3° Contenuto Riservato: Tutto Quesiti: Come gestire fiscalmente i fringe benefit dei lavoratori dipendenti

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Le risposte alle domande dei professionisti

DI STEFANO ROSSETTI | 22 SETTEMBRE 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti durante il Webinar Come fare dal titolo“Come gestire fiscalmente i fringe benefit dei lavoratori dipendenti”.
fringe benefits rappresentano uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese per integrare la retribuzione e valorizzare il rapporto con i lavoratori, assumendo un ruolo sempre più rilevante nelle politiche di compensation e welfare aziendale. Accanto ai benefit tradizionali, come l’assegnazione di autovetture e alloggi, si sono infatti diffusi strumenti e servizi di natura diversa che richiedono una corretta valutazione sotto il profilo fiscale, contributivo e gestionale. Il corso approfondisce le regole di determinazione e tassazione dei fringe benefits, analizzando le fattispecie più ricorrenti e le relative criticità applicative, con particolare attenzione all’assegnazione di auto aziendali, alloggi, prestiti agevolati e benefit riconosciuti agli amministratori. Un approfondimento pratico che consente di gestire correttamente questi istituti, cogliendone le opportunità ed evitando contestazioni e rischi in sede di controllo.

Quesito n. 1 – Detrazione IVA auto assegnata a dipendente

Domanda

L’assegnazione di un’autovettura ad un dipendente dietro pagamento di un corrispettivo inferiore al valore indicato nelle tabelle ACI ma con IVA corrisposta sul valore delle tabelle ACI (esempio 20 euro mensili + IVA corrisposta su 100 euro mensili dato da tabelle ACI) permette di beneficiare della detrazione IVA del 100% e deduzione costi 70%?

Risposta

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 una prestazione di servizi è tale se viene resa a titolo oneroso; pertanto, la concessione del veicolo al dipendente rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’IVA solo se il dipendente riconosce un corrispettivo (trattenuta).

Ciò premesso, si possono verificare due situazioni: se il corrispettivo (la trattenuta) è superiore al valore normale della prestazione, allora la base imponibile dell’operazione è costituita dal corrispettivo, se, invece, il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base imponibile è costituita dal valore normale (art. 13, comma 3, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972). In tali casi la detrazione dell’IVA in capo al datore di lavoro può essere operata secondo inerenza (quindi anche 100%).

Il costo relativo al veicolo è deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 70% a prescindere dal trattamento IVA; infatti, dipende da quanto previsto dall’art. 164 del TUIR.

Quesito n. 2 – Trattamento contabile del fringe benefit

Domanda

È corretto che il dipendente non percepisca il netto in busta ma il netto detratto l’importo del fringe benefit? E che venga emessa una fattura a fine anno con il totale del fringe benefit annuale + IVA?

Risposta

Dall’importo netto in busta paga deve essere detratto l’eventuale importo concordato con il datore di lavoro per la fruizione del fringe benefit(tale importo riduce anche l’importo del fringe benefit da tassare).

Solitamente a fine anno il datore emette una fattura al dipendente evidenziando la base imponibile della prestazione di servizi (il maggiore tra la trattenuta e il valore normale) a cui si applica l’IVA.

Quesito n. 3 – Fringe benefit da CCNL

Domanda

Il valore di welfare erogato per CCNL, esempio Industria 250 euro, come buono spesa si somma con il valore massimo di 1.000/2000 annue?

Risposta

La risposta può essere fornita solo analizzando i beni e i servizi compresi nel piano di welfare aziendale e le modalità di erogazione.

Ricordiamo, comunque, che ai sensi dell’art. 51, comma 2, del TUIR, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale. Si tratta in particolare delle opere e servizi di utilità sociale (art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR), delle somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR), delle somme e prestazioni di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-ter) del TUIR) e i contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie (art. 51, comma 2, lett. f-quater), del TUIR).

I beni e servizi (retribuzione in natura), invece, che rappresentano dei fringe benefit sono esclusi da tassazione se inferiori alle soglie di 1.000/2.000 euro, ricordando che in tali limiti rientrano solo le somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Quesito n. 4 – Fringe benefit ad personam

Domanda

fringe benefit ad personam possono essere concessi solo ad alcuni dipendenti?

Risposta

fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, non essendo necessario il riconoscimento alla generalità dei dipendenti. (vedasi la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E/2022, § 1, e la n. 23/E/2023, § 2).

Quesito n. 5 – Welfare e fringe benefit

Domanda

Il valore del welfare previsto in alcuni contratti rientra nel calcolo del limite dei 1.000/2.000 euro del fringe benefit?

Risposta

La risposta può essere fornita solo analizzando i beni e i servizi compresi nel piano di welfare aziendale e le modalità di erogazione.

Ricordiamo comunque che ai sensi dell’art. 51, comma 2, del TUIR sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni, opere, servizicorrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, aventi finalità di rilevanza sociale.

Si tratta in particolare delle opere e servizi di utilità sociale (art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR), delle somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lett. f-bis), del TUIR), delle somme e prestazioni di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, comma 2, lett. f-ter), del TUIR) e i contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie (art. 51, comma 2, lett. f-quater), del TUIR).

I beni e servizi (retribuzione in natura), invece, che rappresentano dei fringe benefit sono esclusi da tassazione se inferiori alle soglie di 1.000/2.000 euro, ricordando che in tali limiti rientrano solo le somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

Quesito n. 6 – Auto in uso promiscuo concessa nel 2023: le regole da applicare

Domanda

Auto concesse in uso promiscuo al dipendete nel 2023 valgono sempre le regole vecchie (caso specifico 30)?

Risposta

In base alla disciplina transitoria (art. 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024) la modalità di calcolo del fringe benefit vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Inoltre, il D.Lgs. n. 148/2026 ha previsto un incremento del fringe benefit così determinato del 50% dopo 5 anni dalla prima immatricolazione e del 5% in caso di optional.

Quesito n. 7 – Aumento del fringe benefit da quale data?

Domanda

L’aumento del 50% del fringe benefit dipende dalla data di assegnazione o dalla data di immatricolazione?

Risposta

Sulla base delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 148/2026 l’aumento del 50% si applica se l’assegnazione del veicolo avviene dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della prima immatricolazione.

Quesito n. 8 – Fringe benefit per gli amministratori

Domanda

Il fringe benefit legato alle auto concesse in uso agli amministratori si determina nello stesso modo della concessione in uso ai dipendenti?

Risposta

Confermiamo che le modalità di determinazione del fringe benefit sono le medesime. Sottolineiamo solo che il fringe benefit è attribuibile solo agli amministratori che producono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Quesito n. 9 – Fringe benefit entrata in vigore delle novità dal 2026

Domanda

Da quando decorrono le novità del D.Lgs. n. 148/2026?

Risposta

Le nuove disposizioni operano dal periodo d’imposta 2026 e si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria (art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2026).

Quesito n. 10 – Utilizzo esclusivo dell’auto aziendale da parte del dipendente

Domanda

L’utilizzo dell’autovettura aziendale da parte del dipendente per svolgere esclusivamente le mansioni aziendali costituisce un fringe benefit?

Risposta

La risposta è negativa, in quanto l’utilizzo esclusivamente aziendale del veicolo non apporta alcun beneficio al dipendente.

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