4° Contenuto riservato: Sottoscritto il decreto interministeriale sull’esonero contributivo in tema di conciliazione tra vita familiare e lavoro

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14 SETTEMBRE 2026

Sottoscritto – tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Famiglia – il decreto sull’operatività dell’accesso all’esonero contributivo destinato alle aziende che ottengono la Certificazione sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 6, dalla Legge n. 112/2026 (di conversione del D.L. n. 62/2026).

Per il conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, i parametri minimi di riferimento sono quelli della Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026.

Il datore di lavoro deve dimostrare concretamente di favorire, nell’organizzazione lavorativa:

  • flessibilità;
  • maternità e paternità;
  • cura di familiari fragili;
  • welfare familiare;
  • benessere dei dipendenti;
  • continuità di carriera dopo i congedi.

Al rilascio delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati, il periodo di validità è di 36 mesi.

Alle aziende in possesso delle certificazioni è riconosciuto l’esonero contributivo a decorrere dal 28 giugno 2026 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni (36 mesi), comunque fino al 31 dicembre 2028.

Per accedere al beneficio le aziende devono inoltrare la domanda all’INPSsolo in via telematica, tramite il rappresentante legale, un suo delegato o professionisti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti) secondo termini e modalità che saranno indicate dall’INPS in un’apposita Circolare.

La domanda contiene i dati identificativi dell’azienda:

  • la retribuzione media mensile globale stimata nel periodo di validità delle certificazioni;
  • l’aliquota datoriale media stimata del periodo di validità delle certificazioni;
  • la forza aziendale media stimata.

Oltre alla dichiarazione di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro in corso di validità, la domanda contiene l’identificativo alfanumerico del certificato, la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato e la dichiarazione di non essere destinatari di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

I datori di lavoro in possesso della certificazione che presentano domanda per accedere all’esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS sono ammessi al beneficio per l’intero periodo di validità della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Riferimenti normativi:

D.M. 8 settembre 2026

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