CIRCOLARE MONOGRAFICA
Istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali nonché per la gestione dei contenziosi in corso
DI DANIELE BONADDIO | 3 SETTEMBRE 2026
Con la Circolare INPS 24 luglio 2026, n. 80, l’Istituto illustra la norma di interpretazione autentica riguardante le misure “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione sud” per le attività degli agenti e degli intermediari delle assicurazioni e fornisce istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali, nonché per la gestione dei contenziosi in corso.
Nello specifico, possono accedere alle suddette misure anche i datori di lavoro privati caratterizzati da uno dei seguenti codici ATECO 2007: 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 è stata resa operativa la classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. In base a tale nuova classificazione delle attività economiche, le attività ricondotte precedentemente nel codice europeo NACE sezione K, classe 66.22, risultano adesso ricomprese nella sezione L, “Attività finanziarie e assicurative”, classe 66.22 “Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni”, all’interno dell’unico codice ATECO 2025 66.22.00 “Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni”.
Premessa
Con la Circolare n. 80 del 24 luglio 2026, l’INPS rende operative le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 860 a 862, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026, che intervengono con una norma di interpretazione autentica sull’ambito soggettivo di due agevolazioni contributive:
- l’Esonero giovani under 36 disciplinato dalle Leggi di Bilancio 2021 e 2023;
- la Decontribuzione Sud prevista dalla Legge di Bilancio 2021.
L’intervento riguarda i datori di lavoro privati che, durante il periodo di applicazione delle misure, svolgevano attività di agente, broker, subagente, produttore, procacciatore o altro intermediario assicurativo riconducibili alla classe europea NACE K 66.22.
La legge chiarisce che tali operatori devono essere considerati inclusi tra i beneficiari delle due agevolazioni per gli eventi e i periodi decorrenti dal 1° luglio 2022, nel rispetto delle condizioni originarie e della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il credito contributivo può essere fatto valere esclusivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La Circolare disciplina inoltre:
- l’individuazione dei codici ATECO interessati;
- il passaggio dalla classificazione ATECO 2007 ad ATECO 2025;
- le richieste di variazione retroattiva del codice attività;
- la gestione dei ricorsi pendenti e già definiti;
- la procedura preventiva presso il Cassetto previdenziale;
- il recupero degli arretrati nei flussi Uniemens;
- la restituzione di incentivi incompatibili;
- le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.
L’INPS ha confermato che le nuove indicazioni riguardano specificamente gli agenti e gli intermediari assicurativi e che l’estensione interessa le matricole caratterizzate dai codici ATECO individuati dalla Legge di Bilancio 2026 .
Una norma di interpretazione autentica
La qualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica è centrale per comprenderne gli effetti.
Non viene introdotto un nuovo incentivo con decorrenza dal 2026. Il legislatore chiarisce, con efficacia riferita al passato, come dovesse essere interpretata la platea dei beneficiari delle agevolazioni già vigenti.
In altri termini, la legge stabilisce che gli agenti e gli intermediari assicurativi ricompresi nei codici individuati:
- dovevano essere considerati ammessi all’Esonero under 36 e alla Decontribuzione Sud;
- possono ora recuperare le agevolazioni non fruite;
- devono rispettare tutti i requisiti originariamente previsti;
- possono far valere il credito solamente nel corso del 2026.
Il riconoscimento retroattivo non deriva da una riapertura generalizzata delle misure, ma dalla correzione normativa dell’esclusione che aveva interessato determinate attività assicurative.
Il datore non acquisisce, quindi, un diritto nuovo riferito al 2026: recupera un beneficio relativo a rapporti e periodi pregressi che, secondo l’interpretazione autentica, erano già agevolabili.
I datori di lavoro interessati
Codici ATECO 2007
L’allegato XIV alla legge di Bilancio 2026 individua quattro codici ATECO 2007 rev. 2022:
| Codice ATECO 2007 | Attività |
| 66.22.01 | Broker di assicurazioni |
| 66.22.02 | Agenti di assicurazioni |
| 66.22.03 | Subagenti di assicurazioni |
| 66.22.04 | Produttori, procacciatori e altri intermediari delle assicurazioni |
Si tratta delle attività riconducibili alla sezione NACE K, classe 66.22, relativa agli agenti e ai mediatori assicurativi.
Il passaggio ad ATECO 2025
Dal 1° aprile 2025 è divenuta operativa la classificazione ATECO 2025, entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2025.
Nella nuova classificazione, le quattro attività precedentemente distinte confluiscono nell’unico codice:
- 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
Le attività sono inoltre collocate nella nuova sezione L – Attività finanziarie e assicurative.
| Periodo | Codificazione rilevante |
| Fino al 31 marzo 2025 | 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03, 66.22.04 |
| Dal 1° aprile 2025 | 66.22.00 |
L’INPS conferma che le matricole caratterizzate dai precedenti codici sono state ricondotte, dal 1° aprile 2025, al codice unitario ATECO 2025 66.22.00.
Il possesso attuale del codice ATECO 2025 66.22.00 non dimostra, da solo, il diritto al recupero.
Occorre verificare quale attività fosse effettivamente esercitata durante i periodi oggetto dell’agevolazione e quale codice ATECO 2007 risultasse attribuito, come attività primaria o prevalente, presso la Camera di Commercio.
Cambio retroattivo del codice ATECO
La Circolare disciplina anche le istanze con cui il datore chiede di modificare retroattivamente il codice ATECO presente sulla matricola INPS, sostituendolo con uno dei codici ammessi.
La richiesta può essere accolta soltanto se risultano soddisfatte precise condizioni.
Le verifiche richieste all’INPS
| Controllo | Condizione |
| Coerenza con la visura camerale | Il codice richiesto deve risultare primario o prevalente presso la CCIAA |
| Decorrenza | Il codice doveva essere già registrato alla data di decorrenza del beneficio |
| Attività effettiva | Deve risultare concretamente esercitata l’attività assicurativa agevolata |
| Classificazione previdenziale | La modifica non deve comportare un improprio cambio del CSC o degli obblighi contributivi |
La Circolare sottolinea che l’attività effettiva deve essere verificata indipendentemente dall’attuale codice ATECO 2025, poiché il codice 66.22.00 può ricondurre a situazioni previdenziali non necessariamente coincidenti.
Il codice ATECO individua l’attività economica, mentre il codice statistico contributivo – CSC determina l’inquadramento previdenziale e gli obblighi contributivi.
La modifica del codice ATECO non può essere utilizzata per ottenere automaticamente un diverso inquadramento contributivo. L’INPS deve verificare la concreta attività esercitata e l’eventuale impatto sul settore di classificazione ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.
Non è sufficiente che l’attività assicurativa risulti tra le attività secondarie della visura camerale.
Per l’accoglimento dell’istanza, la Circolare richiede che il codice rilevante risulti attribuito come attività primaria o prevalente nel periodo interessato.
Gestione del contenzioso
La norma interpretativa produce effetti anche sui ricorsi amministrativi sorti a seguito dell’esclusione degli intermediari assicurativi.
Ricorsi ancora pendenti
Per i ricorsi non ancora definiti, le Strutture territoriali devono riesaminare la posizione alla luce della nuova disciplina.
Quando dalla visura camerale risulta uno dei codici ammessi come attività primaria o prevalente e ricorrono gli altri requisiti, l’INPS deve:
- accogliere la richiesta in autotutela;
- riconoscere il beneficio;
- definire il ricorso senza attendere un’ulteriore decisione contenziosa.
I ricorsi già istruiti con proposta di rigetto, ma ancora pendenti, devono essere restituiti alle Strutture territoriali per la nuova istruttoria.
Ricorsi già definiti
Anche le posizioni relative a ricorsi definitivamente respinti possono essere riesaminate.
Il datore può presentare una nuova istanza fondata sulla norma interpretativa. La richiesta viene trattata come nuova domanda e può essere accolta se risultano soddisfatte tutte le condizioni.
| Situazione | Gestione |
| Ricorso pendente con requisiti presenti | Accoglimento in autotutela |
| Proposta di rigetto non ancora definita | Restituzione alla Sede per nuova istruttoria |
| Attività soltanto secondaria | Rigetto |
| Ricorso già respinto | Possibile nuova istanza |
| Requisiti sostanziali mancanti | Beneficio non riconoscibile |
La Circolare consente di superare anche i dinieghi già divenuti definitivi in sede amministrativa, purché venga presentata una nuova istanza nel 2026 e siano dimostrati tutti i requisiti.
Non si tratta, quindi, di una riapertura automatica dei fascicoli: l’iniziativa resta in capo al datore di lavoro.
Le due agevolazioni interessate
Esonero giovani under 36
L’esonero disciplinato dalla Legge n. 178/2020 riguarda:
- nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato;
- lavoratori che, alla data dell’evento, non avevano compiuto 36 anni;
- lavoratori mai occupati in precedenza a tempo indeterminato.
Per gli eventi realizzati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, l’esonero è pari al 100% della contribuzione datoriale esonerabile entro il limite di 6.000 euro annui.
La durata ordinaria è di:
- 36 mesi sul territorio nazionale;
- 48 mesi per eventi realizzati presso sedi o unità produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il massimale è stato elevato a 8.000 euro annui, ferma la durata di 36 o 48 mesi in base all’ubicazione territoriale.
Tabella – Esonero under 36 recuperabile
| Evento | Massimale | Durata nazionale | Durata Sud |
| Dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 | € 6.000 annui | 36 mesi | 48 mesi |
| Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 | € 8.000 annui | 36 mesi | 48 mesi |
La norma interpretativa non modifica i requisiti personali del giovane.
Il lavoratore deve continuare a risultare, alla data dell’assunzione o trasformazione:
- under 36;
- privo di precedenti rapporti subordinati a tempo indeterminato;
- assunto con una tipologia contrattuale ammessa;
- in possesso delle condizioni previste dalla disciplina originaria.
Decontribuzione Sud
La Decontribuzione Sud consiste, per i periodi considerati dalla Circolare , in una riduzione pari al 30% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
Per gli intermediari assicurativi l’interpretazione estensiva opera:
- dalla mensilità di luglio 2022;
- fino alla mensilità di dicembre 2024.
Il beneficio è subordinato alla presenza della sede di lavoro in una delle seguenti Regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
| Elemento | Disciplina |
| Periodo recuperabile | Luglio 2022 – dicembre 2024 |
| Misura | 30% dei contributi datoriali esonerabili |
| INAIL | Escluso |
| Condizione territoriale | Sede di lavoro in una delle otto regioni ammesse |
| Recupero | Nei flussi di competenza 2026 |
La Circolare limita espressamente l’estensione ai periodi dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e dalle decisioni europee.
La finestra di recupero nel 2026
Il comma 861 della Legge di Bilancio 2026 prevede che il credito derivante dal riconoscimento degli esoneri possa essere fatto valere:
- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.
La disposizione delimita il periodo nel quale il datore può attivare la procedura e utilizzare il credito contributivo.
Il 31 dicembre 2026 non rappresenta soltanto il termine di esposizione di una mensilità ordinaria. Entro tale finestra devono essere completati gli adempimenti necessari per ottenere l’autorizzazione e procedere al recupero secondo le istruzioni INPS.
È quindi opportuno non rinviare la richiesta agli ultimi flussi dell’anno.
Procedura preventiva tramite Cassetto previdenziale
I datori precedentemente esclusi e che non hanno mai fruito delle agevolazioni devono presentare un’apposita richiesta tramite:
| Cassetto previdenziale del contribuente → Altre Agevolazioni |
La comunicazione deve indicare:
- numero dei lavoratori interessati;
- codici fiscali;
- periodi per i quali si richiede il beneficio;
- importi spettanti;
- misura agevolativa oggetto della richiesta.
La Struttura territoriale, dopo le verifiche, attribuisce il codice di autorizzazione: CA “9D”
con il significato di:
- Azienda destinataria dell’articolo 1, commi 860–862, della Legge n. 199/2025 – norma di interpretazione autentica per le attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
Il codice viene attribuito per il periodo da gennaio a dicembre 2026.
L’esposizione diretta degli arretrati senza la preventiva richiesta e senza l’attribuzione del CA 9D può generare anomalie o disconoscimenti.
La sequenza corretta è:
- verifica dei requisiti;
- richiesta tramite Cassetto;
- istruttoria della Sede;
- attribuzione del CA 9D;
- esposizione del credito in Uniemens.
Recupero della Decontribuzione Sud in Uniemens
I datori autorizzati devono esporre gli arretrati relativi al periodo luglio 2022-dicembre 2024 in uno dei flussi di competenza dell’anno 2026.
All’interno di:
- DenunciaIndividuale / DatiRetributivi / InfoAggcausaliContrib
devono essere valorizzati i seguenti elementi:
| Elemento | Valore |
| CodiceCausale | DESU |
| IdentMotivoUtilizzoCausale | N |
| AnnoMeseRif | Mese di riferimento dell’arretrato |
| ImportoAnnoMeseRif | Importo spettante per la singola competenza |
| Codice ricostruito nel DM2013 virtuale | L571 |
La sezione InfoAggcausaliContrib deve essere ripetuta per ogni mese oggetto di recupero.
Per le aziende cessate o sospese è necessario ricorrere alla procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.
La causale DESU, pur avendo una descrizione tecnica non perfettamente aderente alla natura della Decontribuzione Sud, deve essere utilizzata secondo le istruzioni tassative della Circolare .
Recupero dell’Esonero under 36
Le causali variano in funzione:
- dell’anno dell’evento;
- della durata ordinaria o maggiorata;
- dell’ubicazione della sede o unità produttiva.
Eventi dal 1° luglio al 31 dicembre 2022
| Ambito | Codice causale | Codice DM virtuale | Durata |
| Territorio nazionale | GI36 | L545 | 36 mesi |
| Regioni del Mezzogiorno | GI48 | L547 | 48 mesi |
Per entrambe le causali devono essere indicati:
- data di assunzione o trasformazione in formato AAAAMMGG;
- mese oggetto di recupero;
- importo riferito alla singola competenza.
La sezione deve essere ripetuta per ogni mese arretrato.
Eventi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023
| Ambito | Codice causale | Codice DM virtuale | Durata |
| Territorio nazionale | EG36 | L573 | 36 mesi |
| Regioni del Mezzogiorno | EG48 | L575 | 48 mesi |
Per le causali EG36 ed EG48, la data di assunzione o trasformazione deve essere indicata nel formato richiesto dalla procedura, riportato dalla Circolare come AAAA-MM-GG.
Tabella riepilogativa dei codici
| Misura | Periodo dell’evento | Causale Uniemens | Codice DM |
| Decontribuzione Sud | Luglio 2022-dicembre 2024 | DESU | L571 |
| Under 36 nazionale | Luglio-dicembre 2022 | GI36 | L545 |
| Under 36 Sud | Luglio-dicembre 2022 | GI48 | L547 |
| Under 36 nazionale | Gennaio-dicembre 2023 | EG36 | L573 |
| Under 36 Sud | Gennaio-dicembre 2023 | EG48 | L575 |
Esoneri incompatibili: restituzione preventiva
L’Esonero under 36 non è cumulabile, per lo stesso lavoratore e lo stesso periodo, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive.
La Circolare affronta due ipotesi frequenti.
Precedente incentivo GECO al 50%
Se il datore ha fruito dell’esonero strutturale giovani al 50% previsto dalla Legge n. 205/2017 e intende ora applicare l’Esonero under 36 al 100%, deve:
- restituire il precedente incentivo;
- applicare successivamente l’esonero più favorevole.
La restituzione avviene tramite:
| Elemento | Valore |
| Sezione | AltreADebito |
| Causale | M472 |
| Significato | Restituzione esonero Legge n. 205/2017 – GECO |
| Importo | Somma da restituire |
Precedente Decontribuzione Sud
Se, per lo stesso lavoratore e per il medesimo periodo, il datore ha fruito della Decontribuzione Sud e intende applicare l’under 36, deve preliminarmente restituire la riduzione già utilizzata.
| Elemento | Valore |
| Sezione | AltreADebito |
| Causale | M543 |
| Significato | Restituzione Decontribuzione Sud 2021 |
| Importo | Somma da restituire |
Soltanto dopo la restituzione può essere esposto l’Esonero under 36.
La restituzione deve precedere il passaggio alla misura più favorevole.
Non è corretto conguagliare simultaneamente l’intero under 36 senza eliminare il beneficio incompatibile già fruito, poiché ciò determinerebbe una duplicazione dell’agevolazione sul medesimo periodo contributivo.
Benefici già esposti e successivamente disconosciuti
La Circolare distingue i datori che non avevano mai fruito dell’agevolazione da quelli che avevano già esposto il conguaglio, successivamente recuperato dall’INPS.
In quest’ultimo caso il datore deve utilizzare:
| Cassetto previdenziale del contribuente → Verifica agevolazioni contributive |
indicando:
- i periodi interessati;
- gli importi oggetto del precedente recupero;
- gli elementi necessari alla riapertura della posizione.
La richiesta è necessaria e propedeutica alla predisposizione dei flussi regolarizzativi.
Il datore non deve limitarsi a ritrasmettere i medesimi flussi.
Poiché l’agevolazione era già stata disconosciuta, occorre prima chiedere all’INPS la verifica della posizione e soltanto successivamente procedere con le regolarizzazioni autorizzate.
Aiuti di Stato e Registro nazionale
L’Esonero under 36 e la Decontribuzione Sud, per i periodi interessati dalla norma interpretativa, sono misure soggette alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
L’INPS provvede:
- alla registrazione degli esoneri fruiti nel 2026 nel Registro nazionale degli aiuti;
- alla verifica dei massimali previsti dal Temporary Crisis and Transition Framework;
- al controllo delle condizioni indicate nelle decisioni europee;
- al monitoraggio degli aiuti già concessi al medesimo soggetto.
La norma interpretativa rimuove l’esclusione settoriale, ma non elimina i limiti europei.
Prima di determinare il credito, il datore deve verificare:
- l’impresa unica ai fini degli aiuti;
- gli importi già ottenuti nell’ambito del quadro temporaneo applicabile;
- l’eventuale superamento del massimale;
- le condizioni previste dalla decisione europea riferita alla singola misura.
La registrazione nel Registro nazionale degli aiuti non costituisce un adempimento meramente formale: un superamento dei limiti può ridurre o escludere il credito recuperabile.
Riferimenti normativi:
- Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 100– 114
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 10– 15 e 161– 168
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 297
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 860– 862 e all. XIV
- INPS, Circolare 12 aprile 2021, n. 56
- INPS, Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389
- INPS, Circolare 27 luglio 2022, n. 90
- INPS, Messaggio 21 dicembre 2022, n. 4593
- INPS, Circolare 22 giugno 2023, n. 57
- INPS, Messaggio 28 dicembre 2023, n. 4695
- INPS, Circolare 17 luglio 2024, n. 82
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