3° Contenuto: Mod. OT23/2027: nuovi chiarimenti sui prerequisiti

COMMENTO

DI DANIELE BONADDIO | 24 SETTEMBRE 2026

Con l’Istruzione operativa 18 settembre 2026, pubblicata il 21 settembre, l’INAIL interviene sui prerequisiti necessari per il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, fornendo un importante chiarimento sui controlli relativi al rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro e aggiornando, contestualmente, le FAQ del modello OT23 2027.

La precisazione assume particolare rilievo perché supera definitivamente il precedente riferimento alla situazione aziendale esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda, adeguando la disciplina dell’agevolazione alle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024.

Premessa

L’OT23 consente alle imprese che effettuano interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza, ulteriori rispetto agli obblighi di legge, di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL prevista dall’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

Per l’OT23/2027 rilevano gli interventi realizzati nel corso del 2026 e la domanda dovrà essere presentata telematicamente entro il 1° marzo 2027. Per ciascun intervento dovrà essere allegata la relativa documentazione probante.

Lavoratori-anno della PATRiduzione
Fino a 1028%
Da 10,01 a 5018%
Da 50,01 a 20010%
Oltre 2005%
Primi due anni di attività della PAT8%

La riduzione, quindi, può assumere una consistenza economica significativa, ma il semplice raggiungimento del punteggio/intervento richiesto non è sufficiente.

I prerequisiti per ottenere il beneficio

Il riconoscimento dell’agevolazione presuppone, oltre alla realizzazione degli interventi dichiarati, il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina INAIL.

In particolare assumono rilievo:

  • la regolarità contributiva e assicurativa;
  • l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e salute e sicurezza sul lavoro;
  • l’effettiva realizzazione degli interventi migliorativi indicati nell’istanza.

Il modello OT23/2027 comprende 65 interventi, suddivisi in 6 sezioni e classificati in due tipologie: 35 interventi di tipo A e 30 di tipo B. Per accedere alla riduzione è sufficiente realizzare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

L’intervento OT23 deve avere carattere migliorativo e aggiuntivo rispetto agli obblighi già imposti dalla normativa. 
L’adempimento di un obbligo di legge, da solo, non costituisce un intervento utile per ottenere lo sconto.

Superato il riferimento al 31 dicembre

È questo il punto centrale dell’Istruzione del 18 settembre .

INAIL ricorda che già a partire dall’OT23 2025 è stata eliminata dalla guida l’indicazione secondo cui l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza dovesse essere verificata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno precedente quello della domanda.

La modifica non è meramente formale, ma deriva dal nuovo quadro normativo introdotto dall’articolo 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024.

Quest’ultimo ha inserito nell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 il nuovo comma 1175-bis.

Non è quindi più corretto applicare un criterio rigido secondo cui una violazione presente al 31 dicembre determina automaticamente la perdita della possibilità di ottenere la riduzione.

Occorre verificare anche se la violazione sia stata successivamente regolarizzata nei termini assegnati dall’organo di vigilanza.

Il principio della regolarizzazione

Il comma 1175-bis stabilisce che resta fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione:

  • degli obblighi contributivi e assicurativi, secondo la disciplina vigente;
  • delle violazioni accertate in materia di tutela delle condizioni di lavoro;
  • delle violazioni in materia di salute e sicurezza;

purché la regolarizzazione intervenga entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

SituazioneEffetto sul prerequisito
Nessuna violazioneRequisito rispettato
Violazione regolarizzabile, sanata nei terminiNon viene meno il diritto al beneficio
Violazione regolarizzabile non sanata nei terminiRequisito non soddisfatto
Violazione amministrativa non regolarizzabileOpera la disciplina specifica del comma 1175-bis

Per le violazioni amministrative non suscettibili di regolarizzazione, il comma 1175-bis stabilisce che il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Cosa cambia concretamente nei controlli INAIL

Il chiarimento modifica soprattutto la prospettiva con cui deve essere esaminata la posizione dell’impresa.

La verifica non può più esaurirsi in una fotografia della situazione esistente a una determinata data: occorre considerare anche gli eventuali accertamenti degli organi di vigilanza e, soprattutto, l’esito del relativo procedimento di regolarizzazione.

In altre parole, la presenza di una violazione non equivale necessariamente alla definitiva perdita dell’agevolazione.

La possibilità di regolarizzare non elimina il prerequisito della conformità alla normativa di sicurezza. Consente, invece, di conservare il diritto al beneficio quando la violazione venga sanata correttamente e tempestivamente secondo le prescrizioni dell’organo di vigilanza.

Interventi e documentazione

Accanto al chiarimento sui prerequisiti, INAIL ha aggiornato le FAQ relative agli interventi del modello OT23 2027.

Le FAQ hanno una notevole rilevanza pratica perché precisano quando un determinato intervento può considerarsi effettivamente realizzato e quale documentazione risulti idonea.

Tra i principali chiarimenti:

InterventoChiarimento INAIL
A-3.1 – sistemi sui mezziLa semplice telecamera non basta: deve essere collegata ad automatismi di allarme o intervento
A-4.1 – termografiaPuò essere reiterata annualmente e comprende anche impianti fotovoltaici
A-5.1 – rischio imenotteriNecessarie le fatture che documentano il possesso dei farmaci di emergenza
C-4.1 – patologie muscolo-scheletrichePrecisate professionalità e modalità ammesse
D-3 – micro-formazioneDeve rafforzare nel tempo la formazione già impartita
E-1 – ISO 45001Il certificato deve comprendere, salvo eccezioni, tutte le sedi relative alle PAT attive
E-10 – near missI moduli INAIL sono facoltativi, se la modulistica alternativa garantisce l’intero processo
F-1 – uomo a terraDispositivi sufficienti a coprire tutti gli operatori contemporaneamente esposti

Ad esempio, per l’intervento E-10 INAIL chiarisce che i propri moduli sui near miss non sono obbligatori: l’impresa può utilizzare modelli differenti, purché consentano di documentare segnalazione, analisi delle cause e definizione delle conseguenti misure correttive e preventive.

Micro-formazione: non basta riproporre un corso

Interessanti anche le precisazioni relative all’intervento D-3.

La micro-formazione è definita come attività di rinforzo dei concetti già impartiti attraverso la formazione obbligatoria. Deve essere composta da unità brevi, facilmente assimilabili e ripetute nel tempo; può essere realizzata, ad esempio, attraverso brevi contenuti audio-video o strumenti digitali.

INAIL precisa inoltre che concentrare due micro-lezioni sulla stessa materia in una sola settimana non realizza pienamente la finalità dell’intervento: le attività dovrebbero essere distribuite nel corso dell’anno, proprio per mantenere elevata l’attenzione dei lavoratori.

Le FAQ confermano un principio importante per la gestione dell’OT23: non è sufficiente che l’intervento sia formalmente esistente.

L’azienda deve poter dimostrare che esso possiede concretamente le caratteristiche prevenzionali richieste dal modello e deve disporre della documentazione probante indicata.

Certificazione ISO 45001 e PAT

Sul sistema di gestione della salute e sicurezza, INAIL precisa che il certificato UNI ISO 45001 deve riportare tutte le sedi oggetto della certificazione corrispondenti alle PAT attive, fatta eccezione per le PAT aperte successivamente alla certificazione.

La certificazione limitata alla sola sede legale non è pertanto sufficiente, salvo la specifica eccezione prevista per le imprese edili che realizzano cantieri temporanei e mobili.

Sono inoltre considerate valide le certificazioni rilasciate nell’ambito di accreditamenti riconducibili agli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA.

Le scadenze da ricordare

AdempimentoTermine/periodo
Realizzazione interventi OT23 2027Entro il 2026
Domanda OT23/20271° marzo 2027
ModalitàEsclusivamente telematica
Documentazione probanteDa trasmettere con la domanda
BeneficioRiduzione applicata al premio relativo al 2027

La domanda presentata nel 2027 premia gli interventi realizzati nel 2026. 
È quindi opportuno verificare già nel corso dell’anno non soltanto l’effettiva esecuzione degli interventi scelti, ma anche la disponibilità della documentazione richiesta da INAIL.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.