3° Contenuto Riservato: Ravvedimento operoso

SCHEDA PRATICA

DI SAVERIO CINIERI | 24 SETTEMBRE 2026

L’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (dal 1° gennaio 2027, art. 14D.Lgs. n. 173/2024), consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie, versando l’eventuale imposta dovuta e usufruendo della riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più tempestivamente provvede a ravvedersi.

Fonti ufficiali

Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Ambito di riferimento

L’istituto del ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (dal 1° gennaio 2027, art. 14 D.Lgs. n. 173/2024), consente al contribuente, a determinate condizioni e con specifici limiti, di correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie, versando l’eventuale imposta dovuta e usufruendo della riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più tempestivamente provvede a ravvedersi.

A seguito della Riforma delle sanzioni, contenuta nel D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, sono state introdotte alcune modifiche sostanziali per adattare l’istituto del ravvedimento operoso al resto della riforma che ha rivisto l’intero impianto sanzionatorio tributario, sia a livello penale che amministrativo. Infatti, seppure non siano state riviste le regole per i ravvedimenti effettuati entro la dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno, importanti novità si registrano per le altre tipologie di ravvedimento.

Soggetti interessati

Sono ammessi all’istituto del ravvedimento operoso, in generale, tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, compresi i sostituti d’imposta.

Il contribuente o sostituto d’imposta deve effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione, nonché dei relativi interessi legali.

È altresì necessario presentare la dichiarazione ove fosse stata omessa ed inviare un’eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.

Oggetto del ravvedimento

 Possono essere oggetto di ravvedimento:

  • Imposte dirette
  • IVA
  • Imposte indirette
  • Lipe
  • IMU e TASI
  • Presentazione dei dichiarativi

Riforma delle sanzioni

Il D.Lgs. n. 87/2024, con effetto dalle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, oltre a riformare le sanzioni amministrative e penali, è intervenuto sulla disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997.

In particolare, sono state oggetto di modifica:

  • la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche;
  • la lettera b-ter), consentendo di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’articolo 6-bis, comma 3, legge n. 212/2000), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 2-bis, primo periodo D.Lgs. n. 218/1997);
  • la lettera b-quater), riguardo all’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell’articolo 5-quater D.Lgs. n. 218/1997) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo;
  • la lettera c), eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni. Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Sono stati poi introdotti:

  • una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
  • il nuovo comma 2-bis, in base al quale se la sanzione è calcolata con le regole sul concorso di violazioni e continuazione (art. 12), la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate;
  • il nuovo comma 2-ter, il quale prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.

Calcolo della riduzione delle sanzioni

Disciplina ante Riforma fiscale

In base alla norma in vigore per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, oltre ad essere possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivial termine fissato per l’adempimento, versando una sanzione pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo (cd. “ravvedimento sprint”), le sanzioni sono ridotte (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997; dal 1° gennaio 2027, art. 14 D.Lgs. n. 173/2024):

  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve);
  • ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore sono stati commessi (da segnalare che nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 158/2015 si faceva riferimento alla regolarizzazione avvenuta “entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore”);
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo);
  • ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC) (art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo che la violazione non riguardi mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto (art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997; dal 1° gennaio 2027, art. 31 D.Lgs. n. 173/2024) od omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997; dal 1° gennaio 2027, art. 36 D.Lgs. n. 173/2024);
  • ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Sotto il profilo temporale, l’istituto può essere utilizzato dal contribuente, per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, fino alla scadenza dei termini di accertamento.

Ciò a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Inoltre, il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e di accertamento.

Disciplina post Riforma fiscale

In base alla norma in vigore per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, oltre ad essere sempre possibile ravvedersi entro i 14 giorni successivi al termine fissato per l’adempimento, versando una sanzione pari allo 0,83% per ogni giorno di ritardo (cd. “ravvedimento sprint”), le sanzioni sono ridotte (la numerazione è quella dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997; dal 1° gennaio 2027, art. 14 D.Lgs. n. 173/2024):

a) ad un 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;

b)  ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

b-bis)  ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore; 

b-ter) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 , comma 2-bis, primo periodo del D.Lgs.19 giugno 1997, n. 218 (dal 1° gennaio 2027, art. 351 D.Lgs. n. 141/2026);

b-quater) ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (dal 1° gennaio 2027, art. 151 D.Lgs. n. 141/2026), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (dal 1° gennaio 2027, art. 350 D.Lgs. n. 141/2026), e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate nell’art. 6, comma 2-bis (dal 1° gennaio 2027, art. 31 D.Lgs. n. 173/2024), limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 1° gennaio 2027, art. 36 D.Lgs. n. 173/2024);

b-quinquies) a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell’art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (dal 1° gennaio 2027, art. 151 D.Lgs. n. 141/2026), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (dal 1° gennaio 2027, art. 351 D.Lgs. n. 141/2026); 

c)  ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Cause ostative al ravvedimento

Le cause di inammissibilità del ravvedimento variano a seconda che si tratti di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o meno.

Tipologia di tributiCause ostative
Tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, come, ad esempio:l’IRPEF, le addizionali regionale e comunale all’IRPEF, l’IRES, l’IRAP, la cedolare secca sugli affitti, le imposte sostitutive sui redditi, le imposte forfetarie, sostitutive delle imposte sui redditi;l’IVA e le altre imposte indirette (registro, donazioni e successioni, ipotecaria e catastale);le ritenute d’acconto e d’imposta;le tassa vidimazione libri sociali;Il ravvedimento è in ogni caso precluso, se al contribuente vengono notificati:atti di liquidazione/accertamento;comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi:dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 243 D.Lgs. n. 141/2026 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controlli automatizzati);dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 – dal 1° gennaio 2027, art. 245 D.Lgs. n. 141/2026 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controllo formale);dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 – dal 1° gennaio 2027, art. 276 D.Lgs. n. 141/2026 (liquidazione dell’IVA dovuta a seguito di controlli automatizzati).
Tributi non amministrati dall’Agenzia delle entrate, quali, ad esempio:le imposte comunali, tra cui l’IMU, la TASI e la TARI;le altre imposte locali (imposta sulla pubblicità, sulle affissioni, la TOSAP/COSAP);il diritto camerale CCIAA.Il ravvedimento è in ogni caso precluso, se:la violazione è stata già constatata dall’Ufficio o ente impositore;sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche;sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, ecc.), formalmente comunicate al contribuente o ai soggetti solidalmente obbligati.Nei primi due casi, l’esclusione del ravvedimento non è totale, ma è limitata ai periodi ed ai tributi che sono oggetto di controllo.

Quali violazioni e omissioni possono essere sanate

Mediante l’istituto del ravvedimento possono essere sanate sia violazioni di natura formale, che non hanno conseguenze sostanziali e che dunque non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, sia violazioni di natura sostanziale che incidono sulla determinazione e sul pagamento dei tributi.

In particolare, è possibile regolarizzare le seguenti violazioni e omissioni:

  • violazioni formali;
  • violazioni “meramente formali” che oltre a non avere risvolti sostanziali non arrecano nemmeno pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria;
  • violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione e/o sul pagamento delle imposte;
  • violazioni relative al pagamento dei tributi;
  • violazioni relative alla presentazione della dichiarazione.

In ogni caso, il ravvedimento si perfeziona solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi prescritti dalla normativa.

A tal fine, affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente o sostituto d’imposta deve:

  • in ogni caso effettuare il versamento delle imposte o ritenute dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali;
  • presentare la dichiarazione ove fosse stata omessa;
  • inviare una eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.

Ravvedimento omessi o insufficienti versamenti

L’importo da versare a titolo di ravvedimento operoso è dato:

  • dall’imposta o maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d’imposta), con il codice tributo normalmente usato per tale imposta;
  • dagli interessi legali, con maturazione giorno per giorno;
  • dalla sanzione ridotta, variabile, come accennato in precedenza, a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione.

Tutti gli adempimenti prescritti per la regolarizzazione devono essere effettuati “contestualmente”: ciò significa che tutti gli adempimenti vanno conclusi entro il termine stabilito in relazione al tipo di ravvedimento, ancorché in momenti differenti.

Inoltre, non è possibile rateizzare le somme dovute ai fini del ravvedimento (C.M. 23 luglio 1998, n. 192/E , e risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E); è comunque possibile frazionare il pagamento dell’imposta dovuta ed applicare su detta quota la sanzione ridotta e gli interessi legali.

Imposta o maggiore imposta

La somma su cui vanno applicati gli interessi legali è, in linea generale, data dall’importo che non è stato versato entro il termine ordinario (si può trattare sia dell’intero importo dovuto, in caso di omesso versamento, che della differenza tra quanto dovuto e quanto versato, in caso di insufficiente versamento).

Interessi legali

Per il calcolo degli interessi legali si utilizza la seguente formula:

(somma non corrisposta * misura degli interessi * giorni di ritardo ) / 365

I più recenti tassi degli interessi da applicare sono i seguenti:

DalAlTasso
01/01/201131/12/20111,5%
01/01/201231/12/20132,5%
01/01/201431/12/20141%
01/01/201531/12/20150,5%
01/01/201631/12/20160,2%
01/01/201731/12/20170,1%
01/01/201831/12/20180,3%
01/01/201931/12/20190,8%
01/01/202031/12/20200,05%
01/01/202131/12/20210,01%
01/01/202231/12/20221,25%
01/01/202331/12/20235%
01/01/202431/12/20242,5%
01/01/202531/12/20252%
01/01/202631/12/20261,6%

Per giorni di ritardo si intende il numero di giorni intercorrenti tra il giorno successivo al termine di scadenza ed il giorno in cui si provvede alla regolarizzazione.

Pertanto, la data di inizio da cui calcolare l’importo degli interessi relativi al ravvedimento operoso è fissata nel giorno successivo al termine ultimo entro il quale si doveva versare l’imposta.

Va ricordato che:

  • Nel caso in cui la scadenza non pagata nei termini ordinari cada di sabato o di domenica, viene spostata automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) e, quindi, i giorni per il calcolo degli interessi del ravvedimento cominceranno a decorrere dal giorno successivo a tale data;
  • nel caso in cui il termine ultimo per fruire del ravvedimento operoso sia un giorno festivo o cada di sabato, è considerato tempestivo il versamento effettuato il primo giorno lavorativo successivo (circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, p. 19.5);
  • l’anno va sempre considerato di 365 giorni, a prescindere dal fatto che sia o meno bisestile (risoluzione 14 luglio 2008, n. 296/E).

Sanzioni ridotte

Come accennato, il ravvedimento operoso è vantaggioso, in quanto permette di ottenere forti sconti sulle sanzioni, sconti decrescenti al crescere del ritardo con cui ci si ravvede.

Lo sconto sulle sanzioni viene calcolato sia che esse vengano espresse in percentuale che in misura fissa.

Ravvedimento parziale o frazionato

L’Agenzia delle entrate, nella risoluzione 23 giugno 2011, n. 67/E, ha ammesso la possibilità di effettuare il ravvedimento “parziale” o in diverse tranches.

In particolare, erano sorti dubbi circa la possibilità, per i contribuenti, di usufruire dei benefici dell’istituto in parola nei casi in cui ravvedevano in modo frazionato la violazione commessa, con contestuale versamento “in misura congrua” della sanzione e degli interessi legali, nei termini normativamente previsti.

In questo caso, secondo l’Agenzia, si è in presenza di un ravvedimento “parziale” di quanto originariamente e complessivamente dovuto.

Tale possibilità non è preclusa: ai fini del perfezionamento del ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.

Il limite all’effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato:

  • dall’intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero
  • dallo scadere del termine per il ravvedimento.

Si consideri il caso di un contribuente che, per l’anno 2025 (modello Redditi 2026), doveva versare, entro il 30 giugno 2026, un saldo annuale IRPEF di 10.000 euro.
Decide di avvalersi del differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% e, il 30 luglio 2026, ha versato 5.020 euro (5.000 euro per IRPEF + 20 euro di maggiorazione), anziché il totale di 10.040 euro (10.000 euro di imposta + 40 euro di maggiorazione).
Effettua il ravvedimento entro 30 giorni (sanzione 1,25%).
Pertanto, si avrà:
• imposta residua da versare: 10.040 – 5.020 = 5.020 euro;
• sanzione da ravvedimento: 5.020 x 1,25% = 62,75 euro;
• interessi: 5.020 x 30 x 1,6% / 365 = 6,60 euro.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata: 

Ravvedimento operoso sprint

Poiché, per effetto del decreto di Riforma (D.Lgs. n. 87/2024 ) la sanzione per omesso versamento, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, è passata dal 30% al 25% si ha:

  • riduzione per versamenti entro 90 giorni: 25%/2 = 12,5%; 
  • ulteriore riduzione per versamenti entro i 14 giorni: 12,5% x 1/15 = 0,83% giornaliero.

Quindi, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge: 

  • le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dallo 0,83 per cento per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5 per cento) all’11,62 per cento per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5 per cento); 
  • se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulteriormente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,083 per cento per un giorno di ritardo (1/15 del 12,5% / 10) e dell’1,16 per cento per 14 giorni di ritardo (14/15 del 12,5% / 10).

Ravvedimento entro 30 giorni

Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla scadenza, ma entro il trentesimo, si applica la sanzione del 12,5% (15% per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024), ridotta a 1/10.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 15 giorni, ma entro 30 giorni, la sanzione è pari all’1,25%.

Se la violazione riguarda il versamento delle imposte del modello Redditi in scadenza il 30 giugno, va tenuto presente che il termine iniziale per effettuare il ravvedimento decorre dalla data entro la quale si è scelto di effettuare il versamento originario, e non dalla data naturale di scadenza (30 giugno).
La data naturale di scadenza (30 giugno) assume rilevanza soltanto nell’ipotesi residuale in cui non sia stato effettuato alcun versamento, né entro il 30 giugno, né entro il 30 luglio.

Si consideri il caso di un contribuente che non ha versato, entro il 16 ottobre 2025, la rata del saldo IRPEF 2023, in misura pari a 3.000 euro.
Decide di utilizzare il ravvedimento, versando l’importo dovuto il 13 novembre 2025.
Pertanto, effettua il ravvedimento con un ritardo di 27 giorni (sanzione 1,25%).
Il tasso degli interessi legali, da calcolare con maturazione giorno per giorno, ammonta, nel 2025, al 2%.
Si avrà:
• imposta da versare: 3.000 euro;
• sanzione da ravvedimento: 3.000 * 1,25% = 37,5 euro;
• interessi: 3.000 * 27 * 2% / 365 = 4,44 euro.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata:

Ravvedimento entro 90 giorni

Se il versamento viene effettuato dal trentunesimo giorno dalla scadenza, ma entro il novantesimo, si applica la sanzione 12,5% (15% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024), ridotta ad 1/9.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 90 giorni, la sanzione è pari all’1,39% e cioè 12,5% * 1/9 (1,67% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024) e cioè, 15% * 1/9.

Si consideri il caso di un contribuente che non ha versato, entro il 30 giugno 2026, il saldo IRPEF 2025, in misura pari a 3.000 euro.
Decide di utilizzare il ravvedimento, versando l’importo dovuto il 13 settembre 2026.
Pertanto, effettua il ravvedimento con un ritardo di 74 giorni (sanzione 1,39%).
Il tasso degli interessi legali, da calcolare con maturazione giorno per giorno, ammonta, nel 2026, all’1,6%.
Si avrà:
• imposta da versare: 3.000 euro;
• sanzione da ravvedimento: 3.000 * 1,39% = 41,70 euro;
• interessi: 3.000 *74 * 1,6% / 365 = 9,73 euro.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata: 

Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione

Se il versamento viene effettuato dal novantesimo giorno dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, si applica la sanzione del 25% (30% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024),  ridotta ad 1/8.

Pertanto, utilizzando il ravvedimento, per i versamenti effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero entro un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica, la sanzione è pari al 3,13% – 25% * 1/8 (3,75% per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 -30% x 1/8).

Si consideri il caso di un contribuente che non ha versato, entro il 30 giugno 2024, il saldo IRPEF 2023, in misura pari a 3.000 euro.
Il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione è fissato al 31 ottobre 2025 (modello Redditi 2025, redditi 2024).
Decide di utilizzare il ravvedimento, versando l’importo dovuto il 28 settembre 2025 (la violazione è stata commessa prima del 1° settembre 2024, per cui si applicano le regole ante Riforma).
Pertanto, effettua il ravvedimento con un ritardo di 455 giorni (sanzione 3,75%), di cui:
• 184 giorni nel 2024 al tasso di interesse legale pari al 2,5%
• 271 giorni nel 2025 al tasso di interesse legale pari al 2%.
Si avrà:
• imposta da versare: 3.000 euro;
• sanzione da ravvedimento: 3.000 x 3,75% = 112,50 euro;
• interessi: (3.000 x 184 x 2,5% / 365) + (3.000 x 271 x 2,5% / 365) = 82,36 euro.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata:


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