4° Contenuto Riservato: Piena conoscenza dell’accertamento: il ricorso parte subito

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 22 SETTEMBRE 2026

La Cassazione, con l’ordinanza n. 24973/2026, afferma che la piena conoscenza di fatto dell’avviso di accertamento fa decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso, anche in presenza di una notifica viziata. La pronuncia chiarisce inoltre il rapporto tra decadenza dal potere impositivo, tempestività dell’impugnazione e rilevabilità d’ufficio della tardività, sollevando rilevanti criticità sul piano delle garanzie del contribuente.La Cassazione, con l’ordinanza n. 24973/2026, afferma che la piena conoscenza di fatto dell’avviso di accertamento fa decorrere il termine di 60 giorni per il ricorso, anche in presenza di una notifica viziata. La pronuncia chiarisce inoltre il rapporto tra decadenza dal potere impositivo, tempestività dell’impugnazione e rilevabilità d’ufficio della tardività, sollevando rilevanti criticità sul piano delle garanzie del contribuente.

L’inquadramento normativo tra conoscenza legale e conoscenza effettiva

Il rapporto tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria dovrebbe essere informato ai principi di leale collaborazionebuona fede e, soprattutto, certezza del diritto.

Quest’ultimo principio trova la sua massima espressione nelle regole che disciplinano la notificazione degli atti impositivi, la quale rappresenta lo strumento codificato dal legislatore per garantire la conoscenza legale dell’atto e, contestualmente, per fissare con precisione millimetrica il dies a quo da cui decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.

Tuttavia, assistiamo ormai da anni a un progressivo scivolamento della giurisprudenza di legittimità verso l’esaltazione della “conoscenza di fatto” o “effettiva”, intesa come surrogato e correttivo delle negligenze dell’ufficio notificatore. Secondo questa impostazione, la notificazione non sarebbe un elemento costitutivo del provvedimento tributario (che esisterebbe e si perfezionerebbe a prescindere da essa), bensì una mera condizione integrativa d’efficacia.

Da tale premessa teorica discende il corollario pratico secondo cui l’acquisizione della “piena conoscenza” dell’atto da parte del destinatario – ancheladdove avvenga in modo del tutto occasionale o spontaneo (ad esempio a seguito di un’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex Legge n. 241/1990) – è idonea a sanare retroattivamente i vizi di nullità o inesistenza della notifica. Essa produce, al contempo, l’effetto di far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso. Si tratta di una deriva interpretativa che rischia di trasformare le garanzie difensive in trappole processuali per il contribuente, come plasticamente dimostrato dalla recente pronuncia in commento.

Il caso e la pronuncia della Suprema Corte: l’ordinanza n. 24973/2026

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24973 depositata il 3 settembre 2026, ha affrontato il caso di un contribuente destinatario di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, di cui l’Amministrazione finanziaria non era riuscita a perfezionare ritualmente la notifica (ritenuta nulla in primo grado per violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973). Il contribuente era venuto a conoscenza dell’atto solo in data 12 giugno 2019, a seguito della consegna materiale del documento richiesta tramite istanza di accesso agli atti.

Ritenendo che una notificazione nulla non potesse essere sanata oltre i termini di decadenza del potere impositivo (scaduti il 31 dicembre 2016 o 2017), il contribuente presentava ricorso il 13 novembre 2019, ovvero ben oltre i sessanta giorni dalla consegna materiale dell’atto.

Mentre i giudici di prime cure accoglievano il ricorso rilevando la nullità della notifica, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana ribaltava il verdetto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività. La Suprema Corte ha confermato quest’ultima statuizione, rigettando il ricorso del contribuente sulla base di due direttrici fondamentali:

  1. la piena conoscenza di fatto dell’atto impositivo (pacificamente avvenuta il 12 giugno 2019 con la consegna del documento) fa decorrere il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, superando la necessità di una notifica rituale;
  2. la tardività del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo che si sia formato un giudicato interno esplicito sul punto, ipotesi non configurabile qualora il giudice di primo grado abbia deciso nel merito (annullando l’atto) senza affrontare espressamente la questione della tempestività.

La scissione tra decadenza impositiva e termine di impugnazione

Il passaggio logico-giuridico più delicato – e criticabile – dell’ordinanza risiede nella netta scissione operata tra la decadenza dal potere di accertamento dell’ufficio e il termine concesso al contribuente per difendersi.

La Cassazione ribadisce che la conoscenza aliunde dell’atto impositivo produce effetti sananti sostanziali ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 solo seinterviene prima dello spirare del termine decadenziale previsto per l’esercizio dell’azione accertatrice (principio consolidato da Cass. n. 26310/2021). Nel caso di specie, poiché la consegna dell’atto era avvenuta nel 2019 per annualità d’imposta scadute sotto il profilo dell’accertamento (2011), la decadenza dell’Ufficio si era indiscutibilmente consumata.

Tuttavia, i giudici di legittimità evidenziano che la decadenza dal potere impositivo non è rilevabile d’ufficio, rappresentando un’eccezione in senso stretto che il contribuente ha l’onere di sollevare tempestivamente all’interno del ricorso. Di conseguenza, se il contribuente non impugna l’atto entro i sessanta giorni dalla “piena conoscenza di fatto”, l’avviso di accertamento – ancorché emesso o conosciuto oltre i termini di decadenza sostanziale – si consolida, divenendo definitivo.

La Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 17183/2026 (che ha superato la contraria Cass. n. 5178/2025), assimila il sistema tributario a quello amministrativo generale (citando il Codice del processo amministrativo e le norme sul ricorso straordinario al Capo dello Stato), in cui la “piena conoscenza” è equiparata alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere.

Il giudicato implicito ed esplicito sulla tardività

Un ulteriore tassello dell’ordinanza riguarda l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, inerente alla rilevabilità d’ufficio della tardività in appello. La Cassazione si allinea all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 24172/2025, escludendo che l’annullamento dell’atto in primo grado per vizi di notifica comporti la formazione di un giudicato implicito sulla tempestività del ricorso.

Trattandosi di decadenze che incidono sulla struttura e sul funzionamento del processo (lo spirare del termine perentorio per l’azione), l’eccezione è sottratta alla disponibilità delle parti e può essere sollevata dal giudice d’appello o eccepita dall’Amministrazione finanziaria in ogni stato e grado, a meno che non vi sia stata sul punto una decisione espressa e non impugnata in primo grado.

Spunto critico: quando la giurisprudenza legittima l’inefficienza del fisco

L’analisi dell’ordinanza n. 24973/2026 non può limitarsi a una fredda disamina notarile dei passaggi giuridici, ma impone una riflessione critica severa, tipica di chi osserva con preoccupazione lo sbilanciamento del rapporto tra Fisco e contribuente.

Siamo di fronte a un vero e proprio corto circuito logico e sistematico. La Suprema Corte giunge a validare un paradosso intollerabile: il contribuente che si attiva per esercitare un diritto sacrosanto garantito dall’ordinamento – quello di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990 per comprendere le ragioni di un’esecuzione o di un atto di cui ignora l’esistenza – finisce per essere punito per la sua stessa diligenza.

La consegna materiale del documento cartaceo, avvenuta nell’ambito di un procedimento amministrativo slegato da quello notificatorio, viene elevata a equipollente della notificazione.

Ma la notificazione non è un mero formalismo barocco; è un procedimento rigoroso, presidiato da norme precise che tutelano la parte debole del rapporto tributario, garantendo la certezza della data, la qualificazione del soggetto consegnatario e il rispetto delle formalità di rito.

Equiparare una consegna occasionale ufficiosa alla notificazione legale significa, nei fatti, deresponsabilizzare l’Amministrazione finanziaria e i suoi messi notificatori, legittimandone l’inefficienza.

Il paradosso si fa ancora più stridente se si considera il tema della decadenza. La Cassazione riconosce che l’atto è sostanzialmente inefficaceperché l’Ufficio ha superato i termini decadenziali per l’accertamento. Eppure, per far valere questa inefficacia radicale (che dovrebbe travolgere l’atto alla radice), il contribuente viene costretto a correre in commissione tributaria entro sessanta giorni da una conoscenza “casuale”. Se non lo fa, un atto emesso da un’Amministrazione priva di potere si consolida e diventa inoppugnabile.

Si realizza così un asimmetrico formalismo di comodo:

  • da un lato, si spoglia la notificazione della sua dignità di garanzia costituzionale, riducendola a “condizione di efficacia” sanabile con qualsiasi espediente conoscitivo di fatto;
  • dall’altro, si applica il più rigido e spietato formalismo decadenziale nei confronti del contribuente, costringendolo a impugnare nei termini un atto che, per ammissione degli stessi giudici, è stato conosciuto ben oltre i limiti entro cui lo Stato avrebbe potuto esercitare la propria pretesa impositiva.

Non si può condividere l’assimilazione acritica del processo tributario a quello amministrativo operata dalla Corte.

Il processo tributario ha caratteristiche peculiari e si fonda su atti autoritativi che incidono direttamente sul patrimonio del singolo. Se la legge stabilisce che il termine decorre “dalla notificazione”, sostituire questo termine con la “piena conoscenza” per via pretoria significa violare il principio di riserva di legge e riscrivere le regole del gioco a partita in corso, sempre e solo a favore della parte pubblica.

Questa non è giustizia tributaria; è la legittimazione giurisprudenziale di una patologia del sistema.

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