CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le novità introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 e i riflessi sulla responsabilità degli amministratori
DI MASSIMILIANO TASINI | 17 SETTEMBRE 2026
Si analizzano le principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 in materia di governance societaria, evidenziando il progressivo spostamento dell’attenzione dalla singola scelta gestoria alla qualità del processo decisionale. In particolare, si approfondiscono il ruolo degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi, i doveri informativi e le responsabilità degli amministratori non esecutivi, nonché la tutela del patrimonio informativo della società. L’analisi distingue i profili realmente innovativi della riforma dalla sistematizzazione di principi già affermati dalla normativa e dalla giurisprudenza.
La portata della riforma
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, costituisce uno dei più significativi interventi di revisione della disciplina della governance societaria successivi alla riforma organica del diritto societario del 2003.
Il Decreto, composto da 17 articoli, attua la delega contenuta nell’art. 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge “Capitali”) e interviene sia sul Testo Unico della Finanza sia sul Codice civile, perseguendo l’obiettivo di rafforzare la competitività del mercato italiano dei capitali e di migliorare l’efficienza dei sistemi di amministrazione e controllo delle società.
Per quanto riguarda il diritto societario, il fulcro dell’intervento è rappresentato dall’art. 9 del Decreto, che modifica numerose disposizioni del Codice civile dedicate alla governance delle società per azioni, intervenendo in particolare sulla disciplina dell’organo amministrativo, dell’informazione consiliare e dell’organo di controllo.
Le innovazioni introdotte dal legislatore non devono tuttavia essere sopravvalutate.
Dall’esame della Relazione illustrativa, dei dossier parlamentari e dei documenti elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili emerge infatti come una parte significativa della riforma non introduca principi inediti, ma si limiti a ricollocare, riorganizzare o rendere maggiormente esplicite regole già presenti nel sistema, in particolare nel previgente art. 2381 c.c. e nell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi successivamente alla riforma del 2003.
La reale portata della riforma va pertanto individuata non tanto nella creazione di nuovi obblighi, quanto nella sistematizzazione di principi già affermati dalla giurisprudenza, dalla disciplina delle società quotate, dalle best practices di corporate governance e, più recentemente, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
In tale prospettiva il D.Lgs. n. 47/2026 rappresenta il punto di approdo di una progressiva evoluzione che ha attribuito crescente rilevanza all’organizzazione dell’impresa, alla qualità dell’informazione consiliare e alla gestione dei rischi.
L’intervento normativo consolida tale percorso, rafforzando la dimensione organizzativa della funzione amministrativa, formalizzando principi già elaborati in materia di informazione degli amministratori e introducendo nel diritto comune delle società per azioni categorie tipiche dei sistemi evoluti di controllo e risk management.
È alla luce di questa prospettiva che devono essere lette le principali modifiche introdotte dall’art. 9 del Decreto.
Dalla gestione all’organizzazione dell’impresa
La trasformazione forse più significativa che emerge dal nuovo assetto normativo non consiste nella mera valorizzazione degli assetti organizzativi, tema già ampiamente presente nell’ordinamento prima della riforma, bensì nella crescente centralità attribuita alla funzione organizzativa dell’organo amministrativo.
Per lungo tempo il diritto societario italiano ha individuato nella gestione dell’impresa il nucleo essenziale dell’attività degli amministratori. L’attenzione della dottrina e della giurisprudenza si è tradizionalmente concentrata sulle decisioni imprenditoriali in senso stretto: investimenti, finanziamenti, acquisizioni, operazioni straordinarie, strategie industriali e commerciali.
Il nuovo impianto normativo sembra tuttavia evidenziare una diversa prospettiva.
Accanto alla gestione emerge infatti una seconda funzione, altrettanto centrale: l’organizzazione dell’impresa.
L’organo amministrativo non è più chiamato soltanto ad assumere decisioni economiche e imprenditoriali. Esso è chiamato altresì a progettare, implementare, monitorare e aggiornare il sistema organizzativo attraverso il quale tali decisioni vengono elaborate, controllate e attuate.
La distinzione non è meramente terminologica.
- Gestire significa decidere.
- Organizzare significa costruire le condizioni che consentono di decidere correttamente.
L’organizzazione cessa così di rappresentare un mero strumento della gestione e diviene essa stessa parte integrante dell’attività amministrativa.
La trasformazione non è soltanto terminologica.
Se l’organo amministrativo è chiamato non soltanto a gestire ma anche ad organizzare, il giudizio sul corretto adempimento dei suoi doveri non può più limitarsi alla verifica della singola scelta imprenditoriale.
Esso deve necessariamente estendersi:
- all’adeguatezza degli assetti organizzativi;
- alla qualità dei flussi informativi;
- all’efficacia dei sistemi di controllo;
- alla capacità dell’organizzazione di individuare e governare i rischi;
- all’idoneità dell’impresa a rilevare tempestivamente situazioni di crisi o di disfunzione aziendale.
Il baricentro della governance tende così a spostarsi progressivamente dalla decisione al processo decisionale che la precede.
Non assume rilievo soltanto ciò che viene deciso.
Assume rilievo anche il modo in cui la decisione viene costruita.
Assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori
L’esame delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 impone una precisazione preliminare.
Sarebbe infatti inesatto ritenere che la responsabilità degli amministratori per l’inadeguatezza dell’organizzazione aziendale costituisca una conseguenza esclusiva delle modifiche apportate all’art. 2086 c.c. dal Codice della crisi o, ancor più, della riforma del 2026.
Una simile lettura rischierebbe di attribuire alle nuove disposizioni una portata innovativa superiore a quella effettivamente posseduta.
In realtà, ben prima dell’introduzione dell’obbligo espresso di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, la giurisprudenza aveva già progressivamente elaborato principi che conducevano a risultati sostanzialmente analoghi.
Il punto di partenza è rappresentato dall’evoluzione della business judgment rule.
Come noto, il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non può estendersi alla convenienza economica delle decisioni imprenditoriali. La funzione dell’amministratore comporta inevitabilmente l’assunzione di rischi e l’ordinamento non pretende che ogni decisione si riveli ex post vantaggiosa per la società.
L’insindacabilità del merito della scelta non significa tuttavia insindacabilità del procedimento che conduce alla scelta.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità afferma che il giudice può verificare:
- l’adeguatezza dell’istruttoria svolta;
- la completezza delle informazioni raccolte;
- la ragionevolezza del processo decisionale;
- la corretta valutazione dei rischi prevedibili.
La responsabilità degli amministratori può quindi derivare non dall’esito negativo dell’operazione, ma dalla carenza del percorso valutativo che ne ha preceduto l’approvazione.
Emblematica, sotto questo profilo, appare Cass., sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2172.
La pronuncia riveste particolare interesse poiché dimostra come la responsabilità organizzativa degli amministratori non costituisca il prodotto delle più recenti riforme legislative.
La Suprema Corte, pur operando in un quadro normativo antecedente sia all’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa che al D.Lgs. n. 47/2026, ha infatti ritenuto sindacabile una scelta imprenditoriale non già per il suo esito economico, bensì per l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta, per l’insufficiente valutazione dei rischi e per l’assenza di adeguate misure organizzative idonee a governare le conseguenze dell’operazione.
La Corte non censura la scelta imprenditoriale in quanto tale.
Essa censura la carenza del processo valutativo e organizzativo che avrebbe dovuto precederla.
La sentenza costituisce quindi una significativa conferma del fatto che il tema dell’organizzazione dell’impresa e della corretta costruzione del processo decisionale fosse già presente nell’ordinamento prima dell’introduzione degli adeguati assetti quale obbligo espresso.
La successiva modifica dell’art. 2086 c.c. ha certamente reso esplicito un obbligo che prima poteva essere ricavato soltanto in via interpretativa.
Ciò non significa, tuttavia, che il sistema fosse in precedenza privo di strumenti per censurare l’inadeguatezza organizzativa.
Al contrario, la giurisprudenza aveva già individuato negli artt. 2381 e 2392 c.c. il fondamento di un dovere di corretta organizzazione dell’impresa.
La riforma del 2026 non introduce pertanto una nuova categoria di responsabilità degli amministratori.
Essa prende piuttosto atto di un’evoluzione già maturata nella giurisprudenza e nella prassi della corporate governance, attribuendo maggiore evidenza sistematica a principi che, pur non essendo sempre espressamente formulati, risultavano già ricavabili dagli artt. 2381 e 2392 c.c. e dalla progressiva elaborazione della business judgment rule.
Controllo interno e gestione dei rischi: la vera novità
Se il tema degli assetti organizzativi rappresenta il principale elemento di continuità della riforma, il riferimento espresso al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituisce probabilmente uno dei suoi più significativi profili innovativi.
A differenza dell’adeguatezza degli assetti, già conosciuta dal sistema previgente, le nozioni di sistema di controllo interno, sistema di gestione dei rischi e coordinamento delle funzioni di controllo appartengono tradizionalmente al lessico delle società quotate, degli intermediari vigilati e dei modelli avanzati di corporate governance.
Il loro ingresso nel diritto comune delle società per azioni rappresenta una precisa scelta del legislatore volta a rafforzare la dimensione preventiva della governance societaria.
Particolarmente significativa appare la formulazione del nuovo art. 2396-quinquies c.c., che attribuisce all’organo di controllo il compito di vigilare non soltanto sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, ma anche sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e sul coordinamento delle relative funzioni. Ciò in ragione del fatto che, né il sistema di controllo interno né il sistema di gestione dei rischi trovavano in precedenza un espresso riconoscimento nel Codice civile, pur essendo da tempo presenti nella disciplina delle società quotate, nei codici di autodisciplina e nelle best practices di corporate governance.
La gestione del rischio cessa così di essere un tema riservato a particolari categorie di imprese e diviene elemento strutturale della governancesocietaria.
L’impresa non viene più valutata soltanto per la propria capacità di produrre risultati economici.
Assume rilievo anche la sua capacità di individuare, monitorare e governare i rischi cui è esposta.
La conseguenza è particolarmente rilevante per l’organo di controllo.
Tradizionalmente il controllo societario era prevalentemente orientato verso:
- la conformità alla legge;
- il rispetto dello statuto;
- l’osservanza dei principi di corretta amministrazione.
Il nuovo impianto normativo amplia significativamente tale prospettiva.
L’organo di controllo è chiamato a verificare non soltanto ciò che gli amministratori fanno, ma anche il modo in cui l’organizzazione aziendale è strutturata per prevenire errori, anomalie e situazioni di crisi.
In questa prospettiva il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi diventa il punto di incontro tra organizzazione, amministrazione e controllo.
È probabilmente in questo passaggio che si coglie la novità più significativa del D.Lgs. n. 47/2026.
Mentre gli assetti organizzativi rappresentano il risultato di un’evoluzione iniziata ben prima della riforma, il richiamo espresso al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi segna l’ingresso definitivo della cultura del risk management nel diritto comune delle società per azioni.
La disciplina degli assetti organizzativi, del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi evidenzia dunque il progressivo spostamento dell’attenzione dalla mera decisione al processo decisionale che la precede.
L’organizzazione dell’impresa, la qualità delle informazioni disponibili e la capacità di identificare e governare i rischi diventano elementi centrali del corretto esercizio della funzione amministrativa.
È proprio in questa prospettiva che deve essere esaminata la successiva disciplina dell’informazione consiliare, nella quale il legislatore del 2026 prosegue il percorso di valorizzazione della qualità del processo decisionale attraverso una più puntuale definizione della posizione degli amministratori non esecutivi.
La riforma impone inoltre di distinguere concetti che nella prassi vengono frequentemente sovrapposti.
- Gli assetti organizzativi rappresentano la struttura dell’impresa: ruoli, deleghe, procedure, flussi informativi e sistemi amministrativo-contabili.
- Il sistema di controllo interno rappresenta invece l’insieme dei presidi destinati a verificare il corretto funzionamento dell’organizzazione e l’affidabilità delle informazioni prodotte.
- La gestione dei rischi costituisce infine il processo attraverso il quale l’impresa identifica, valuta, monitora e governa i principali rischi cui è esposta.
Le tre nozioni sono strettamente collegate ma non coincidono.
- Gli assetti organizzativi producono informazioni.
- Il sistema di controllo interno ne verifica affidabilità e correttezza.
- Il sistema di gestione dei rischi consente di interpretarle e utilizzarle ai fini delle decisioni aziendali.
La scelta del legislatore di richiamare espressamente tutte e tre le componenti conferma la volontà di superare una concezione meramente strutturale dell’organizzazione per approdare a una visione dinamica della governance, fondata sul continuo monitoraggio del rischio e sulla qualità dei processi decisionali.
Informazione consiliare e amministratori non esecutivi
Tra le disposizioni maggiormente commentate del D.Lgs. n. 47/2026 vi è certamente il nuovo art. 2381-ter c.c., dedicato all’informazione consiliare.
La norma costituisce uno degli esempi più significativi della tecnica legislativa adottata dalla riforma.
Una prima precisazione appare tuttavia indispensabile.
Non ci troviamo di fronte a una disposizione che introduce ex novo il tema dell’informazione degli amministratori.
Gran parte del contenuto del nuovo art. 2381-ter trae infatti origine dal previgente art. 2381 c.c., dal quale vengono estratti, riorganizzati e collocati in una disposizione autonoma principi già presenti nell’ordinamento.
Sotto questo profilo, la riforma appare prevalentemente caratterizzata da una finalità sistematica.
La scelta di dedicare una specifica disposizione all’informazione consiliare evidenzia la crescente importanza attribuita alla qualità dei flussi informativi all’interno dell’organo amministrativo e consente di isolare un tema che, nel previgente sistema, risultava inserito in una disposizione più ampia dedicata ai rapporti tra consiglio di amministrazione e organi delegati.
La reale portata della riforma può quindi essere compresa soltanto ricostruendo il percorso evolutivo che, a partire dalla riforma del diritto societario del 2003, ha progressivamente ridefinito la posizione degli amministratori non esecutivi.
Dalla “culpa in vigilando” al dovere di agire informati
Uno degli effetti più significativi della riforma del diritto societario del 2003 è stato il progressivo superamento della tradizionale concezione della responsabilità degli amministratori privi di deleghe fondata sulla cosiddetta culpa in vigilando.
Nel sistema anteriore alla riforma si tendeva infatti ad attribuire agli amministratori non operativi un generale obbligo di sorveglianza sull’attività degli amministratori esecutivi.
La responsabilità veniva frequentemente ricostruita come conseguenza dell’omesso controllo.
La riforma del 2003 ha profondamente modificato tale impostazione.
L’eliminazione del generale obbligo di vigilanza e la contestuale valorizzazione dei flussi informativi hanno progressivamente spostato il baricentro della responsabilità verso un diverso parametro di valutazione: il dovere di agire informati.
È stata tuttavia la giurisprudenza a definire concretamente il contenuto di tale dovere.
Un passaggio fondamentale si rinviene in Cass., sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441.
La Suprema Corte chiarisce che la responsabilità dell’amministratore privo di deleghe non può essere fondata sulla mera appartenenza al consiglio di amministrazione né sulla semplice omissione di una vigilanza generalizzata sull’operato degli amministratori delegati.
Occorre invece verificare se l’amministratore disponesse di elementi idonei a percepire l’esistenza di irregolarità o anomalie gestionali e se, nonostante ciò, sia rimasto inerte.
La pronuncia segna un passaggio fondamentale.
L’amministratore non esecutivo cessa progressivamente di essere considerato un controllore universale della gestione.
La sua responsabilità viene invece collegata alla concreta disponibilità di informazioni rilevanti e alla capacità di reagire ad esse.
L’evoluzione trova ulteriore sviluppo in Cass., sez. I, 7 settembre 2016, n. 17687.
La Corte afferma che gli amministratori privi di deleghe non possono limitarsi ad attendere passivamente le informazioni provenienti dagli organi esecutivi.
Essi devono utilizzare i poteri informativi loro attribuiti dall’ordinamento per acquisire gli elementi necessari alla comprensione dell’andamento della gestione.
Il dovere di agire informati assume così una dimensione attiva.
L’amministratore non esecutivo non è chiamato a sostituirsi all’organo delegato.
È chiamato a costruire le condizioni che gli consentano di partecipare consapevolmente alle decisioni dell’organo collegiale.
La responsabilità non deriva da una generica omissione di controllo.
Deriva dalla mancata attivazione di fronte a situazioni che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti o richieste di chiarimento.
Segnali di allarme e dovere di iniziativa
L’evoluzione della giurisprudenza mostra una progressiva accentuazione dei doveri di iniziativa gravanti sugli amministratori non esecutivi.
La Cassazione ha più volte affermato che la responsabilità può configurarsi quando l’amministratore abbia ignorato o sottovalutato elementi che avrebbero dovuto indurlo ad approfondire la situazione aziendale o ad attivarsi per impedire il compimento di operazioni pregiudizievoli.
In tale contesto assume particolare rilievo il concetto di segnale di allarme.
Non è richiesta una vigilanza continua e onnipervasiva.
È richiesta, invece, la capacità di reagire a situazioni che, per gravità, anomalia o incoerenza, rendano necessario un approfondimento.
Il punto di approdo di tale evoluzione può essere individuato in Trib. Catanzaro, Sez. specializzata in materia di impresa, 27 agosto 2024, n. 1657.
La pronuncia appare particolarmente significativa perché porta alle estreme conseguenze la logica del dovere di agire informati.
Secondo il Tribunale, tale obbligo non può ritenersi soddisfatto mediante una mera richiesta formale di informazioni.
L’amministratore non esecutivo deve verificare la qualità, la completezza e l’attendibilità delle informazioni ricevute.
Qualora esse risultino generiche, incomplete o non convincenti, egli è tenuto ad assumere ulteriori iniziative volte a colmare la carenza informativa.
L’obbligo di informarsi si trasforma così in un vero e proprio obbligo di iniziativa.
L’amministratore non è responsabile perché non ha controllato.
È responsabile perché non si è attivato quando avrebbe dovuto farlo.
Tale impostazione appare perfettamente coerente con la logica del nuovo art. 2381-ter e costituisce una delle più importanti chiavi interpretative della disposizione.
Ragionevole affidamento e competenze dell’amministratore
La ricostruzione sin qui svolta consente di formulare una prima conclusione.
Contrariamente a quanto potrebbe apparire da una lettura superficiale della riforma, il nuovo art. 2381-ter c.c. non introduce il dovere di agire informati, né attribuisce per la prima volta agli amministratori non esecutivi il potere di richiedere informazioni agli organi delegati.
Tali principi erano già presenti nel previgente art. 2381 c.c. e, soprattutto, erano stati ampiamente sviluppati dalla giurisprudenza successiva alla riforma del 2003.
La vera novità della riforma si rinviene invece nel comma 4 della disposizione.
Per la prima volta il legislatore afferma espressamente che gli amministratori non delegati possono fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute dagli organi delegati, precisando che tale valutazione deve essere effettuata anche alla luce delle specifiche competenze possedute dagli amministratori interessati.
La portata della disposizione merita particolare attenzione.
L’attività amministrativa moderna presuppone inevitabilmente una distribuzione delle funzioni e una circolazione delle informazioni all’interno dell’organo collegiale.
L’affidamento costituisce pertanto un elemento fisiologico della governance.
La vera questione non consiste nello stabilire se l’amministratore possa fare affidamento sulle informazioni ricevute.
La vera questione consiste nello stabilire quando tale affidamento possa essere considerato ragionevole.
Il nuovo art. 2381-ter recepisce sotto questo profilo l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi anni.
L’affidamento è consentito, ma deve essere ragionevole.
Ne consegue che esso non potrà essere invocato quando le informazioni ricevute presentino anomalie evidenti o quando esistano elementi tali da imporre ulteriori approfondimenti.
In tali ipotesi torna ad operare il dovere di iniziativa già individuato dalla giurisprudenza.
La vera innovazione della riforma risiede tuttavia nel riferimento alle specifiche competenze dell’amministratore.
Per lungo tempo la responsabilità degli amministratori non esecutivi è stata costruita sulla base di parametri sostanzialmente uniformi.
La nuova disposizione sembra invece muoversi verso una progressiva personalizzazione del giudizio di responsabilità.
La ragionevolezza dell’affidamento non deve essere valutata in astratto.
Essa deve essere valutata tenendo conto delle competenze concretamente possedute dall’amministratore.
Il professionista esperto in materia contabile, il professore universitario di economia aziendale, il manager proveniente dal settore di attività della società, l’avvocato specializzato in diritto societario non potranno essere valutati allo stesso modo di un amministratore privo di specifiche competenze tecniche.
Quanto più elevato è il patrimonio professionale e conoscitivo dell’amministratore, tanto più elevata sarà la capacità che l’ordinamento può ragionevolmente attendersi nell’interpretare le informazioni ricevute, nell’individuare anomalie e nel percepire l’esistenza di possibili criticità.
Sotto questo profilo la riforma sembra recepire e al tempo stesso sviluppare alcune indicazioni già emerse nella giurisprudenza. Il legislatore del 2026 compie tuttavia un passo ulteriore, non limitandosi a consentire una valutazione differenziata della responsabilità, bensì attribuenti rilevanza normativa alle specifiche competenze dell’amministratore, trasformandole in uno dei parametri attraverso i quali misurare la ragionevolezza del suo affidamento.
La figura dell’amministratore non esecutivo viene conseguentemente ridefinita.
Egli non è più il controllore universale della gestione.
Non è neppure un soggetto passivo che può limitarsi a recepire le informazioni fornite dagli organi delegati.
Egli diviene un componente dell’organo amministrativo chiamato a partecipare consapevolmente al processo decisionale, utilizzando le proprie competenze professionali per valutare criticamente le informazioni ricevute e per attivarsi ogniqualvolta emergano elementi che rendano non più ragionevole l’affidamento riposto negli organi esecutivi.
La disposizione appare destinata a produrre effetti che probabilmente trascenderanno l’ambito delle sole società per azioni.
Sebbene il nuovo art. 2381-ter riguardi formalmente la disciplina delle s.p.a., è difficile immaginare che principi quali il ragionevole affidamento, la centralità dell’informazione e la valorizzazione delle competenze professionali non influenzino progressivamente anche l’interpretazione delle norme concernenti la responsabilità degli amministratori di s.r.l.
Come già avvenuto in passato per altre elaborazioni sviluppatesi nell’ambito della disciplina delle società per azioni, non è irragionevole prevedere che tali principi possano contribuire all’evoluzione degli standard di diligenza e responsabilità applicabili agli organi amministrativi delle società a responsabilità limitata.
La valorizzazione dell’informazione consiliare produce un ulteriore effetto sistematico.
Se gli amministratori non esecutivi hanno diritto di ricevere informazioni, possono richiederne di ulteriori, devono valutarne criticamente il contenuto e sono tenuti ad attivarsi in presenza di anomalie o segnali di allarme, diventa sempre più difficile sostenere che il tema degli assetti organizzativi riguardi esclusivamente gli amministratori delegati.
La progettazione e l’attuazione operativa degli assetti possono certamente essere affidate agli organi esecutivi.
La responsabilità per la loro adeguatezza tende tuttavia a conservare una dimensione collegiale.
L’informazione consiliare costituisce infatti il punto di raccordo tra organizzazione e responsabilità.
Quanto più il consiglio dispone di strumenti per conoscere e valutare l’adeguatezza degli assetti, tanto più difficile diventa invocare l’ignoranza delle relative criticità.
Le possibili ricadute sulle s.r.l.
Le disposizioni sin qui esaminate riguardano formalmente la disciplina delle società per azioni.
Una lettura esclusivamente letterale della riforma potrebbe quindi indurre a ritenere che le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 siano destinate a rimanere confinate nell’ambito delle s.p.a.
Una simile conclusione appare tuttavia difficilmente sostenibile.
L’esperienza degli ultimi vent’anni dimostra infatti come molte delle elaborazioni sviluppatesi nell’ambito della disciplina delle società per azioni abbiano progressivamente influenzato anche l’interpretazione delle norme relative alle società a responsabilità limitata.
Invero, i principi di cui si è fin qui discusso trascendono il dato formale della tipologia societaria e che appaiono strettamente collegati alla più generale disciplina della responsabilità gestoria.
Da questo punto di vista assume particolare interesse l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi negli ultimi anni in materia di società a responsabilità limitata.
Anche nell’ambito delle s.r.l., infatti, la giurisprudenza tende sempre più frequentemente a valorizzare, ad esempio, il ruolo dell’informazione, la corretta gestione dei conflitti di interesse e la necessità di una partecipazione effettiva e consapevole all’attività gestoria.
Particolarmente significativo appare il progressivo avvicinamento delle logiche di responsabilità degli amministratori di s.r.l. a quelle elaborate per le società per azioni.
L’attenzione si concentra sempre meno sulla mera titolarità della carica e sempre più sul concreto contributo fornito al processo decisionale e sull’effettiva possibilità di percepire, valutare e governare i rischi dell’impresa.
Sotto questo profilo le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 potrebbero assumere un ruolo importante anche quale criterio interpretativo dell’art. 2476 c.c.
È infatti difficile immaginare che principi quali il ragionevole affidamento, la valorizzazione delle competenze professionali e la centralità dell’informazione rimangano confinati al solo ambito delle società per azioni.
Oltre al tema evidentemente trasversale degli adeguati assetti – art. 2086 c.c. -, non è irragionevole attendersi che l’elaborazione destinata a svilupparsi intorno ai nuovi artt. 2381-bis e 2381-ter venga progressivamente utilizzata dalla giurisprudenza quale parametro interpretativo anche della responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata.
Patrimonio informativo e doveri fiduciari
Dopo avere valorizzato il ruolo dell’organizzazione, dell’informazione consiliare e della gestione dei rischi, il D.Lgs. n. 47/2026 interviene su un ulteriore profilo strettamente connesso ai precedenti: la protezione del patrimonio informativo dell’impresa e il rafforzamento dei doveri fiduciari gravanti sui soggetti che partecipano ai processi decisionali societari.
Anche sotto questo profilo è opportuno evitare di attribuire alla riforma una portata innovativa superiore a quella effettivamente posseduta.
Il dovere di fedeltà dell’amministratore nei confronti della società non costituisce certamente una novità del Decreto.
Da sempre la posizione dell’amministratore è caratterizzata dall’esistenza di obblighi fiduciari che impongono di perseguire l’interesse sociale e di evitare l’utilizzazione della funzione ricoperta per finalità personali o comunque incompatibili con quelle dell’interesse dell’impresa amministrata.
Tradizionale espressione di tali principi è rappresentata dall’art. 2390 c.c., che disciplina il divieto di concorrenza.
La norma, nella sua formulazione originaria, vietava all’amministratore di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, di esercitare attività concorrenti per conto proprio o di terzi e di assumere la qualità di amministratore o direttore generale in imprese concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea.
Il D.Lgs. n. 47/2026 interviene su tale disposizione introducendo modifiche puntuali che, pur non alterandone l’impianto complessivo, ne rafforzano l’efficacia applicativa.
In particolare, il legislatore estende il divieto anche all’assunzione di incarichi di dirigente con responsabilità strategiche presso imprese concorrenti e precisa che l’autorizzazione assembleare deve essere specificamente riferita all’attività o all’incarico che altrimenti risulterebbe incompatibile.
Le modifiche appaiono significative non tanto perché ampliano radicalmente il perimetro del divieto, quanto perché prendono atto dell’evoluzione delle moderne strutture organizzative.
Nelle grandi organizzazioni imprenditoriali, infatti, l’influenza sulle scelte strategiche dell’impresa non è necessariamente collegata alla titolarità di una carica amministrativa formale.
Anche figure manageriali prive della qualifica di amministratore possono disporre di informazioni e poteri tali da incidere significativamente sulle dinamiche competitive del mercato.
Sotto questo profilo il legislatore sembra mostrare crescente attenzione non tanto alla carica ricoperta quanto alla concreta capacità di incidere sui processi decisionali dell’impresa.
Il nuovo art. 2390-bis e la tutela delle informazioni
La novità più interessante della riforma non si rinviene tuttavia nel nuovo testo dell’art. 2390 c.c., bensì nell’introduzione dell’art. 2390-bisc.c.
Anche in questo caso è necessario distinguere con attenzione tra innovazione sostanziale e innovazione sistematica.
Il divieto per gli amministratori di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi informazioni apprese nell’esercizio dell’incarico non nasce infatti con il D.Lgs. n. 47/2026.
Una parte significativa della nuova disciplina riproduce contenuti già presenti nel previgente art. 2391, comma 5, c.c., disposizione che viene contestualmente abrogata e sostituita dalla nuova regolamentazione.
La riforma non introduce dunque ex novo un obbligo di corretto utilizzo delle informazioni sociali.
La vera novità risiede altrove.
Per la prima volta il legislatore attribuisce autonoma collocazione normativa alla tutela delle informazioni acquisite nell’esercizio dell’incarico amministrativo.
La scelta appare particolarmente significativa.
Nel sistema previgente il divieto di utilizzare informazioni sociali risultava inserito all’interno della disciplina concernente gli interessi degli amministratori.
Nel nuovo assetto normativo esso viene elevato a regola autonoma, dotata di una propria identità sistematica.
Il passaggio non è soltanto formale.
Esso segnala una diversa percezione del bene giuridico protetto.
Non si tratta più soltanto di prevenire situazioni di conflitto tra interesse sociale e interesse personale dell’amministratore.
Si tratta di proteggere un elemento che il legislatore considera ormai parte integrante del patrimonio dell’impresa: l’informazione.
Il nuovo art. 2390-bis vieta, infatti, agli amministratori di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie, opportunità di affari o altre informazioni acquisite nell’esercizio dell’incarico.
In caso di violazione, l’amministratore può essere revocato e risponde dei danni arrecati alla società.
La disposizione appare coerente con l’evoluzione dell’economia contemporanea.
Nelle moderne organizzazioni imprenditoriali il vantaggio competitivo non deriva esclusivamente dalla disponibilità di beni materiali o di risorse finanziarie.
Sempre più frequentemente esso dipende dalla disponibilità di informazioni, strategie industriali, politiche commerciali, valutazioni sui mercati, progetti di investimento, operazioni straordinarie, analisi dei rischi, conoscenze organizzative e tecnologiche.
Tali elementi costituiscono oggi una componente essenziale del valore dell’impresa.
La tutela della società non può quindi limitarsi a impedire lo svolgimento di attività concorrenti.
Occorre altresì impedire l’utilizzazione impropria del patrimonio informativo che l’amministratore ha potuto conoscere proprio in ragione dell’ufficio ricoperto.
Sotto questo profilo il nuovo art. 2390-bis può essere letto come il punto di arrivo di un’evoluzione che ha progressivamente ampliato il contenuto degli obblighi fiduciari gravanti sugli amministratori.
La fedeltà all’interesse sociale non riguarda più soltanto il comportamento esteriore dell’amministratore.
Riguarda anche il corretto utilizzo delle conoscenze e delle opportunità acquisite grazie alla posizione ricoperta.
L’estensione degli obblighi ai direttori generali
Particolarmente significativa appare la scelta del legislatore di estendere espressamente tali regole anche ai direttori generali.
Il nuovo art. 2396-bis c.c. assoggetta infatti i direttori generali sia al divieto di concorrenza sia al divieto di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie e opportunità di affari apprese nell’esercizio dell’incarico.
La previsione assume notevole rilievo sistematico.
È vero che già il previgente art. 2396 c.c. richiamava, entro determinati limiti, la disciplina della responsabilità degli amministratori.
Tuttavia, il legislatore del 2026 compie un passo ulteriore.
Non si limita a richiamare genericamente il regime di responsabilità.
Attribuisce espressamente ai direttori generali i medesimi obblighi di fedeltà e di corretto utilizzo delle informazioni previsti per gli amministratori.
La scelta rivela con chiarezza la ratio dell’intervento.
Il fondamento della disciplina non va ricercato nella natura formale della carica ricoperta.
Va ricercato nella posizione concretamente occupata all’interno dell’organizzazione aziendale.
Amministratori e direttori generali partecipano entrambi alla formazione delle decisioni strategiche dell’impresa.
Entrambi dispongono di informazioni riservate.
Entrambi hanno accesso a opportunità economiche che derivano direttamente dall’attività sociale.
Entrambi possono influenzare in misura significativa le scelte dell’impresa.
È quindi la disponibilità di informazioni strategiche, e non la mera appartenenza a una determinata categoria soggettiva, a giustificare l’applicazione di un comune statuto fiduciario.
La scelta appare particolarmente significativa se letta alla luce dell’evoluzione della moderna corporate governance.
Le grandi imprese contemporanee tendono infatti a distribuire il potere decisionale tra una pluralità di soggetti.
Limitare la tutela delle informazioni ai soli amministratori avrebbe rischiato di lasciare prive di adeguata disciplina figure che, pur non rivestendo formalmente una carica amministrativa, partecipano in modo determinante ai processi decisionali dell’impresa.
Organizzazione, informazione e rischio: una lettura unitaria
L’esame delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 consente di cogliere un filo conduttore comune ai diversi interventi normativi.
- Gli assetti organizzativi.
- L’informazione consiliare.
- Il sistema di controllo interno.
- La gestione dei rischi.
- La tutela delle informazioni strategiche.
Non rappresentano fenomeni autonomi e indipendenti.
Essi costituiscono differenti manifestazioni di una medesima evoluzione della governance societaria.
La riforma sembra infatti muoversi lungo una direttrice ben precisa: il progressivo spostamento dell’attenzione dalla singola decisione al processoche conduce alla decisione.
L’organizzazione produce informazioni.
Le informazioni alimentano il processo decisionale.
Il sistema di controllo interno verifica l’affidabilità delle informazioni.
La gestione dei rischi consente di interpretarle e utilizzarle correttamente.
Gli obblighi fiduciari ne tutelano l’integrità.
Il divieto di concorrenza protegge la correttezza del processo decisionale da possibili interferenze esterne.
Il divieto di utilizzare informazioni sociali protegge il patrimonio conoscitivo sul quale quel processo si fonda.
L’estensione della disciplina ai direttori generali garantisce che tali regole si applichino a tutti i soggetti che partecipano in modo significativo alla formazione delle decisioni dell’impresa.
Considerate nel loro insieme, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 sembrano quindi convergere verso una medesima direttrice evolutiva.
L’attenzione dell’ordinamento si sposta progressivamente dalla singola decisione alle condizioni organizzative, informative e procedimentali che rendono possibile l’assunzione di decisioni razionali, consapevoli e controllabili.
In questa prospettiva il Decreto appare meno come una riforma dei singoli organi societari e più come una riforma della qualità del processo decisionale societario.
Ed è proprio questa chiave di lettura che consente di comprendere unitariamente l’intero intervento legislativo, collegando organizzazione, informazione, controllo, gestione del rischio e tutela delle informazioni all’interno di un disegno normativo sostanzialmente coerente.
Il nuovo paradigma della governance societaria
L’esame delle modifiche introdotte dall’art. 9 del D.Lgs. n. 47/2026 consente di formulare alcune considerazioni di carattere generale che trascendono il contenuto delle singole disposizioni e riguardano la più ampia evoluzione della governance societaria italiana.
Una prima conclusione riguarda la reale portata innovativa della riforma.
L’analisi delle nuove disposizioni dimostra infatti che il legislatore non ha inteso costruire un nuovo modello di amministrazione e controllo delle società per azioni.
Molte delle regole oggi collocate nei nuovi artt. 2381-bis, 2381-ter, 2390-bis e 2396-bis trovavano infatti già fondamento nel previgente assetto normativo, nella giurisprudenza sviluppatasi successivamente alla riforma del 2003 e, più recentemente, nell’evoluzione determinata dall’introduzione dell’art. 2086 c.c.
Sotto questo profilo il D.Lgs. n. 47/2026 appare soprattutto come un intervento di sistematizzazione e razionalizzazione.
Il legislatore prende atto di un percorso già maturato nell’ordinamento e gli attribuisce una più chiara collocazione normativa.
Tale constatazione non deve tuttavia indurre a sottovalutare l’importanza della riforma.
L’opera di sistematizzazione realizzata dal Decreto produce infatti effetti significativi sul piano interpretativo.
Principi che in precedenza risultavano affidati alla ricostruzione della giurisprudenza o alla prassi della corporate governance trovano oggi una più compiuta formalizzazione legislativa, con inevitabili riflessi sulla prevedibilità delle decisioni giudiziali e sulla definizione degli standard di comportamento richiesti agli organi societari.
Una seconda considerazione riguarda il ruolo assunto dall’organizzazione nell’ambito della funzione amministrativa.
La riforma conferma una tendenza già chiaramente emersa negli ultimi anni: l’attività degli amministratori non si esaurisce nella gestione dell’impresa.
Essa comprende sempre più anche la progettazione, l’implementazione e il monitoraggio dell’organizzazione attraverso la quale la gestione viene concretamente esercitata.
L’adeguatezza degli assetti, la qualità dei flussi informativi, l’efficacia dei controlli e la capacità di individuare e governare i rischi cessano di rappresentare aspetti accessori dell’attività amministrativa e divengono componenti essenziali della stessa.
In tale prospettiva assume particolare rilievo l’espresso riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che costituisce probabilmente uno dei profili di maggiore novità della riforma e testimonia l’ingresso nel diritto comune delle società per azioni di categorie tradizionalmente proprie delle società quotate e degli intermediari vigilati.
Una terza considerazione concerne la posizione degli amministratori non esecutivi.
Anche sotto questo profilo il legislatore sembra aver recepito un’evoluzione già maturata nella giurisprudenza.
Il superamento della tradizionale culpa in vigilando e la progressiva affermazione del dovere di agire informati trovano oggi una più chiara espressione normativa.
Particolarmente significativo appare il riferimento al ragionevole affidamento e alle specifiche competenze dell’amministratore, che sembrano confermare una progressiva personalizzazione del giudizio di responsabilità.
La figura dell’amministratore non esecutivo non viene più costruita come categoria uniforme.
La valutazione della sua condotta tende invece a essere sempre più correlata alle competenze professionali concretamente possedute e al contributo che l’ordinamento può ragionevolmente attendersi da esse.
Infine, la nuova disciplina concernente il divieto di concorrenza e l’utilizzazione delle informazioni apprese nell’esercizio dell’incarico evidenzia la crescente centralità del patrimonio informativo dell’impresa.
L’estensione espressa di tali regole ai direttori generali conferma che il legislatore individua il fondamento degli obblighi fiduciari non tanto nella titolarità di una determinata carica quanto nell’accesso privilegiato ai processi decisionali e alle informazioni strategiche della società.
Considerate nel loro insieme, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47/2026 sembrano quindi convergere verso una medesima direttrice evolutiva.
L’attenzione dell’ordinamento si sposta progressivamente dalla singola decisione al processo che conduce alla decisione.
La governance societaria tende così a trasformarsi sempre meno in una disciplina delle scelte imprenditoriali e sempre più in una disciplina delle condizioni organizzative, informative e procedimentali che rendono tali scelte razionali, consapevoli e controllabili.
È probabilmente in questa prospettiva che deve essere individuato il significato più profondo della riforma: non l’introduzione di un nuovo modello di amministrazione societaria, ma il consolidamento di un paradigma nel quale organizzazione, informazione e gestione del rischio diventano elementi centrali dell’esercizio della funzione amministrativa.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2086, 2381, 2381-bis, 2381-ter, 2390, 2390-bis, 2391, 2392, 2396, 2396-bis, 2396-quinquies;
- Legge 5 marzo 2024, n. 21, art. 19;
- D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, art. 9.
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