SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 25 SETTEMBRE 2026
Fonti ufficiali
Art. 1, comma 111, della legge n. 199/2025; provv. Agenzia delle entrate 28 agosto 2026, n. 239129
Provvedimento Agenzia delle entrate 28 agosto 2026
Con il provv. 28 agosto 2026 viene quindi previsto che:
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA
- l’Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione.
| DATI UTILIZZABILI PER LA LIQUIDAZIONE | La liquidazione dell’imposta è effettuata sulla base dei dati risultanti: dalle fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente, limitatamente ai “dati fattura”; dai corrispettivi telematici; dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate dal contribuente; dai versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo. Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta dovuta, si fa in sostanza riferimento ai dati presenti nel portale “Fatture e corrispettivi”, che comprendono quelli inerenti alle fatture attive e passive, ai corrispettivi telematici e alle LIPE. |
| DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE | L’imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base: dell’imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, per il periodo d’imposta oggetto di controllo. Dall’imposta a debito sono scomputati: l’imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, i versamenti IVA effettuati relativi al periodo d’imposta. La liquidazione automatica non preclude il successivo controllo sostanziale della posizione del contribuente, sede in cui ben potrà essere verificata la spettanza della detrazione, anche con riferimento ad esempio all’inerenza delle spese sostenute. |
| NON RICONOSCIMENTO DEL CREDITO DEL PERIODO PRECEDENTE | Non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo. La Relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2026 affermava che in sede di contraddittorio può essere riconosciuto il credito derivante dall’anno precedente. Il provvedimento sulla questione non dice alcunché. |
Le somme dovute comunicate al contribuente
Quando dai controlli eseguiti emerge un’imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente, per consentirgli di:
- fornire i chiarimenti necessari,
- ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute.
| Modalità di comunicazione | |
| PEC | La comunicazione delle risultanze della liquidazione avviene tramite posta elettronica certificata: all’indirizzo risultante dall’indice nazionale INI-PEC, al domicilio digitale speciale eventualmente eletto dal contribuente |
| Raccomandata | In caso di mancato recapito, si procede alla spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. |
| Cassetto fiscale | L’esito della liquidazione viene, comunque, reso disponibile nel cassetto fiscale del soggetto passivo. |
Sanzioni
Nella comunicazione bonaria sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
| Calcolo sanzione | La sanzione è pari, per la misura base, al 120% dell’imposta dovuta. |
| La sanzione viene calcolata sull’imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati (art. 54-bis.1, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972). | |
| Se gli importi sono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% prevista per l’omessa dichiarazione IVA è ridotta a un terzo (diventa pertanto del 40%). |
Contradditorio con il contribuente
E’ possibile instaurare un contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria ove il soggetto passivo fornisca chiarimenti a seguito della comunicazione ricevuta.
| Decorrenza dei 60 giorni | I 60 giorni per il pagamento delle somme decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati (art. 54-bis.1, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972). Se invece le osservazioni del contribuente non sono accolte, i 60 giorni decorrono dalla prima comunicazione. |
| Interessi | Se la vertenza viene definita, gli interessi spettano al tasso del 3,5% annuo e non del 4% annuo (art. 6 del D.M. 21 maggio 2009). |
| Ente predisposto all’assistenza | L’attività di assistenza per risolvere problematiche e ricevere chiarimenti è svolta dalla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Per i soggetti di maggiori dimensioni, con volume d’affari, ricavi o compensi pari ad almeno 100 milioni di euro, la competenza resta invece attribuita alle direzioni regionali. |
Pagamento
L’importo dovuto viene pagato secondo le seguenti modalità.
| Importo non rateizzabile/ compensabile | Il pagamento degli importi deve avvenire in unica soluzione, non operando la dilazione dell’avviso bonario prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi |
| Iscrizione a ruolo | Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con notifica della cartella di pagamento. Il ruolo non potrà essere estinto mediante compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, ma potrà essere concessa la dilazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, in costanza dei requisiti di legge. |
Termini per la liquidazione
La liquidazione può essere effettuata:
- entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (termini di accertamento dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972);
- senza pregiudicare l’ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
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