4° Contenuto Riservato: Bancarotta semplice: sufficiente l’omessa tenuta della contabilità

COMMENTO

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 8 SETTEMBRE 2026

Nel delitto di bancarotta semplice documentale l’elemento soggettivo può consistere indifferentemente nel dolo o nella colpa, essendo sufficiente che l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31955, del 26 agosto 2026, è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità dell’amministratore per la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Il caso

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31955, del 26 agosto 2026, ha respinto le motivazioni di un contribuente confermando la condanna inflitta dai giudici del merito per il reato di bancarotta semplice ad un amministratore.

Nel caso in esame la Cassazione con sentenza dell’aprile 2025 ha annullato, con rinvio, la sentenza della Corte d’Appello del dicembre 2024 di condanna di un amministratore per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, confermando la condanna per il solo reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.

Con riguardo alla bancarotta documentale, la sentenza ha rilevato che la pronuncia della Corte di Appello ha affermato che il fatto è consistito nell’omessa consegna della documentazione contabile successiva al 2007, secondo quanto riferito dal curatore, e che l’imputato ha dichiarato, dal canto suo, che le scritture erano state tenute anche dopo il 2007, ma erano andate disperse, alcune a causa di atti vandalici e altre nel corso di una mareggiata che aveva interessato il luogo in cui erano custodite.

La Corte d’Appello aveva ritenuto inverosimili queste giustificazioni, ravvisando di conseguenza la condotta di omessa tenuta della contabilità dal 2007 e, quindi, un’ipotesi di bancarotta c.d. generica per la quale ha ritenuto sufficiente il dolo generico.

In riforma della sentenza annullata, la Corte d’Appello ha assolto l’imprenditore dalla bancarotta distrattiva e ha riqualificato il reato di bancarotta documentale in quello di cui al reato di cui all’art. 217 (bancarotta semplice), comma 2, Legge Fall., rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione.

In particolare, la Corte d’Appello ha evidenziato che le risultanze probatorie non consentono di affermare la sussistenza del dolo specifico in capo all’amministratore, ovvero che la sua condotta sia stata finalisticamente orientata dal recare danno ai creditori.

I giudici d’Appello hanno giudicato condivisibili le deduzioni del primo giudice, il quale aveva ritenuto che l’amministratore in realtà non avesse mai tenuto la contabilità dal 2007 e che non fosse credibile la sua giustificazione secondo cui la contabilità era andata distrutta per eventi atmosferici o per atti illeciti di terzi.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie non esistesse prova che tale omissione era il frutto della specifica volontà di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, non avendo l’accusa articolato alcun tipo di deduzione a questo fine e non potendo la prova del necessario elemento psicologico del reato ex art. 216 Legge Fall. essere affidata alla semplice considerazione che la condotta si è protratta per oltre un decennio, posto che essa potrebbe dipendere da semplice trascuratezza, dovuta all’accertata inattività della società sin dal 2008.

Avverso la predetta sentenza, tramite il legale, l’amministratore ha proposto ricorso in Cassazione.

Differenze tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta documentale si articola in due distinte fattispecie previste dall’art. 216, comma 1, n. 2, della Legge fallimentare:

  1. bancarotta fraudolenta documentale “specifica”: si configura nei casi di sottrazione, distruzione, falsificazione, omessa consegna (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili. Richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. A questa fattispecie è ricondotta anche l’omessa tenuta dei libri contabili, purché sorretta dal medesimo dolo specifico;
  2. la bancarotta fraudolenta documentale “generica”: si configura quando la contabilità è tenuta in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Presuppone che i libri contabili siano stati effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari. Si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità (annotazione originaria di dati falsi o omessa annotazione di dati veri). È sufficiente il dolo generico.

La bancarotta semplice documentale si distingue dalla bancarotta fraudolenta per i seguenti elementi:

  1. è punita con la reclusione da sei mesi a due anni;
  2. si applica all’imprenditore che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (ovvero dall’inizio dell’impresa, se di minore durata), non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge, o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta;
  3. è connotata dalla colpa, non dal dolo: manca cioè la volontà fraudolenta di impedire la ricostruzione del patrimonio o di arrecare pregiudizio ai creditori.

Il discrimine principale tra le due fattispecie risiede nell’elemento psicologico; il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell’amministratore (soprattutto se questi non si sia effettivamente occupato della gestione societaria).

Occorre la prova che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero al fine di recare pregiudizio ai creditori (nel caso di sottrazione volontaria o omessa tenuta delle scritture).

Laddove tale prova difetti, deve essere esclusa la fraudolenza e, al più, può ravvisarsi la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa.

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo non possono coincidere con il mero dato della scomparsa dei libri contabili o con la loro tenuta irregolare, essendo necessarie circostanze di fatto ulteriori o elementi di natura logica in grado di far emergere gli scopi fraudolenti.

Bancarotta semplice: sufficiente la negligenza della tenuta delle scritture contabili

I giudici di legittimità evidenziano, preliminarmente, che l’elemento soggettivo della bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, Legge Fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili.

Proprio in virtù del fatto che la bancarotta fraudolenta documentale, c.d. specifica,. richiede invece la coscienza e volontà della omessa tenuta delle scritture con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, la Corte d’Appello ha affermato la responsabilità dell’amministratore in ordine al meno grave reato di bancarotta semplice per non essersi formata la prova della sussistenza del dolo specifico del reato di cui all’art. 216, comma 1, Legge Fall., riconducendo la pluriennale condotta omissiva quantomeno a colpevole trascuratezza dell’imputato.

Il ricorrente contesta che la sentenza impugnata non abbia preso nella dovuta considerazione la allegazione difensiva della perdita delle scritture contabili a causa di eventi esterni imprevedibili, escludendola sbrigativamente come inverosimile e senza confrontarsi con le produzioni documentali.

In realtà, la censura è smentita dalla lettura della sentenza, nella quale, di contro, si evidenzia la genericità sul punto – non supplita da alcuna documentazione – delle dichiarazioni dell’imputato, il quale non ricordava l’epoca della mareggiata in cui sosteneva fossero andate perse le scritture contabili ed era rimasto estremamente vago quanto ai presunti furti delle scritture stesse: questo vuol dire che l’amministratore non ha fornito dimostrazione documentale delle proprie affermazioni nel processo di merito (né, del resto, ha fatto allegazioni al ricorso) e che, pertanto, le sue doglianze difettano totalmente di autosufficienza.

La motivazione della sentenza impugnata si basa tutta su questa osservazione, e cioè sulle approssimative dichiarazioni dell’imputato, ulteriormente avvalorata dalla mancanza delle denunce della sottrazione o della dispersione delle scritture.

I giudici di Appello danno atto solo che ci sia agli atti una nota dell’Assessorato regionale su un accesso dell’amministratore nella sede sequestrata da cui risultano danneggiamenti dei locali, ma non anche che l’imputato abbia in quella occasione prelevato o cercato documentazione contabile, né tantomeno che abbia fatto dichiarazioni al riguardo in quella sede.

Di conseguenza, afferma la Cassazione, la motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità dell’amministratore per il reato di cui all’art. 217 Legge Fall. è del tutto adeguata e si conforma correttamente al principio secondo cui l’amministratore di una società è in ogni caso obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Il reato di bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa e, pertanto, lo svolgimento della carica comporta l’assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all’art. 2932 c.c.

La Cassazione, in conclusione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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