblico per ottenere il pagamento dei compensi maturati per l’attività prestata presso un comitato europeo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano parzialmente la domanda, escludendo l’applicabilità dei limiti di contenimento della spesa pubblica in quanto i compensi provenivano dall’Unione Europea.
L’ente proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che il limite posto ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche dall’art. 23-ter del D.L. n. 201/2011 si applica anche agli emolumenti corrisposti dall’ente pubblico agli esperti per l’attività svolta presso l’agenzia europea, poiché tali somme affluiscono direttamente sul bilancio dell’ente nazionale. La natura pubblica di tali risorse comporta altresì l’obbligo di cumulare tutti gli importi percepiti dal lavoratore ai fini del rispetto del tetto retributivo massimo previsto dalla legge.
La Corte pertanto accoglie il ricorso.
LAVORO STRAORDINARIO
Retribuzione
L’onere probatorio del lavoratore che voglia il pagamento del lavoro straordinario non retribuito – Cass., Sez. Lav., ord. 18 giugno 2026, n. 20700
Il Fatto
Un lavoratore, a seguito del credito calcolato dagli ispettori nel verbale di diffida per infedele registrazione delle reali ore di lavoro, notificava un precetto per il recupero di tali somme.
La società proponeva opposizione e il lavoratore proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna al pagamento di ulteriori differenze retributive.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione a precetto dichiarando che nulla era dovuto in forza del verbale di diffida e condannava il lavoratore alla restituzione delle somme percepite.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il lavoratore che domandi il compenso per lavoro straordinario ha l’onere di provare rigorosamente e in termini concreti l’effettiva prestazione e la sua dimensione quantitativa. La corte rileva che è corretta la valutazione di inammissibilità, per genericità e natura valutativa, dei capitoli di prova che richiedano al testimone la mera conferma di un prospetto analitico ore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Retribuzione
Il mantenimento del trattamento economico in caso di mutamento di qualifica – Cass., Sez. Lav., ord. 17 luglio 2026, n. 23409
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il mantenimento della misura del salario professionale goduto nella precedente qualifica a seguito di un trasferimento con mutamento di mansioni.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, riconosceva il diritto del lavoratore a mantenere il salario professionale senza alcuna diminuzione, condannando il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la parte dispositiva della sentenza impugnata deve essere interpretata alla luce della motivazione, dalla quale si evince che l’accoglimento della domanda è fondato sul principio di irriducibilità della retribuzione. Tale principio è stato applicato tenendo conto dei maggiori importi percepiti a titolo di salario di produttività nella nuova qualifica, evitando una cristallizzazione indeterminata del diritto. Eventuali incrementi retributivi spettanti nella nuova qualifica incidono infatti in proporzione sulla misura del salario professionale originariamente spettante.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MANSIONI
Risarcimento danni
La prova del danno da perdita di chance – Cass., Sez. Lav., ord. 17 luglio 2026, n. 23406
Il Fatto
Un dirigente medico adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa del mancato tempestivo riconoscimento della qualità di vincitore di un concorso pubblico da parte dell’azienda sanitaria datrice di lavoro, intervenuto soltanto anni dopo a seguito di diversi giudizi amministrativi. Il lavoratore lamentava, tra le varie voci, il danno da perdita di chance per il mancato sviluppo di carriera, la perdita di introiti da attività intramoenia e il danno alla professionalità e all’immagine.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione rigettando le pretese risarcitorie.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il danno da perdita di chance per mancata progressione di carriera richiede un idoneo supporto di allegazione e di prova circa gli elementi idonei a dimostrare che l’inquadramento tardivo abbia concretamente precluso la partecipazione o penalizzato l’esito di concorsi per incarichi superiori. La corte rileva inoltre che l’accertamento della condotta di non contestazione costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Con riguardo alla retribuzione di risultato e alla perdita di opportunità professionali e di attività intramoenia, la spettanza dei relativi compensi o danni presuppone l’allegazione e la prova di elementi specifici e dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi o della perdita di utilità concrete.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MOBBING
Demansionamento
Il concorso di colpa del lavoratore nella determinazione del danno alla sua salute – Cass., Sez. Lav., ord. 22 giugno 2026, n. 21183
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità di plurimi trasferimenti d’ufficio, del demansionamento subito e di condotte mobbizzanti tenute nei suoi confronti e impugna il provvedimento disciplinare conservativo irrogato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per le condotte vessatorie e per la patologia psichiatrica derivatane, riducendo tuttavia il risarcimento del danno in ragione di un ritenuto concorso di colpa del lavoratore.
Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. costituisce un’eccezione in senso lato ed è rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base delle risultanze probatorie acquisite, senza che ciò costituisca violazione del contraddittorio o delle regole che disciplinano il nesso di causalità. La corte osserva inoltre che la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi idonei a dimostrare l’intento persecutorio, unitamente alla selezione delle fonti di prova, rientra nell’apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.
La corte pertanto rigetta entrambi i ricorsi.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Audizione
La valutazione del grave e oggettivo impedimento per il differimento della convocazione – Cass., Sez. Lav., sent. 16 luglio 2026, n. 23334
Il Fatto
Un dirigente medico impugnava le sanzioni conservative deducendo la violazione del diritto di difesa in relazione alla prima sanzione, per mancato differimento dell’audizione a causa di uno stato di malattia, e contestava nel merito la sussistenza e la gravità degli addebiti relativi alla seconda sanzione.
Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, ritenendo legittime le sanzioni irrogate.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la mancata audizione del dipendente dà luogo alla nullità della sanzione disciplinare solo ove sia dimostrato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa. È onere del lavoratore provare di non aver potuto presenziare per una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto, non costituendo ogni stato di malattia un impedimento grave e oggettivo. La corte rileva inoltre che la valutazione della gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Pubblico impiego
La decadenza per la PA per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso – Cass., Sez. Lav., sent. 17 luglio 2026, n. 23387
Il Fatto
Un dipendente pubblico veniva sottoposto a procedimento disciplinare, successivamente sospeso a causa della pendenza di un giudizio penale per i medesimi fatti. A seguito della conclusione del processo penale con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, la Pubblica amministrazione riattivava il procedimento e irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il lavoratore adiva il giudice del lavoro eccependo la decadenza dall’azione disciplinare per intempestività della riattivazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo tempestiva la ripresa del procedimento, sul presupposto che il termine perentorio di sessanta giorni decorresse dal momento in cui l’Ufficio competente avesse ricevuto formale comunicazione della sentenza irrevocabile da parte della cancelleria del giudice penale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine di decadenza previsto per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso decorre dalla comunicazione al datore di lavoro del provvedimento giudiziale penale comprensivo di motivazione da parte della cancelleria del giudice. Tale comunicazione costituisce infatti l’evento certo idoneo a garantire il rispetto del principio di certezza. La corte precisa altresì che la modifica normativa che ha esplicitato la provenienza da parte della cancelleria non ha portata innovativa ma interpretativa del testo previgente, e che il termine decadenziale stabilito dalla legge opera soltanto in caso di riattivazione successiva al passaggio in giudicato della decisione penale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Collaborazione coordinata e continuativa
L’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione con la Pubblica amministrazione – Cass., Sez. Lav., ord. 17 luglio 2026, n. 23394
Il Fatto
Alcuni lavoratori, impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso un’amministrazione pubblica, adivano il Tribunale per far accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro e ottenere il risarcimento del danno per la loro abusiva reiterazione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda escludendo l’applicabilità della disciplina sul lavoro a progetto alle Pubbliche amministrazioni e ritenendo non provato l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disciplina speciale volta alla creazione di opportunità occupazionali per ex lavoratori socialmente utili ha una regolamentazione propria, non sovrapponibile a quella generale del lavoro a progetto, e non pone limiti al rinnovo dei contratti. La corte ribadisce inoltre che la valutazione delle risultanze probatorie e l’accertamento circa l’effettivo esercizio del potere direttivo e disciplinare costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non riesaminabili in sede di legittimità.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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