COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 24 SETTEMBRE 2026
Con l’Istruzione operativa 18 settembre 2026, pubblicata il 21 settembre, l’INAIL interviene sui prerequisiti necessari per il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, fornendo un importante chiarimento sui controlli relativi al rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro e aggiornando, contestualmente, le FAQ del modello OT23 2027.
La precisazione assume particolare rilievo perché supera definitivamente il precedente riferimento alla situazione aziendale esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda, adeguando la disciplina dell’agevolazione alle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024.
Premessa
L’OT23 consente alle imprese che effettuano interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza, ulteriori rispetto agli obblighi di legge, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL prevista dall’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.
Per l’OT23/2027 rilevano gli interventi realizzati nel corso del 2026 e la domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 1° marzo 2027. Per ciascun intervento dovrà essere allegata la relativa documentazione probante.
| Lavoratori-anno della PAT | Riduzione |
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
| Primi due anni di attività della PAT | 8% |
La riduzione, quindi, può assumere una consistenza economica significativa, ma il semplice raggiungimento del punteggio/intervento richiesto non è sufficiente.
I prerequisiti per ottenere il beneficio
Il riconoscimento dell’agevolazione presuppone, oltre alla realizzazione degli interventi dichiarati, il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina INAIL.
In particolare assumono rilievo:
- la regolarità contributiva e assicurativa;
- l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e salute e sicurezza sul lavoro;
- l’effettiva realizzazione degli interventi migliorativi indicati nell’istanza.
Il modello OT23/2027 comprende 65 interventi, suddivisi in 6 sezioni e classificati in due tipologie: 35 interventi di tipo A e 30 di tipo B. Per accedere alla riduzione è sufficiente realizzare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
L’intervento OT23 deve avere carattere migliorativo e aggiuntivo rispetto agli obblighi già imposti dalla normativa.
L’adempimento di un obbligo di legge, da solo, non costituisce un intervento utile per ottenere lo sconto.
Superato il riferimento al 31 dicembre
È questo il punto centrale dell’Istruzione del 18 settembre .
INAIL ricorda che già a partire dall’OT23 2025 è stata eliminata dalla guida l’indicazione secondo cui l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza dovesse essere verificata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello della domanda.
La modifica non è meramente formale, ma deriva dal nuovo quadro normativo introdotto dall’articolo 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024.
Quest’ultimo ha inserito nell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 il nuovo comma 1175-bis.
Non è quindi più corretto applicare un criterio rigido secondo cui una violazione presente al 31 dicembre determina automaticamente la perdita della possibilità di ottenere la riduzione.
Occorre verificare anche se la violazione sia stata successivamente regolarizzata nei termini assegnati dall’organo di vigilanza.
Il principio della regolarizzazione
Il comma 1175-bis stabilisce che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione:
- degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo la disciplina vigente;
- delle violazioni accertate in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
- delle violazioni in materia di salute e sicurezza;
purché la regolarizzazione intervenga entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
| Situazione | Effetto sul prerequisito |
| Nessuna violazione | Requisito rispettato |
| Violazione regolarizzabile, sanata nei termini | Non viene meno il diritto al beneficio |
| Violazione regolarizzabile non sanata nei termini | Requisito non soddisfatto |
| Violazione amministrativa non regolarizzabile | Opera la disciplina specifica del comma 1175-bis |
Per le violazioni amministrative non suscettibili di regolarizzazione, il comma 1175-bis stabilisce che il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Cosa cambia concretamente nei controlli INAIL
Il chiarimento modifica soprattutto la prospettiva con cui deve essere esaminata la posizione dell’impresa.
La verifica non può più esaurirsi in una fotografia della situazione esistente a una determinata data: occorre considerare anche gli eventuali accertamenti degli organi di vigilanza e, soprattutto, l’esito del relativo procedimento di regolarizzazione.
In altre parole, la presenza di una violazione non equivale necessariamente alla definitiva perdita dell’agevolazione.
La possibilità di regolarizzare non elimina il prerequisito della conformità alla normativa di sicurezza. Consente, invece, di conservare il diritto al beneficio quando la violazione venga sanata correttamente e tempestivamente secondo le prescrizioni dell’organo di vigilanza.
Interventi e documentazione
Accanto al chiarimento sui prerequisiti, INAIL ha aggiornato le FAQ relative agli interventi del modello OT23 2027.
Le FAQ hanno una notevole rilevanza pratica perché precisano quando un determinato intervento può considerarsi effettivamente realizzato e quale documentazione risulti idonea.
Tra i principali chiarimenti:
| Intervento | Chiarimento INAIL |
| A-3.1 – sistemi sui mezzi | La semplice telecamera non basta: deve essere collegata ad automatismi di allarme o intervento |
| A-4.1 – termografia | Può essere reiterata annualmente e comprende anche impianti fotovoltaici |
| A-5.1 – rischio imenotteri | Necessarie le fatture che documentano il possesso dei farmaci di emergenza |
| C-4.1 – patologie muscolo-scheletriche | Precisate professionalità e modalità ammesse |
| D-3 – micro-formazione | Deve rafforzare nel tempo la formazione già impartita |
| E-1 – ISO 45001 | Il certificato deve comprendere, salvo eccezioni, tutte le sedi relative alle PAT attive |
| E-10 – near miss | I moduli INAIL sono facoltativi, se la modulistica alternativa garantisce l’intero processo |
| F-1 – uomo a terra | Dispositivi sufficienti a coprire tutti gli operatori contemporaneamente esposti |
Ad esempio, per l’intervento E-10 INAIL chiarisce che i propri moduli sui near miss non sono obbligatori: l’impresa può utilizzare modelli differenti, purché consentano di documentare segnalazione, analisi delle cause e definizione delle conseguenti misure correttive e preventive.
Micro-formazione: non basta riproporre un corso
Interessanti anche le precisazioni relative all’intervento D-3.
La micro-formazione è definita come attività di rinforzo dei concetti già impartiti attraverso la formazione obbligatoria. Deve essere composta da unità brevi, facilmente assimilabili e ripetute nel tempo; può essere realizzata, ad esempio, attraverso brevi contenuti audio-video o strumenti digitali.
INAIL precisa inoltre che concentrare due micro-lezioni sulla stessa materia in una sola settimana non realizza pienamente la finalità dell’intervento: le attività dovrebbero essere distribuite nel corso dell’anno, proprio per mantenere elevata l’attenzione dei lavoratori.
Le FAQ confermano un principio importante per la gestione dell’OT23: non è sufficiente che l’intervento sia formalmente esistente.
L’azienda deve poter dimostrare che esso possiede concretamente le caratteristiche prevenzionali richieste dal modello e deve disporre della documentazione probante indicata.
Certificazione ISO 45001 e PAT
Sul sistema di gestione della salute e sicurezza, INAIL precisa che il certificato UNI ISO 45001 deve riportare tutte le sedi oggetto della certificazione corrispondenti alle PAT attive, fatta eccezione per le PAT aperte successivamente alla certificazione.
La certificazione limitata alla sola sede legale non è pertanto sufficiente, salvo la specifica eccezione prevista per le imprese edili che realizzano cantieri temporanei e mobili.
Sono inoltre considerate valide le certificazioni rilasciate nell’ambito di accreditamenti riconducibili agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA.
Le scadenze da ricordare
| Adempimento | Termine/periodo |
| Realizzazione interventi OT23 2027 | Entro il 2026 |
| Domanda OT23/2027 | 1° marzo 2027 |
| Modalità | Esclusivamente telematica |
| Documentazione probante | Da trasmettere con la domanda |
| Beneficio | Riduzione applicata al premio relativo al 2027 |
La domanda presentata nel 2027 premia gli interventi realizzati nel 2026.
È quindi opportuno verificare già nel corso dell’anno non soltanto l’effettiva esecuzione degli interventi scelti, ma anche la disponibilità della documentazione richiesta da INAIL.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- D.M. 27 febbraio 2019, art. 23
- D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 29, comma 1 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56)
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1175 e 1175-bis
- INAIL, Istruzione operativa 18 settembre 2026
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