COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 17 SETTEMBRE 2026
Il dipendente e il suo datore di lavoro si possono mettere d’accordo per compensare un debito del dipendente anche con crediti retributivi futuri, fissando preventivamente le condizioni necessarie perché l’effetto compensativo si produca successivamente; è legittima la soluzione concordata tra i soggetti interessati anche perché il debito del dipendente è la conseguenza della sottrazione di soldi al datore di lavoro, così la Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 24617 del 12 agosto 2026 .
Premessa
Con l’Ordinanza n. 24617 del 12 agosto 2026, la Corte di Cassazione ha legittimato la soluzione concordata tra dipendente e datore di lavoro, anche se non in forma scritta, per compensare debiti del dipendente con crediti retributivi futuri.
Il contenzioso in merito alla compensazione generica del debito del dipendente
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallo studio legale associato da cui dipendeva, ha negato alla stessa il riconoscimento dell’importo di oltre 94.000 euro, di cui era stato originariamente ingiunto il pagamento, a titolo di differenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso, maturati in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per lo svolgimento di mansioni di segretaria.
In particolare, la Sentenza condividendo la motivazione di quella di primo grado, ha ritenuto che la lavoratrice avesse posto in essere reiterate appropriazioni indebite di danaro tra il 2014 e il 2015 per il complessivo importo di oltre 108.000 euro e che le stesse fossero state concordemente qualificate dalle parti in causa come anticipazioni di future retribuzioni mensili, per escludere che alla lavoratrice fosse dovuta qualsivoglia differenza retributiva.
La dipendente avverso la sentenza sfavorevole ha proposto ricorso per cassazione sulla base di molte motivazioni.
In particolare la ricorrente ha denunciato la nullità della Sentenza, per avere la Corte territoriale dato rilievo a un patto di compensazione del tutto genericamente dedotto, in assenza di un’eccezione in tal senso, e senza considerare che, nelle conclusioni del ricorso in opposizione di primo grado, lo studio associato aveva chiesto la condanna per la lavoratrice a restituire l’intero importo oggetto di appropriazione, richiesta in contraddizione con l’esistenza di un patto di compensazione, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.
Nella compensazione volontaria le parti possono disporre la compensazione di crediti già esistenti e anche stabilire condizioni
Osserva la Cassazione come, nel caso in esame, la sentenza d’appello ha ampiamente motivato sul punto, dando atto che, nel ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo, la parte datoriale aveva dedotto l’esistenza di un patto in virtù del quale si concordava che la lavoratrice potesse trattenere le somme indebitamente incassate a titolo di anticipazioni sulle future retribuzioni, accordo da qualificare nei termini di un pacto de compensando avente a oggetto una compensazione impropria e “di fatto”, sganciata dai limiti codicistici.
Dal punto di vista processuale, osserva la Cassazione, avendo la parte criticato la Sentenza perché fondata su un assunto, quale quello dell’esistenza di tale accordo, va evidenziato come la Corte abbia ritenuto che, in quella sede, fosse stata proposta da parte opponente un’eccezione riconvenzionale, non essendo stata richiesta la restituzione dell’eccedenza, oggetto di una distinta domanda risarcitoria.
Inoltre, la Corte territoriale ha dato atto che l’effettività di tale accordo non era stata messa in discussione dalla lavoratrice nella comparsa di costituzione in primo grado, avendone la stessa, solo in sede di udienza, dunque tardivamente, contestato non il contenuto, bensì la mancanza di forma scritta ad probationem, sull’assunto della natura transattiva dello stesso, tuttavia, ritenuto erroneo dai giudici di merito per la mancanza di reciproche concessioni.
Ha ancora osservato la Corte territoriale come l’esistenza di siffatto accordo era fattualmente confermata dal contegno della lavoratrice, che aveva continuato a lavorare da gennaio 2018 a giugno 2019 gratuitamente, senza percepire la retribuzione, dietro mero versamento contributivo, il che costituiva, ad avviso dei giudici, un riconoscimento del debito, così come anche la mancanza di una specifica critica rivolta al passaggio motivazionale della Sentenza appellata, che aveva evidenziato tale aspetto.
Appare allora evidente, osserva la Cassazione, come, alla luce della motivazione svolta sul punto dalla Sentenza, la stessa sia immune dal vizio procedurale che le viene addebitato, essendo le critiche piuttosto rivolte alla rilevazione e all’interpretazione del contenuto delle difese della parte controricorrente, attività per quanto detto riservata al giudice di merito.
La ricorrente, inoltre, eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere ritenuto i giudici di merito confermata l’esistenza del patto sulla base di una presunzione priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, in quanto costituita dall’avere la lavoratrice prestato la propria opera gratuitamente per circa un anno e mezzo.
Osserva la Cassazione che è noto che la prova presuntiva si configura come mezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi e che, pertanto, costituisce un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell’inferenza dal fatto noto a quello ignoto.
Quanto alle sue caratteristiche, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l’art. 2729 c.c. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso. Tali requisiti rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento conseguenziale, dovendosi escludere che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto.
Infine la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1252 c.c., per avere la stessa ritenuto possibile una compensazione volontaria tra due crediti uno dei quali, quello della lavoratrice, futuro e per avere poi proceduto a una compensazione integrale degli stessi, laddove si sarebbe dovuto prima accertare il quantum esatto del credito che all’epoca del patto non era quantificabile e, poi, eventualmente attribuire l’eccedenza alla parte che ne fosse risultata creditrice.
Per la Cassazione il motivo presenta tratti di infondatezza e al tempo stesso di inammissibilità.
Dalla constatazione che con la compensazione volontaria le parti possono direttamente disporre la compensazione di crediti già esistenti oppure fissare le condizioni, derogatorie a quelle di legge, necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell’effetto compensativo tra le stesse, il motivo non si confronta con il fatto che il presente giudizio origina da un procedimento monitorio, nel quale era stato inizialmente ingiunto al datore di lavoro il pagamento di euro 94.310,72, laddove in seno al successivo giudizio di opposizione si era accertato che la parte si era indebitamente appropriata del superiore importo di euro 108.169,21, stimato all’esito di verifica contabile effettuata nel 2019, evidenze, alla luce delle quali, non è neppure apprezzabile quale sia l’interesse sotteso a tale censura, atteso che proprio la parte che la solleva era quella onerata del maggior debito.
In conclusione la Cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese di lite.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2727 e 2729
- Corte di Cassazione, Ordinanza 12 agosto 2026, n. 24617
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