COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 3 SETTEMBRE 2026
Non può essere ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente per giusta causa se è assente la contestazione disciplinare scritta. Nel caso specifico in cui è del tutto assente la motivazione della condotta del dipendente che ha portato al recesso non può, infatti, essere ritenuta corretta la punizione con una sanzione ridotta o conservativa.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24378, sez. lav., 2 agosto 2026, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro nei confronti di un suo dipendente; per i giudici di legittimità il licenziamento per giusta causa è inesistente se manca la contestazione disciplinare scritta.
Il contenzioso del lavoro
La Corte di appello, confermando la Sentenza dei giudici di primo grado, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento disciplinare intimato, nel luglio 2024, ad una dipendente con mansioni di cameriera ai piani, nonché la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno dalla data del recesso all’effettivo ripristino del rapporto ex art. 18, comma 1, Legge n. 300/1970.
La Corte distrettuale ha rilevato l’inammissibilità dei motivi di ricorso del datore di lavoro concernenti l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento da parte della lavoratrice, per carenza totale di censure della motivazione della sentenza del giudice di primo grado; ha, poi, dedotto, in mancanza di motivo di appello, la formazione di giudicato circa il regime sanzionatolo da applicare all’atto di recesso, art. 18, Legge n. 300/1970 o art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, nonostante si fosse trattato di un contratto a tempo determinato (posto che le parti ed il giudice nulla avevano rilevato circa l’incompatibilità della tutela approntata dal legislatore con riguardo ai contratti a tempo indeterminato rispetto a quelli con apposizione del termine) ed ha aggiunto che, in pacifica assenza di forma scritta della contestazione disciplinare, il licenziamento doveva considerarsi inesistente.
Avverso tale Sentenza il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, con una serie articolata di motivazione (cinque motivi).
Il licenziamento per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa trova il suo fondamento nell’art. 2119 del Codice civile, che disciplina il recesso per giusta causa.
Tale norma stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto:
- prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato;
- senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto;
- se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma, dell’articolo precedente (art. 2118 c.c.).
La norma precisa, inoltre, che non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell’impresa, mentre gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la giusta causa di licenziamento è configurabile anche nella condotta contraria ai valori dell’ordinamento posta in essere dal dirigente nella concomitante qualità di amministratore della società datrice di lavoro.
In particolare:
- è irrilevante l’avallo prestato dalla società rispetto a tale condotta;
- è irrilevante l’avvenuta cessazione del dirigente, al momento del licenziamento, dalla carica di socio o amministratore;
- il comportamento illecito, anche se posto in essere nell’esercizio di una pregressa carica di amministratore, può essere idoneo, per la sua portata, a far venir meno il vincolo fiduciario relativo al rapporto di lavoro in essere.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 14967/2020 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento per giusta causa se la contestazione disciplinare è generica. La mancanza di ogni riferimento a episodi specifici e date non consente all’incolpato di articolare un’adeguata difesa né di inquadrare i fatti e le condotte illecite ipotizzate. La sezione lavoro della Cassazione aveva respinto il ricorso di una società nei confronti di un lavoratore di una compagnia aerea accusato di essersi appropriato di somme riscosse dai clienti per il pagamento di biglietti.
La Corte di Cassazione con la più recente Sentenza n. 3857/2026 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del dipendente se la contestazione disciplinare è stata inviata a un indirizzo errato. L’incolpato, infatti, è stato posto in una posizione di svantaggio sin dall’inizio del procedimento disciplinare concluso poi con il licenziamento.
Lo ha affermato la Cassazione (Sentenza n. 3857/2026 ) che ha accolto la domanda di un dipendente di una Asl che era stato licenziato. La Corte d’appello aveva respinto il suo ricorso diretto a far valere l’illegittimità del licenziamento.
Il collegio in particolare, aveva riconosciuto che, per un errore nell’indicazione dell’indirizzo, l’interessato non aveva ricevuto tempestivamente la comunicazione della contestazione disciplinare, anche se gli era stata inviata per ben due volte dall’azienda, ma ha ritenuto irrilevante la circostanza, visto che “comunque, aveva poi ricevuto il contenuto della contestazione attraverso il successivo provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare, potendosi, pertanto, difendere sulla base di tale conoscenza”.
Assenza di esplicitazione della condotta inadempiente del dipendente
La Cassazione, con riferimento al documento oggetto del presente commento, nel respingere tutte le motivazioni di ricorso del datore di lavoro evidenzia che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la tutela della reintegrazione prevista dall’art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970, è prevista in caso di “insussistenza del fatto contestato“, che implicitamente non può che ricomprendere anche l’ipotesi di inesistenza della contestazione; ciò sia:
- in considerazione del rinvio operato dal comma 6 , dell’art. 18, ai precedenti commi 4 , 5 e 7 nel caso in cui emerga, su domanda del lavoratore, l’ingiustificatezza del licenziamento (ossia l’inesistenza di un giustificato motivo soggettivo od oggettivo);
- alla luce di una ricostruzione sistematica di tutto il meccanismo sanzionatorio dell’art. 18 al fine di evitare la conseguenza, incoerente con l’impianto normativo di una gradualità delle sanzioni rispetto alla valutazione del “fatto contestato”, che sia punita con sanzione ridotta la totale assenza di esplicitazione della condotta inadempiente che ha portato al recesso (cfr. in tal senso Cass. n. 25745/2016 n. 4879/2020 e n. 14150/2026, che distingue il regime sanzionatorio a seconda che ricorra una omissione totale della contestazione disciplinare ovvero una contestazione generica).
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi:
- Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18
- Corte di Cassazione, Ordinanza 2 agosto 2026, n. 24378
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