4° Contenuto Riservato: No all’integrativa post avvio dei controlli per migliorare il premiale ISA

L’OPINIONE

DI ANDREA BONGI | 25 SETTEMBRE 2026

La dichiarazione integrativa presentata dopo l’avvio di un controllo fiscale, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, non può essere utilizzata per migliorare ex post il punteggio ISA e accedere ai relativi benefici premiali. La CGT di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 595/2026, richiama i principi già affermati dalla Cassazione e nega efficacia premiale all’integrativa presentata nell’imminenza dell’accertamento. La dichiarazione integrativa non può trasformarsi in uno strumento che il contribuente può utilizzare dopo la comunicazione degli esiti del controllo fiscale e nell’imminenza della notifica dell’accertamento. È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 595/2026, depositata il 30 giugno 2026.

Il caso: integrativa per migliorare il punteggio ISA

Nel caso specifico il contribuente, nell’imminenza della contestazione della disciplina sulle società di comodo, aveva presentato una dichiarazione integrativa per migliorare il proprio punteggio ISA e ottenere il relativo beneficio premiale di non applicazione dello specifico regime antielusivo di cui all’art. 30 della Legge n. 724/1994.

Del resto, il principio applicato dalla CGT di Bologna, già contestato dall’Ufficio nel corso dell’accertamento, è insito nella stessa norma istitutiva degli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale. L’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 quando fa riferimento allo specifico regime premiale ISA precisa, infatti, che lo stesso spetta unicamente, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, facendo intravedere l’impossibilità di accedere ai suddetti benefici sulla base di una successiva dichiarazione integrativa.

Nel caso di specie il contribuente eccepiva invece il fatto che l’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, considerato isolatamente, riconosce al contribuente la possibilità di integrare le dichiarazioni dei redditi per correggere errori od omissioni entro i termini previsti per l’accertamento, senza prevedere un espresso riferimento all’avvio di verifiche fiscali quale causa ostativa alla presentazione dell’integrativa.

Il giudizio emesso dalla CGT di Bologna riprende però quanto già affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 21899 del 30 luglio 2025 sulla base della quale, una volta che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell’attività di verifica, la dichiarazione non può più essere corretta ex postper neutralizzare gli effetti del controllo o acquisire, come nel caso di specie, gli specifici benefici premiali del regime ISA.

Il limite all’integrativa dopo l’avvio dei controlli

In buona sostanza il principio che emerge è che la dichiarazione integrativa non può trasformarsi in uno strumento utilizzabile dal contribuente per correggere la propria posizione fiscale quando il controllo dell’Amministrazione finanziaria è ormai iniziato e formalmente portato a conoscenza del contribuente stesso.

Questo specifico limite, che impedisce l’utilizzo dell’integrativa, era già stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza n. 14999/2015, aveva affermato come la dichiarazione integrativa non possa essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione né dopo l’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Diversamente, l’utilizzo della dichiarazione integrativa cesserebbe di rappresentare un rimedio agli errori commessi e diventerebbe uno strumento idoneo a eludere il sistema sanzionatorio.

Per la Suprema Corte, dunque il momento decisivo non coincide necessariamente con la notifica del processo verbale di constatazione o, a maggior ragione, dell’avviso di accertamento. La preclusione all’integrativa può scattare anche prima: è sufficiente che sia iniziata un’attività di controllo della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Sono proprio questi principi che sono stati fatti propri dalla CGT di Bologna nel caso sottoposto al suo esame.

La decisione della CGT di Bologna

La società ricorrente aveva infatti presentato, a distanza di anni, una dichiarazione integrativa accompagnata dal ravvedimento operoso con l’obiettivo di incrementare il proprio punteggio ISA ed evitare così l’applicazione della disciplina delle società non operative.

Secondo i giudici bolognesi, però, l’intervento correttivo era successivo all’inizio della verifica. La Corte ha qualificato espressamente l’operazione come un tentativo di innalzare ex post il punteggio ISA, richiamando espressamente l’ordinanza n. 21899/2025 della Cassazione per escludere che una simile correzione possa consentire l’accesso al regime premiale previsto dall’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017.

Particolarmente significativa è la motivazione ripresa dall’Agenzia delle Entrate e condivisa dalla Corte bolognese: una dichiarazione integrativa presentata cinque anni dopo quella originaria, dopo la comunicazione degli esiti del controllo e nell’imminenza della notifica dell’accertamento, non può produrre automaticamente effetti premiali.

Nel caso concreto, inoltre, il nuovo e più alto punteggio ISA conseguito con la dichiarazione integrativa, derivava dalla modifica di dati che l’Ufficio riteneva non corretti, in particolare per quanto riguarda la qualificazione di determinati immobili come beni-merce anziché come immobilizzazioni strumentali.

Situazione che viene ben evidenziata nella parte motiva della sentenza in commento che così recita: “Una dichiarazione integrativa presentata a distanza di cinque anni, per giunta dopo la comunicazione degli esiti del controllo fiscale e nell’imminenza della notifica dell’accertamento, non può avere effetti premiali automatici. Nel caso specifico, del resto, a prescindere dai punteggi ISA dichiarati, siamo in presenza di elementi oggettivi di inattendibilità dell’attività dichiarativa, tra cui rientra la non corretta rappresentazione degli immobili come beni-merce, come sopra rappresentato. Il punteggio ISA è evidentemente condizionato dalla veridicità dei dati dichiarati; nella fattispecie concreta il punteggio è stato condizionato da elementi non corretti tra cui, come detto, l’inclusione dei beni immobili tra i beni-merce, anziché tra le immobilizzazioni. A quanto appena argomentato, si aggiunga che è ad ogni modo preclusa al contribuente la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, qualora sia iniziata una attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria di cui il contribuente ne ha formale conoscenza (ex multis Cass., ord. n. 21899/2025).”.

Sulla base di questi principi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la CGT di primo grado di Bologna, ha rigettato il ricorso della società contribuente e l’ha condannata altresì alle spese di lite.

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