CIRCOLARE MONOGRAFICA
Controlli comunali su residenza anagrafica e dimora abituale: principali banche dati e fonti informative utilizzabili dai Comuni e indicazioni operative contenute nel Vademecum IFEL
DI ANDREA AMANTEA | 29 SETTEMBRE 2026
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale devono coesistere, in capo al possessore, la residenza anagrafica e la dimora abituale. Proprio la verifica di quest’ultimo requisito presenta i maggiori profili di complessità e richiede ai Comuni di acquisire e incrociare una pluralità di elementi. Nell’approfondimento analizziamo le principali banche dati e fonti informative utilizzabili dai Comuni ai fini dei controlli sulle abitazioni principali, tenendo conto delle indicazioni operative contenute nel Vademecum IFEL “IMU – Disciplina, accertamento e best practices”.
Le agevolazioni IMU per l’abitazione principale
Il comma 741 della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, in materia di IMU, fornisce una specifica definizione di abitazione principale collegandola al doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica. Definizione sulla quale è successivamente intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022.
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”.
Pertanto, possono essere considerate pertinenze soltanto le unità immobiliari accatastate nelle seguenti categorie:
- C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa;
- C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse;
- C/7: tettoie.
Il comma 740 e il comma 748 dispongono rispettivamente:
- l’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale non di lusso,
- un’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze pari allo 0,5% che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
| Fattispecie | Norma di riferimento | Aliquota stabilita dalla legge | Aliquota minima che può essere stabilita dal Comune | Aliquota massima che può essere stabilita dal Comune | Ulteriore aumento che può essere stabilito dal Comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della Legge n. 160/2019) |
| Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 | art. 1, comma 740, Legge n. 160/2019 | Esente | Non previsto | ||
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 | art. 1, comma 748, Legge n. 160/2019 | 0,5%* *si applica una detrazione di 200 euro | 0 | 0,6%* *si applica una detrazione di 200 euro | 0,68% |
Sono assimilate all’abitazione principale, (art. 1, comma 741, lett. c, nn. da 1 a 5, della Legge n. 160/2019):
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Il Comune ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6, Legge n. 160/2019].
Ripercorrendo le tappe delle modifiche normative e di prassi che poi hanno visto perdere efficacia (in alcuni casi solo in parte), con la sentenza n. 209 della Corte Costituzionale, possiamo riassumere quanto segue.
| Fonte | Indicazioni operative |
| MEF, circolare n. 3/DF/2012 | Le agevolazioni per l’abitazione principale spettano per entrambi gli immobili del nucleo familiare situati nei due Comuni differenti. Non solo per uno come previsto dalla norma laddove gli immobili sono situati nello stesso Comune (rispetto alla definizione di abitazione principale pro tempore vigente, ex art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 poi replicata al citato comma 741). “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”. |
| Corte di Cassazione | Secondo l’orientamento formatosi prima della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, ai fini dell’esenzione IMU era necessario che il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorassero abitualmente e risiedessero anagraficamente nello stesso immobile. Tale impostazione, affermata, tra le altre, da Cass. n. 4166/2020 e n. 4170/2020 e successivamente ribadita da Cass. n. 20130/2020, ord. n. 17408/2021 e ord. n. 1199/2022, comportava, in presenza di immobili situati in Comuni diversi, il disconoscimento dell’agevolazione quando i coniugi avevano stabilito separatamente residenza e dimora abituale. Fermo restando che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. |
| D.L. n. 146/2021, art. 5-decies | Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto in sede di dichiarazione, dai componenti del nucleo familiare. |
| Corte Costituzionale, sent. n. 209/2022 | Se i coniugi (o i componenti delle unioni civili) hanno residenza e dimora abituale separata ossia in due immobili diversi, entrambi avranno diritto all’esonero / agevolazione IMU per l’abitazione principale. Ciò vale sia se i due immobili sono ubicati nello stesso Comune sia se ubicati in Comuni diversi. |
Dal punto di vista pratico, l’impatto della sentenza della Corte di Costituzionale rispetto ad alcune situazioni in cui possono trovarsi alcuni coniugi o componenti delle unioni civili, può essere di seguito individuate.
| Esonero/agevolazione IMU abitazione principale | |
| Casistica | Esonero/Agevolazione IMU SÌ/NO |
| Unico immobile abitazione principale | SÌ |
| Due immobili abitazione principale in Comuni diversi | SÌ |
| Due immobili abitazione principale nello stesso Comune | SÌ |
| Due immobili, di cui uno “seconda casa” | Agevolazione IMU solo per l’abitazione principale. |
| Due immobili in Comuni diversi, dimora abituale in Comune tra coniugi nello stesso immobile, residenza diversa | Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora. |
| Due immobili in Comuni diversi, residenza in comune tra coniugi nello stesso immobile, dimora abituale diversa | Agevolazione solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora. |
| Due immobili in Comuni diversi (o uguali) di cui uno in categoria catastale A10 | CTP Napoli, sentenza n. 8578-7-2022, niente esonero per l’abitazione principale accatastata come ufficio, rileva l’oggettiva classificazione catastale. |
Nei fatti a seguito dell’intervento della Consulta la definizione di abitazione principale citata in premessa deve essere rivista nei seguenti termini: per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il solo possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; la qualificazione di abitazione principale subordinata al riscontro del doppio requisito di dimora abituale e residenza anagrafica in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
I componenti del nucleo familiare non sono coinvolti nella definizione di abitazione principale: possono dimorare abitualmente e/o risiedere anagraficamente altrove senza che questo infici nel riconoscimento dell’esenzione concessa al soggetto passivo IMU.
Sulle “seconde case”, la sentenza n. 209 in parola, non ha apportato alcuna novità.
Anzi, nella sentenza si legge che:
“le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnera agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all’attuale disciplina dell’esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l’esenzione spetta una sola volta.
Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz’altro efficaci.”.
Dunque, controlli a tappeto sulle seconde case (verifica dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale) rispetto alle quali il contribuente vorrebbe far valere le agevolazioni IMU in esame.
Controlli IMU sull’abitazione principale. Criteri operativi e banche dati utilizzabili dai Comuni
In merito ai controlli IMU effettuabili dai Comuni, l’IFEL ha reso disponibili per gli operatori comunali uno specifico “Vademecum – IMU Disciplina, accertamento e best practices” nel quale, tra le varie cose, sono analizzate le linee guida operative per verificare l’effettiva destinazione dell’immobili ad abitazione principale.
Nello stesso documento sono state elencate ed analizzate le varie banche dati accessibili ai Comuni ai fini dei controlli.
Tra queste ad esempio, in forza delle previsioni di cui all’art. 2, comma 10, lett. c), punto 2, del D.Lgs. n. 23/2011, la possibilità di accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio.
Ai fini dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale, come visto, devono coesistere due requisiti: il requisito formale della residenza anagrafica e quello sostanziale della dimora abituale.
In mancanza anche di uno solo dei due, l’immobile non è qualificabile come abitazione principale ai fini IMU.
La verifica della residenza anagrafica è, in linea di principio, puntuale e relativamente semplice: il Comune può consultare l’Anagrafe dell’ente o Siatel Punto Fisco e verificare la data di acquisizione della residenza. Il Vademecum segnala tuttavia difficoltà operative nell’individuazione massiva delle posizioni, dovute alla mancata integrazione tra alcuni gestionali IMU e i software anagrafici e alla diversa logica dei dati utilizzati: riferimenti catastali per l’IMU e toponomastica/numerazione civica per l’anagrafe.
Se il possessore non risulta residente nell’immobile, il Vademecum ritiene inutile approfondire il requisito della dimora abituale: l’assenza della residenza anagrafica fa venir meno, di per sé, la qualifica di abitazione principale.
Per individuare i casi di mancato trasferimento della residenza dopo l’acquisto, il documento suggerisce, tra l’altro, l’utilizzo periodico dei “MUI” reperibili sul portale Sister e il confronto tra data di acquisto e data di trasferimento della residenza.
Più complesso è il controllo della dimora abituale. Secondo il Vademecum, la corrispondenza tra residenza anagrafica e dimora abituale costituisce una presunzione semplice; pertanto, il Comune che intenda contestare la dimora abituale deve supportare la contestazione con elementi idonei. A tal fine è necessario valorizzare una pluralità di banche dati e fonti informative: un solo elemento, come consumi inferiori alla media, può risultare insufficiente.
Principali banche dati e fonti informative richiamate dal Vademecum
- banche dati anagrafiche dell’Ente e Siatel Punto Fisco;
- gestionale TARI e dati sugli svuotamenti, ove sia applicata la TARI puntuale;
- Siatel Punto Fisco: dichiarazioni dei redditi, atti del registro e forniture dei servizi a rete;
- Sister/MUI, per i controlli collegati agli acquisti e alla residenza anagrafica;
- Telemaco-InfoCamere, per le sedi del datore di lavoro;
- INPS, per gli indirizzi di reperibilità/domicilio indicati nei certificati di malattia;
- Servizi scolastici comunali e, se necessario, questionario al contribuente;
- ASL, per la scelta del medico di base e l’eventuale domicilio diverso dalla residenza;
- profili pubblici sui social media, da utilizzare in via supplementare;
- anagrafe canina, quale ulteriore fonte indiziaria.
Controlli sulla dimora abituale: principali riscontri
| Banca dati / controllo | Cosa può verificare il Comune | Indicazioni operative richiamate da IFEL |
| TARI e utilizzo dell’immobile | Il Comune può verificare se il contribuente, pur risultando residente nell’immobile, abbia dichiarato ai fini TARI che lo stesso non è occupato stabilmente o è utilizzato soltanto in modo saltuario. Le dichiarazioni sottoscritte possono costituire indizi o elementi di prova sulla mancata dimora. | In presenza di TARI puntuale, il Vademecum suggerisce di controllare anche il numero degli svuotamenti: un numero ridotto o nullo è indicato come elemento sintomatico della mancata dimora. |
| Dichiarazione dei redditi –Siatel Punto Fisco | Nel quadro fabbricati della dichiarazione dei redditi (quadro B del 730 / quadro RB del modello Redditi PF) può essere verificato il codice di utilizzo dell’immobile.Il codice “01” identifica l’abitazione principale. | Il Vademecum segnala l’utilità del controllo soprattutto quando vi sono più unità abitative contigue o situazioni familiari nelle quali l’uso effettivo degli immobili può non coincidere con le risultanze anagrafiche. |
| Atti del registro –Siatel Punto Fisco | Il Comune può controllare compravendite, locazioni, comodati e altri atti registrati che hanno coinvolto il contribuente e verificare dove sono ubicati gli immobili interessati. | La presenza di tali atti è qualificata dal Vademecum come un “campanello di allarme” che può giustificare un approfondimento sulla dimora effettiva. |
| Irreperibilità e comunicazioni restituite | Possono essere valorizzate le risultanze dei Servizi demografici relative all’irreperibilità e, nell’attività dell’Ufficio Tributi, anche comunicazioni/avvisi restituiti per irreperibilità. | Il Vademecum precisa che allontanamenti temporanei, anche frequenti, non equivalgono a irreperibilità se il soggetto torna costantemente nell’abitazione. |
| Utenze elettriche, gas e acqua –Siatel Punto Fisco | Sono disponibili dati relativi ai servizi a rete, compresi indirizzo dell’immobile, consumo annuo e valore di spesa annuo. Il Comune può confrontare i consumi effettivi con parametri esterni o con serie statistiche locali. | Il Vademecum richiama medie ISTAT, dati/strumenti ARERA e serie comunali costruite per utenze omogenee, tenendo conto del numero di occupanti e della metratura. Per famiglie di almeno due persone richiama una stima ARERA di circa 6 kWh giornalieri di fabbisogno medio di energia elettrica. |
Ulteriori banche dati e criteri operativi possono essere di seguito individuati.
| Banca dati / controllo | Cosa può verificare il Comune | Indicazioni operative richiamate da IFEL |
| Sede di lavoro –Siatel Punto Fisco / Telemaco | Per i lavoratori dipendenti, dai dati reddituali su Siatel Punto Fisco può essere individuato il sostituto d’imposta e la relativa sede legale; tramite Telemaco-InfoCamere possono essere verificate eventuali sedi secondarie. | La distanza tra luogo di lavoro e residenza può costituire un elemento da approfondire quando renda impossibile o molto difficoltoso il rientro quotidiano. Il Vademecum richiama anche il profilo LinkedIn, se pubblico, per informazioni professionali e localizzazione della sede lavorativa. |
| Domicilio nei certificati di malattia – INPS | L’Ufficio Tributi può chiedere alla Direzione provinciale INPS l’indirizzo o gli indirizzi di reperibilità/domicilio indicati nei certificati di malattia o comunicati all’INPS nel periodo oggetto di controllo. | Il Vademecum considera tale domicilio un dato potenzialmente significativo rispetto al luogo nel quale il contribuente ha stabilito la dimora abituale. |
| Figli minori e scuola frequentata | Se il contribuente ha figli minorenni, l’Ufficio Tributi può verificare presso i Servizi scolastici il luogo di frequenza dell’asilo nido, della scuola dell’infanzia o degli altri istituti scolastici. | Se i figli non frequentano scuole del Comune, il luogo di iscrizione può essere richiesto direttamente al contribuente mediante questionario. |
| Questionario al contribuente | Può essere utilizzato per acquisire informazioni non disponibili: luogo di lavoro abituale, scuola frequentata dai figli, spese per la cura di animali domestici, informazioni collegate a indizi reperiti su internet/social media. | La richiesta deve riguardare dati o informazioni precise e non può essere generica. Il Vademecum richiama il termine di 60 giorni e le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019 per mancata, incompleta, infedele o tardiva risposta. |
| Sopralluogo | Il Comune può disporre l’accesso ai locali e alle aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato. | È previsto un preavviso di almeno 7 giorni. Il Vademecum suggerisce almeno due persone, con possibile e consigliato coinvolgimento della Polizia locale; al termine va redatto un verbale dettagliato, eventualmente corredato da fotografie. |
| Medico di base –ASL | Il Comune può chiedere al distretto ASL la scelta del medico di famiglia nel periodo oggetto di controllo e l’eventuale indicazione di domicilio diverso dalla residenza anagrafica. | Il Vademecum considera la scelta del medico di base fuori dal Comune di residenza come possibile indizio da approfondire. |
| Profili pubblici sui social media | Possono essere esaminati profili pubblici quali Facebook, Instagram e LinkedIn per ricavare informazioni su localizzazione, professione e altri elementi personali rilevanti. | Il Vademecum raccomanda un uso supplementare: nell’accertamento vanno richiamate prima le fonti ufficiali e istituzionali e solo successivamente, a corredo e conferma, le informazioni tratte dai social. |
| Anagrafe canina | Il Comune può chiedere informazioni sul cambio di residenza del proprietario e sulla sede presso cui il cane è abitualmente detenuto, verificando l’indirizzo di custodia dell’animale. | Il Vademecum raccomanda espressamente di non fondare l’accertamento solo su questo elemento: il risultato può costituire un ulteriore indizio se valutato insieme agli altri riscontri. |
| Criteri di selezione –famiglie monocomponente | Il Vademecum propone di estrarre dall’anagrafe le famiglie composte da un solo componente, verificare se il soggetto possiede almeno un immobile abitativo nel Comune e controllare utenze e consumi. | Sono indicati, come tecnica di selezione dei casi da approfondire: utenza elettrica inferiore a € 210, utenza gas inferiore a € 250 oppure consumi elettrici inferiori a 700 kWh. Non sono soglie normative di decadenza dall’esenzione. |
Per il disconoscimento dell’agevolazione fondato sulla mancanza della dimora abituale, il Vademecum richiama l’obbligo del contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 212/2000.
La pluralità dei riscontri assume particolare rilievo proprio perché la contestazione della dimora abituale si fonda su valutazioni che possono non essere incontrovertibili e sulle quali il contribuente può fornire elementi e chiarimenti.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 738 a 783;
- Corte cost., sent. 13 ottobre 2022, n. 209;
- IFEL, “Vademecum IMU – Disciplina, accertamento e best practices”.
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