CIRCOLARE MONOGRAFICA
Il nuovo income test introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026 nell’art. 162-bis TUIR e il confronto con l’asset test delle holding industriali
DI MASSIMILIANO TASINI | 14 SETTEMBRE 2026
Si analizza il nuovo criterio introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026 per individuare i soggetti assimilati alle holding industriali ai sensi dell’art. 162-bis TUIR. La prevalenza delle attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico viene ora verificata attraverso un income test, basato sul rapporto tra i ricavi e gli altri proventi derivanti da tali attività e quelli complessivi, con una soglia superiore al 50%. Si approfondiscono le differenze rispetto all’asset test applicabile alle holding industriali, le ricadute fiscali della qualificazione e le principali questioni interpretative ancora aperte, con esempi e indicazioni operative per effettuare la verifica.
Una modifica circoscritta, ma di rilievo sostanziale
Tra gli interventi recati dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, il c.d. Decreto correttivo “Omnibus”, la modifica dell’art. 162-bis TUIR può apparire, a una prima lettura, quasi marginale. L’art. 5, comma 1, lett. g), si limita infatti a inserire, nel comma 1, lett. c), n. 2, le parole “in via esclusiva o prevalente” e ad aggiungere un nuovo comma 3-bis, destinato a stabilire quando la prevalenza debba ritenersi sussistente.
In realtà l’intervento risolve – almeno nella sua questione centrale – una delle zone più incerte della disciplina introdotta nel 2018 per i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria. Il problema nasceva dalla formulazione originaria dell’art. 162-bis, che, mentre subordinava espressamente la qualificazione delle holding finanziarie e non finanziarie a un requisito di esclusività o prevalenza, non prevedeva analoga condizione per i soggetti che svolgevano attività finanziarie non nei confronti del pubblico.
Il risultato era singolare: una società industriale o commerciale che svolgesse anche attività finanziaria infragruppo poteva trovarsi a dover stabilire se tale attività, pur secondaria rispetto all’attività caratteristica, fosse sufficiente a farla rientrare tra i soggetti assimilati alle holding industriali. Il legislatore del 2026 interviene proprio su questo punto, introducendo un criterio quantitativo autonomo e, significativamente, diverso dall’asset test previsto per le holding industriali in senso stretto.
La novità, pertanto, non modifica il test delle holding industriali propriamente dette. Introduce invece un nuovo test per i soggetti ad esse assimilati. È da questa distinzione che occorre partire.
Holding industriali e soggetti assimilati
L’art. 162-bis TUIR contiene, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, una classificazione soggettiva articolata. Accanto agli intermediari finanziari in senso proprio, la disposizione individua le società di partecipazione finanziaria e, alla lett. c), le “società di partecipazione non finanziaria e assimilati”.
All’interno di quest’ultima categoria convivono due fattispecie che devono essere tenute nettamente distinte.
La prima, prevista dal n. 1), riguarda i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari: sono, in termini correnti, le holding industriali o commerciali.
La seconda, prevista dal n. 2, riguarda invece i soggetti che svolgono le attività non nei confronti del pubblico individuate dall’art. 3, comma 2, del D.M. 2 aprile 2015, n. 53. È su questa seconda categoria – i soggetti “assimilati” – che interviene il D.Lgs. n. 148/2026.
La distinzione è decisiva anche sul piano del criterio di prevalenza: per la holding industriale in senso stretto continua a operare il test patrimoniale del comma 3; per il soggetto assimilato opera ora il nuovo test reddituale del comma 3-bis.
Le attività finanziarie non rivolte al pubblico
Il rinvio dell’art. 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2, conduce all’art. 3, comma 2, del D.M. n. 53/2015. Il regolamento individua una serie di attività di concessione di finanziamenti che, pur avendo natura finanziaria, non configurano operatività nei confronti del pubblico.
Tra le fattispecie di maggiore interesse per i gruppi industriali rientrano le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo, il rilascio di determinate garanzie infragruppo e, a particolari condizioni, i finanziamenti concessi nell’ambito della medesima filiera produttiva o distributiva.
Il regolamento contempla inoltre alcune ipotesi specifiche di finanziamenti ai dipendenti e di società costituite per singole operazioni.
È dunque evidente perché la questione non riguardi soltanto le società che, per statuto o organizzazione, si presentano come “finanziarie”. Una società industriale può, ad esempio, accentrare la tesoreria del gruppo, finanziare sistematicamente le controllate o rilasciare garanzie nell’interesse di società appartenenti al gruppo. Sono attività finanziarie non rivolte al pubblico, ma possono convivere con una ben più rilevante attività produttiva o commerciale.
Proprio questa convivenza rendeva necessario stabilire quale peso dovesse assumere l’attività finanziaria affinché la società fosse attratta nella categoria degli assimilati.
I limiti della disciplina previgente
Prima della modifica del 2026 il n. 2 della lett. c) non conteneva le parole “in via esclusiva o prevalente”. Né i commi 2 e 3 dell’art. 162-bis prevedevano uno specifico test quantitativo per i soggetti assimilati.
Il dato letterale era quindi molto diverso da quello previsto per le holding. Per queste ultime la legge richiedeva espressamente la prevalenza e ne misurava la sussistenza attraverso un parametro patrimoniale. Per gli assimilati, invece, la norma si limitava a richiamare lo svolgimento delle attività di cui al D.M. n. 53/2015.
Il problema era stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 472 del 27 settembre 2022. L’Amministrazione aveva escluso la possibilità di estendere in via interpretativa ai soggetti assimilati l’asset test previsto per le holding industriali. Aveva però osservato che il riferimento normativo allo svolgimento di una “attività” richiedeva qualcosa di più del compimento occasionale di una singola operazione: occorrevano sistematicità e professionalità, accompagnate da un pur minimo impiego di mezzi organizzativi.
La soluzione evitava l’esito più estremo – l’assimilazione per effetto di una garanzia o di un finanziamento isolato – ma lasciava aperta una significativa area di incertezza. Tra l’operazione meramente occasionale e l’attività finanziaria chiaramente principale esiste infatti un’ampia zona intermedia, nella quale la qualificazione dipendeva da una valutazione essenzialmente qualitativa.
Il D.Lgs. n. 148/2026 supera questa impostazione introducendo un parametro legislativo espresso.
Il nuovo requisito di esclusività o prevalenza
L’art. 5, comma 1, lett. g), n. 1, del D.Lgs. n. 148/2026 inserisce nel n. 2 della lett. c), dopo le parole “che svolgono”, l’inciso “in via esclusiva o prevalente”.
La modifica è concettualmente netta. Lo svolgimento di attività finanziarie non nei confronti del pubblico non è più, da solo, sufficiente: quelle attività devono costituire l’attività esclusiva oppure prevalente del soggetto.
Il legislatore avvicina così la struttura della fattispecie degli assimilati a quella delle holding industriali, ma non ne replica il criterio di misurazione. Ed è proprio questo il punto più interessante della riforma.
Per le holding industriali il legislatore guarda alla composizione dell’attivo patrimoniale. Per gli assimilati guarda invece ai ricavi e agli altri proventi. L’art. 162-bis contiene pertanto, dopo la riforma, due differenti test di prevalenza, destinati a fattispecie differenti.
Il nuovo income test
Il nuovo comma 3-bis stabilisce che, ai fini del comma 1, lett. c), n. 2, l’esercizio in via prevalente delle attività finanziarie non nei confronti del pubblico sussiste quando, sulla base dei dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi derivanti da tali attività è superiore al 50 per cento dei ricavi e degli altri proventi complessivi.
Ricavi e altri proventi derivanti dalle attività finanziarie non nei confronti del pubblico > 50% dei ricavi e altri proventi complessivi.
Il criterio è dunque un income test. Non si confrontano attività finanziarie e totale dell’attivo; si confrontano i componenti positivi generati dalle attività rilevanti con il complesso dei ricavi e degli altri proventi dell’impresa.
La fonte del dato è, come per gli altri test dell’art. 162-bis, il bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. La verifica assume quindi carattere periodico e deve essere ripetuta in relazione ai dati del bilancio rilevante.
Il nodo dei ricavi e degli altri proventi complessivi
È questo il profilo che merita forse la maggiore attenzione operativa.
Il comma 3-bis pone al denominatore i “ricavi e altri proventi complessivi”: il confronto, dunque, non può essere limitato ai soli proventi finanziari o ai soli proventi derivanti dai rapporti infragruppo. La Relazione tecnica accompagna questa scelta precisando che la prevalenza va apprezzata rispetto al “complesso della propria operatività”.
Per una società industriale o commerciale devono quindi entrare nel confronto anche i ricavi dell’attività caratteristica. Resta però distinto il problema, più propriamente contabile, di individuare quali specifiche voci del conto economico compongano il denominatore. La norma non le elenca e, allo stato, non risultano chiarimenti ufficiali che consentano di identificare senza margini di dubbio una corrispondenza puntuale con le voci dell’art. 2425 c.c.
Le prime letture non sono del tutto uniformi. Taluni hanno ritenuto che la locuzione possa estendersi, oltre alla voce A.1, anche alla voce A.5 e, verosimilmente, alle voci C.15 e C.16. Una diversa lettura, riferita dalla stampa specializzata alla circolare Federholding n. 15/2026, propone invece, per i soggetti OIC, di assumere al denominatore le voci A.1, C.15 e C.16, escludendo quindi la totalità indistinta dei componenti positivi di bilancio. La divergenza conferma che, in attesa di prassi ufficiale, è preferibile non trasformare la formula legislativa in un elenco rigido di voci contabili.
Si consideri una società manifatturiera che realizzi ricavi e altri proventi complessivi per 20 milioni di euro e che, nell’ambito della gestione finanziaria del gruppo, consegua 1 milione di euro di interessi e altri proventi riconducibili alle attività di cui all’art. 3, comma 2, D.M. n. 53/2015. Il rapporto è pari al 5 per cento. L’attività finanziaria, pur effettivamente svolta, non è prevalente.
Se, invece, a fronte di ricavi e altri proventi complessivi per 20 milioni, i componenti positivi derivanti dalle attività finanziarie rilevantiammontassero a 11 milioni, la soglia del 50 per cento sarebbe superata e ricorrerebbe il requisito della prevalenza.
Il nuovo criterio evita quindi che l’esistenza di una funzione finanziaria infragruppo, anche stabile e organizzata, comporti automaticamente l’assimilazione quando tale funzione rimanga economicamente secondaria rispetto all’attività industriale o commerciale complessivamente esercitata.
Asset test e income test a confronto
La riforma rende ancora più importante non confondere le due fattispecie della lett. c).
| Profilo | Holding industriale – n. 1 | Soggetto assimilato – n. 2 |
| Attività rilevante | Assunzione di partecipazioni in soggetti non finanziari | Attività finanziarie non nei confronti del pubblico ex D.M. 53/2015 |
| Tipo di test | Patrimoniale (asset test) | Reddituale (income test) |
| Numeratore | Partecipazioni ed elementi patrimoniali rilevanti | Ricavi e altri proventi derivanti dalle attività rilevanti |
| Denominatore | Totale dell’attivo patrimoniale secondo il comma 3 | Ricavi e altri proventi complessivi |
| Soglia | Superiore al 50% | Superiore al 50% |
| Fonte | Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso | Bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso |
La presenza di partecipazioni e finanziamenti infragruppo può quindi imporre due verifiche concettualmente distinte. La prima serve a stabilire se il soggetto sia una holding industriale in senso proprio; la seconda, ove rilevante, serve a verificare se esso svolga in via esclusiva o prevalente attività finanziarie non nei confronti del pubblico.
Non vi è ragione per trasferire il numeratore o il denominatore di un test nell’altro. Il legislatore ha deliberatamente adottato due parametri diversi.
Cosa resta dell’Interpello n. 472/2022
La modifica legislativa può essere letta anche come risposta alle difficoltà emerse nella prassi applicativa.
La Risposta n. 472/2022 aveva correttamente rilevato che il testo allora vigente non consentiva di applicare agli assimilati, per via interpretativa, il test patrimoniale delle holding industriali.
L’Agenzia aveva quindi individuato nell’abitualità, nella sistematicità, nella professionalità e nell’esistenza di un minimo apparato organizzativo gli indici necessari per distinguere una vera “attività” finanziaria da un’operazione isolata.
Il legislatore del 2026 compie un passo ulteriore: non si limita a richiedere che vi sia un’attività, ma stabilisce che essa debba essere esclusiva o prevalente e attribuisce alla prevalenza un contenuto quantitativo.
Resta, tuttavia, prudente non concludere che ogni profilo qualitativo elaborato nella Risposta n. 472/2022 sia divenuto irrilevante. La nuova norma continua a utilizzare il concetto di “attività” e disciplina specificamente il requisito della prevalenza. Il caso dell’operazione meramente isolata, priva dei caratteri minimi di un’attività, non coincide necessariamente con quello di un’attività esistente ma non prevalente. Il nuovo income test risolve soprattutto quest’ultima questione.
L’income test alla prova dei casi concreti
Finanziamenti infragruppo accessori
Alfa s.p.a. svolge attività industriale e finanzia stabilmente alcune controllate. I ricavi e altri proventi complessivi risultanti dal bilancio ammontano a 50 milioni di euro; gli interessi e gli altri proventi riconducibili alle attività finanziarie rilevanti ammontano a 2 milioni.
L’incidenza è pari al 4 per cento. Ferma la necessità di verificare autonomamente l’eventuale qualificazione come holding ai sensi del n. 1, l’attività finanziaria non è prevalente ai sensi del nuovo comma 3-bis.
Tesoreria di gruppo con attività finanziaria prevalente
Beta s.r.l. accentra la gestione finanziaria del gruppo e concede sistematicamente finanziamenti alle società appartenenti al medesimo gruppo. I proventi derivanti da tali attività ammontano a 7 milioni di euro su ricavi e altri proventi complessivi per 10 milioni.
Il rapporto è pari al 70 per cento. L’attività finanziaria non rivolta al pubblico è prevalente e, ricorrendo gli altri presupposti, Beta rientra tra i soggetti assimilati di cui all’art. 162-bis, comma 1, lett. c), n. 2).
Garanzia occasionale alla controllata
Gamma s.p.a. svolge esclusivamente attività commerciale e, in un esercizio, rilascia eccezionalmente una garanzia a favore di una controllata. Il caso richiama direttamente il problema affrontato dalla Risposta n. 472/2022.
Prima ancora di applicare il test quantitativo occorre chiedersi se l’operazione isolata integri lo svolgimento di una “attività” nel senso richiesto dalla disposizione. La prassi del 2022 aveva escluso l’assimilazione in presenza di una operazione effettivamente una tantum, priva di abitualità, sistematicità e organizzazione. La nuova disciplina non contiene una disposizione che imponga espressamente di abbandonare tale distinzione.
Crediti finanziari rilevanti ma con proventi ridotti
Delta s.p.a. presenta un ammontare elevato di crediti finanziari verso società del gruppo, ma nell’esercizio i relativi proventi sono modesti rispetto ai ricavi dell’attività industriale.
Ai fini del nuovo comma 3-bis la dimensione patrimoniale dei crediti non è, di per sé, il parametro decisivo: ciò che rileva è il rapporto tra i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie e i ricavi e gli altri proventi complessivi. È una conseguenza diretta della scelta legislativa di adottare, per gli assimilati, un income test anziché un asset test.
Le questioni interpretative ancora aperte
La modifica risolve il problema principale, ma non esaurisce ogni questione applicativa.
In primo luogo dovrà essere definito con precisione il perimetro dei “ricavi e altri proventi” rilevanti, tanto al numeratore quanto al denominatore. Quanto al numeratore, la formula non coincide necessariamente con la sola voce degli interessi attivi e richiede di ricondurre i componenti positivi alle attività di cui al D.M. n. 53/2015. Quanto al denominatore, come si è visto, sono già emerse letture differenti circa le voci del conto economico da considerare. È quindi opportuno mantenere distinta la sicura regola normativa – confronto con i ricavi e altri proventi complessivi – dalla sua ancora non definitivamente chiarita traduzione contabile.
In secondo luogo occorrerà affrontare le situazioni nelle quali l’attività finanziaria produca componenti positivi molto ridotti o nulli pur assorbendo risorse patrimoniali significative. La scelta legislativa per un criterio reddituale rende questo fenomeno strutturalmente possibile.
In terzo luogo, nelle imprese che svolgono più attività, sarà necessario documentare il criterio utilizzato per attribuire i singoli ricavi e proventi all’attività finanziaria rilevante o alle altre attività. Il problema non è soltanto aritmetico: prima del calcolo occorre una corretta qualificazione dei componenti.
Un’ulteriore questione riguarda i soggetti con attività mista, che detengano partecipazioni e, contemporaneamente, svolgano attività finanziarie infragruppo. In tale ipotesi occorre evitare sovrapposizioni tra asset test e income test. La circolare Federholding n. 15/2026, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, propone di non far concorrere nel test reddituale i proventi riferibili a componenti dell’attivo già considerati nel test patrimoniale (ad esempio, gli interessi su finanziamenti alle partecipate rilevanti ai fini dell’asset test). Si tratta di una soluzione sistematicamente interessante, ma non espressamente ricavabile dal testo legislativo e che, in assenza di chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, va presentata come proposta interpretativa e non come regola acquisita.
Infine, il test utilizza i dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso. Su questo punto è utile richiamare l’interpretazione già consolidata per l’analoga formula contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 162-bis: la qualificazione relativa a un determinato periodo d’imposta viene verificata, al momento della presentazione della relativa dichiarazione, sulla base del bilancio riferito allo stesso esercizio, non di quello precedente. Applicando coerentemente tale criterio al nuovo comma 3-bis, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la qualificazione relativa al 2026 dovrà quindi essere verificata sui dati del bilancio 2026, una volta approvato. La conclusione appare coerente con la struttura della norma, pur essendo opportuno attendere una conferma espressa della prassi sul nuovo test.
Gli effetti fiscali della qualificazione
La qualificazione ai sensi dell’art. 162-bis non ha natura meramente descrittiva. La disposizione è espressamente dettata ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e l’inclusione tra le società di partecipazione non finanziaria e assimilati comporta l’applicazione delle specifiche regole fiscali che l’ordinamento collega a tale categoria.
Il profilo di maggiore immediata evidenza riguarda l’IRAP. Per le società commerciali ordinarie la base imponibile è determinata secondo l’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, che non assume direttamente i componenti della gestione finanziaria. Per le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati opera invece l’art. 6, comma 9: al risultato derivante dall’applicazione dell’art. 5 è aggiunta la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati e interessi passivi e oneri assimilati; questi ultimi concorrono nella misura del 96 per cento del loro ammontare. È qui che la qualificazione ex art. 162-bis produce il suo effetto economico più immediato.
È quindi comprensibile la rilevanza pratica del nuovo test: una società industriale con una funzione finanziaria infragruppo accessoria non deve essere attratta nel regime degli assimilati soltanto perché tale funzione esiste. Dal 2026 la prevalenza viene misurata attraverso un criterio legislativo espresso.
Le ulteriori conseguenze connesse alla qualificazione devono, invece, essere verificate disposizione per disposizione. L’art. 162-bis fornisce una definizione fiscale generale, ma non è corretto dedurne automaticamente l’applicazione di qualsiasi obbligo previsto, in altri settori dell’ordinamento, per gli intermediari finanziari in senso proprio.
Decorrenza e coordinamento con il nuovo TUIR
L’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce espressamente che le modifiche relative ai soggetti assimilati si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo criterio opera quindi dal periodo d’imposta 2026. Coerentemente con l’interpretazione formatasi sulla medesima espressione “bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso” contenuta nei commi 2 e 3, il test riferito al 2026 deve essere effettuato sui dati del bilancio 2026 approvato prima della presentazione della dichiarazione relativa a tale periodo. In questo senso, l’indicazione da taluni suggerita appare condivisibile; la precisazione deriva però dal coordinamento con la prassi già formatasi sull’asset test e non da una specifica disposizione transitoria del nuovo comma 3-bis.
Il Decreto interviene parallelamente anche sul nuovo Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, riproducendo la medesima modifica nell’art. 161. Il coordinamento evita che l’innovazione introdotta nell’attuale art. 162-bis venga perduta nel passaggio al nuovo testo normativo.
La verifica operativa, passo per passo
Sul piano professionale, la verifica può essere organizzata in una sequenza relativamente semplice.
Occorre anzitutto stabilire se il soggetto rientri già in una delle altre categorie dell’art. 162-bis e, in particolare, se integri la fattispecie della holding industriale di cui alla lett. c), n. 1, applicando il relativo asset test.
Se viene in considerazione il n. 2, occorre poi individuare le attività effettivamente svolte e verificare se esse rientrino tra quelle non rivolte al pubblico richiamate dal D.M. n. 53/2015.
Una volta accertata l’esistenza di tali attività, si deve distinguere l’ipotesi dell’esercizio esclusivo da quella dell’esercizio congiunto con altre attività. In quest’ultimo caso occorre determinare i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie rilevanti e confrontarli con i ricavi e gli altri proventi complessivi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.
Il superamento della soglia richiede che il numeratore sia superiore al 50 per cento del denominatore: la perfetta uguaglianza al 50 per cento non soddisfa, letteralmente, il requisito.
È opportuno, infine, conservare un prospetto che documenti sia la qualificazione dei componenti inclusi nel numeratore sia la riconciliazione con il bilancio utilizzato per il denominatore. Non si tratta di un adempimento autonomamente imposto dal comma 3-bis, ma di una cautela professionale particolarmente utile in presenza di componenti di natura non immediatamente univoca.
Conclusioni: due fattispecie, due diversi test
La modifica dell’art. 162-bis realizza un intervento circoscritto ma sistematicamente importante.
Il legislatore non modifica la definizione delle holding industriali in senso stretto e non sostituisce il relativo asset test. Interviene sulla categoria distinta dei soggetti assimilati, per i quali la disciplina previgente non conteneva un requisito quantitativo espresso di prevalenza.
La novità può essere riassunta in una formula: per essere assimilato a una società di partecipazione non finanziaria non basta svolgere un’attività finanziaria non rivolta al pubblico; tale attività deve essere esclusiva oppure prevalente e, quando occorre misurarne la prevalenza, i ricavi e gli altri proventi da essa derivanti devono superare il 50 per cento dei ricavi e degli altri proventi complessivi.
Il passaggio dall’assenza di un test legislativo a un income test risponde a un’esigenza di razionalità. Una società industriale o commerciale non cambia natura fiscale soltanto perché finanzia le proprie controllate o svolge altre attività finanziarie infragruppo. Occorre valutare il peso che tale attività assume rispetto all’attività complessiva.
È proprio il denominatore del nuovo rapporto a rendere evidente il senso della riforma: l’attività finanziaria deve essere misurata rispetto al complesso dell’operatività economicamente espressa dai ricavi e dagli altri proventi. Resta tuttavia da definire con maggiore precisione la traduzione di tale formula nelle singole voci del conto economico, questione sulla quale le prime letture non sono ancora uniformi.
Rimarranno questioni interpretative, soprattutto nella delimitazione dei componenti da includere nel numeratore e nel rapporto tra il nuovo criterio quantitativo e la nozione qualitativa di “attività” elaborata dalla prassi precedente. Ma la questione fondamentale è ora risolta dalla legge.
Per le holding industriali continua a contare prevalentemente ciò che la società possiede; per i soggetti assimilati conta, dal 2026, ciò che l’attività finanziaria produce rispetto ai proventi complessivi dell’impresa.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 162-bis;
- D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 5;
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 161;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 6;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze, D.M. 2 aprile 2015, n. 53, artt. 2 e 3;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a interpello 27 settembre 2022, n. 472;
- Agenzia delle Entrate, circolare 14 maggio 2021, n. 5/E;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a interpello 13 gennaio 2021, n. 40.
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