1° Contenuto riservato: Lavoro sportivo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

CIRCOLARE MONOGRAFICA

La AE con Circolare n. 7/E/2026 fornisce indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di lavoro sportivo

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 31 AGOSTO 2026

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 7 agosto 2026, n. 7– ha fornito indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, ex D.Lgs. n. 36/2021.

Per quanto riguarda il lavoro sportivo dilettantistico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la soglia di non imponibilità fiscale fino ad euro 15.000 annui si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato (stante il fatto che la norma in specie considera la natura dell’attività svolta e non la forma contrattuale adottata dalle parti): per la parte eccedente euro 15.000, verranno applicate le regole ordinarie del lavoro dipendente.

In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino ad euro 400 mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di euro 15.000. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto a ritenuta d’acconto.

Infine, relativamente all’IRAP, l’AE ha confermato che l’esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di euro 85.000 annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206 è stato pubblicato il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, n. 36n. 37n. 38n. 39 e n. 40 ”.

Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che:

  • viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva;
  • non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
  •  ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria;
  • viene fissato a 14 anni di età, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:
    1. fino ad euro 5.000 – esenzione fiscale e contributiva,
    2. tra euro 5.000 e euro 15.000 – soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti,
    3. oltre euro 15.000 – soggetti a contribuzione e tassazione ordinaria.

In data 31 ottobre 2023, l’INPS – con Circolare n. 88 – ha fornito i relativi chiarimenti da un punto di vista previdenziale.

Ora l’Agenzia delle Entrate – con Circolare n. 7/E/2026 – ha fornito i relativi dettagli di natura fiscale.

Nell’analisi che segue, i tratti essenziali della riforma in oggetto ed i temi più interessanti trattati dalla Circolare in commento.

La riforma del lavoro sportivo

La riforma si focalizza, per quanto riguarda la gestione dei rapporti di lavoro, nell’eliminare la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico e andando a prevedere una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo.

In particolare, relativamente alle caratteristiche del contratto di lavoro subordinato sportivo, viene definita la forma del contratto, la non applicazione di alcune norme specifiche in ambito di rapporto di lavoro subordinato, nonché la disciplina del patto di non concorrenza.

Pertanto, a mente dell’art. 25 (come modificato dal decreto “correttivo”), viene definito lavoratore sportivo:

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle attività  sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;
  • ogni altro tesserato, ai sensi dell’art. 15 , che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale   

Non sono lavoratori sportivi:
– coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
– tutti quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione sportivi (custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc.) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinata.

Quanto ai collaboratori amministrativo gestionali, viene precisato che tali figure non sono definite e non rientrano nella disciplina dei lavoratori sportivi ma per essi il legislatore ha previsto l’applicazione del medesimo e particolare regime agevolato fiscale e previdenziale previsto per i lavoratori sportivi.

L’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto, dunque di un rapporto di lavoro:

  • subordinato,
  • autonomo,
  • autonomo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, ex art. 409, cod. proc. civ..

Forma del contratto di lavoro

Nell’ambito del lavoro subordinato, il contratto può contenere l’apposizione di un termine finale, senza causale, non superiore a 5 anni ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato.

Con il consenso del terzo interessato è ammessa la possibilità di cessione del contratto prima della sua scadenza.

Il contratto non può contenere riserve di non concorrenza post contrattuale e può prevedere clausola compromissoria, che deferisce le controversie concernenti l’attuazione del contratto a un collegio arbitrale, stabilendo il numero e i nominativi degli arbitri, ovvero la modalità di nomina.

L’attività resa degli atleti come attività principale, ovvero prevalente e continuativa, nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
Tuttavia, può costituire oggetto di contratto autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
– attività svolta in una singola manifestazione sportiva o in più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
– lo sportivo non è vincolato alla presenza a sedute di preparazione o allenamento;
– la prestazione oggetto di contratto, seppur continuativa, non supera 8 ore settimanali, 5 giorni al mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Nell’area del dilettantismo, il rapporto si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali (destinate a diventare 24 come previsto dal decreto in via di emanazione), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnicosportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Il contratto di lavoro subordinato sportivo deve essere depositato entro 7 giorni dalla sua stipulazione presso la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza unitamente a tutti gli altri accordi intercorrenti tra società e lavoratore sportivo inclusi quelli relativi alla cessione dei diritti d’immagine dell’atleta.
Nel contratto individuale, inoltre, deve essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Viene prevista anche una “specialità” nel contratto di lavoro a tempo determinato: il contratto di lavoro subordinato sportivo può infatti contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

Viene ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la possibilità della cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Stante la specialità di tale contratto a termine, nel rapporto di lavoro sportivo non trovano applicazioni gli articoli sul contratto a termine “ordinario” previsti dall’art. 19, D.Lgs. n. 81/2015.

Le novità sul volontariato nelle attività sportive

A mente dell’art. 29, D.Lgs. n. 36/2021, le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

requisiti essenziali per inquadrare la figura del volontario sono i seguenti:
– deve essere svolta nell’ambito delle attività istituzionali;
– consiste nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport;
– deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Per le attività svolte dai volontari potranno essere rimborsate e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente:

  • le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
  • rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di euro 150 mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

Quanto alle incompatibilità previste dalla norma, si segnala che le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

pubblici dipendenti, se operano in qualità di volontari ovvero se prestano la propria attività fuori dagli orari di lavoro a favore di società e associazioni dilettantistiche, potranno continuare ad operare nello sport previa comunicazione all’amministrazione di competenza.

L’intervento dell’INL: Circolare n. 2/2023 e Nota prot. n. 460/2023

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare 26 ottobre 2023, n. 2 – ha fornito le prime indicazioni sui contratti applicabili, le prestazioni e le definizioni in materia di lavoro sportivo, alla luce delle novità introdotte dai decreti attuativi al D.Lgs. n. 36/2021.

A carico del soggetto destinatario delle prestazioni sportive (associazione o società, Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva, associazione benemerita, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.) sussiste l’obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (art. 6, D.Lgs. n. 39/2021) i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l’impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi.

L’obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l’impiego.

Un ulteriore adempimento previsto per le collaborazioni coordinate e continuative in questione concerne l’obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro. L’obbligo può essere adempiuto in via telematica all’interno di un’apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 26 ottobre 2023, prot. n. 460 – ha chiarito che il mancato adempimento dell’obbligo comunicativo al Registro comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500, ovvero la medesima prevista per le omesse comunicazioni al CPI.

Le prime indicazioni INAIL: Circolare n. 46/2023

L’INAIL – con Circolare 27 ottobre 2023, n. 46 – ha fornito le istruzioni operative e i chiarimenti riguardo all’obbligo assicurativo in ambito sportivo.

Sono tutelati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i seguenti soggetti:

  • i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
  • i giovani assunti con il contratto di apprendistato,
  • i titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale in ambito dilettantistico
  • i prestatori di lavoro occasionale ex art. 54-bis, D.L. n. 50/2017.

Per quanto riguarda le retribuzioni da assumere per la determinazione dei premi assicurativi dovuti dai datori di lavoro per l’assicurazione dei lavoratori subordinati, la retribuzione dei lavoratori sportivi da assumersi ai fini della determinazione del premio è quella individuata effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabilito annualmente.

In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con più committenti, occorre determinare la base imponibile relativa a ciascun rapporto di lavoro, in quanto ciascuno dei committenti deve determinare l’imponibile contributivo per la quota di competenza.

Ai fini della determinazione del premio assicurativo sono stabiliti i seguenti riferimenti tariffari:

→ Atleti: voce 0590 della gestione Industria con tasso medio di tariffa 79,00‰;

→ Tecnici istruttori: voce 0610 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 9,00‰;

→ Allenatori, maestri e selezionatori: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰;

→ Direttori di gara: voce 0590 della gestione Industria, con tasso medio di tariffa 79,00‰.

L’attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di collaborazioni coordinate e continuative consiste nell’attività d’ufficio, che è classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi con tasso medio del 5,00‰.

Restano esclusi dall’INAIL i seguenti soggetti:
– i lavoratori sportivi titolari di co.co.co ai quali si applica la tutela assicurativa obbligatoria di cui all’art. 51 della Legge n. 289/2002 (assicurati obbligatoriamente con polizze private),
– gli sportivi dilettanti volontari (assicurati obbligatoriamente con polizze private),
– i lavoratori dipendenti della PA che prestano attività come volontari fuori dall’orario di lavoro e quelli che ricevono un corrispettivo, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza,
– il personale sportivo militare
– i lavoratori sportivi autonomi (con contratto d’opera ex art. 2222 c.c.).

Le istruzioni operative INPS: Circolare n. 88/2023

L’INPS – con Circolare 31 ottobre 2023, n. 88 – ha illustrato la nuova disciplina del lavoro sportivo, con riferimento alle disposizioni che comportano l’iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’INPS e alla Gestione separata e ai relativi obblighi contributivi in capo agli Enti sportivi professionistici e dilettantistici.

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS, a decorrere dal 1° luglio 2023.

L’aliquota contributiva di finanziamento è pari al 33% della retribuzione o compenso imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore (subordinato o autonomo).

È dovuto il contributo di solidarietà, nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale previsto annualmente.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive iscritti al FPLS, dal 1° luglio 2023, anche nei casi di rapporti di lavoro alle dipendenze di soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (palestre, sale fitnessecc.), nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico) sono assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi secondo le disposizioni di cui alla Circolare in commento, mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato al di fuori dei settori professionistici sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Gli Enti del Terzo Settore che siano già in possesso di una matricola DM – oltre al CSC 1.18.08, che in via generale identifica l’attività sportiva svolta da società e da associazioni sportive dilettantistiche (analogamente a quanto succede nell’ambito dello sport professionistico) – potranno denunciare i lavoratori sportivi dilettanti, esponendoli con il corrispondente codice “Tipolavoratore”, nell’ambito della matricola già in essere.
Allo stesso modo, laddove l’Ente del terzo settore non sia già in possesso di una matricola DM e chieda l’apertura di una posizione per l’attività di servizi svolta, potrà esporre in tale matricola (classificata in base all’attività svolta dall’ente e al corrispondente codice Ateco2007) anche gli sportivi dilettanti che dovesse assumere.

Per quanto concerne l’elemento “TipoLavoratore” sono previsti i seguenti codici:

  • ST” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995;
  • SZ” sportivo iscritto a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995.

Relativamente all’elemento “TipoContribuzione” occorre utilizzare il codice:

  • L1” sportivo soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della Legge n. 297/1982

Con riferimento ai lavoratori sportivi iscritti nei settori dilettantistici con decorrenza ottobre 2023, vengono istituiti i seguenti nuovi codici per l’elemento “DatiRetributivi”:

  • 778 atleta del settore dilettantistico;
  • 779 allenatore del settore dilettantistico;
  • 780 istruttore del settore dilettantistico;
  • 781 direttore tecnico del settore dilettantistico;
  • 782 direttore sportivo del settore dilettantistico;
  • 783 preparatore atletico del settore dilettantistico;
  • 784 direttore di gara;
  • 785 tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico;
  • 786 istruttore del settore professionistico;
  • 787 direttore tecnico del settore professionistico;
  • 788 tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva nel settore professionistico.

I datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato di primo o terzo livello, devono procedere alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.

In questo caso, i datori di lavoro indicheranno in “Qualifica1” il codice “5” (Apprendista).

In “Qualifica2”:

  • “F” = Tempo pieno;
  • “P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale;
  • “V” = Tempo parziale di tipo Verticale;
  • “M” = Tempo parziale di tipo Misto.

In “Qualifica3” “D” = Tempo determinato o contratto a termine.

In Tipo Lavoratore saranno riportati i codici:

  • “SE” = Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello.
  • “SF” = Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello.

In Tipo Contribuzione:

  • “J0” in caso obbligo di versamento dell’aliquota del 10%;
  • “Y1” in caso di aliquota dell’1,5%;
  • “Y2” in caso di aliquota del 3%;
  • “J9” in caso di aliquota del 5%.

L’ulteriore intervento INPS sull’apprendistato professionalizzante nel lavoro sportivo

L’INPS – con Circolare 10 novembre 2023, n. 91 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli obblighi informativi e contributivi afferenti alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate, finalizzate alla formazione di sportivi professionisti (di età compresa tra i 18 ed i 23 anni).

Com’è noto, il contratto di apprendistato ex D.Lgs. n. 81/2015 deve avere una durata minima di 6 mesi e la durata della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a 3 anni.

A mente dell’art. 1, comma 154 , Legge n. 234/2021, in tema di regime contributivo apprendistato nel professionismo, l’aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

All’aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l’aliquota ordinaria di finanziamento dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (nella misura dell’1,61%).

Inoltre, i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.

A tal fine, occorre indicare:
– In Qualifica1 il valore “5” (Apprendista)
– In Qualifica2 il valore “F” = Tempo pieno; “P” = Tempo parziale di tipo Orizzontale; “V” = Tempo parziale di tipo Verticale; “M” = Tempo parziale di tipo Misto
– In Qualifica3 il valore “I” = Tempo indeterminato; “D” = Tempo determinato o contratto a termine
– In Tipo Lavoratore il coduce “SP” = Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante
– In Tipo Contribuzione il codice “J0” (Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%).

Lavoro sportivo e fiscalità: l’intervento dell’AE

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 7 agosto 2026, n. 7 – ha fornito indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo, ex D.Lgs. n. 36/2021.

Al riguardo, l’AE ha ribadito che i compensi sono imponibili fiscalmente solo al superamento della soglia pari ad euro 15.000 annui: tale plafondsi applica a prescindere dalla categoria reddituale di appartenenza e dalla relativa tipologia contrattuale utilizzata.

Pertanto, l’esenzione trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori sportivi inquadrati con contratto di lavoro subordinato nel settore dilettantistico e sulla quota eccedente euro 15.000 si applicano le regole ordinarie di tassazione previste dal TUIR in base alla tipologia di reddito (lavoro dipendente, assimilato o autonomo), con l’applicazione delle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta, ex art. 25, D.P.R. n. 600/1973.

L’AE ha, poi, ribadito che – sebbene i rimborsi spese forfetari riconosciuti ai volontari sportivi per manifestazioni ed eventi (nel limite massimo di euro 400 mensili) non concorrono a formare il reddito – tali somme concorrono al raggiungimento del limite complessivo di esenzione di euro 15.000.

Qualora il volontario superi tale soglia (per effetto del cumulo con compensi percepiti come lavoratore autonomo sportivo) il rimborso forfetario perde la sua natura agevolata, diventando interamente imponibile.

Per quanto riguarda l’IRAP, il documento di prassi in commento ha confermato l’esclusione dalla base imponibile (fino alla soglia di euro 85.000 annui) per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo e, per quanto riguarda l’estensione di tale beneficio, viene chiarito che l’esclusione si applica a tutte le collaborazioni coordinate e continuative dell’area dilettantistica.

Pertanto, vengono inclusi a pieno titolo anche i collaboratori impegnati in mansioni di carattere amministrativo-gestionale, in virtù del raccordo normativo con l’art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 36/2021.

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