RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 25 SETTEMBRE 2026
ACCERTAMENTO
Controlli delle dichiarazioni
Presupposti del controllo automatizzato – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2026, n. 23922
La questione è stabilire su chi gravi l’onere della prova in caso di cartella emessa in esito a controllo automatizzato per omesso versamento di importi indicati in una dichiarazione annuale che il contribuente neghi di avere presentato, negando, quindi, di avere dichiarato le imposte contestate come non versate.
In caso di controllo automatizzato conseguente a omesso versamento di somme indicate in dichiarazione, è quest’ultima a costituire il riferimento che attiva la pretesa impositiva, non in conseguenza di un accertamento dell’A.F., ma in base a dati dichiarati dal contribuente. L’esistenza della dichiarazione non può essere presunta solo per la liquidazione attuata con la diretta iscrizione a ruolo delle somme che si assumano dichiarate e non versate, a meno che non ricorrano le ipotesi di cui al comma 2-bis dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (e dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972). Se l’A.F. si limita a recepire i dati dichiarati, assumendo che non siano state versate le somme dichiarate, non si può prescindere dalla dichiarazione da cui sono tratti i dati a base della riscossione preannunciata dalla notifica della cartella. In caso di omessa dichiarazione, l’A.F. non può attivare – in assenza di versamento delle imposte – il procedimento di liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (o ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), ma deve emettere avviso di accertamento.
Se il contribuente, impugnando la cartella emessa in esito a controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, contesta non il fatto che sia stata presentata una dichiarazione diversa da quella considerata in sede di controllo (ipotesi in cui l’onere di provare il fatto impeditivo spetta al contribuente; Cass. 22 aprile 2024, n. 10824), ma l’esistenza stessa di una dichiarazione (anche tardivamente) presentata, l’onere della prova concernente l’effettiva presentazione della dichiarazione oggetto di controllo grava sull’A.F. (o sull’agente della riscossione), rilevando la stessa possibilità di procedere al controllo automatizzato e non potendo il contribuente dare la prova di un fatto negativo. Se, poi, il controllo non si fonda sulla dichiarazione, la circostanza deve essere oggetto di specifico rilievo da parte dell’ente procedente.
CONDONI
Definizione agevolata delle liti pendenti
Requisito della soccombenza dell’A.F. in almeno un giudizio di merito – Cass., Sez. trib., Ord. 10 settembre 2026, n. 25214
Un contribuente ricorre avverso diniego di definizione agevolata, dovuto al fatto che, nella lite in questione, distinta da quella relativa ad altro avviso, entrambe le sentenze di merito erano state favorevoli all’Ufficio.
Il contribuente osserva che il giudizio di impugnazione è unico avverso due avvisi di liquidazione connessi, collegati allo stesso atto di trasferimento immobiliare e impugnati con unico ricorso. Sottolinea che la norma autorizza la definizione agevolata della lite in cui l’A.F. sia rimasta, in tutto o in parte, soccombente in uno dei gradi di giudizio, senza distinguere in caso di impugnazione di diversi atti nello stesso giudizio.
La norma fa riferimento alle liti tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti soccombente in tutto o in parte, in tale modo imponendo la necessaria valutazione della soccombenza, avendo riguardo ai singoli atti impositivi che ne costituiscono oggetto. Anche in caso di trattazione processuale unitaria, le controversie rimangono autonome e distinte, potendosi pervenire a decisioni differenziate.
Ai fini della definizione, non conta l’unicità del procedimento, ma l’autonomia dei singoli atti impositivi impugnati. Il comma 8 dell’art. 5 della legge n. 130/2022 prevede, per ciascuna controversia autonoma, da intendersi quella relativa a ciascun atto impugnato, la presentazione di una distinta domanda di definizione, in tale modo confermando che l’atto tributario, e non il giudizio o la sentenza che lo definisce, costituisce il riferimento della procedura di definizione agevolata della lite pendente (Cass. ord. 12 gennaio 2023, n. 805).
IMPOSTE INDIRETTE
Registro
Costituzione di diritto di superficie per realizzare un impianto fotovoltaico – Cass., Sez. trib., Ord. 10 settembre 2026, n. 25213
Una società contesta la riqualificazione del contratto di locazione di terreno agricolo e costituzione di diritti reali in atto di costituzione di diritto di superficie, negando l’applicabilità, ai fini dell’imposta di registro, dell’aliquota del 15%, anziché dell’8%, e la sussistenza dei presupposti delle imposte ipotecaria e catastale.
In tema di imposta di registro, il termine “trasferimento”, contenuto nell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, indica tutti gli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la superficie, la quale non comporta trasferimento di diritti, ma si costituisce attraverso la separazione tra la proprietà del suolo e quella della costruzione soprastante già esistente o da costruire con effetti in confronto del concedente e del superficiario (Cass. 11 febbraio 2021, n. 3461; ord. 22 ottobre 2024 n. 27293). La proprietà superficiaria di un immobile va inquadrata tra i diritti reali di godimento su cosa altrui (Cass. 7 giugno 2017, n. 23547).
Alla formazione della proprietà superficiaria si perviene con la costituzione del diritto di superficie (Cass. n. 1844 del 1993), dato che la costituzione di un diritto di superficie ha consentito poi di costruire e mantenere la proprietà dell’impianto fotovoltaico distinta da quella del suolo, sicché solo tale proprietà superficiaria può essere trasferita. La cessione del diritto di superficie di un terreno agricolo classificato in zona E del PRG è operazione fuori campo IVA ex art. 2, terzo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, soggetta ad aliquota proporzionale del 15%, dovendosi riferire all’aliquota inferiore, pari all’8%, applicabile ratione temporis. Le imposte ipotecarie e catastali vanno determinate tenuto conto della qualificazione dell’operazione negoziale, che comporta l’applicazione del regime fiscale proprio dell’atto, come giuridicamente interpretato.
Enunciazione di compensazione e rinuncia a crediti – Cass., Sez. trib., Ord. 7 settembre 2026, n. 25106
L’Agenzia sostiene la presenza di un atto pubblico plurimo, contenente ulteriori autonome disposizioni negoziali, consistenti in atti di rinuncia dei soci ai crediti verso la società con compensazione: l’enunciazione di compensazioni di crediti a saldo del debito sociale comporta imposta di registro proporzionale allo 0,50%.
Negli atti societari soggetti a imposta di registro ex art. 4, lett. a), della Tariffa, p. I, allegata al TUR, rientrano solo quelli espressione della volontà assembleare; non vi rientra, pertanto, l’atto di rinuncia al finanziamento sottoscritto dal singolo socio, non rilevando la finalità di evitare la riduzione del capitale e il conseguente futuro aumento dello stesso (Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).
Ciò vale anche per la compensazione del debito assunto dal socio verso la società per l’aumento di capitale sociale con il debito assunto dalla società verso il socio per rapporti extrasociali o per le remissione del debito assunto dalla società verso il socio per rapporti extrasociali a fronte dell’imputazione gratuita a capitale della corrispondente voce iscritta nel bilancio annuale.
Alla fattispecie in esame non è applicabile il più favorevole art. 4, lett. a), della Tariffa, p. I, allegata al TUR, esulando dall’ambito strettamente societario il negozio finalizzato a realizzare l’aumento del capitale sociale. Tale norma disciplina l’imposizione fiscale degli atti societari, quale genus rispetto alla species deliberazioni societarie, aventi come comune denominatore esclusivamente il riferimento ad un’expressio voluntatis dell’organismo (Cass., Sez. trib., 22 febbraio 2024, n. 4754).
Dunque, il soggetto interessato dal citato art. 4 è, pertanto, la società. Difatti, la norma elenca gli atti propri della società o degli enti diversi, che includono gli aumenti di capitali (disposti dall’assemblea straordinaria dei soci) mediante passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzo con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria (Cass., Sez. 5, 30 giugno 2010, n. 15585; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2023, n. 14432).
IRPEF
Reddito d’impresa
Base imponibile contributiva e utili societari non distribuiti ai soci – Cass., Sez. lav., Sent. 17 settembre 2026, n. 25465
La lite concerne l’obbligo di computare nella base imponibile su cui calcolare la contribuzione a percentuale gli utili di s.r.l. in cui lavora un socio, iscritto alla Gestione separata in virtù dell’abitualità e prevalenza del lavoro aziendale, se la società ha deliberato di accantonarli, senza imputare redditi per trasparenza.
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una s.r.l. e sia perciò tenuto a iscriversi alla Gestione artigiani e commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, dunque, il sorgere dell’obbligo di dichiarare tale reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986. Gli utili accantonati a riserva vanno esclusi dalla base imponibile contributiva, in quanto estranei ai redditi dichiarati dall’obbligato ai fini IRPEF, in difetto di un’opzione della società per l’imputazione per trasparenza.
Condizione imprescindibile perché il reddito d’impresa dichiarato da una società di capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale, confluendo nella base imponibile contributiva, è che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF. Tale dichiarazione postula la percezione degli utili, salvo che la società di capitali opti per il regime dell’imputazione per trasparenza ex artt. 115 e 116 del TUIR. Solo con la percezione degli utili o con la scelta dell’imputazione per trasparenza, il reddito è imputato al socio e può essere denunciato ai fini IRPEF. In difetto di tali presupposti, il reddito è riconducibile alla società. Non è corretto genericamente richiamare redditi in astratto conseguibili e provvisoriamente accantonati, anche quando non risultino soddisfatti tutti i presupposti dell’obbligo di denuncia.
Soggetti passivi
Residenza in Italia e sanzioni per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero – Cass., Sez. trib., Ord. 3 settembre 2026, n. 24972
Ai fini della sanzione per omessa compilazione del quadro RW, ossia omessa dichiarazione di attività finanziarie e investimenti detenuti all’estero, l’Agenzia non reputa rilevante che sul c/c detenuto all’estero sia stato trasferito il denaro proveniente dalla vendita di immobile in Italia e che il TFS sia stato ivi già tassato.
La violazione consistente nell’omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, prevista dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, sanzionata dal successivo art. 5, comma 5, risponde all’esclusiva finalità di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva e sanziona, pertanto, una violazione di carattere sostanziale (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1311; Cass. 3 dicembre 2020, n. 27662; Cass. ord. 21 dicembre 2021, n. 40916).
La norma non ha lo scopo di accertare un eventuale debito d’imposta, ma di consentire il monitoraggio sulle movimentazioni finanziarie da e per l’estero, mediante l’obbligo di comunicare dati fondamentali, a seguito della liberalizzazione dei movimenti di capitale, dal che l’irrilevanza della circostanza del pagamento delle imposte sul TFS o della provenienza di parte delle somme da una vendita effettuata in Italia.
IVA
Aliquote
Trasporto turistico – Cass., Sez. trib., Ord. 30 agosto 2026, n. 24859
Si contesta la qualifica di trasporto pubblico dell’attività, poiché si trattava di attività stagionale, prettamente turistica e di tipo complesso, consistente nell’organizzazione di escursioni con prelievo dei turisti presso le strutture alberghiere; il trasporto di persone era meramente strumentale.
Il regime di esenzione IVA e di riduzione delle aliquote per il trasporto marittimo di persone, previsto dall’art. 10, primo comma, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972, si applica anche ove siano effettuate solo prestazioni di trasporto con finalità turistico-ricreative, senza fornitura di ulteriori servizi, ex art. 36-bis del D.L. n. 50/2022, che, avendo natura di norma di interpretazione autentica e precisando il significato già attribuibile alla norma interpretata, ha efficacia retroattiva (Cass. sent. 14 dicembre 2023, n. 35054; ord. 17 luglio 2024, n. 19781).
Con l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, sia l’esenzione ex art. 10, primo comma, n. 14), cit., che le riduzioni delle aliquote, di cui alla Tabella A dello stesso decreto, si applicano anche nel caso di trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché abbiano a oggetto, in via esclusiva, il trasporto di persone e sia esclusa la fornitura di ulteriori servizi non riconducibili all’ambito di applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972 , nel senso che deve trattarsi comunque di servizi accessori. La finalità turistico-ricreativa non modifica la natura oggettiva della prestazione di trasporto di persone, salvo che si configuri una prestazione complessa, in cui il servizio comprende attività ulteriori rispetto al mero trasferimento, non aventi carattere accessorio, rispetto alle quali il trasporto è solo strumentale (Cass. ord. 7 maggio 2026, n. 13205).
Si è al cospetto di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (Cass. sent. 20 giugno 2022, n. 19792). Una prestazione è accessoria a una prestazione principale quando costituisce per la clientela non un fine a sé stante, ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Cass. ord. 20 dicembre 2021, n. 40725).
PROCESSO TRIBUTARIO
Rappresentanza in giudizio
Persone giuridiche – Cass., Sez. trib., Ord. 31 luglio 2026, n. 24322
Una società sostiene che il giudice avrebbe omesso di rilevare, anche d’ufficio, l’irregolare costituzione dell’agente della riscossione nei giudizi di merito, per asserita mancata produzione della procura alle liti e per difetto di ius postulandi del difensore tecnico, con conseguente irregolare formazione del contraddittorio.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, essendo sufficiente l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, normalmente ricavabile da pubblici registri; pertanto, la parte che intenda contestare in giudizio l’effettiva esistenza del potere esercitato dal soggetto che conferisce la procura ha l’onere di proporre una specifica e tempestiva eccezione in ordine all’effettiva esistenza del potere esercitato e all’impossibilità di verificare tale circostanza attraverso la consultazione di registri pubblici (Cass. ord. 27 aprile 2026, n. 11255).
Nella specie, la questione del potere di conferire la procura e della regolare costituzione dell’agente della riscossione è prospettata solo con memoria illustrativa del giudizio d’appello e non con l’atto introduttivo del gravame o, comunque, con il primo atto utile. Essa è, quindi, tardiva, poiché la contestazione del potere rappresentativo e dello ius postulandi deve essere sollevata immediatamente, con eccezione specifica.
Inoltre, non viene colta la distinzione tra regolare instaurazione del contraddittorio e regolarità della costituzione della parte resistente. Il rapporto processuale si instaura con la proposizione del ricorso nei confronti del soggetto indicato come destinatario dell’impugnazione dell’atto tributario. L’eventuale vizio della costituzione della parte resistente, ove pure sussistente, non incide automaticamente sulla valida instaurazione del giudizio, ma può riguardare soltanto l’efficacia dell’attività difensiva svolta da quella parte.
L’asserita irregolarità della procura alle liti o del potere rappresentativo del difensore tecnico dell’agente della riscossione non comporta, di per sé, l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.
Ricorso
Doppia conforme – Cass., Sez. trib., Sent. 26 agosto 2026, n. 24797
Si discute dell’ammissibilità del motivo, per la dirimente preclusione, costituita dalla cd. doppia conforme.
Il limite della cd. doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.- applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, norma mantenuta, anche dopo l’abrogazione, per i giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023 – non consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.In presenza di una doppia conforme, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cit. – deve indicare le ragioni di fatto a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che sono diverse (Cass. ord. 24 giugno 2026, n. 21565; Cass. ord. 6 agosto 2025, n. 22748; Cass. ord. 5 marzo 2025, n. 5881; Cass. ord. 1° marzo 2025, n. 5445; ord. 27 giugno 2024, n. 17782; ord. 28 febbraio 2023, n. 5947ord. 28 febbraio 2023, n. 5947; ord. 1° aprile 2022, n. 10644).
Ricorre l’ipotesi di doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter, commi quarto e quinto, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando il giudice d’appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. ord. 19 luglio 2022, n. 22601; Cass. ord. 9 marzo 2022, n. 7724).
Trattazione della controversia
Norme emergenziali per la discussione delle cause – Cass., Sez. trib., Ord. 10 settembre 2026, n. 25199
Si deduce violazione del diritto di difesa, non avendo i giudici considerato che i contribuenti, a seguito del provvedimento del Presidente della Sezione relativo alle modalità di trattazione della causa tenuto conto della situazione emergenziale, avevano insistito per la discussione orale della causa.
La normativa emergenziale (art. 27 del D.L. n. 137/2020) autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l’udienza in presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo una disciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli uffici che impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo del giudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria in modo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Si è introdotto, quindi, un sistema di congegni di sostituzione (Cass. ord. 10 novembre 2021, n. 33175) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in prima battuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto (primo comma) e in alternativa, la possibilità di decisione sulla base degli atti, (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte la possibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della trattazione scritta che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi equivalente all’udienza, atteso che le parti sono considerate presenti (Cass. ord. 11 maggio 2026, n. 13698).
La trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una delle parti ex art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. ord. 24 luglio 2018, n. 19579; Cass. sent. 16 febbraio 2010, n. 3559; Cass. sent. 11 maggio 2009, n. 10678; Cass. sent. 20 giugno 2007, n. 14380; sent. 26 ottobre 2005, n. 20852sent. 26 ottobre 2005, n. 20852; sent. 25 luglio 2001, n. 10099sent. 25 luglio 2001, n. 10099; sent. 17 aprile 2001, n. 5643; sent. 23 aprile 2001, n. 5986).
RISCOSSIONE
Coattiva
Limiti all’esecuzione su beni del fondo patrimoniale – Cass., Sez. trib., Ord. 8 settembre 2026, n. 25114
La questione concerne l’iscrivibilità di un’ipoteca su beni compresi in un fondo patrimoniale.
L’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersi dimostrate né escluse per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. Grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; 28 maggio 2020, n. 10166; 3 aprile 2026, n. 8394).
Il debitore che intenda sottrarre i beni costituiti in fondo patrimoniale all’espropriazione forzata deve dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia del debito contratto, anche se questo è sorto nell’attività imprenditoriale o professionale svolta dal coniuge, perché la disciplina della famiglia indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente ad essa destinati, in via principale e non solo in via residuale, i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi (Cass., 12 dicembre 2024, n. 32146).
L’art. 170 c.c. detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito è stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o – in caso contrario – purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non sia a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; 29 gennaio 2016, n. 1652). Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va cercato nella relazione tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. sent. 11 luglio 2014, n. 15886; 7 luglio 2009, n. 15886).
Notifiche
Notifica di cartella in caso di fallimento – Cass., Sez. trib., Ord. 8 settembre 2026, n. 25126
L’Agenzia pone la questione se, in pendenza di fallimento, la cartella di pagamento per debiti tributari debba essere notificata al solo curatore o, nei termini decadenziali previsti dalla legge, anche al fallito.
Secondo un primo orientamento, la notifica della cartella di pagamento al solo curatore non sarebbe opponibile al contribuente fallito tornato in bonis, che potrebbe impugnare l’atto consequenziale ricevuto limitandosi a dedurre gli effetti caducatori, sull’atto impugnato, dell’omessa notifica a lui, nei termini di decadenza o prescrizione, dell’atto a monte notificato al solo curatore (Cass., Sez. T., ord. 22 aprile 2024, n. 10760; Cass., Sez. T., sent. 31 gennaio 2022, n. 2857).
In base a un secondo orientamento, ai fini del concorso fallimentare e nella procedura fallimentare, sarebbe necessario e sufficiente notificare la cartella al solo curatore, che per i rapporti di diritto patrimoniale compresi nella procedura fallimentare è l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio (Cass., Sez. 6-T., ord. 20 febbraio 2013, n. 4255 e n. 4257; Cass., Sez. T., sent. 30 luglio 2024, n. 21333). Tale orientamento ha dalla sua parte la considerazione che gli oneri procedimentali stabiliti a pena di decadenza o prescrizione in capo all’ente della riscossione possono essere stabiliti solo dalla legge e che l’art. 43 L.F. (così come l’art. 143 CCII) prevede che l’unico soggetto in grado di essere parte ai fini del concorso è il curatore.
Ciò non significa che il contribuente fallito non possa impugnare l’atto notificato al solo curatore per dedurne eventuali profili di illegittimità nel caso in cui il curatore non si sia attivato per farlo (SS.UU., sent. 28 aprile 2023, n. 11287); nel caso in cui il curatore sia rimasto inerte, il fallito, sia in costanza di fallimento, sia una volta tornato in bonis, deve potere recuperare la tutela giurisdizionale contro l’atto notificato al solo curatore, impugnandolo, eventualmente unitamente all’atto consequenziale notificatogli, e facendone valere i vizi procedimentali e sostanziali, entro 60 giorni da quando ne abbia avuto conoscenza, anche mediata dalla notifica di un atto che necessariamente lo presupponga.
Responsabilità
Prova di pagamenti di debiti in danno all’Erario – Cass., Sez. trib., Ord. 3 settembre 2026, n. 24975
Il liquidatore e ultimo amministratore della società avrebbe pagato debiti con privilegio inferiore a quelli tributari, riducendo i debiti di fornitori e banche, a discapito dei debiti tributari. La questione riguarda la conoscenza legale del tributo dovuto e la dimostrazione dell’effettuazione di pagamenti a danno dell’Erario.
L’avvenuta iscrizione dell’obbligazione tributaria è mera condizione per l’azione di responsabilità ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. L’azione deve estrinsecarsi in un atto di accertamento e riscossione ai sensi dello stesso articolo, secondo cui occorre che i presupposti della responsabilità vengano accertati dall’A.F. con atto motivato e che tale atto sia ricorribile; è in tale sede, pertanto, che la certezza del debito della società va acquisita nei confronti del liquidatore, il quale potrà ivi esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Cass., SS.UU., sent. 27 novembre 2023, n. 32790). La responsabilità del liquidatore non richiede la previa notifica di un avviso di accertamento alla società, ma solo l’esistenza di un debito tributario certo, anche se non notificato al momento della distribuzione dell’attivo. Non è necessario notificare atti prodromici e il liquidatore deve contestare la sussistenza dei presupposti dell’azione e pure l’esistenza del debito tributario.
L’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 (Cass. ord. 3 febbraio 2022, n. 3311; ord. 31 gennaio 2023, n. 2906; sent. 2 agosto 2024, n. 21851; sent. 19 luglio 2024, n. 20014) configura una responsabilità di natura civilistica e fa riferimento alla responsabilità risarcitoria verso il creditore, che l’art. 1218 c.c. pone in capo al debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e rinvia al parametro della normale diligenza di cui all’art. 1176 c.c., in base al quale valutare la responsabilità del liquidatore (Cass., SS.UU., n. 32790 del 2023 cit.). Per l’esercizio dell’azione di responsabilità del liquidatore, è sufficiente la sussistenza degli elementi obiettivi di presenza di attivo e distrazione dell’attivo dal pagamento delle imposte, ponendosi l’obbligazione fiscale quale mero presupposto; il termine per l’esercizio dell’azione di responsabilità è quello ordinario di prescrizione decennale (Cass. n. 21851 del 2024 cit.; Cass. sent. 5 agosto 2016, n. 16446).
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