1° Contenuto riservato: Previdenza complementare: l’adesione automatica non scatta senza TFR

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Per il lavoratore non di prima assunzione già aderente a una forma pensionistica complementare senza conferimento del TFR il nuovo automatismo non opera

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 28 AGOSTO 2026

Dal 1° luglio 2026 la disciplina della previdenza complementare è stata profondamente modificata dalla Legge di Bilancio 2026, che ha introdotto un nuovo meccanismo di adesione automatica per i lavoratori dipendenti del settore privato, distinguendo tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori con precedenti rapporti di lavoro. La riforma incide in modo particolare sulla destinazione del TFR e sugli obblighi informativi posti a carico del datore di lavoro.

Una particolare attenzione merita il caso del lavoratore non di prima assunzione già aderente a una forma pensionistica complementare, ma senza conferimento del TFR. In tale ipotesi, come chiarito dalle Direttive COVIP e dalle FAQ del Ministero del Lavoro, il nuovo automatismo non opera. L’approfondimento analizza il quadro normativo e le ragioni di questa specifica esclusione.

Dal 1° luglio 2026 cambia l’adesione alla previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026Legge 30 dicembre 2025, n. 199interviene in maniera significativa sul sistema della previdenza complementare e, con particolare riferimento alle nuove assunzioni, modifica profondamente l’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005. Ai sensi dell’articolo 1, commi 204 e 205, della Legge n. 199/2025, le nuove disposizioni in materia di adesione automatica trovano applicazione dal 1° luglio 2026.

Il passaggio fondamentale consiste nel superamento, per le fattispecie interessate dalla nuova disciplina, del precedente sistema nel quale il silenzio del lavoratore determinava essenzialmente il conferimento tacito del TFR. Con il nuovo meccanismo l’adesione è invece configurata dalla legge come automatica, salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute al lavoratore entro il termine previsto.

Restano soggetti alla disciplina previgente i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026: per costoro continua a trovare applicazione il precedente meccanismo e il relativo termine semestrale. Le nuove disposizioni riguardano, invece, le assunzioni successive, secondo regole che devono essere differenziate in relazione alla storia lavorativa e previdenziale del neoassunto.

Lavoratori di prima assunzione

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, il nuovo articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 dispone l’adesione automatica alla previdenza complementare, salvo che il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di assunzione, manifesti una diversa volontà.

In particolare, entro tale termine il lavoratore può:

  • aderire espressamente a una forma pensionistica complementare;
  • rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 c.c., ferma l’eventuale destinazione al Fondo di Tesoreria INPS quando ne ricorrano i presupposti;
  • destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare;
  • nei casi ammessi dagli accordi collettivi, conferire alla previdenza complementare soltanto una percentuale del TFR maturando.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta entro 60 giorni, l’adesione automatica si consolida e trova applicazione il sistema previsto dai commi 7-bis e seguenti dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005.
Il Ministero del Lavoro conferma che l’adesione decorre dalla data di assunzione, mentre i versamenti vengono materialmente effettuati dal datore di lavoro dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto maturato fin dall’instaurazione del rapporto.

La forma pensionistica destinataria

La nuova disciplina individua anche il criterio per determinare la forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica.

In primo luogo, occorre fare riferimento alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, applicabili al rapporto di lavoro.

Qualora siano previste più forme pensionistiche collettive, assume rilievo l’eventuale scelta effettuata mediante accordo aziendale; in mancanza, l’adesione automatica opera verso la forma cui risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva di riferimento, trova invece applicazione il meccanismo residuale disciplinato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, con destinazione alla forma pensionistica residuale individuata dal decreto, attualmente rappresentata dal Fondo Cometa.

SituazioneForma pensionistica destinataria
Una sola forma collettiva applicabileForma prevista dalla contrattazione collettiva
Più forme collettive e specifico accordo aziendaleForma individuata dall’accordo aziendale
Più forme collettive senza specifico accordoForma con il maggior numero di iscritti in azienda
Nessuna forma collettiva applicabileForma residuale ex D.M. n. 85/2020 – Fondo Cometa

Gli effetti dell’adesione automatica

Un ulteriore elemento di particolare rilievo riguarda gli effetti economici dell’automatismo.

Diversamente dal precedente meccanismo di conferimento tacito, la nuova disciplina prevede, ove esistano specifiche previsioni collettive, il versamento della cosiddetta contribuzione piena, costituita da:

  • TFR maturando;
  • contributo a carico del datore di lavoro;
  • contributo a carico del lavoratore.

La misura dei contributi è quella stabilita dagli accordi o contratti collettivi applicabili.

Fa eccezione la contribuzione del lavoratore quando la sua retribuzione annuale lorda sia inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale: in tale ipotesi la norma consente al dipendente di chiedere che il proprio contributo non venga versato.

ElementoEffetto dell’adesione automatica
TFRConferimento alla forma pensionistica
Contributo datorialeDovuto nella misura prevista dalla fonte collettiva
Contributo del lavoratoreDovuto nella misura prevista dalla fonte collettiva, salvo le eccezioni di legge
Decorrenza dell’adesioneData di assunzione
Primo versamentoDal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni
Somme da recuperareAnche quelle maturate dalla data di assunzione

Il ruolo dell’informativa datoriale

La riforma attribuisce particolare rilievo anche agli obblighi informativi del datore di lavoro.

Al momento dell’assunzione l’azienda è tenuta a informare il lavoratore:

  • sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • sul funzionamento dell’adesione automatica;
  • sulla forma pensionistica individuata quale possibile destinataria;
  • sulle differenti opzioni esercitabili;
  • sul termine di 60 giorni e sugli effetti della mancata scelta.

Per il lavoratore non di prima assunzione l’adempimento assume un rilievo ancora maggiore: il datore deve, infatti, acquisire un’apposita dichiarazione dalla quale emerga quale sia stata la precedente scelta del dipendente in materia di previdenza complementare e, soprattutto, se la posizione eventualmente già esistente sia stata alimentata in tutto o in parte mediante TFR.

Il Ministero precisa, inoltre, che il datore deve conservare traccia dell’informativa e della dichiarazione ricevuta e rilasciarne copia al lavoratore.

Per il datore di lavoro non è, quindi, sufficiente conoscere se il nuovo assunto sia genericamente “iscritto a un fondo pensione”. Occorre individuare come quella posizione sia stata finanziata e, in particolare, se vi sia stato o meno un precedente conferimento del TFR.

I lavoratori non di prima assunzione

Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005 disciplina specificamente i lavoratori che, dopo avere già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente, instaurano un nuovo rapporto successivamente al 30 giugno 2026. Per questi soggetti, il funzionamento dell’automatismo dipende dalla precedente situazione previdenziale.

Quando il lavoratore abbia già una posizione pensionistica complementare alimentata, totalmente o parzialmente, mediante TFR, entro 60 giorni dalla nuova assunzione deve comunicare al datore di lavoro a quale forma pensionistica intende destinare il TFR maturando.
In questo caso, la precedente decisione di destinare il TFR alla previdenza complementare conserva i propri effetti: il lavoratore non può riportare il TFR nel regime ordinario dell’articolo 2120 c.c., ma può individuare la forma pensionistica cui destinarlo.

Se non comunica alcuna scelta nel termine previsto, opera l’adesione automatica verso la forma individuata secondo le regole applicabili al nuovo rapporto di lavoro. Le FAQ ministeriali confermano espressamente questa impostazione.

Diversamente, se nel precedente rapporto il lavoratore:

  • aveva mantenuto il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 c.c.;
  • non aveva mai alimentato la propria posizione complementare mediante TFR;
  • oppure aveva integralmente riscattato una precedente posizione alimentata dal TFR;

la mancata espressione di una nuova volontà non produce automaticamente l’adesione alla previdenza complementare. Il TFR continua a essere gestito secondo il regime ordinario, salva la facoltà del lavoratore di destinarlo successivamente a una forma pensionistica.

Situazione del lavoratore non di prima assunzioneIn assenza di scelta entro 60 giorni
Posizione complementare già alimentata con TFR totaleOpera l’adesione automatica
Posizione complementare già alimentata con parte del TFROpera l’adesione automatica
Precedente scelta di mantenimento del TFR nel regime ordinarioNon opera l’adesione automatica
Precedente posizione integralmente riscattataNon opera l’adesione automatica
Fondo pensione alimentato soltanto mediante contribuzione, senza TFRNon opera l’adesione automatica

Le nuove linee di investimento

Completa il nuovo sistema la modifica dell’articolo 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005 relativa all’investimento dei flussi provenienti dalle adesioni non esplicite.

Con la deliberazione del 23 giugno 2026 , COVIP ha definito i criteri minimi che devono rispettare i percorsi o le linee di investimento nei quali vengono collocati i flussi contributivi derivanti dalle adesioni automatiche.

Il nuovo modello supera l’impostazione basata esclusivamente sul tradizionale comparto garantito e introduce percorsi di investimento costruiti tenendo conto, in particolare, dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età dell’aderente, secondo una logica riconducibile ai percorsi cosiddetti life cycle.

Fondo pensione sì, TFR no: quando l’adesione automatica non opera

È proprio all’interno della disciplina dei lavoratori non di prima assunzione che emerge una fattispecie tanto particolare quanto frequente nella pratica.

Si pensi al lavoratore che, durante un precedente rapporto di lavoro oppure autonomamente, abbia aderito a una forma di previdenza complementare effettuando soltanto versamenti contributivi, senza destinare al fondo alcuna quota del proprio TFR.

Il soggetto è, a tutti gli effetti, un aderente alla previdenza complementare. Ha una posizione individuale aperta, versa contributi e beneficia delle regole proprie del secondo pilastro previdenziale.

Eppure, in caso di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026, questa circostanza non è sufficiente a fare scattare il meccanismo di adesione automatica.

Il parere di Covip

La distinzione deriva dalla particolare struttura dell’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005 e trova esplicito sviluppo nelle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, adottate proprio allo scopo di fornire indicazioni operative sull’applicazione dell’automatismo ai lavoratori di prima e non di prima assunzione.

Per il lavoratore non di prima assunzione occorre, dunque, distinguere due elementi che possono facilmente essere confusi:

  • l’adesione a una forma di previdenza complementare;
  • la destinazione del TFR a quella stessa forma pensionistica.

I due fenomeni non necessariamente coincidono.

Un lavoratore può infatti aderire a un fondo pensione e alimentare la posizione:

  • mediante contributi volontari;
  • mediante contribuzione contrattuale;
  • mediante contribuzione propria e datoriale;

senza che il proprio TFR sia mai stato conferito alla forma pensionistica.

Proprio in questa situazione manca il presupposto rilevante ai fini del nuovo automatismo.

Il Ministero del Lavoro, nelle FAQ dedicate ai lavoratori non di prima assunzione, distingue infatti espressamente tra coloro che dichiarano di avere un’adesione alla previdenza complementare alimentata in tutto o in parte dal TFR e coloro che non possiedono una posizione con tali caratteristiche.

→ Per i primi, in assenza di una diversa indicazione, scatta l’automatismo.

→ Per i secondi, invece, l’adesione automatica non scatta e il TFR rimane nel regime ordinario, ferma la possibilità di effettuare successivamente una scelta a favore della previdenza complementare.

Il Portale ministeriale conferma ulteriormente il principio laddove precisa che il nuovo automatismo riguarda, tra i lavoratori con precedente storia lavorativa, coloro che risultino titolari di una forma di previdenza complementare alimentata dal TFR, mentre rimangono esclusi coloro che non abbiano mai optato per il versamento del TFR alla previdenza complementare.

La ratio della distinzione sembra potersi individuare nella centralità attribuita dalla nuova disciplina alla gestione e alla destinazione del TFR.

Si tratta di una lettura sistematica, più che di una motivazione espressamente formulata dal legislatore.

Il comma 9-bis non sembra, infatti, voler trasformare qualsiasi precedente iscrizione a una forma pensionistica in un presupposto per l’adesione automatica presso il nuovo datore di lavoro. Il meccanismo appare piuttosto diretto a garantire la continuità della scelta già effettuata sulla destinazione del TFR.

Se il lavoratore aveva già deciso di sottrarre il proprio TFR al regime dell’articolo 2120 c.c. e di destinarlo alla previdenza complementare, il nuovo rapporto di lavoro non può, per effetto del solo cambio di datore, interrompere quella scelta. Il sistema impone quindi al lavoratore di individuare la forma pensionistica cui continuare a conferire il TFR e, in mancanza di una sua indicazione, interviene l’automatismo.

Diversa è la situazione nella quale il lavoratore sia sì aderente a un fondo, ma non abbia mai modificato il regime del proprio TFR.

In questo caso il TFR non è mai entrato nel circuito della previdenza complementare. L’adesione ha riguardato esclusivamente la componente contributiva e non la destinazione del trattamento di fine rapporto. Ne deriva che, manca quella precedente scelta sul TFR alla quale il nuovo comma 9-bis intende assicurare continuità.

In altri termini, l’adesione alla previdenza complementare non implica necessariamente l’adesione al sistema di conferimento del TFR alla previdenza complementare.

La posizione del Ministero del Lavoro

Ed è proprio questa differenza che impedisce all’automatismo di operare.

Le FAQ ministeriali rendono esplicita la distinzione. La lettura trova un importante riscontro nelle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 17 giugno 2026 e successivamente confluite nel Portale dedicato alla previdenza complementare.

Nella FAQ riepilogativa dedicata al lavoratore non di prima assunzione, il Ministero afferma che occorre distinguere tra lavoratori con una precedente adesione alimentata, in tutto o in parte, dal TFR e lavoratori privi di una simile posizione.

Per questi ultimi, il Ministero chiarisce che non scatta l’adesione automatica e che il TFR continua a essere gestito dal datore di lavoro secondo il regime ordinario o, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, mediante versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
Lo stesso criterio viene utilizzato nelle indicazioni rivolte ai datori di lavoro: questi ultimi devono acquisire dal lavoratore non soltanto la dichiarazione relativa all’esistenza di una posizione complementare, ma anche l’informazione circa l’eventuale destinazione, totale o parziale, del TFR alla stessa.

La circostanza conferma che il vero dato discriminante non è la semplice iscrizione al fondo pensione, bensì la presenza di una precedente decisione che abbia coinvolto il trattamento di fine rapporto.

Un esempio operativo

Si consideri un lavoratore assunto da una nuova azienda il 1° settembre 2026.

Nel precedente rapporto il dipendente:

  • aveva aderito a un fondo pensione;
  • versava periodicamente contributi alla propria posizione;
  • non aveva mai destinato al fondo il TFR;
  • aveva mantenuto il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 c.c.

Al momento della nuova assunzione il lavoratore può quindi dichiarare di essere già aderente alla previdenza complementare.

Questa informazione, tuttavia, non può essere considerata sufficiente dal nuovo datore di lavoro per applicare l’adesione automatica.

L’azienda deve verificare anche se la precedente posizione sia stata alimentata dal TFR.

Accertato che al fondo erano confluiti esclusivamente contributi, il lavoratore rientra tra i soggetti per i quali il comma 9-bis  non determina l’automatismo.

In assenza di una nuova scelta espressa:

  • il TFR maturando continuerà a essere regolato dall’articolo 2120 c.c.;
  • troveranno applicazione, quando ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell’articolo 1, commi 755 e 756, della Legge n. 296/2006 sul Fondo di Tesoreria INPS;
  • la posizione di previdenza complementare già esistente rimarrà tale, secondo le relative regole;
  • il lavoratore conserverà comunque la facoltà di destinare successivamente il proprio TFR maturando a una forma pensionistica complementare.
Precedente posizione del lavoratoreTFR già destinato al fondo?Adesione automatica nel nuovo rapporto
Nessuna forma pensionisticaNoNo
Fondo alimentato soltanto con contributiNoNo
Fondo alimentato con contributi + parte del TFR
Fondo alimentato con contributi + intero TFR
Posizione precedentemente alimentata con TFR ma integralmente riscattataNon più in essereNo

La particolarità esaminata assume una rilevanza immediata anche per le procedure aziendali di assunzione.

Domandare al lavoratore semplicemente: “Sei iscritto a un fondo pensione?” non è più sufficiente.

La domanda deve consentire di individuare almeno:

  • l’esistenza di una precedente adesione;
  • la forma pensionistica interessata;
  • se la posizione sia ancora in essere;
  • se vi sia stato un eventuale riscatto integrale;
  • soprattutto, se alla forma pensionistica sia stato destinato TFR totale o parziale.

È sulla base di queste informazioni che il datore di lavoro potrà stabilire correttamente se, alla scadenza dei 60 giorni, il silenzio del lavoratore determini o meno l’adesione automatica.

Verifica del datore di lavoroRilevanza
Il lavoratore ha precedenti rapporti di lavoro?Individua il regime applicabile
È già aderente a una forma pensionistica?Individua la precedente posizione
La posizione è ancora attiva?Verifica l’esistenza dell’adesione
È stato effettuato un riscatto integrale?Può escludere l’automatismo
Il fondo è stato alimentato mediante TFR?Elemento decisivo
Il TFR era totale o parziale?Entrambe le ipotesi rilevano per l’automatismo
Erano versati esclusivamente contributi?L’automatismo non opera

La posizione “aderente a un fondo pensione” e quella “aderente a un fondo pensione con conferimento del TFR” non possono essere trattate come equivalenti.

Per il lavoratore non di prima assunzione, la differenza è determinante: solo la seconda situazione può costituire il presupposto per l’applicazione del meccanismo di adesione automatica previsto dall’articolo 8, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 252/2005.

La nuova disciplina impone quindi al datore di lavoro un cambio di prospettiva: non occorre limitarsi a conoscere l’esistenza di una posizione previdenziale complementare, ma è necessario ricostruire la precedente scelta relativa al TFR. È su tale scelta, più che sulla mera iscrizione a un fondo, che si fonda il nuovo automatismo.

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