COMMENTO
DI MICHELE SILIATO | 28 AGOSTO 2026
I soggetti che hanno presentato nel corso del 2025 una o più dichiarazioni integrative dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del modello 770/2026, specificando l’eventuale maggior credito nel quadro DI.
Premessa
Tra i molteplici quadri che compongono la “seconda parte” della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il c.d. modello 770, il quadro “DI” va, come noto, compilato dai soggetti che hanno presentato, nel corso del periodo d’imposta oggetto del dichiarativo stesso, una o più dichiarazioni integrative ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis , del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
In particolare, il quadro “DI” del modello 770 è stato istituito in seguito alla possibilità di correggere o, per l’appunto, integrare, sia a favore sia a sfavore del contribuente, quanto inviato all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto per l’accertamento di cui all’art. 2, comma 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall’art. 5, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, ovvero non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
Per il periodo d’imposta 2025, oggetto della dichiarazione modello 770/2026, sono, quindi, tenuti alla compilazione del quadro in argomento i sostituti d’imposta che:
- nel corso del 2025 abbiano presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa, dalla quale scaturisca un credito d’imposta;
- intendano utilizzare in compensazione il maggiore credito risultante dalle predette dichiarazioni integrative per il versamento di debiti maturati successivamente al periodo d’imposta in cui l’integrativa viene presentata.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa andrà, nel quadro DI, indicato l’eventuale maggior credito derivante dalla dichiarazione integrativa stessa.
Presupposto indispensabile per la trasmissione della dichiarazione integrativa è la valida presentazione della dichiarazione originarianei termini previsti dalla legge, considerando tale anche il caso di presentazione avvenuta entro il termine di novanta giorni dalla scadenza, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni.
Presentazione della dichiarazione integrativa
La compilazione del quadro “DI” presuppone che il contribuente abbia, nel periodo d’imposta, trasmesso una dichiarazione integrativa inerente a periodi fiscali precedenti, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione.
Con l’invio della dichiarazione integrativa, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare quanto già trasmesso all’Agenzia delle Entrate presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, utilizzando il modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Il flusso telematico del dichiarativo integrativo va annotato specificatamente nel frontespizio del modello stesso, avendo cura di barrare l’apposito riquadro “Dichiarazione integrativa” e di specificare il protocollo della dichiarazione già validamente presentata e, dunque, da sostituire.
Si rammenta che il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione in argomento per correggere errori o omissioni:
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, nel caso in cui consegua un maggior debito d’imposta, fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
- che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o un minor credito. In tal caso, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione sul modello F24 per eseguire versamenti di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, così come prescritto dall’art. 2, comma 8-bis , D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
A titolo esemplificativo, se il sostituto ha presentato, nel periodo d’imposta 2025, una dichiarazione integrativa inerente all’anno fiscale 2023 contenente un maggior credito o un minore debito, il maggiore importo spettante dovrà essere indicato nel quadro “DI” del modello 770 (2026) inerente al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Compilazione del quadro DI
Il quadro “DI” del modello 770/2026 dovrà, dunque, essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato, nel corso del 2025, una o più dichiarazioni integrative oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa, ma, comunque, non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (c.d. dichiarazione integrativa ultrannuale).
Conseguentemente, si evidenzia la seguente tabella esemplificativa:
| Periodo d’imposta | Termine di presentazione modello 770 | Precedente termine presentazione integrativa | Anno di presentazione dichiarazione integrativa ultrannuale |
| 2019 | 31 ottobre 2020 | 31 ottobre 2021 | 2025 |
| 2020 | 31 ottobre 2021 | 31 ottobre 2022 | 2025 |
| 2021 | 31 ottobre 2022 | 31 ottobre 2023 | 2025 |
| 2022 | 31 ottobre 2023 | 31 ottobre 2024 | 2025 |
| 2023 | 31 ottobre 2024 | 31 ottobre 2025 | Dichiarazione ultrannuale possibile dal 2026 |
Il quadro “DI” si compone di 20 righi (da DI1 a DI20), suddivisi in 4 distinte colonne:
- colonna 1 – Codice Fiscale;
- colonna 2 – Nota;
- colonna 3 – Periodo d’imposta;
- colonna 5 – Maggior credito.
La colonna 1 – Codice Fiscale andrà compilata esclusivamente nel caso in cui, a seguito di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa sia diverso del dichiarante (es. nelle ipotesi di incorporazione, qualora la dichiarazione integrativa dell’incorporata sia stata presentata dall’incorporante).
Nella colonna 2 – Nota, il sostituto d’imposta avrà cura di indicare una delle note di seguito riportate, previste dalle istruzioni di prassi e utili a specificare la natura del maggior credito:
| NOTA | TIPO DI CREDITO | RIFERIMENTO CASELLA | CODICE TRIBUTO PER UTILIZZO CREDITO |
| A | Ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale | Rigo SX4, colonna 3 | 6781 o 166E |
| B | Ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi | Rigo SX4, colonna 3 | 6782 o 167E |
| C | Ritenute di capitale | Rigo SX4, colonna 3 | 6783 o 168E |
| D | Imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie | Rigo SX4, colonna 3 | 6783 o 168E |
| E | Codici tributo non più gestiti in dichiarazione | Rigo SX4, colonna 3 | 6783 o 168E |
| F | Liquidazione definitiva dalla prestazione in forma di capitale | Rigo SX4, colonna 3 | 6781 o 166E |
| I | Anticipo TFR versato negli anni 1997 e 1998 | Rigo SX37, colonna 6 | 1250 |
| J | Credito su imposta riserve matematiche | Rigo SX40, colonna 10 | 6780 |
| K | Ulteriore credito su imposta riserve matematiche | Rigo SX41, colonna 8 | 6780 |
| L | Credito di cui all’art. 1, comma 2-sexies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (credito dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi esteri) | Rigo SX42, colonna 8 | 6780 |
| M | Credito derivante dal risparmio d’imposta degli organismi di investimento collettivo | Rigo SX44, colonna 7 | – |
| N | Credito per acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato | Rigo SX46, colonna 8 | – |
| P | Credito bonus riconosciuto | Rigo SX47, colonna 5 | 1655 o 165E |
| Q | Credito trattamento integrativo | Rigo SX49 colonna 7 | 1701 o 170E |
Nella colonna 3 – Periodo d’imposta andrà indicato l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa, sicché, a mero titolo esemplificativo, per la dichiarazione integrativa 770/2022 dovrà essere indicato “2021”.
Infine, nella colonna 5 – Maggior credito andrà indicato il credito derivante dal “maggior credito” risultante dalla dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta indicato nella colonna 3, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa.
Nel caso in cui, nel corso del 2025, siano state presentate dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo del quadro “DI” per ciascuna nota indicata nella colonna 2 e per ciascun periodo d’imposta.
Esempi di compilazione del quadro “DI” ed esposizione nel quadro “SX”
A) Sostituto d’imposta che presenta, nel corso del 2025, una dichiarazione integrativa inerente al periodo d’imposta 2022, al fine di esporre un erroneo doppio versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (codice tributo 1001) per complessivi 2.000 euro.
→ L’eccedenza di versamento è pari a 1.000 euro.
B) Sostituto d’imposta che presenta, nel corso del 2025, due dichiarazioni integrative.
→ La prima, inerente al periodo d’imposta 2022, è finalizzata a esporre un doppio versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente (codice tributo 1001) per complessivi 1.000 euro, (eccedenza di versamento pari a 500 euro).
→ La seconda, inerente al periodo d’imposta 2021, riguarda un credito relativo a redditi di lavoro autonomo pari a 750 euro.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225)
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