CIRCOLARE MONOGRAFICA
L’importo deve essere correttamente esposto nella Certificazione Unica 2026, riconciliato con le compensazioni eseguite e riepilogato nel nuovo rigo SX50 del modello 770/2026
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 2 SETTEMBRE 2026
La Legge di Bilancio 2025 ha ridisegnato il meccanismo di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, introducendo, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, una somma che non concorre alla formazione del reddito destinata ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
La misura, riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta, genera un credito recuperabile mediante compensazione nel modello F24. Ne deriva una precisa catena documentale: l’importo attribuito al lavoratore deve essere correttamente esposto nella Certificazione Unica 2026, riconciliato con le compensazioni eseguite mediante il codice tributo 1704 e riepilogato nel nuovo rigo SX50 del modello 770/2026.
La somma che non concorre al reddito
L’articolo 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei redditi di pensione indicati al comma 2, lettera a), dello stesso articolo, una somma fiscalmente non imponibile, purché il reddito complessivo non superi 20.000 euro.
La somma è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito una percentuale individuata in funzione del reddito di lavoro dipendente rapportato all’intero anno.
| Reddito di lavoro dipendente annualizzato | Percentuale applicabile |
| Fino a 8.500 euro | 7,1% |
| Oltre 8.500 e fino a 15.000 euro | 5,3% |
| Oltre 15.000 euro | 4,8% |
Il reddito rilevante
La verifica del limite reddituale non può essere circoscritta alle sole somme erogate dal datore di lavoro.
Nel reddito di riferimento devono essere considerate anche le componenti reddituali specificamente richiamate dalla disciplina, tra le quali:
- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- le mance assoggettate all’imposta sostitutiva prevista per i lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione;
- la quota di reddito fiscalmente esente spettante ai docenti e ricercatori rientrati in Italia;
- la quota esente riconosciuta ai lavoratori che beneficiano dei regimi agevolati per gli impatriati.
Il reddito complessivo è, invece, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Riconoscimento automatico e conguaglio
La somma è riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Il lavoratore può comunque chiedere espressamente la non applicazione del beneficio, ad esempio quando preveda di percepire altri redditi che determineranno il superamento della soglia di 20.000 euro.
In presenza di rapporti di lavoro contemporanei, il lavoratore deve evitare che il beneficio sia duplicato, individuando il sostituto tenuto a riconoscerlo e comunicando i dati necessari relativi agli altri rapporti. Le comunicazioni ricevute devono essere conservate dal datore di lavoro ai fini di eventuali controlli.
In sede di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto, il sostituto verifica la spettanza definitiva della somma. Qualora il beneficio risulti non spettante:
- l’importo fino a 60 euro è recuperato secondo le ordinarie modalità di conguaglio;
- se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione sulla quale producono effetto le operazioni di conguaglio.
Il credito maturato per effetto dell’erogazione è compensato dal sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
La Certificazione Unica 2026
La CU 2026 introduce, nella parte relativa ai dati fiscali, la nuova sezione denominata “Somma che non concorre alla formazione del reddito”, comprendente i punti da 718 a 741.
La sezione non rappresenta soltanto l’importo materialmente erogato: essa ricostruisce la tipologia dei redditi, i giorni di lavoro, il comportamento adottato dal sostituto, gli eventuali recuperi e i dati provenienti da precedenti rapporti di lavoro.
Le istruzioni sono state aggiornate il 24 febbraio 2026 per disciplinare anche l’ipotesi della somma erogata, risultata non spettante e non recuperata.
I criteri di compilazione
| Punto CU | Contenuto e criterio operativo |
| 718 | Codice che identifica la presenza o l’assenza di redditi utili per l’agevolazione |
| 719 | Reddito di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR già compreso nei punti 1 e 2 |
| 720 | Reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico, al lordo della franchigia |
| 721 | Giorni riferiti ai redditi di lavoro dipendente utili per il beneficio |
| 722 | Data di inizio del rapporto di lavoro dipendente |
| 723 | Data di cessazione del rapporto |
| 724 | Codice relativo al riconoscimento e all’erogazione della somma |
| 725 | Somma effettivamente erogata, al netto degli importi recuperati e da recuperare |
| 726 | Somma riconosciuta ma non erogata |
| 727 | Somma recuperata entro le operazioni di conguaglio |
| 728 | Somma ancora da recuperare dopo le operazioni di conguaglio |
| 731-741 | Dati relativi a precedenti rapporti di lavoro e precedenti sostituti |
Punto 718: natura del reddito
Nel punto 718 deve essere indicato:
- il codice 1, quando nei punti 1, 2, 455, 456, 781, 782, 784 o 785 sono compresi redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR utili per l’applicazione delle agevolazioni;
- il codice 2, quando nei punti interessati non sono compresi redditi della tipologia richiesta.
Il punto deve essere compilato anche quando il reddito complessivo risulti superiore a 40.000 euro, poiché la sua funzione è anche quella di qualificare la natura del reddito certificato.
In presenza del codice 1 nel punto 718, diventano obbligatori almeno:
- il punto 721, relativo ai giorni;
- il punto 724, relativo al comportamento del sostituto.
Punti 719 e 720: redditi utili
Nel punto 719 deve essere indicato il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR già ricompreso nei punti 1 e 2.
Non devono essere inclusi:
- i redditi assimilati al lavoro dipendente;
- i redditi di lavoro sportivo dilettantistico;
- i redditi di lavoro sportivo degli atleti di età inferiore a 23 anni;
- i redditi dei lavoratori frontalieri.
Il reddito di lavoro sportivo dilettantistico è esposto separatamente nel punto 720, al lordo della relativa franchigia, anche quando gli importi indicati nei punti 781 e 784 risultino inferiori alla soglia di esenzione.
Punto 721: giorni di lavoro
Il punto 721 riporta il numero dei giorni già ricompreso nel punto 6 della CU, ma limitatamente ai redditi di lavoro dipendente rilevanti ai fini della somma.
In caso di più rapporti conguagliati, devono essere indicati i giorni complessivi riferiti a tutti i rapporti, evitando di conteggiare più volte i giorni compresi in periodi sovrapposti.
Punti 722 e 723: durata del rapporto
Le date riguardano il rapporto con il sostituto che rilascia la CU. In presenza di una CU conguagliante:
- nei punti 722 e 723 sono riportate le date del rapporto con il sostituto conguagliante;
- le date relative ai precedenti rapporti sono indicate nei punti 735 e 736.
Nel caso di passaggio del lavoratore senza interruzione del rapporto, il punto 722 deve riportare la data di inizio presso il primo sostituto.
Punto 724: riconoscimento della somma
Il punto 724 assume:
- codice 1, quando il sostituto ha riconosciuto la somma e l’ha erogata, integralmente o parzialmente;
- codice 2, quando il sostituto non ha riconosciuto la somma oppure l’ha riconosciuta ma non l’ha erogata neppure in parte.
Il punto 724 non deve essere confuso con il punto 718:
- il punto 718 qualifica il reddito;
- il punto 724 descrive il comportamento del sostituto.
Punti da 725 a 728: somme erogate e recuperate
Il punto 725 indica la somma effettivamente rimasta attribuita al lavoratore. In presenza di recuperi, l’importo deve essere esposto al netto:
- della somma già recuperata, indicata nel punto 727;
- della somma ancora da recuperare, indicata nel punto 728.
In termini operativi, in una situazione riferita a un unico sostituto:
Somma originariamente erogata = punto 725 + punto 727 + punto 728
Il punto 726 è utilizzato quando la somma è stata riconosciuta, ma non è stata materialmente erogata.
Il punto 727 accoglie quanto recuperato entro le operazioni di conguaglio, mentre il punto 728 evidenzia le rate che saranno trattenute successivamente.
Somma non spettante e non recuperata
Le istruzioni aggiornate hanno previsto una specifica modalità di compilazione quando il sostituto:
- abbia erogato la somma;
- accerti in sede di conguaglio che la somma non spettava;
- non riesca a recuperarla.
In tale ipotesi occorre:
- indicare il codice 2 nel punto 718;
- non compilare il punto 724;
- riportare nel punto 725 l’importo erogato e non recuperato;
- inserire un’annotazione libera ZZ, informando il contribuente della necessità di presentare la dichiarazione dei redditi per restituire la somma non spettante.
La particolare combinazione dei punti consente all’Agenzia delle Entrate di trasferire l’importo nella corretta sezione della dichiarazione precompilata.
Precedenti rapporti di lavoro
I punti da 731 a 741 devono essere compilati quando il sostituto effettua il conguaglio di redditi derivanti da precedenti rapporti.
In particolare:
- il punto 740 evidenzia la somma già recuperata dal precedente sostituto in determinate operazioni straordinarie; tale importo è ricompreso anche nel punto 727;
- il punto 741 riporta il codice fiscale del precedente sostituto.
Questi dati assumono particolare rilievo nella compilazione del modello 770, perché impediscono che un recupero eseguito dal precedente datore sia nuovamente attribuito al sostituto conguagliante.
La novità del Modello 770/2026: il rigo sx50
Il modello 770/2026 introduce nel quadro SX il nuovo rigo SX50, riservato alla rappresentazione del credito maturato per effetto dell’erogazione, nel 2025, della somma disciplinata dall’articolo 1, comma 4, della Legge n. 207/2024.
Il rigo consente di riepilogare:
- il credito maturato;
- gli importi recuperati al lavoratore;
- gli importi ancora da recuperare;
- il credito già utilizzato in F24;
- il credito residuo ancora disponibile.
Compilazione delle colonne
| Colonna SX50 | Denominazione | Modalità di compilazione |
| 2 | Credito maturato nell’anno | Credito complessivamente maturato per effetto delle somme erogate nel 2025 |
| 3 | Credito recuperato erogato anno corrente | Somme recuperate ai lavoratori in sede di conguaglio |
| 4 | Credito da recuperare | Somme che saranno recuperate successivamente al conguaglio |
| 6 | Credito utilizzato in F24 | Credito utilizzato con i codici 1704 o 175E fino al 16 marzo 2026 |
| 7 | Credito residuo | Differenza tra colonna 2 e colonna 6 |
Colonna 2: credito maturato nell’anno
La colonna 2 deve riportare il credito maturato a seguito delle somme effettivamente erogate nel corso del 2025.
L’importo deve essere indicato al lordo:
- delle somme successivamente recuperate, esposte nella colonna 3;
- delle somme ancora da recuperare, esposte nella colonna 4.
Ne consegue che la colonna 2 non coincide necessariamente con la somma dei punti 725 delle CU trasmesse: il punto 725 è esposto al netto dei recuperi, mentre la colonna 2 rappresenta il credito originariamente maturato per effetto dell’erogazione.
Nelle operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, la colonna deve comprendere anche il credito maturato dal soggetto estinto.
Colonna 3: credito recuperato
La colonna 3 indica il credito corrispondente alle somme recuperate ai lavoratori in sede di conguaglio.
L’importo è, in linea generale, riconciliabile con:
somma dei punti 727 delle CU trasmesse – somma dei punti 740
La sottrazione dei punti 740 è necessaria perché questi identificano importi eventualmente recuperati dal precedente sostituto e già ricompresi nei punti 727 della CU conguagliante.
Il recupero deve essere rappresentato:
- nel modello F24, con il codice tributo 1704 nella colonna “importi a debito versati”;
- nella prima sezione del quadro ST, quale riversamento;
- nel rigo SX50, colonna 3.
Colonna 4: credito da recuperare
La colonna 4 corrisponde all’ammontare che il sostituto dovrà recuperare nelle retribuzioni successive alle operazioni di conguaglio.
Il dato trova diretta corrispondenza nel punto 728 delle CU trasmesse e può comprendere anche somme originariamente attribuite da altri sostituti, quando siano state considerate nel conguaglio complessivo.
Colonna 6: credito utilizzato in F24
Nella colonna 6 deve essere esposto il credito utilizzato in compensazione mediante:
- codice tributo 1704, nel modello F24 ordinario;
- codice tributo 175E, nel modello F24 Enti pubblici.
La rilevazione comprende gli utilizzi effettuati fino al 16 marzo 2026. Nelle operazioni straordinarie con estinzione, deve essere incluso anche il credito utilizzato dal soggetto estinto.
Colonna 7: credito residuo
Il credito residuo è determinato mediante la seguente operazione:
SX50, colonna 7 = SX50, colonna 2 – SX50, colonna 6
Il credito può essere utilizzato in compensazione successivamente al 16 marzo 2026.
Le colonne 3 e 4 non intervengono direttamente nella formula del residuo: esse hanno la funzione di rendicontare i recuperi eseguiti o ancora da eseguire nei confronti dei lavoratori. I relativi riversamenti sono tracciati separatamente nei modelli F24 e nel quadro ST.
Il Modello F24: codice tributo 1704
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 31 gennaio 2025 ha istituito il codice tributo:
- 1704 – Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il codice deve essere indicato nella sezione Erario:
- nella colonna “importi a credito compensati”, quando il datore recupera il credito maturato per la somma erogata;
- nella colonna “importi a debito versati”, quando riversa l’importo successivamente recuperato al dipendente perché non spettante.
Nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere indicato il mese di erogazione o di recupero nel formato 00MM; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno nel formato AAAA.
Esempi pratici – Dalla busta paga alla CU, dall’F24 al rigo SX50
ESEMPIO 1
Casistica
Si consideri un lavoratore:
- assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025;
- ancora in forza al 31 dicembre 2025;
- con reddito di lavoro dipendente pari a 18.000 euro;
- privo di altri redditi rilevanti;
- con reddito complessivo pari a 18.000 euro;
- al quale il datore di lavoro ha erogato integralmente la somma nel corso del 2025;
- senza recuperi in sede di conguaglio.
Calcolo della somma
Poiché il reddito di lavoro dipendente annualizzato è superiore a 15.000 euro, trova applicazione la percentuale del 4,8%:
18.000 × 4,8% = 864 euro
Supponendo un’erogazione uniforme in 12 mensilità:
864 ÷ 12 = 72 euro mensili
La somma di 864 euro non è inclusa nel reddito imponibile certificato nel punto 1 della CU.
Compilazione della CU 2026
Dati generali
| Punto CU | Dato |
| 1 – Reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato | 18.000,00 |
| 6 – Giorni di lavoro | 365 |
| 8 – Data inizio rapporto | 1° gennaio 2025 |
| 10 – In forza al 31 dicembre | Casella barrata |
Sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”
| Punto CU | Dato | Motivazione |
| 718 | 1 | Presenza di reddito di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR |
| 719 | 18.000,00 | Reddito utile per il beneficio |
| 720 | Non compilato | Nessun reddito sportivo |
| 721 | 365 | Giorni relativi al reddito utile |
| 722 | 01/01/2025 | Data di inizio rapporto |
| 723 | Non compilato | Lavoratore ancora in forza |
| 724 | 1 | Somma riconosciuta ed erogata |
| 725 | 864,00 | Somma effettivamente erogata |
| 726 | Non compilato | Nessuna somma riconosciuta e non erogata |
| 727 | Non compilato | Nessun recupero |
| 728 | Non compilato | Nessuna rata residua |
| 731-741 | Non compilati | Nessun precedente rapporto conguagliato |
Compilazione del modello F24
Per ciascun mese il datore utilizza il codice tributo 1704 nella sezione Erario.
→ Esempio relativo alla mensilità di gennaio 2025:
| Sezione | Codice tributo | Mese di riferimento | Anno | Importi a debito | Importi a credito |
| Erario | 1704 | 0001 | 2025 | — | 72,00 |
→ Esempio relativo alla mensilità di dicembre 2025:
| Sezione | Codice tributo | Mese di riferimento | Anno | Importi a debito | Importi a credito |
| Erario | 1704 | 0012 | 2025 | — | 72,00 |
Il totale del credito utilizzato nei modelli F24 è pari a:
72 × 12 = 864 euro
Compilazione del rigo SX50 del modello 770/2026
| Colonna SX50 | Importo | Descrizione |
| 2 – Credito maturato nell’anno | 864,00 | Somma complessivamente erogata |
| 3 – Credito recuperato | 0,00 | Nessun recupero |
| 4 – Credito da recuperare | 0,00 | Nessuna rata residua |
| 6 – Credito utilizzato in F24 | 864,00 | Totale compensato con codice 1704 |
| 7 – Credito residuo | 0,00 | 864 – 864 |
La correlazione tra gli adempimenti
| Evento | CU 2026 | Modello F24 | Modello 770/2026 |
| Somma erogata al lavoratore | Punto 725: 864 euro | Genera il credito da compensare | SX50, colonna 2: 864 euro |
| Credito utilizzato | — | Codice 1704 a credito: 864 euro | SX50, colonna 6: 864 euro |
| Recupero al lavoratore | Punti 727 e 728 | Codice 1704 a debito | SX50, colonne 3 e 4 |
| Credito non ancora utilizzato | — | Utilizzabile in F24 successivi | SX50, colonna 7 |
ESEMPIO 2 – Somma erogata e successivamente recuperata perché non spettante
Casistica
Si consideri un lavoratore:
- assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025;
- in forza al 31 dicembre 2025;
- con reddito di lavoro dipendente erogato dal sostituto pari a 18.000 euro;
- al quale, nel corso del 2025, è stata riconosciuta la somma che non concorre alla formazione del reddito;
- che, prima delle operazioni di conguaglio, comunica al datore di lavoro di aver percepito ulteriori redditi assoggettati a cedolare secca pari a 23.500 euro.
Il reddito complessivo rilevante ai fini dell’agevolazione risulta quindi pari a:
18.000 + 23.500 = 41.500 euro
Poiché il reddito complessivo supera il limite di 20.000 euro, la somma erogata durante l’anno non risulta spettante.
Nell’esempio il reddito supera anche 40.000 euro, così da escludere, per semplicità, la necessità di coordinare il recupero con l’ulteriore detrazione prevista per la fascia reddituale successiva. Ai fini della verifica del limite devono essere considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca.
Calcolo della somma originariamente erogata
Sulla base dei dati disponibili durante l’anno, il sostituto aveva assunto un reddito di lavoro dipendente pari a 18.000 euro. Essendo tale reddito superiore a 15.000 euro, aveva applicato la percentuale del 4,8%:
18.000 × 4,8% = 864 euro
Si ipotizza che la somma sia stata erogata uniformemente nelle 12 mensilità:
864 ÷ 12 = 72 euro mensili
Il sostituto ha utilizzato mensilmente il credito corrispondente mediante il codice tributo 1704, per un totale complessivamente compensato pari a 864 euro.
Il recupero in sede di conguaglio
In sede di conguaglio di fine anno il sostituto accerta la non spettanza dell’intera somma di 864 euro.
Poiché l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione sulla quale producono effetto le operazioni di conguaglio.
L’importo di ciascuna rata è pari a:
864 ÷ 10 = 86,40 euro
Si assume che:
- la prima rata di 86,40 euro sia trattenuta nella retribuzione di dicembre 2025;
- le restanti nove rate, complessivamente pari a 777,60 euro, siano trattenute nelle retribuzioni da gennaio a settembre 2026.
Compilazione della Certificazione Unica 2026
Dati fiscali generali
| Punto CU | Contenuto | Importo/dato |
| 1 | Reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato | 18.000,00 |
| 6 | Giorni per i quali spettano le detrazioni | 365 |
| 8 | Data di inizio del rapporto | 1° gennaio 2025 |
| 9 | Data di cessazione | Non compilato |
| 10 | In forza al 31 dicembre 2025 | Casella barrata |
Sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”
| Punto CU | Contenuto | Compilazione |
| 718 | Presenza di redditi utili | Codice 1 |
| 719 | Reddito di lavoro dipendente ex articolo 49 TUIR | 18.000,00 |
| 720 | Reddito di lavoro sportivo dilettantistico | Non compilato |
| 721 | Giorni riferiti al reddito utile | 365 |
| 722 | Data di inizio del rapporto | 1° gennaio 2025 |
| 723 | Data di cessazione | Non compilato |
| 724 | Riconoscimento ed erogazione della somma | Codice 1 |
| 725 | Somma erogata, al netto dei recuperi | 0,00 |
| 726 | Somma riconosciuta ma non erogata | Non compilato |
| 727 | Somma recuperata entro il conguaglio | 86,40 |
| 728 | Somma da recuperare dopo il conguaglio | 777,60 |
| 731-741 | Dati relativi ad altri sostituti | Non compilati |
Punto 718
Nel punto 718 deve essere indicato il codice 1, poiché nella CU è presente un reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR utile ai fini della disciplina.
Il superamento del limite reddituale non determina l’indicazione del codice 2: quest’ultimo identifica, in via generale, l’assenza di redditi della tipologia richiesta. Nel caso considerato, il reddito di lavoro dipendente è presente, ma la somma non spetta a causa dell’entità del reddito complessivo.
Punto 724
Nel punto 724 deve essere indicato il codice 1, in quanto il sostituto ha effettivamente riconosciuto ed erogato la somma durante il 2025.
Il successivo recupero non modifica il fatto storico che la somma sia stata inizialmente attribuita al lavoratore.
Punto 725
Il punto 725 deve essere indicato al netto:
- dell’importo recuperato entro le operazioni di conguaglio, esposto nel punto 727;
- dell’importo ancora da recuperare, esposto nel punto 728.
Pertanto:
864,00 − 86,40 − 777,60 = 0,00 euro
Nel punto 725 non deve essere riportato l’importo originariamente erogato di 864 euro, poiché tale somma deve essere interamente recuperata. Le istruzioni precisano, infatti, che il punto 725 deve essere nettizzato sia dell’importo recuperato sia di quello ancora da recuperare.
Compilazione del modello F24
Utilizzo del credito durante il 2025
Durante l’anno il sostituto ha utilizzato il codice tributo 1704, nella sezione Erario, indicando gli importi nella colonna “importi a credito compensati”.
→ Esempio riferito alla somma erogata nel mese di gennaio 2025:
| Sezione | Codice tributo | Mese di riferimento | Anno | Importi a debito | Importi a credito |
| Erario | 1704 | 0001 | 2025 | — | 72,00 |
→ Esempio riferito alla somma erogata nel mese di dicembre 2025:
| Sezione | Codice tributo | Mese di riferimento | Anno | Importi a debito | Importi a credito |
| Erario | 1704 | 0012 | 2025 | — | 72,00 |
Il totale del credito utilizzato dal sostituto è pari a:
72 × 12 = 864 euro
Riversamento della prima rata recuperata
A seguito della trattenuta della prima rata di 86,40 euro nella retribuzione di dicembre 2025, il sostituto deve riversare l’importo mediante il medesimo codice tributo 1704, indicandolo nella colonna “importi a debito versati”.
| Sezione | Codice tributo | Mese di riferimento | Anno | Importi a debito | Importi a credito |
| Erario | 1704 | 0012 | 2025 | 86,40 | — |
Il mese e l’anno di riferimento sono quelli in cui è avvenuto il recupero della somma. Il codice 1704 è, infatti, utilizzato:
- a credito, quando il sostituto compensa la somma erogata;
- a debito, quando riversa la somma successivamente recuperata al lavoratore.
Le successive rate recuperate nel 2026 saranno riversate con analoghi modelli F24, indicando il mese e l’anno di ciascun recupero.
→ Ad esempio, per la rata trattenuta nella retribuzione di gennaio 2026:
| Sezione | Codice tributo | Mese di riferimento | Anno | Importi a debito | Importi a credito |
| Erario | 1704 | 0001 | 2026 | 86,40 | — |
Compilazione del modello 770/2026
Rigo SX50
Il rigo SX50 deve essere compilato come segue:
| Colonna SX50 | Descrizione | Importo |
| 2 | Credito maturato nell’anno | 864,00 |
| 3 | Credito relativo alla somma recuperata | 86,40 |
| 4 | Credito relativo alla somma da recuperare | 777,60 |
| 6 | Credito utilizzato nel modello F24 | 864,00 |
| 7 | Credito residuo | 0,00 |
Le istruzioni del modello 770/2026 stabiliscono che il rigo SX50 riepiloga il credito maturato per effetto dell’erogazione, gli importi recuperati o ancora da recuperare e il credito utilizzato in F24.
Colonna 2 – Credito maturato nell’anno
Nella colonna 2 deve essere indicato l’importo di 864 euro, ossia il credito originariamente maturato a seguito dell’erogazione della somma.
L’importo deve essere indicato al lordo:
- della quota già recuperata;
- della quota che sarà recuperata successivamente.
Pertanto, la colonna 2 non coincide con il punto 725 della CU, che è invece esposto al netto dei recuperi.
Colonna 3 – Credito recuperato
Nella colonna 3 deve essere indicato l’importo di 86,40 euro, recuperato al lavoratore entro le operazioni di conguaglio. In assenza di precedenti sostituti, la quadratura è:
SX50, colonna 3 = CU, punto 727 = 86,40 euro
Il medesimo importo deve essere esposto come riversamento nella prima sezione del quadro ST, con codice tributo 1704.
Colonna 4 – Credito da recuperare
Nella colonna 4 deve essere indicato l’importo di 777,60 euro, corrispondente alle nove rate che saranno trattenute dopo le operazioni di conguaglio.
SX50, colonna 4 = CU, punto 728 = 777,60 euro
Colonna 6 – Credito utilizzato nel modello F24
Nella colonna 6 deve essere indicato l’intero credito utilizzato con codice tributo 1704 fino al 16 marzo 2026, pari a 864 euro.
L’importo rappresenta il credito utilizzato dal sostituto e non deve essere ridotto direttamente della quota riversata: il recupero è separatamente evidenziato nella colonna 3 e nel quadro ST.
Colonna 7 – Credito residuo
Il credito residuo è determinato dalla seguente operazione:
Colonna 2 − colonna 6 = 864 − 864 = 0 euro
Le colonne 3 e 4 non intervengono nel calcolo aritmetico della colonna 7, ma rendicontano rispettivamente quanto già recuperato e quanto dovrà ancora essere recuperato nei confronti del lavoratore.
Correlazione tra CU 2026, F24 e modello 770/2026
| Evento | CU 2026 | Modello F24 | Modello 770/2026 |
| Somma originariamente erogata | Ricostruibile da punti 725 + 727 + 728 | Codice 1704 a credito | SX50, colonna 2 |
| Importo effettivamente rimasto al lavoratore | Punto 725: 0,00 | — | — |
| Prima rata recuperata nel conguaglio | Punto 727: 86,40 | Codice 1704 a debito: 86,40 | SX50, colonna 3 e quadro ST |
| Somma ancora da recuperare | Punto 728: 777,60 | Futuri F24 a debito | SX50, colonna 4 |
| Credito utilizzato dal sostituto | — | Totale 1704 a credito: 864,00 | SX50, colonna 6 |
| Credito residuo non utilizzato | — | — | SX50, colonna 7: 0,00 |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 4, 5, 7, 8 e 9
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 gennaio 2025, n. 9/E
- Agenzia delle Entrate, Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2026, prot. n. 15707
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, prot. n. 72221
- Certificazione Unica 2026 – Istruzioni per la compilazione
- Modello 770/2026 – Istruzioni per la compilazione
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