CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI FRANCESCO GERIA, MICHELE SILIATO | 28 SETTEMBRE 2026
Nella presente circolare si propongono le risposte ai quesiti pervenuti nella giornata di Aggiornamento e Applicazione pratica che si è svolta in diretta il 17 settembre dal titolo “Il Modello 770/2026” che ha offerto un aggiornamento operativo sulla dichiarazione 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, approfondendo gli aspetti maggiormente significativi della compilazione e le principali novità introdotte.
Quesito 1 – Scarto della dichiarazione 770/2026: invio tempestivo entro 5 giorni
Domanda
Per quanto riguarda le tempistiche di presentazione della dichiarazione 770, si chiedono chiarimenti sul termine dei 5 giorni, e se lo stesso possa godere della proroga di cui beneficiano gli adempimenti fiscali cadenti di sabato o giorno festivo.
Risposta
In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. MEF, Circolare 24 settembre 1999, n. 195/E).
Se una scadenza fiscale o un versamento cade di sabato o in un giorno festivo (compresa la domenica), il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Tale regola è disciplinata dall’art. 18 del D.Lgs. n. 241/1997 e confermato dallo Statuto del Contribuente (Legge n. 212/2000).
Tale regola però non è applicabile agli scarti che non assumono la veste di scadenza fiscale.
Pertanto, i 5 giorni si devono conteggiare come giorni di calendario. Nel caso del modello 770/2026, poiché il termine per l’invio è fissato al 2 novembre 2026, qualora la dichiarazione venga trasmessa in tale data e ne consegua uno scarto, il termine di rinvio è fissato al 7 novembre 2026 anche se cadente di sabato.
Quesito 2 – 770/2026: invio separato dipendente e autonomo possibile anche con lo stesso intermediario
Domanda
In studio vengono gestite sia contabilità che paghe per le aziende. Vengono utilizzati due programmi gestionali diversi che generano ognuno un autonomo flusso (parte lavoro dipendente e parte lavoro autonomo). Lo stesso intermediario può inviare i due flussi separatamente, oppure, l’invio dei flussi separati presuppone che gli intermediari incaricati siano diversi?
Risposta
Sì, lo stesso intermediario può trasmettere entrambi i flussi separati. L’invio separato del Modello 770 non presuppone che gli intermediari siano diversi.
Le istruzioni 770/2026 prevedono espressamente la possibilità di utilizzare la “Tipologia invio” codice 2 per trasmettere separatamente le diverse tipologie reddituali e precisano che gli invii separati sono possibili anche senza ricorrere a un diverso soggetto incaricato.
Quesito 3 – Operazione straordinarie di cessione di azienda e invio modello 770
Domanda
In caso di operazioni straordinarie in data 30 giugno 2025, l’azienda cedente non si estingue alla data del passaggio dei dipendenti ma cessa alla data del 31 dicembre 2025. La ditta cedente è tenuta a presentare il modello 770/2026?
Risposta
Nei casi di operazioni straordinarie è necessario gestire la redazione e compilazione del modello 770-2026 tenendo conto della estinzione (o meno) del primo sostituto d’imposta al momento della stessa operazione straordinaria.
Nel caso prospettato il sostituto cedente non risulta estinto e pertanto prosegue nella sua attività. Solo successivamente cessa la propria attività alla data del 31 dicembre 2025 molto probabilmente per liquidazione (se società) o cessazione dell’attività.
Pertanto, in tale situazione il cedente presenterà autonomamente il proprio modello 770-2026 – periodo imposta 2025. Dall’altra parte il cessionario nulla dovrà gestire o trasmettere per conto del cedente.
Quesito 4 – Fusione per incorporazione: gestione del modello 770
Domanda
Si chiede una conferma sulla compilazione del Mod. 770/2026 dell’Azienda A. L’azienda A si è fusa con l’Azienda B a gennaio 2026 e tutti i dipendenti dell’Azienda A sono cessati il 31 dicembre 2025, senza alcun rapporto di lavoro confluito nella B. Per il 770 relativo ai pagamenti 2025 e alle ritenute 1001 e addizionali, è sufficiente indicare l’operazione straordinaria nell’apposito riquadro?
Risposta
Nel caso prospettato nel quesito l’Azienda A alla data di presentazione del modello 770/2026 risulta estinta e pertanto non in grado di presentare la propria dichiarazione. Il modello 770/2026 dovrà essere presentato dalla incorporante B.
Relativamente alla compilazione dei quadri il soggetto incorporante dovrà compilare tutti i quadri del soggetto estinto ed indicare nello spazio a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura “Codice fiscale”, il proprio codice fiscale e, nel rigo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, quello del soggetto estinto.
Quesito 5 – Il 770 correttivo/integrativo sostituisce l’intera dichiarazione presentata
Domanda
Dopo aver già trasmesso il 770/2026 ci si accorge di aver omesso un dato. Se si invia una nuova dichiarazione, questa integra soltanto il dato mancante oppure sostituisce la precedente?
Risposta
La nuova dichiarazione sostituisce integralmente quella precedente individuata attraverso il relativo protocollo.
Se l’invio correttivo avviene entro il termine ordinario si tratta di correttiva nei termini se avviene successivamente si entra nell’ambito della dichiarazione integrativa, purché la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata.
Nel campo “Protocollo dichiarazione inviata” va riportato il protocollo della dichiarazione da correggere o integrare. Non va trasmesso soltanto il quadro corretto, ma una nuova dichiarazione completa nelle parti dovute.
Quesito 6 – Pignoramento presso terzi: compilazione del quadro SY
Domanda
Il pignoramento deve essere indicato nel quadro SY sia nel caso in cui venga operata la ritenuta d’acconto (certificata già con CU) sia nel caso in cui non sia prevista la ritenuta d’acconto. Inoltre, se il pignoramento è effettuato da persona giuridica o da persona fisica deve essere sempre indicato?
Risposta
Per i pignoramenti presso terzi ci sono infatti due possibili soggetti dichiaranti: il debitore principale e il terzo erogatore. Le istruzioni riservano la Sezione I del quadro SY al debitore principale e la Sezione II al terzo erogatore, ma quest’ultima soltanto quando il creditore pignoratizio è una persona giuridica.
Il terzo pignorato deve predisporre la CU quando le somme sono assoggettate a ritenuta nei casi previsti compila SY II anche in assenza di ritenuta il debitore principale, se sostituto d’imposta, compila invece SY I indicando il creditore e la natura delle somme anche se non assoggettate a ritenuta.
Quanto alla natura del creditore: se il creditore è persona fisica/soggetto IRPEF, il terzo erogatore può essere tenuto alla ritenuta e alla CU non compila SY II, se il creditore è persona giuridica, la ritenuta propria del pignoramento non opera e il terzo erogatore compila SY II, indicando CF del debitore, CF del creditore e somme erogate.
Le istruzioni dicono espressamente che SY II è compilata “nell’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica”.
La Sezione I, invece, non dipende dal fatto che il creditore sia persona fisica o giuridica: riguarda il debitore principale che presenta il 770 e serve a comunicare creditore, importi e natura delle somme.
Quesito 7 – 770/2026: compensazione in F24 trattamento integrativo sorto in anni precedenti
Domanda
Il 770/2026 presenta al rigo SX49 colonna 7 un credito da trattamento integrativo generato e riportato da diversi anni. Il credito può essere utilizzato in compensazione? E come va compilato il rigo dell’F24? L’anno da indicare è quello relativo a quando è sorto il credito o l’anno relativo all’ultimo 770 presentato? Inoltre, se il credito è sorto ad es. nel 2021 è possibile compensarlo o ci sono dei limiti?
Risposta
Nel caso descritto, il credito residuo per trattamento integrativo esposto in SX49, colonna 7, è utilizzabile in compensazione tramite F24 con codice tributo 1701.
La colonna 7 dell’SX49 rappresenta il credito residuo utilizzabile successivamente al 16 marzo 2026.
Quanto al periodo da indicare nell’F24 non deve essere inserito l’anno dell’ultimo Modello 770 in cui il credito è stato riportato, bensì va mantenuto l’anno “e anche il mese” in cui il trattamento integrativo è stato originariamente erogato al lavoratore e quindi il periodo in cui il credito è maturato.
La Circolare Agenzia delle Entraten. 29/E/2020 precisa proprio che, anche quando il credito viene utilizzato in un anno successivo, devono essere mantenuti mese e anno dell’originaria erogazione.
Quesito 8 – Quadro SY guida alla compilazione
Domanda
Si pone il caso di Azienda con dipendente con pignoramento, il creditore pignoratizio è uno “studio associato” e l’importo pignorato si riferisce a parcelle non pagate. Nel cedolino si è provveduto ad effettuare la trattenuta del quinto e versare la ritenuta d’acconto: in questo caso, va compilata la CU, oppure, va elaborato solamente il mod. 770, Quadro SY, sezione II? Infine, nella colonna 3 l’importo è al lordo o al netto?
Risposta
Se per “studio associato” intendiamo il normale studio professionale associato/associazione professionale (e non una STP costituita in forma societaria) non siamo in presenza di una persona giuridica. Le associazioni professionali sono infatti associazioni senza personalità giuridica. Di conseguenza, non compilerei la sezione II del quadro SY.
Le istruzioni del 770/2026 riservano espressamente tale sezione all’ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica.
Nel caso prospettato, invece, il datore di lavoro è il terzo erogatore, il dipendente è il debitore principale e lo studio associato è il creditore pignoratizio. Pertanto, va predisposta la Certificazione Unica intestata allo studio associato, utilizzando la sezione “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi”.
Le istruzioni CU 2026 prevedono:
- punto 101 – codice fiscale del debitore principale, quindi del dipendente
- punto 102 – somme erogate sulle quali è stata operata la ritenuta
- punto 103 – ritenuta operata
- punto 104 – eventuali somme erogate non assoggettate a ritenuta.
Le istruzioni CU precisano, specularmente, che solo quando il creditore è persona giuridica le somme non vanno in questa sezione della CU ma nel quadro SY, sezione II, del 770. Quanto all’importo, nella CU il dato è lordo della ritenuta, non il netto materialmente bonificato allo studio.
Il 770 va comunque presentato per la ritenuta: il versamento effettuato con codice tributo 1049 deve essere esposto nel quadro ST.
Lo studio Associato, non essendo persona giuridica, non transita in 770 ma esclusivamente in CU.
Quesito 9 – Utilizzo eccedente di credito: indicazioni nel modello 770
Domanda
Erroneamente abbiamo recuperato un credito per rimborsi 730, non spettante (cod. 1631 in F24). Ad esempio, credito spettante per conguagli 730 effettuati euro 10.000, imponibile recuperato in F24 sezione erario a credito 11.000. Il maggior credito recuperato si è provveduto a versarlo sempre con il codice 1631 ovviamente esponendo in F24 l’importo a debito. Nel 770 come va gestito?
Risposta
Se l’utilizzo eccedente di euro 1.000 è stato correttamente riversato con F24, nel 770/2026 il quadro SX va rappresentato al netto del riversamento. Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, infatti, l’utilizzo dei crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.
In sintesi, con i dati dell’esempio: SX2/1 = 10.000 SX2/2 = 10.000 il riversamento di 1.000 non viene esposto autonomamente nel quadro SX, ma riduce da 11.000 a 10.000 l’utilizzo da dichiarare.
Si specifica che l’importo non deve essere esposto sul quadro ST in quanto non si tratta di trattenute operate sul reddito corrisposto al percipiente.
Quesito 10 – 770/2026: compilazione del quadro DI
Domanda
Nel 2025 viene presentata un’integrativa relativa al 770/2021, periodo d’imposta 2020, dalla quale emerge un maggior credito di lavoro dipendente. Dove va indicato nel 770/2026 e da quando può essere utilizzato?
Risposta
Si tratta di una fattispecie che richiede la compilazione del quadro DI.
Il quadro riguarda le dichiarazioni integrative presentate nel 2025 oltre il termine della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, quando da esse emerge un credito che si intende utilizzare in compensazione. Se il maggior credito riguarda ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, si utilizza la nota A e il credito confluisce in SX4 colonna 3.
Il credito va utilizzato dal 1° gennaio 2026 con codice tributo 6781. Per la colonna relativa all’anno va indicato il periodo d’imposta cui si riferisce l’integrativa per il 770/2021 si indica quindi 2020.
Quesito 11 – Eccedenza versamento di ritenute: indicazione in modello 770/2026
Domanda
Nel 2025 un sostituto ha versato per errore euro 3.000 in più rispetto alle ritenute effettivamente dovute. Dove va indicato questo importo nel 770/2026 e come incide sul credito finale?
Risposta
L’eccedenza di versamento risultante dai quadri ST e SV deve essere indicata in SX1 colonna 2. L’importo concorre poi alla determinazione del credito complessivo di SX4 colonna 4.
Se, ad esempio, non vi sono altri crediti o utilizzi, i 3.000 euro confluiranno nel credito risultante dalla dichiarazione, che potrà essere destinato alla compensazione in SX4 colonna 5 oppure chiesto a rimborso in SX4 colonna.
Quesito 12 – 770/2026 con flussi separati e riporto del credito residuo
Domanda
Un sostituto presenta il 770/2026 con flussi separati “Dipendente” e “Autonomo”. Come deve determinare il credito della precedente dichiarazione da riportare in SX4 colonna 1? Può riportare in entrambi i flussi l’intero credito residuo del 770/2025?
Risposta
No, in presenza di flussi separati il credito della precedente dichiarazione deve essere attribuito in base alla sua provenienza. Per il flusso “Dipendente” si considera il residuo di SX32, per il flusso “Autonomo” quello di SX33, mentre SX34 riguarda le ritenute di capitale. Quindi non va duplicato l’intero credito pregresso nei diversi flussi.
Inoltre, in SX4 colonna 2 va indicata la parte del credito riportato in colonna 1 già utilizzata in compensazione entro la data di presentazione del 770/2026, con anno di riferimento 2024. Anche questo dato deve quindi essere coerente con il flusso cui il credito appartiene.
Quesito 13 – Errata compilazione del quadro SI del 770/2025: da presentare integrativa entro il termine di scadenza del 770/2026
Domanda
Nel modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, non è stato compilato il rigo SI3 (utili pagati nel 2024 in qualità di emittente), mentre sono stati compilati i righi successivi del quadro SI. Quale sanzione può essere applicata?
Risposta
A parere di chi scrive, poiché la dichiarazione incompleta è relativa al periodo d’imposta 2024 con scadenza presentazione al 31 ottobre 2025, è possibile presentare una dichiarazione integrativa della precedente entro i termini di presentazione di quella successiva (quindi entro il 2 novembre 2026). La presentazione di una dichiarazione presentata entro il termine della dichiarazione successiva a quella in cui è stata commessa la violazione, è ammessa al ravvedimento operoso con la violazione pari a 1/7 della sanzione minima per un importo di 35,71 euro – Cod. trib. 8911.
Quesito 14 – Pignoramento assegno di mantenimento nel 770/2026
Domanda
Si chiede di approfondire la gestione dei pignoramenti dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge.
Risposta
Sul punto conviene distinguere la ritenuta propria dei pignoramenti presso terzi dalla particolare gestione dell’assegno periodico di mantenimento del coniuge.
Per quanto concerne il modello 770 quando il terzo erogatore conosce la natura delle somme deve applicare le ordinarie ritenute previste per quella tipologia di reddito. In questo caso le somme non devono essere indicate nel quadro SY, perché i dati fiscali confluiscono nella CU lavoro dipendente/assimilati intestata all’ex coniuge, indicando nel punto 8 della parte anagrafica il codice Z2.
La ragione sta nella natura fiscale dell’assegno. L’assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza della separazione o del divorzio costituisce, per il percettore, reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. i), TUIR per il coniuge obbligato, invece, è deducibile nei limiti dell’art. 10, comma 1, lett. c), TUIR. La quota destinata ai figli non costituisce invece reddito imponibile per il beneficiario. Quest’ultimo passaggio è particolarmente importante: non va contemporaneamente compilata CU Z2 e quadro SY per le medesime somme.
Se il provvedimento stabilisce, ad esempio, euro 800 al coniuge e euro 400 per i figli, la gestione fiscale è distinta. Gli euro 800 costituiscono reddito assimilato dell’ex coniuge e sono assoggettati alle ordinarie ritenute gli euro 400 destinati ai figli non sono reddito imponibile e non devono essere assoggettati a IRPEF.
Quesito 15 – Ritenute su interessi attivi di finanziamenti e corresponsione di dividendi: compilazione del quadro ST
Domanda
Le ritenute versate con codici contributo 1030 e 1031 (ritenute interessi attivi finanziamenti) e con il codice 1035 (ritenute Corresponsione dividendi) dove vanno indicate nel quadro ST?
Risposta
Le società che nel corso del 2025 hanno corrisposto interessi su finanziamenti concessi dai soci e hanno applicato la ritenuta d’acconto del 26%, sono tenute a comunicare i dati dei percettori di tali somme nel Quadro SF del Modello 770/2026 (la comunicazione dei dati di non residenti che hanno percepito utili/altri proventi va effettuata nel Quadro SK, non nel Quadro SF).
Nel Quadro SF, è richiesta l’indicazione dei dati del percipiente (righi da SF4 a SF8).
Per gli interessi sui finanziamenti soci, nei righi da SF4 a SF8 si deve utilizzare la Causale di pagamento A (campo 13):
- Codice A: redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto.
Devono essere indicati:
- Campo 14: l’ammontare lordo dei proventi corrisposti.
- Campo 16: l’aliquota applicata (26,00% nell’esempio).
- Campo 17: l’ammontare delle ritenute operate.
I dati relativi al versamento tramite Modello F24 della ritenuta d’acconto (con codice tributo 1030-1031) vanno riportati nel Quadro ST del Modello 770.
In base alla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), la tassazione degli utili qualificati e non qualificati è stata uniformata: su entrambi si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% prevista dall’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973. Il versamento deve essere effettuato con codice tributo 1035, entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento:
- 16 aprile per i dividendi distribuiti nel primo trimestre;
- 16 luglio per il secondo trimestre;
- 16 ottobre per il terzo trimestre;
- 16 gennaio per il quarto trimestre.
Nel modello 770/2026, i sostituti d’imposta dovranno compilare il quadro SI, indicando: nel rigo SI3, gli utili distribuiti ai soci, anche se non soggetti a ritenuta nei righi SI4-SI13, gli utili assoggettati a ritenuta ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 600/1973.
Per i dividendi su partecipazioni qualificate non soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva, va compilato il rigo SI14 e il quadro SK, che riporta anche i dati identificativi dei percipienti.
In tale ambito rientrano, ad esempio, le persone fisiche che applicano il regime transitorio previsto dalla Legge n. 205/2017 per utili deliberati entro il 31 dicembre 2022 e formatisi con utili prodotti fino al 31 dicembre 2017, imponibili in misura ridotta (40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’esercizio di formazione).
Analoga disciplina transitoria si applica alle società semplici, per le quali l’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 stabilisce che i dividendi si intendano percepiti per trasparenza dai soci, con applicazione del corrispondente regime fiscale.
Anche in questo caso, il sostituto d’imposta è tenuto a compilare il quadro SK con i dati dei soci percipienti.
Infine, gli utili prodotti in periodi di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) e non rilevanti ai fini del reddito dei soci, devono essere riportati al punto 47 del quadro SK. Tutti i relativi versamenti effettuati con codice 1035 dovranno essere riportati in quadro ST.
Quesito 16 – Ravvedimento: il versamento di sanzioni e interessi può essere effettuato in un secondo momento
Domanda
Nel caso in cui l’azienda versa il capitale in ritardo senza interessi e sanzioni è possibile versare gli interessi e le sanzioni entro il 31 ottobre 2026?
Risposta
Il ravvedimento operoso è lo strumento, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il quale il contribuente può spontaneamente porre rimedio a violazioni, omissioni o irregolarità nei versamenti dei tributi e delle ritenute.
L’applicazione del ravvedimento operoso, pertanto, permetterà la riduzione delle sanzioni applicabili per ogni infrazione e la regolarizzazione della propria posizione nei confronti del Fisco.
Il ravvedimento operoso consiste nel versamento spontaneo, mediante modello F24, di:
- imposta o maggiore imposta non versata, se la violazione determina un debito d’imposta
- interessi moratori, ex art. 1224 c.c., con maturazione giorno per giorno
- sanzione ridotta in base alla sanzione originaria e ai tempi della regolarizzazione.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 , l’istituto del ravvedimento si perfeziona (anche parzialmente) solo all’esito del procedimento complesso – consistente sia nelle regolarizzazione del comportamento (versamento del tributo), sia nel versamento delle sanzioni, sia nel versamento degli interessi -, tuttavia non è necessario che ciò avvenga in un unico momento, potendo il versamento della sanzione ridotta essere successivo a quello del versamento del tributo e/o degli interessi. Resta inteso, comunque, che, ai fini della determinazione della riduzione disposta dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, rileva il momento in cui la sanzione è effettivamente regolarizzata.
Emerge, pertanto, che il momento rilevante per valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento (anche parziale) in concreto applicabile è quello in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.
Pertanto, nel caso prospettato nel quesito è possibile certamente avvalersi del ravvedimento operoso per sanare il versamento in ritardo, tenendo conto che il ravvedimento si perfezionerà al momento del versamento della sanzione che pertanto la stessa e i relativi interessi dovranno essere calcolati al versamento di tale data e non alla data di versamento del capitale.
Quesito 17 – Ravvedimento imposta sostitutiva IRPEF: il codice tributo per la sanzione
Domanda
Se si dovesse fare ravvedimento per codice tributo 1075 (detassazione aumento CCNL) che codice si deve utilizzare per il pagamento sanzioni? Il codice 8947?
Risposta
Il codice tributo 1075 è per versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sugli incrementi retributivi dei lavoratori dipendenti, come previsto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Per eseguire il ravvedimento operoso del Codice Tributo 1075 (imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi dei lavoratori dipendenti) tramite modello F24, si deve versare l’imposta originaria, gli interessi legali e la sanzione ridotta utilizzando specifici codici nella sezione Erario.
Il Codice tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso è l’8947 (Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale). Gli interessi legali saranno versati cumulativamente al codice tributo principale 1075 (o specifici codici interessi a seconda delle indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate).
Nei campi del modello F24 si deve indicare in Sezione Erario: Mese / Anno di riferimento: Il periodo in cui l’imposta doveva essere saldata.
Quesito 18 – Ravvedimento CU prestazioni occasionali e compilazione del 770/2026
Domanda
Quali sanzioni si applicano per invio CU per prestazioni occasionale redditi 2025, da inviare entro il 16 marzo 2026 e inviate dopo il 1° aprile 2026? Che impatto ha sul 770/2026? È possibile solo indicare le ritenute con pag. F24 con codice 1040?
Risposta
La Certificazione Unica può essere trasmessa entro tre diversi termini: 16 marzo (per quelle utili alla definizione della dichiarazione precompilata), 30 aprile per quelle certificanti redditi da lavoro autonomo per attività libero-professionali, 31 ottobre le restanti e che non siano utili alla gestione della precompilata.
L’omessa presentazione della CU può essere sanata con la trasmissione e consegna entro 60 giorni dal termine di scadenza previsto attraverso l’istituto del ravvedimento operoso con il pagamento di una sanzione pari a euro 33,33 euro per ogni Certificazione ritardata e con un massimo di euro 20.000 (Cod. Trib. 8911).
Nel 770 non sussistono riflessi se le ritenute certificate sono state versate alle dovute scadenze, altrimenti è possibile accedere all’istituto del ravvedimento operoso. In tale ultimo caso sarà necessario compilare i righi ST e/o SV secondo le regole previste.
Quesito 19 – Presentazione della dichiarazione omessa oltre i termini
Domanda
L’anno scorso non è stato inviato un modello 770/2024 redditi 2023, inviato poi dopo 1 anno, è possibile sanare la situazione? Come?
Risposta
Il ravvedimento operoso è lo strumento, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il quale il contribuente può spontaneamente porre rimedio a violazioni, omissioni o irregolarità nei versamenti dei tributi e delle ritenute. L’applicazione del ravvedimento operoso, pertanto, permetterà la riduzione delle sanzioni applicabili per ogni infrazione e la regolarizzazione della propria posizione nei confronti del Fisco.
Nel caso in cui si sia provveduto a trasmettere una dichiarazione oltre i termini previsi ma senza effettuare il versamento della sanzione ridotta qualora ne fossero ricorse la condizione, tale sistemazione non risulta più possibile. Difatti, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato al momento in cui la violazione (ravvedibile) viene sanata con il concomitante pagamento della sanzione ridotta.
Quesito 20 – Sanzione per l’intermediario che dimentica la trasmissione del 770
Domanda
Nel caso in cui l’intermediario dimentichi l’invio della sanzione lo stesso può incorrere in sanzioni?
Risposta
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati e che abbiano assunto l’incarico, è applicata a questi ultimi la sanzione amministrativa con minimo di euro 516,47 e massimo euro 5.164,56 (art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997).
Come specificato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate 27 settembre 2007, n. 52/E, la sanzione da riferirsi alle infrazioni commesse da parte dell’intermediario è relativa ad ogni dichiarazione contenuta nel file con cui vengono trasmessi i dati.
Anche l’intermediario può comunque accedere all’istituto del ravvedimento operoso versando le sanzioni ridotte qualora la dichiarazione venga presentata nei termini.
Si ricorda che la dichiarazione presentata entro 90 gg. dalla data di scadenza ufficiale è considerata presentata nei termini e non omessa.
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