CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le immobilizzazioni materiali incidono simultaneamente sulla struttura patrimoniale, sulla misurazione del risultato d’esercizio e sulla comparabilità dei bilanci nel tempo: tema di particolare rilevanza nella prassi professionale
DI ROBERTA URBANO | 10 SETTEMBRE 2026
L’OIC 16 disciplina i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni da fornire in nota integrativa. Il presente contributo esamina il trattamento contabile dei beni tangibili destinati a permanere durevolmente nell’organizzazione aziendale, muovendo dalla qualificazione civilistica e dalla classificazione nello stato patrimoniale per poi approfondire la rilevazione iniziale, la determinazione del costo, le modalità di ammortamento, le manutenzioni, le svalutazioni, le cessioni e le principali fattispecie operative. L’analisi evidenzia come la rappresentazione contabile dei cespiti non possa risolversi nell’applicazione meccanica di aliquote standard, ma richieda valutazioni documentate sulla destinazione economico-funzionale del bene, sulla vita utile e sulla recuperabilità del valore iscritto in bilancio.
Premessa
Il tema assume particolare rilievo nella prassi professionale perché le immobilizzazioni materiali incidono simultaneamente sulla strutturapatrimoniale, sulla misurazione del risultato d’esercizio e sulla comparabilità dei bilanci nel tempo. La corretta applicazione dell’OIC 16 impone pertanto di mantenere distinti il profilo civilistico-contabile, fondato sulla rappresentazione veritiera e corretta, e il profilo fiscale, che può offrire parametri utili ma non sostitutivi delle stime richieste dai principi contabili nazionali.
Finalità, ambito di applicazione e definizione
Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili destinati a essere utilizzati durevolmente nell’attività aziendale, concorrendo alla formazione del reddito in più esercizi.
La loro qualificazione non dipende esclusivamente dalle caratteristiche fisiche, ma soprattutto dalla funzione economica che svolgono nell’ambito della gestione.
Ai sensi dell’art. 2424 c.c. e dell’OIC 16, tali attività sono classificate nella voce B.II dell’attivo dello stato patrimoniale e articolate in:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni;
- immobilizzazioni in corso e acconti.
In bilancio, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto degli ammortamenti accumulati e di eventuali svalutazioni, mentre la quota di ammortamento di competenza dell’esercizio confluisce nella voce B.10.b del conto economico.
Nel bilancio in forma ordinaria, per ciascuna categoria deve essere esposto il valore netto contabile, ottenuto sottraendo dal costo storico gli ammortamenti accumulati e le eventuali svalutazioni. Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese l’esposizione può risultare più sintetica, ma resta ferma l’esigenza di adottare criteri di classificazione coerenti e stabili nel tempo.
L’ammortamento è finalizzato alla corretta applicazione del principio di competenza economica sancito dall’art. 2423-bis c.c.: tale procedimento contabile consente di ripartire il costo del fattore produttivo negli esercizi in cui lo stesso cede la propria utilità piuttosto che imputarlo interamente all’esercizio di acquisizione.
Esso non riflette necessariamente una perdita di valore di mercato del cespite né rappresenta un accantonamento finanziario, ma costituisce una mera rettifica sistematica del valore contabile.
L’ambito di applicazione riguarda le società che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e che detengono beni materiali destinati a essere utilizzati durevolmente nei processi produttivi o amministrativi. Restano invece estranei alla disciplina dell’OIC 16 i beni destinati alla vendita o alla trasformazione, da classificare tra le rimanenze, nonché le immobilizzazioni immateriali, disciplinate da principi contabili diversi.
La distinzione tra immobilizzazione e bene-merce dipende dalla destinazione impressa dall’impresa: il medesimo bene può costituire cespite per un soggetto che lo impiega stabilmente nell’attività e rimanenza per un soggetto che lo acquista per la rivendita. Tale qualificazione deve essere verificata al momento della rilevazione iniziale e riesaminata quando mutano le decisioni gestionali.
Classificazione e contenuto delle voci di bilancio
L’immobilizzazione materiale è rilevata inizialmente quando si trasferiscono sostanzialmente i rischi e i benefici connessi al bene e l’impresa acquisisce la capacità di utilizzarlo nell’attività aziendale. Tale momento coincide di norma con il trasferimento della proprietà, salvo che le clausole contrattuali attribuiscano diversamente rischi, benefici o disponibilità economica del cespite.
Le immobilizzazioni in corso, invece, sono iscritte nella voce B.II.5 dell’attivo dello stato patrimoniale fino a quando il bene non è disponibile e pronto per l’uso; a partire da tale data il cespite viene riclassificato nella relativa categoria e ha inizio il processo di ammortamento.
Il costo iniziale comprende il prezzo di acquisto, al netto degli sconti commerciali, nonché tutti gli oneri accessori necessari per portare il bene nel luogo previsto e per renderlo funzionante; tra questi rientrano, a titolo esemplificativo, i costi di trasporto, installazione, montaggio, progettazione, collaudo e messa a punto.
Per quanto concerne i beni realizzati in economia, il costo è determinato dalla sommatoria dei costi direttamente imputabili alla costruzione e da una quota ragionevolmente attribuibile dei costi generali di produzione sostenuti fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso. La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa previa sussistenza delle condizioni previste dall’OIC 16.
Nel costo di acquisto rientrano anche gli oneri accessori direttamente imputabili, inclusa l’IVA indetraibile quando non recuperabile dall’impresa. Sono invece esclusi gli oneri amministrativi generali e i costi sostenuti dopo che il bene è pronto per l’uso, salvo che producano benefici economici futuri autonomamente identificabili e misurabili.
Valore ammortizzabile, valore residuo e beni non ammortizzabili
Il valore ammortizzabile è invece pari alla differenza tra il costo storico capitalizzato e il valore residuo stimato. Quest’ultimo rappresenta il presumibile valore netto realizzabile al termine della vita utile del bene.
Nella prassi viene spesso considerato pari a zero in quanto irrilevante; tuttavia, è bene sottoporlo a periodica revisione.
Qualora il valore residuo divenga pari o superiore al valore netto contabile, occorrerà sospendere il processo di ammortamento.
Il piano di ammortamento e i metodi applicabili
Secondo quanto previsto dall’OIC 16, le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere ammortizzate in modo sistematico in ciascun esercizio. Non sono ammesse variazioni della quota di ammortamento in funzione del risultato economico dell’esercizio.
Il piano di ammortamento si fonda su tre elementi essenziali:
- il valore da ammortizzare;
- la vita utile residua del bene;
- il metodo di ripartizione del valore.
La determinazione della vita utile tiene conto di diversi fattori, tra cui:
- il deterioramento tecnico,
- l’intensità e le modalità di utilizzo,
- l’obsolescenza tecnologica,
- le politiche di manutenzione,
- eventuali vincoli normativi,
- l’esperienza maturata su beni analoghi
- e i programmi aziendali di sostituzione.
I coefficienti previsti dalla normativa fiscale non sostituiscono tale valutazione: essi possono essere adottati civilisticamente, ai fini della corretta redazione del bilancio d’esercizio, solo se risultano coerenti con la reale vita utile del cespite.
L’ammortamento decorre dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso.
L’applicazione della metà dell’aliquota ordinaria nel primo esercizio è ammessa come semplificazione, purché non produca effetti significativamente diversi rispetto al calcolo basato sull’effettivo periodo di utilizzo.
Il processo di ammortamento prosegue anche nei periodi di temporanea inattività del bene. Non sono, invece, soggetti ad ammortamento i terreni e le opere d’arte, in quanto la loro utilità non si esaurisce nel tempo.
Qualora il valore di un fabbricato includa anche quello del terreno sottostante, i due componenti devono essere separati, anche tramite stima, poiché il terreno non è ammortizzabile.
Metodi di ammortamento
Il metodo di ammortamento adottato deve riflettere in modo razionale le modalità con cui il bene genera e consuma utilità economica nel tempo.
Il metodo a quote costanti è generalmente preferito quando l’utilità del cespite si distribuisce uniformemente lungo la sua vita utile. In tal caso, la quota annua è determinata dividendo il valore ammortizzabile per il numero di anni di utilizzo.
Il metodo a quote decrescenti risulta invece più appropriato quando il bene è maggiormente sfruttato nei primi esercizi o quando la sua efficienza tecnica tende a ridursi progressivamente, con conseguente aumento dei costi di manutenzione nel tempo.
Il metodo per unità di prodotto è adottato quando il consumo dei benefici economici è rappresentato, più adeguatamente, dal livello di utilizzo del bene, misurato ad esempio in termini di quantità prodotte o ore di funzionamento.
In questo caso:
Quota dell’esercizio = valore ammortizzabile × (unità prodotte nell’esercizio / produzione complessiva stimata)
Non sono ammessi metodi a quote crescenti, in quanto potenzialmente in contrasto con il principio di prudenza, né criteri che commisurinol’ammortamento ai ricavi o al risultato economico dell’impresa.
Ammortamento delle singole componenti
Quando un’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori di importo significativo caratterizzati da vite utili differenti, ciascuna parte deve essere ammortizzata separatamente, salvo che tale distinzione risulti impraticabile o irrilevante.
Ad esempio, un ascensore ha generalmente una vita utile inferiore rispetto all’edificio in cui è installato; allo stesso modo, alcune componenti essenziali di un impianto possono richiedere sostituzioni più frequenti rispetto alla struttura principale.
La separazione contabile delle diverse parti consente di imputare correttamente le quote di ammortamento e di eliminare il valore residuo della singola componente al momento della sua sostituzione.
Acquisto e ammortamento: esempio in partita doppia
Si ipotizzi l’acquisto di un macchinario al prezzo di euro 100.000, con IVA detraibile al 22%. Il bene è disponibile e pronto per l’uso il 1° luglio; la vita utile del bene è stimata in cinque anni.
La rilevazione dell’acquisto è la seguente:
| Conto | Dare | Avere |
| Macchinari | 100.000 euro | |
| IVA a credito | 22.000 euro | |
| Debiti verso fornitori | 122.000 euro |
Applicando il metodo a quote costanti, la quota annua è pari a:
100.000 / 5 = euro 20.000.
Poiché il bene è pronto per l’uso il 1° luglio, nel primo esercizio la quota calcolata pro rata temporis è pari a euro 10.000:
| Conto | Dare | Avere |
| Ammortamento macchinari | 10.000 euro | |
| Fondo ammortamento macchinari | 10.000 euro |
Negli esercizi interi successivi la scrittura sarà:
| Conto | Dare | Avere |
| Ammortamento macchinari | 20.000 euro | |
| Fondo ammortamento macchinari | 20.000 euro |
L’utilizzo del fondo ammortamento consente di conservare in contabilità il costo storico del bene e di evidenziare separatamente gli ammortamenti accumulati in ciascun esercizio. Nello stato patrimoniale è esposto il valore netto contabile del macchinario, risultante quale differenza tra costo storico, fondo ammortamento ed eventuali svalutazioni.
Immobilizzazioni in corso, acconti e beni costruiti in economia
Nell’ipotesi di costruzione interna del bene, quest’ultimo non può essere ammortizzato finché la costruzione non è ultimata. I costi sostenuti sono iscritti tra le immobilizzazioni in corso:
| Conto | Dare | Avere |
| Immobilizzazioni materiali in corso | 50.000 euro | |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 50.000 euro |
Non appena il bene diviene disponibile e pronto per l’uso, lo si inserisce nella relativa voce dello stato patrimoniale e da tale momento viene predisposto e applicato il relativo piano di ammortamento:
| Conto | Dare | Avere |
| Impianti e macchinari | 50.000 euro | |
| Immobilizzazioni materiali in corso | 50.000 euro |
Manutenzioni, migliorie e sostituzioni
Le manutenzioni ordinarie sono interventi ricorrenti effettuati al fine di conservare l’efficienza originaria del bene. I relativi costi sono imputati integralmente all’esercizio:
| Conto | Dare | Avere |
| Manutenzioni e riparazioni | 4.000 euro | |
| IVA a credito | 880 euro | |
| Debiti verso fornitori | 4.880 euro |
Le manutenzioni straordinarie sono invece capitalizzate quando producono un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività o della sicurezza del cespite, oppure ne prolungano la vita utile.
Si ipotizzi il sostenimento di manutenzioni straordinarie su un impianto per euro 12.000, oltre IVA, capitalizzabili in quanto idonee a incrementare in modo significativo e misurabile la capacità produttiva, la sicurezza o la vita utile del cespite.
| Conto | Dare | Avere |
| Macchinari | 12.000 euro | |
| IVA a credito | 2.640 euro | |
| Debiti verso fornitori | 14.640 euro |
Nell’ipotesi in cui avvenga la capitalizzazione, occorre riesaminare il piano di ammortamento per tenere conto del nuovo valore contabile e dell’eventuale prolungamento della vita utile.
In caso di sostituzione di una componente contabilizzata separatamente, il valore netto contabile della parte eliminata deve essere stornato. La nuova componente è iscritta come autonoma immobilizzazione e ammortizzata in base alla propria vita utile.
Permute, beni ricevuti gratuitamente e contributi pubblici
Le immobilizzazioni acquisite mediante permuta sono rilevate sulla base del valore attendibilmente determinabile del bene ricevuto o, in assenza, del valore contabile del bene ceduto, tenendo conto dell’eventuale conguaglio monetario.
La rappresentazione contabile deve riflettere la sostanza economica dell’operazione, evitando di iscrivere plusvalenze non realizzate quando lo scambio non modifica in modo significativo la posizione economica dell’impresa.
I beni ricevuti gratuitamente sono iscritti al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione, se attendibilmente stimabile, con contropartita coerente con la natura dell’operazione. Anche tali beni sono soggetti ad ammortamento quando la loro utilità economica è limitata nel tempo.
I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni possono essere contabilizzati secondo due modalità:
- a riduzione diretta del costo del cespite, con conseguente minore base ammortizzabile, oppure
- mediante iscrizione tra i risconti passivi e imputazione graduale a conto economico in correlazione alle quote di ammortamento.
La scelta del metodo deve essere applicata con continuità e adeguatamente illustrata nella nota integrativa.
Revisione del piano di ammortamento
Gli elementi del piano di ammortamento (stima della vita utile, del valore residuo o del metodo adottato) devono essere periodicamente revisionati.
Qualora le modifiche derivino da nuove informazioni o da mutate condizioni di utilizzo del bene, esse configurano un cambiamento di stima contabile ai sensi dell’OIC 29 e devono essere applicate in modo prospettico. Di conseguenza, non si procede alla rettifica delle quote di ammortamento già rilevate negli esercizi precedenti.
La modifica deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa quando produce effetti significativi sul bilancio.
Ammortamento, svalutazione e ripristino di valore
Ammortamento e svalutazione per perdita durevole di valore sono due concetti distinti:
- il primo consiste nella ripartizione sistematica del valore ammortizzabile lungo la vita utile del bene;
- la seconda, invece, comporta l’adeguamento del valore contabile del cespite al suo minore valore recuperabile, secondo quanto previsto dall’OIC 9.
In presenza di una perdita durevole di euro 15.000 si può rilevare:
| Conto | Dare | Avere |
| Svalutazione immobilizzazioni materiali | 15.000 euro | |
| Fondo svalutazione impianti | 15.000 euro |
A seguito della svalutazione, le quote di ammortamento future devono essere rideterminate sulla base del nuovo valore contabile, del valore residuo aggiornato e della vita utile residua del bene.
La svalutazione, pertanto, non sostituisce il normale processo di ammortamento, che prosegue secondo i criteri ordinari sul valore così rideterminato.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, le ragioni che avevano determinato una precedente svalutazione, il valore del cespite deve essere ripristinato nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata, tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati nel frattempo. Il ripristino non può comunque condurre all’iscrizione di un valore superiore al valore recuperabile.
Cessione, dismissione e beni destinati alla vendita
In caso di cessione del bene, è necessario:
- rilevare l’ammortamento maturato fino alla data di vendita,
- eliminare dal bilancio il costo storico e il relativo fondo di ammortamento e
- determinare la plusvalenza o la minusvalenza che si genera a seguito dell’operazione.
Si supponga che un macchinario presenti:
- costo storico: euro 105.000;
- fondo ammortamento: euro 70.000;
- valore netto contabile: euro 35.000;
- prezzo di vendita: euro 40.000, oltre IVA.
La plusvalenza è pari a euro 5.000. La scrittura è:
| Conto | Dare | Avere |
| Crediti verso clienti | 48.800 euro | |
| Fondo ammortamento macchinari | 70.000 euro | |
| Macchinari | 105.000 euro | |
| IVA a debito | 8.800 euro | |
| Plusvalenze da alienazione | 5.000 euro |
Qualora il prezzo di vendita fosse inferiore al valore netto contabile, la differenza sarebbe rilevata come minusvalenza nella voce B.14 del conto economico (oneri diversi di gestione).
Quando la direzione aziendale decide di destinare un’immobilizzazione alla vendita, il bene deve essere riclassificato nell’attivo circolante solo se:
- risulta vendibile nelle condizioni in cui si trova,
- la cessione è altamente probabile e
- si prevede che l’operazione si concluda nel breve termine.
Da tale momento il bene non è più ammortizzato e viene valutato secondo il criterio applicabile alla nuova destinazione, tenendo conto dell’eventuale necessità di svalutazione.
Informativa di bilancio
La nota integrativa deve esplicitare:
- i criteri di valutazione adottati,
- i metodi e le aliquote di ammortamento applicate,
- i movimenti intervenuti nelle diverse categorie di cespiti,
- nonché le quote di ammortamento e le eventuali svalutazioni rilevate nell’esercizio,
- unitamente ai cambiamenti significativi delle stime.
Per i beni complessi, devono essere inoltre indicati, quando rilevanti, i criteri utilizzati per l’ammortamento separato delle singole componenti.
Tale informativa non ha carattere meramente descrittivo, ma consente al lettore del bilancio di valutare la coerenza tra le caratteristiche tecniche dei beni, le modalità di utilizzo e la loro rappresentazione contabile.
L’evoluzione della disciplina contabile ha progressivamente trasformato le immobilizzazioni materiali da semplice aggregato patrimoniale a componente caratterizzata da rilevanti profili estimativi.
L’OIC 16 attribuisce infatti un ruolo centrale al giudizio professionale nella determinazione del costo, della vita utile, del valore residuo e delle eventuali perdite durevoli di valore.
In tale contesto, la qualità dell’informazione di bilancio dipende dalla capacità dell’impresa di documentare le assunzioni sottostanti alle proprie valutazioni e di aggiornarle al mutare delle condizioni operative.
Ne consegue che la corretta applicazione del principio non può essere ridotta all’adozione di aliquote standardizzate, ma richiede un approccio sostanziale fondato sulle caratteristiche economiche del singolo investimento.
Fonti normative:
- Codice civile, artt. 2423, 2424 e 2426;
- OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore;
- OIC 16 – Immobilizzazioni materiali;
- OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili e correzione di errori.
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