COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 14 SETTEMBRE 2026
Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS modifica un proprio consolidato orientamento applicativo sulla decorrenza della tutela previdenziale di malattia.
La regola generale resta invariata: ai fini del riconoscimento della prestazione, la malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Tuttavia, dal 4 settembre 2026, l’Istituto riconosce anche il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato non soltanto in caso di visita domiciliare, ma anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
La novità nasce dall’esigenza di adeguare la prassi previdenziale all’attuale organizzazione dell’assistenza territoriale, caratterizzata dalla riduzione del numero dei medici di medicina generale, da maggiori carichi di lavoro e dalla diffusione degli accessi ambulatoriali programmati.
Premessa
L’Istituto estende la tutela previdenziale della malattia al giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico anche quando la visita è effettuata in ambulatorio, e non più solo in caso di visita domiciliare.
Lo comunica la Circolare INPS 4 settembre 2026, n. 92, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
La regola generale: conta la data del certificato
Per ottenere la prestazione economica di malattia, il lavoratore deve presentare un certificato medico che attesti l’incapacità temporanea al lavoro.
Storicamente, l’INPS considera quale primo giorno dell’evento quello della redazione del certificato. Tale data è particolarmente importante perché incide:
- sulla carenza;
- sulle percentuali di indennizzo;
- sul periodo massimo assistibile;
- sui controlli.
La Circolare richiama sul punto il Regolamento INAM del 1963 e le precedenti circolari INPS che hanno consolidato tale criterio.
La nuova disciplina non rende retroattiva in generale la certificazione medica. La regola ordinaria continua a essere quella della decorrenza dalla data in cui il medico redige il certificato.
Il precedente regime: eccezione solo per la visita domiciliare
Prima della Circolare n. 92/2026 l’INPS ammetteva già, in via eccezionale, il riconoscimento del giorno precedente.
Ciò avveniva però a condizione che:
- il medico avesse indicato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”;
- fosse indicato il giorno immediatamente precedente;
- risultasse una visita domiciliare.
L’eccezione trovava giustificazione nella possibilità riconosciuta al medico di medicina generale di eseguire la visita domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12 del giorno successivo.
Il riconoscimento era invece escluso se la visita fosse avvenuta in ambulatorio.
La novità dal 4 settembre 2026
Il vero cambiamento consiste nel superamento della distinzione tra:
- visita domiciliare;
- visita ambulatoriale.
Dal 4 settembre 2026, anche quando il lavoratore viene visitato nello studio del medico, l’INPS può riconoscere la tutela dal giorno precedente alla redazione del certificato.
| Tipo di visita | Giorno precedente riconoscibile |
| Visita domiciliare | Sì |
| Visita ambulatoriale | Sì |
| Giorno precedente sabato/domenica/festivo | No |
La modifica mira a garantire uniformità di trattamento tra lavoratori che, pur avendo contattato il medico tempestivamente, non riescono a essere visitati lo stesso giorno per ragioni organizzative.
Le condizioni da rispettare
Il riconoscimento del giorno precedente non è automatico. Infatti, il giorno indicato deve essere quello immediatamente precedente.
Se il medico indica una data anteriore di oltre un giorno, l’INPS non riconosce la retrodatazione.
Il motivo è chiaro: oltre tale limite non è più possibile presumere che la data indicata corrisponda al giorno in cui il lavoratore ha contattato il medico.
Se il certificato viene redatto mercoledì:
– martedì può essere riconosciuto;
– lunedì, in base alla regola ordinaria della Circolare , non può essere recuperato mediante la sola dichiarazione del medico.
L’INPS mantiene una limitazione importante.
Il giorno precedente non viene riconosciuto quando coincide con:
- sabato;
- domenica;
- festività infrasettimanale.
La motivazione è la presenza del servizio di continuità assistenziale, al quale il lavoratore deve rivolgersi per ottenere la certificazione dell’evento.
La stessa esclusione è ribadita espressamente nella nuova disciplina applicabile anche alle visite ambulatoriali.
La novità non consente quindi di “coprire” retroattivamente il lunedì un’assenza iniziata la domenica mediante certificato del medico di base.
Per i giorni coperti dalla continuità assistenziale resta necessario rivolgersi al servizio competente.
Effetti sulla carenza
Uno degli effetti più immediati riguarda il conteggio della carenza.
Per i lavoratori per i quali opera l’indennità INPS, i primi 3 giorni dell’evento non sono normalmente indennizzati dall’Istituto, ferma restando l’eventuale disciplina economica prevista dal CCNL.
Se viene riconosciuto anche il giorno precedente al certificato, quel giorno entra a tutti gli effetti nel conteggio dell’evento.
| Certificato | Giorno riconosciuto come inizio | Carenza |
| Martedì, senza retrodatazione | Martedì | Mar-Mer-Gio |
| Martedì, malattia dichiarata da lunedì | Lunedì | Lun-Mar-Mer |
La modifica può quindi incidere anche sulla decorrenza delle percentuali di indennizzo successive.
Impatto sul periodo massimo assistibile
La data iniziale influisce anche sulla durata complessiva dell’evento. Il giorno riconosciuto retroattivamente concorre:
- al conteggio del periodo massimo indennizzabile;
- alla durata della prognosi;
- alla qualificazione di eventuali continuazioni o ricadute.
La Circolare ricorda infatti che il criterio del giorno precedente trova applicazione anche in presenza di certificati di continuazione o ricaduta.
La retrodatazione non aggiunge un giorno al periodo massimo assistibile. Semplicemente, sposta all’indietro la decorrenza dell’evento nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge.
Il ruolo del medico
Il medico rimane il soggetto centrale nella certificazione.
Perché il giorno precedente possa essere riconosciuto, deve risultare dal certificato l’indicazione della data di inizio della malattia, attraverso il campo:
- “Dichiara di essere ammalato dal…”
L’indicazione non può essere intesa come semplice dichiarazione incontrollata del lavoratore: il medico certifica comunque, sulla base della propria valutazione clinica, la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro.
La Circolare non attribuisce al medico il potere di certificare liberamente eventi pregressi. L’eccezione resta rigorosamente limitata a 1 solo giorno.
Riferimenti normativi:
- D.M. 16 maggio 1963
- D.M. 18 aprile 2012
- INPS, Circolare 28 gennaio 1981, n. 134368 A.G.O./14
- INPS, Circolare 7 marzo 1991, n. 63
- INPS, Circolare 15 luglio 1996, n. 147
- INPS, Circolare 4 settembre 2026, n. 92
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