CIRCOLARE MONOGRAFICA
Pagamento dilazionato, la seconda rateazione, rideterminazione delle rate e aumento di interessi e sanzioni
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 21 SETTEMBRE 2026
Con l’inizio di settembre, l’INPS riparte con la campagna di recupero dei contributi non versati dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti; con il proprio Messaggio n. 2775/2026 l’INPS ha comunicato l’avvio delle elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate della contribuzione fissa con scadenza ad agosto e novembre 2025 e a febbraio 2026.
Le comunicazioni sono disponibili online nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. Per chi si trova in una situazione temporanea di difficoltà economica, la normativa prevede inoltre la possibilità di chiedere una rateizzazione dei debiti contributivi, con un piano che può arrivare fino a 60 rate mensili nei casi previsti.
Premessa
L’INPS, nel Messaggio n. 2775 del 2026 , avvia l’emissione degli avvisi bonari relativi alle rate della contribuzione fissa dovuta dagli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, con scadenza ad agosto e novembre 2025 e febbraio 2026.
Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”; l’utilizzo del canale telematico, infatti, ha semplificato e facilitato notevolmente l’attività demandata ai processi di back office, realizzando nel contempo una più efficace assistenza e consulenza specialistica e un miglioramento complessivo della qualità dei servizi.
In quest’ottica si è posto il Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti che è nato dall’esigenza di facilitare per i cittadini, iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, la consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo, in tempo reale, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.
| Domanda: cosa sono gli avvisi bonari emessi dall’INPS? |
| Risposta: Gli avvisi bonari emessi dall’INPS sono comunicazioni attraverso le quali l’Istituto informa i contribuenti dell’esistenza di un debito contributivo, invitandoli a regolarizzare la propria posizione prima che vengano adottate misure di riscossione coattiva. Gli avvisi bonari sono emessi nei confronti di diverse categorie di soggetti, tra cui: datori di lavoro assuntrici di manodopera agricola; lavoratori autonomi agricoli; contenuto dell’avviso bonario. L’avviso bonario indica: 1) il dettaglio dei dati relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali; 2) le somme aggiuntive dovute; 3) i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24; 4) le istruzioni per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione. |
Va ricordato che il Cassetto previdenziale offre la visione d’insieme della situazione aziendale tramite un unico canale di accesso alle informazioni contenute negli archivi gestionali dell’INPS.
Per suo tramite, i contribuenti hanno a disposizione la possibilità di verificare la propria posizione assicurativa e previdenziale, nonché di stampare i modelli F24 utili al versamento della contribuzione dovuta alla gestione di competenza.
A tale funzione si potrà accedere, direttamente o per il tramite di un intermediario delegato, attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it , nell’ambito della sezione dedicata ai “Servizi online”, autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al proprio codice fiscale.
| Attraverso questo strumento, i titolari iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, potranno utilizzare le varie attività di consultazione previste per |
| visualizzare la posizione anagrafica del titolare e dei componenti il nucleo aziendale, inserendo o modificando i recapiti presenti, selezionando il link “modifica”; |
| conoscere la propria situazione debitoria/creditoria; |
| conoscere la propria situazione assicurativa (estratto conto previdenziale); |
| visualizzare l’elenco dei versamenti della singola posizione Artigiano o Commerciante; |
| effettuare attività di utility; Quali ad esempio: calcolo della contribuzione dovuta oltre il minimale di reddito – generazione del codice INPS per i versamenti alla gestione previdenziale – consultazione delle quote contributive dovute. |
| conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto Cartelle/Avvisi di Addebito) e degli avvisi bonari ricevuti; |
| gestire l’attività di delega all’accesso alle funzioni previste dal Cassetto Previdenziale a soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali deleghe; |
| conoscere i codici da utilizzare per il versamento della contribuzione corrente a mezzo Mod. F24. |
Evidenzia il Messaggio dell’INPS n. 2775/2026 che gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” ai seguenti percorsi: per la comunicazione: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Atti emessi” > “Avvisi bonari generalizzati”; per il modello F24 precompilato: “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari – Com. di Debito – Codeline per regolarizzazione”.
Contestualmente, evidenzia sempre il Messaggio dell’INPS, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di posta elettronica.
Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta > “Invio quietanza di versamento”.
Nell’ipotesi in cui il contribuente non paghi quanto correttamente richiesto dall’INPS è possibile che sia applicata l’aggiunta di sanzioni civili, interessi e spese di riscossione e possono essere attivate misure esecutive o cautelari.
Cosa deve fare il contribuente che riceve l’avviso
Non è detto che l’avviso sia sempre corretto; per tale motivo occorre che il soggetto interessato proceda al controllo dei dati indicati nell’avviso.
Fatte queste verifiche se la richiesta dell’INPS è corretta e il debito è da pagare, il contribuente può farlo utilizzando il modello F24. Il versamento può essere effettuato tramite gli istituti bancari, gli uffici postali o i servizi di home banking abilitati.
Nell’ipotesi che la rata sia già stata pagata, non si deve procedere ad un secondo versamento; in questa ipotesi è indispensabile trasmettere all’istituto previdenziale la quietanza del modello di pagamento da cui si evince che il pagamento è stato effettuato.
Se il contribuente è in difficoltà è possibile chiedere la rateizzazione del debito
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante “Disposizioni in materia di lavoro”, entrata in vigore dal 12 gennaio 2025, è intervenuta sulla disciplina della dilazione dei debiti contributivi nei confronti degli Enti previdenziali attraverso la semplificazione del procedimento di concessione previsto in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore in un numero di rate maggiore di ventiquattro e fino al numero massimo di sessanta, con la finalità di “favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi“.
L’articolo 23, della Legge n. 203/2024, rubricato “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”, ha integrato l’articolo 2, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, inserendo il comma 11-bis, il quale dispone che: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare, sentiti l’INPS e l’INAIL, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi“.
Il comma 2 , del medesimo articolo 23, prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, non trova più applicazione nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il comma 17, dell’articolo 116, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consentiva, previa autorizzazione ministeriale, di estendere la durata della rateazione fino a 60 mesi.
In attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 23, comma 1, della Legge n. 203/2024, è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 24 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 278, del 29 novembre 2025.
Con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 20, del 25 febbraio 2026, è stato adottato il “Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge” (c.d. Regolamento), al fine di definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione.
Debiti contributivi: pagamento dilazionato
L’articolo 1, del citato Regolamento, stabilisce che la dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e accessori di legge, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l’avviso di addebito nonché quelli in gestione presso gli uffici legali.
Con riferimento ai debiti per contributi e accessori di legge in gestione presso gli uffici legali dell’Istituto, restano salve le attività eventualmente realizzate dai medesimi uffici per il rientro in bonis del debitore.
L’articolo 2 del Regolamento prevede la ripartizione delle competenze decisionali su due livelli di responsabilità e in particolare:
– i Direttori provinciali, di Filiale metropolitana e di Filiale provinciale hanno il potere di:
- accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all’importo di 500.000 euro;
- disporre con provvedimento l’annullamento o la revoca delle dilazioni;
– i Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano hanno il potere di:
- accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.
Nel caso in cui ricorra l’ipotesi di pluralità di Strutture territoriali, anche se ubicate in regioni diverse, creditrici verso il medesimo debitore, il potere decisionale della concessione della dilazione è attribuito:
→ al Direttore provinciale di Filiale metropolitana o di Filiale provinciale che ha in gestione il credito di importo maggiore, per partite debitorie fino a 500.000 euro;
→ al Direttore regionale o di Coordinamento metropolitano della Struttura territoriale che ha in gestione il credito di importo maggiore, per partite debitorie superiori a 500.000 euro.
Quali sono i debiti che si possono dilazionare
L’articolo 3 del Regolamento chiarisce la natura dei crediti oggetto di dilazione e le cause alle quali deve essere ricondotta la dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del debitore.
In particolare, tale situazione deve essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora le esposizioni debitorie derivino da situazioni contingenti ed eccezionali, che incidono sulla determinazione degli obblighi contributivi correnti, o sono state rilevate dall’INPS a seguito di verifiche d’ufficio o ispettive.
| La dilazione può essere concessa al contribuente, identificato dal codice fiscale, per regolarizzare l’intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS, accertata alla data di presentazione della relativa domanda e derivante da |
| mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (art. 116, comma 8, lett. a), della Legge n. 388/2000); |
| mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive (art. 116, comma 8 , lett. b) e b-bis), della Legge n. 388/2000); |
| comunicazioni di compliance notificate al contribuente; |
| comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d’ufficio dall’INPS. |
L’istituto della seconda rateazione
L’articolo 4 del Regolamento disciplina l’istituto della c.d. seconda dilazione.
La ratio della norma è di supportare il contribuente nel processo di regolarizzazione, introducendo espressamente la possibilità che lo stesso acceda a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.
Possibilità di richiedere il numero di rideterminazione delle rate
Come specificato nel Messaggio INPS 22 maggio 2026, n. 1699, l’accesso avviene mediante l’area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Inoltre, durante la procedura è necessario allegare uno dei moduli in formato pdf editabile:
- “SC106” per tutte le gestioni contributive, esclusi i lavoratori domestici;
- “SC80” per il lavoro domestico.
Il Messaggio dell’INPS in merito alla possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate evidenzia che è possibile utilizzare il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, creando una nuova richiesta di “Com. Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e compilando i campi richiesti, e in particolare:
→ nell’oggetto deve essere selezionata l’opzione “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa”;
→ nel testo, a contenuto libero, deve essere riportata la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate in cui si chiede di rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.
Contributi INPS: aumentano interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento
L’INPS, con la Circolare 11 settembre 2026, n. 98, ha fornito le istruzioni operative sulla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, alla luce della decisione della BCE del 10 settembre 2026, di innalzare di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), con decorrenza dal 16 settembre 2026.
A decorrere dallo scorso 16 settembre 2026 l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 4,65% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 4,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno.
Riferimenti normativi:
- Legge 13 dicembre 2024, n. 203
- INPS, Messaggio 2 aprile 2012, n. 5769
- INPS, Messaggio 9 settembre 2026, n. 2775
- INPS, Circolare 11 settembre 2026, n. 98
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.