COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 25 SETTEMBRE 2026
Con il Provvedimento 22 settembre 2026, n. 259305, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le modalità operative per l’utilizzo del nuovo servizio on-line “Vi.diCo.Web – Visto di conformità”. La piattaforma consente ai professionisti abilitati di trasmettere telematicamente la comunicazione preventiva per il rilascio del visto di conformità, la gestione delle variazioni dei dati e la rinuncia all’abilitazione. A decorrere dall’11 gennaio 2027 l’impiego della nuova procedura informatica diventerà obbligatorio e sostituirà le modalità attualmente in essere.
Premessa
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 settembre 2026, n. 259305 (pubblicato il 23 settembre 2026) recepisce ed attua le disposizioni contenute nell’art. 22 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di potenziamento e razionalizzazione dei servizi digitali forniti dall’Amministrazione finanziaria, finalizzato alla messa a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati di procedure informatiche per semplificare gli adempimenti, rafforzare la compliance e sviluppare i canali di assistenza a distanza.
Nello specifico, il Provvedimento risponde all’esigenza di potenziare il processo di acquisizione, gestione e trattamento delle comunicazionipresentate dai professionisti finalizzate al rilascio del visto di conformità.
L’introduzione di un canale telematico dedicato è tesa a razionalizzare i flussi informativi verso gli uffici e semplificare le attività istruttorie delle Direzioni Regionali, con l’intento di garantire maggiore efficienza amministrativa ed uniformità operativa sull’intero territorio nazionale.
Funzionalità del nuovo servizio “Vi.diCo.Web”
l servizio “Vi.diCo.Web – Visto di conformità” sarà collocato all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile previa autenticazione mediante le consuete credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ovvero tramite le credenziali Entratel o Fisconline.
La piattaforma è stata progettata con l’intento di guidare il professionista nella compilazione e nell’invio della comunicazione preventivaprescritta dall’art. 21 del Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, necessaria per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Oltre all’invio della comunicazione iniziale, tramite la nuova piattaforma dovrà essere gestito l’intero “ciclo di vita” dell’abilitazione.
Tramite “Vi.diCo.Web” saranno obbligatoriamente effettuate:
- le operazioni di integrazione di dati o documenti afferenti a istanze inviate in precedenza;
- la comunicazione delle variazioni relative ai dati, agli elementi e agli atti già trasmessi;
- la rinuncia formale all’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità;
- la consultazione dello stato di lavorazione della pratica e dell’elenco delle comunicazioni trasmesse;
- la verifica dell’avvenuta iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
L’informatizzazione del processo sostituisce le precedenti modalità di trasmissione, accentrando la gestione delle comunicazioni relative ai visti di conformità in un unico ambiente digitale.
Dati da comunicare ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/1999
Per perfezionare la comunicazione mediante il servizio “Vi.diCo.Web”, il professionista – individuato tra i soggetti abilitati di cui all’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro) – deve inserire le informazioni richieste e rilasciare le dichiarazioni previste dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.
Nello specifico:
- Dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA del professionista.
- Domicilio fiscale e indicazione degli ulteriori luoghi ove viene esercitata l’attività professionale.
- Denominazione o ragione sociale, codice fiscale e dati anagrafici dei soci, dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’esplicita indicazione delle specifiche attività ad esse affidate.
- Dati relativi alle garanzie assicurative stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità.
- Dati delle eventuali strutture e società di servizi utilizzate per effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Alla comunicazione deve essere allegata in formato digitale la documentazione prescritta dall’art. 21, comma 2, del citato D.M. n. 164/1999, costituita da:
- copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 164/1999, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti ed ai visti rilasciati e comunque non inferiore a tre milioni di euro, volta a garantire ai clienti il risarcimento dei danni ed al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme dovute a titolo di sanzioni ed imposte;
- dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine professionale di appartenenza;
- dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999. Tale attestazione certifica che il professionista:
-
- non ha riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati finanziari;
- non ha procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
- non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;
- non si trova nelle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- non ha fatto parte di società per le quali sia stato emesso un provvedimento di revoca dell’abilitazione ai sensi dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997 nei cinque anni precedenti.
La completezza dei dati dichiarati ex art. 21 del D.M. n. 164/1999 costituisce il presupposto essenziale per il corretto esito dell’istruttoria e la conseguente iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al visto.
Procedura di trasmissione, protocollazione e gestione delle variazioni
Ad avvenuta attivazione del canale, la trasmissione della comunicazione avverrà selezionando all’interno di “Vi.diCo.Web” la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista.
Una volta completato l’invio, l’Agenzia delle Entrate ne attesterà la corretta ricezione fornendo, direttamente all’interno dell’applicativo on-line, la ricevuta contenente gli estremi dell’avvenuta protocollazione da parte della Direzione Regionale competente.
Qualora si verifichino modifiche nei dati, negli elementi o negli atti precedentemente trasmessi (ad esempio il rinnovo periodico della polizza RC professionale, la variazione del domicilio dello studio o le modifiche societarie nella società di servizi di supporto), il professionista dovrà comunicare le relative variazioni, sempre tramite il servizio “Vi.diCo.Web”, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data in cui le variazioni si sono verificate.
Anche nell’ipotesi in cui il professionista abilitato intenda rinunciare alla facoltà di rilasciare il visto di conformità, la rinuncia dovrà essere formalizzata avvalendosi dell’apposita funzione integrata nel servizio telematico.
Il servizio on-line consentirà di monitorare costantemente l’iter della comunicazione, permettendo al professionista di verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria fino all’inserimento definitivo nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
Decorrenza ed obbligo dal 2027
Il Provvedimento prevede tempistiche diverse per la messa a disposizione della piattaforma e per l’entrata in vigore del vincolo di esclusività:
- Messa a disposizione del servizio: la data a partire dalla quale la piattaforma “Vi.diCo.Web” sarà operativamente accessibile nell’area riservata sarà resa nota tramite apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
- Decorrenza dell’obbligo telematico: a partire dall’11 gennaio 2027, la trasmissione della comunicazione preventiva, delle relative variazioni e della rinuncia dovrà avvenire esclusivamente per il tramite del servizio on-line “Vi.diCo.Web”.
Un professionista che rinnova la polizza di responsabilità civile professionale con scadenza al 31 dicembre dovrà accedere a “Vi.diCo.Web” entro trenta giorni dall’evento per trasmettere la relativa documentazione, al fine di garantire la continuità dell’iscrizione nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, senza interruzioni operative.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 22;
- Ministero delle Finanze, D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- Agenzia delle Entrate, Provv. 22 settembre 2026, n. 259305.
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