3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 4 settembre 2026, n. 661

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 4 SETTEMBRE 2026

APPRENDISTATO

Contribuzione

L’inapplicabilità dello sgravio contributivo in caso di precedente contratto di apprendistato – Cass., Sez. Lav., sent. 12 agosto 2026, n. 24615

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva all’avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di sgravi contributivi fruiti in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente con il quale era già intercorso un contratto di apprendistato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione ritenendo che il pregresso contratto di apprendistato non costituisse causa ostativa al riconoscimento del beneficio.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che le norme agevolative in materia di sgravi contributivi sono di stretta interpretazione e soggette al vincolo di conformità con il diritto dell’Unione Europea in tema di aiuti di stato ex art. 107 TFUE. In tale quadro, l’art. 1, comma 118, della Legge n. 190/2014 esclude il beneficio per le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti risultino occupati a tempo indeterminato. Poiché il contratto di apprendistato costituisce per definizione normativa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sua vigenza nell’intervallo temporale antecedente preclude la fruizione dello sgravio per la successiva stipula a tempo indeterminato.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

DIRIGENTI

Contratto a termine

La durata dei contratti dirigenziali a termine negli enti locali – Cass., Sez. Lav., ord. 27 luglio 2026, n. 24103

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo la declaratoria di nullità del termine annuale apposto al contratto di conferimento di un incarico dirigenziale stipulato con un ente locale e la condanna al risarcimento del danno parametrato alla durata minima triennale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo applicabile la durata minima triennale prevista per gli incarichi dirigenziali.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che la durata minima triennale prevista dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 si applica esclusivamente ai dirigenti di ruolo della Pubblica amministrazione e non agli incarichi conferiti a soggetti esterni o a dirigenti a contratto. Il lavoro dirigenziale a termine conferito ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000 risponde a esigenze temporanee ed eccezionali, configurandosi come forma eccezionale incompatibile con la fissazione di una durata legale minima, anche alla luce dei principi della disciplina eurounitaria volti a contrastare la precarizzazione.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

ESPOSIZIONE AMIANTO

Pensione

L’ambito di applicazione del coefficiente di rivalutazione per esposizione ad amianto – Cass., Sez. Lav., ord. 3 agosto 2026, n. 24398

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale lamentando che l’INPS non avesse applicato il coefficiente moltiplicatore di 1,5, previsto per l’esposizione all’amianto, all’ammontare dei contributi utili alla quantificazione del trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1996, chiedendo la conseguente riliquidazione della prestazione mediante rivalutazione del montante contributivo.

Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione nel merito, rilevando che il beneficio opera moltiplicando il solo periodo lavorativo e non la retribuzione o i contributi.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, in base al dato letterale dell’art. 13, comma 8, della Legge n. 257/1992, il coefficiente di moltiplicazione di 1,5 si applica esclusivamente al periodo lavorativo soggetto ad esposizione e non alle quote contributive o al montante contributivo. L’eventuale incremento economico del trattamento costituiva nel sistema retributivo un mero effetto indiretto dell’aumento dell’anzianità contributiva, meccanismo che non trova invece applicazione nel sistema contributivo, ove l’importo dipende dal montante e dal coefficiente di trasformazione. La funzione del beneficio risiede infatti nel favorire la maturazione anticipata del diritto a pensione e non nel garantire un generale miglioramento della posizione contributiva, non sussistendo alcuna base normativa per estendere la moltiplicazione al montante contributivo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

GESTIONE SEPARATA

Prescrizione contributiva

La decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata – Cass., Sez. Lav., ord. 30 luglio 2026, n. 24273

Il Fatto

Un lavoratore proponeva ricorso per ottenere l’accertamento della non debenza dei contributi previdenziali richiesti da INPS mediante avviso bonario.

Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, in riforma, la rigettava ritenendo non prescritti i contributi.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui gli stessi devono essere versati e coincide con i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Sanzioni civili

L’esonero dalle sanzioni civili per omessa iscrizione alla Gestione separata INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 3 agosto 2026, n. 24397

Il Fatto

Un professionista si opponeva all’avviso di addebito di INPS per il pagamento di somme a titolo di contributi, interessi e sanzioni dovuti alla Gestione separata per l’attività svolta.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione per intervenuta prescrizione, mentre la Corte d’Appello, in riforma, rigettava la domanda ritenendo sussistente l’obbligo contributivo e non prescritto il credito.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce  che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, a tutela del legittimo affidamento maturato dal professionista.

La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.

INPS

Contribuzione

I limiti oggettivi del giudicato esterno in materia di obbligazioni contributive – Cass., Sez. Lav., sent. 7 agosto 2026, n. 24559

Il Fatto

Un datore di lavoro proponeva opposizione avverso un avviso di addebito emesso da INPS per contributi di maternità e malattia, eccependo il giudicato esterno formatosi su precedenti pronunce relative ad annualità pregresse.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione, ritenendo sussistente un vincolo di giudicato esterno idoneo a precludere la nuova pretesa contributiva dell’ente previdenziale. INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di obbligazioni contributive vige il principio dell’autonomia dei singoli periodi di debenza, in quanto la diversità dei periodi, pur nella identità dei termini di riferimento e di qualificazione del rapporto, basta a configurare come diversi i relativi rapporti contributivi, escludendo l’esistenza di un rapporto giuridico fondamentale e unitario. Pertanto, il giudicato formatosi su un determinato periodo non può estendere la propria efficacia a periodi successivi, non potendo il giudice stabilire preventivamente come l’obbligo contributivo debba atteggiarsi per il futuro rispetto a presupposti di fatto ancora da realizzarsi o suscettibili di mutamento nel tempo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

LICENZIAMENTO

Giusta causa

La valutazione della prova testimoniale nel processo del lavoro – Cass., Sez. Lav., sent. 5 agosto 2026, n. 24481

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per aver acquistato merce a un prezzo inferiore rispetto a quello effettivo, per essersi allontanato dalla propria postazione di cassa e per aver tenuto una condotta minacciosa verso un addetto alla sicurezza. Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo provata la sussistenza di un’autorizzazione all’acquisto da parte del superiore, mentre la Corte d’Appello, in riforma della decisione, respingeva l’impugnativa ritenendo prevalente la testimonianza contraria del direttore del punto vendita.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che, a fronte dell’addebito contestato, assume rilievo dirimente l’avvenuta autorizzazione all’acquisto da parte del superiore gerarchico, circostanza astrattamente idonea a scriminare la condotta quantomeno sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

La corte rileva altresì che la valutazione delle prove testimoniali de relato deve essere sempre sorretta da elementi oggettivi, precisi e concordanti a riscontro dei fatti riferiti, mentre nel caso di specie i giudici di appello hanno ingiustificatamente accordato prevalenza a una testimonianza indiretta a scapito di deposizioni dirette e concordi sull’esistenza dell’autorizzazione, affidandosi a mere valutazioni di verosimiglianza prive di riscontro oggettivo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PENSIONE

Inoccupazione lavorativa

La sussistenza del requisito dell’assenza di impiego lavorativo per la pensione di vecchiaia – Cass., Sez. Lav., ord. 7 agosto 2026, n. 24557

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che al tempo della richiesta fosse in atto una sostanziale situazione di impiego lavorativo, essendo il ricorrente formalmente disoccupato solo per i mesi estivi ma costantemente reimpiegato da settembre presso il medesimo datore di lavoro.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che la mancanza di occupazione al tempo della domanda costituisce un requisito costitutivo del diritto alla pensione di vecchiaia, la cui insussistenza può essere accertata dal giudice anche tramite prova presuntiva e mediante accertamento incidentale della simulazione contrattuale, senza necessità di apposita domanda dell’ente previdenziale.

La corte pertanto, pur ritenendo che vi fosse un errore sulla liquidazione delle spese processuali, rigetta il ricorso in tema sostanziale.

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Eterodirezione

L’accertamento della subordinazione e l’integrazione del contraddittorio verso gli enti previdenziali – Cass., Sez. Lav., ord. 11 agosto 2026, n. 24606

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro svolto formalmente come collaborazione, la declaratoria di nullità del licenziamento orale e la condanna del datore di lavoro alle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS e INAIL.

Il Tribunale accoglieva le domande, mentre la Corte d’Appello confermava l’esistenza del vincolo di subordinazione e la condanna alle differenze retributive e previdenziali, rigettando le sole pretese inerenti al licenziamento.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la violazione del contraddittorio per tardiva integrazione nei confronti degli enti previdenziali rileva solo in presenza di una lesione effettiva e concreta del diritto di difesa, non ravvisabile qualora la parte abbia potuto articolare le proprie difese sulle pretese azionate.

 La corte rileva inoltre che la valutazione delle prove testimoniali e documentali attestanti l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo e organizzativo del datore costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, risultando assorbite le censure sull’applicazione della presunzione di subordinazione delle collaborazioni prive di progetto stante l’accertamento in concreto del vincolo ex art. 2094 c.c.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE

Differenze retributive

La compensazione tra crediti retributivi e somme indebitamente percepite dal lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 12 agosto 2026, n. 24617

Il Fatto

Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso. Il datore di lavoro proponeva opposizione deducendo l’esistenza di un patto in base al quale somme indebitamente incassate dal dipendente erano state qualificate come anticipazioni sulle future spettanze da estinguere in compensazione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione escludendo la spettanza di crediti retributivi e il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’interpretazione delle domande e delle eccezioni, nonché la valutazione delle prove e degli indizi presuntivi desunti anche dal contegno extraprocessuale del dipendente che abbia prestato attività lavorativa senza percepire stipendio, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati. La corte rileva inoltre che le parti possono legittimamente pattuire una compensazione volontaria derogatoria rispetto alla disciplina legale, idonea a regolare anche crediti futuri e ad estinguere le pretese economiche del lavoratore fino a concorrenza del maggior debito maturato per le indebite appropriazioni.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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