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20 AGOSTO 2026
Il Ministero del Lavoro ha ribadito che le fondazioni costituite o controllate dagli ordini professionali non possono entrare nel perimetro del Terzo settore e, di conseguenza, non sono iscrivibili al RUNTS. La conferma arriva con la nota n. 13041 del 14 agosto 2026, che risponde a un quesito della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni sull’applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore – CTS).
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 4, comma 2, del CTS esclude espressamente dalla qualifica di ETS:
- le pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001),
- le formazioni e associazioni politiche,
- i sindacati,
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro,
- nonché gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controlli da tali soggetti.
Gli ordini e collegi professionali sono qualificati secondo consolidata giurisprudenza come enti pubblici non economici a carattere associativo, riconducibili alla più ampia categoria delle “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Di qui il divieto, diretto e “per riflesso”, anche per gli enti da essi controllati o coordinati.
L’impatto (nullo) dell’art. 12-ter del D.L. n. 75/2023
La nota chiarisce che l’art. 12-ter del D.L. n. 75/2023 (convertito in legge n. 112/2023) – che esonera gli ordini, in equilibrio economico-finanziario, da alcune misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica – non modifica la loro natura pubblicistica. Si tratta di una norma finalizzata alla spending review, non alla ridefinizione dei confini del Terzo settore. Pertanto, non rimuove il divieto di iscrizione al RUNTS né per gli ordini né per le fondazioni da essi costituite o controllate.
Associazioni professionali: criteri distintivi e divieto di “doppia qualifica”
Sul terzo quesito, il Ministero ricorda che le “associazioni professionali” di cui all’art. 4, comma 2, CTS sono enti privatistici a base volontaria, senza rappresentanza esclusiva, finalizzati a valorizzare le competenze degli associati e a garantire regole deontologiche (legge n. 4/2013). Il MIMIT ha precisato che tali associazioni:
- non sono ETS (circolare Mimit n. 1882 del 18 dicembre 2025);
- non possono cumulare la qualifica di associazione professionale (legge n. 4/2013) con quella di ETS (Faq Mimit del 23 settembre 2021).
L’esclusione vale anche per soggetti non iscritti all’elenco ministeriale, qualora dallo statuto emerga la medesima finalità di valorizzazione professionale (tipica di chi offre servizi al pubblico), anziché finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie degli ETS. La distinzione rispetto alle “associazioni di rappresentanza di categorie economiche” risiede nelle finalità perseguite:
- le prime valorizzano la capacità professionale dei singoli;
- le seconde promuovono la categoria verso i pubblici poteri.
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