CIRCOLARE MONOGRAFICA
Recente chiarimento AdE su IVA permutativa: base imponibile minima comprensiva dei costi indiretti e di quelli che non hanno comportato l’applicazione dell’IVA a monte
DI STEFANO SETTI | 1 OTTOBRE 2026
La nuova disciplina IVA delle operazioni permutative attribuisce centralità al valore monetario concordato tra le parti, senza tuttavia consentire che la base imponibile scenda al di sotto dei costi riferibili ai beni e ai servizi scambiati. Con la risposta fornita nella Videoconferenza del 24 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale limite deve essere determinato considerando anche gli oneri indiretti e quelli che non hanno comportato l’applicazione dell’IVA a monte. Un’interpretazione estensiva che incide sulle modalità di quantificazione e documentazione delle operazioni.
Il valore contrattuale incontra il limite dei costi effettivi
La determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative torna al centro dell’attenzione a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate durante la Videoconferenza del 24 settembre 2026. L’intervento riguarda, in particolare, l’individuazione delle componenti economiche da considerare per verificare il rispetto della soglia minima imponibile introdotta dalla recente evoluzione normativa.
Il tema assume rilievo per le imprese che effettuano scambi di beni o servizi senza un corrispettivo integralmente monetario, poiché impone di distinguere tra il valore attribuito contrattualmente alle prestazioni reciproche e l’ammontare dei costi effettivamente riconducibili alle operazioni.
Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni o prestazioni sono soggette a imposizione separatamente. La disciplina comprende anche le dazioni in pagamento, nelle quali l’adempimento di un’obbligazione avviene mediante il trasferimento di un bene o l’esecuzione di una prestazione diversa da quella originariamente dovuta.
Per tali fattispecie, l’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 detta una regola specifica di determinazione della base imponibile, oggetto di due successivi interventi legislativi nel corso del 2026.
La prima modifica, introdotta dall’art. 1, commi 138 e 139, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), ha superato il precedente riferimento al valore normale, sostituendolo con un criterio fondato sui costi riferibili alle operazioni. Successivamente, l’art. 1 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge n. 88/2026, ha nuovamente modificato la disposizione, riconoscendo alle parti la possibilità di individuare contrattualmente il valore monetario dei beni e dei servizi scambiati, purché tale importo non risulti inferiore ai relativi costi.
Ne deriva un sistema nel quale la valorizzazione negoziale costituisce il parametro principale, mentre il costo assume la funzione di limite minimo inderogabile.
La nozione di costo non è circoscritta alle componenti assoggettate a IVA
Il principale interrogativo interpretativo riguarda proprio l’estensione del concetto di costo.
In particolare, occorre stabilire se debbano essere considerate esclusivamente le componenti direttamente imputabili alla cessione o alla prestazione, che abbiano comportato l’applicazione dell’IVA a monte, oppure se il calcolo debba comprendere anche gli oneri indiretti e quelli estranei al campo applicativo del tributo.
Sul punto, la risposta resa dall’Agenzia delle Entrate il 24 settembre 2026 assume particolare importanza, poiché conferma una lettura ampia della disposizione.
| Risposta Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2026 Operazioni permutative, rilevano i costi sostenuti |
| Domanda: A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, D.L. n. 38/2026, convertito in Legge n. 88/2026, in riferimento alla determinazione della base imponibile dell’IVA nelle operazioni permutative (art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972), il criterio del costo diventa residuale rispetto al valore monetario dei beni e servizi oggetto dell’operazione. Tuttavia, i costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti vanno comunque individuati, in quanto rappresentano i limiti al di sotto del quale il valore monetario individuato dalle parti della transazione non può comunque andare. In che modo vanno determinati i costi in questione? Si fa riferimento a tutti i costi riferibili ai beni e servizi permutati (comprendendo anche quelli generali e quelli non rilevanti agli effetti del tributo) o vanno considerati i soli costi di diretta imputazione e che hanno dato luogo all’applicazione dell’IVA? Risposta: L’art. 1 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, ha modificato l’art. 13, comma 2, lett. d), del Decreto IVA, stabilendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile delle operazioni permutative, in sostituzione di quelli precedentemente adottati. Secondo l’attuale formulazione, la base imponibile è costituita “dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazion”. In merito al quesito posto, si fa presente che la Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2026, in linea con quanto già precisato nel Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025, chiarisce che “debbono considerarsi tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio”. Al contempo, il richiamato Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025 specifica che nella nozione di costo rientrano “i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall’IVA a monte” (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 25 aprile 2024, C-207/23). |
L’Amministrazione finanziaria richiama innanzitutto la Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2026, dalla quale emerge la necessità di considerare l’insieme delle componenti economiche direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio scambiato. Rientrano pertanto nel calcolo, a titolo esemplificativo, gli oneri accessori sostenuti per il trasferimento dei beni, come quelli di spedizione, nonché il costo del tempo impiegato dal prestatore nell’esecuzione dell’attività.
A sostegno di questa impostazione viene richiamato anche il Working Paper n. 1107 del Comitato IVA, datato 16 aprile 2025, che riconduce alla nozione di costo tanto le componenti dirette di produzione e fabbricazione quanto quelle indirette, inclusi gli oneri finanziari.
Il Documento evidenzia, inoltre, che la rilevanza dei costi prescinde dall’eventuale applicazione dell’IVA nella fase precedente.
La posizione espressa dall’Agenzia comporta, quindi, che la verifica della soglia minima non possa essere limitata ai soli acquisti documentati da fatture con IVA, ma debba estendersi alle ulteriori componenti economicamente riconducibili all’operazione, anche quando non abbiano generato un’imposta detraibile.
In tale prospettiva, possono assumere rilievo anche i costi del personale impiegato nella realizzazione del servizio, gli oneri finanziari e le quote di spese indirette attribuibili ai beni o alle prestazioni oggetto dello scambio.
Il riferimento resta comunque quello ai costi effettivamente riferibili all’operazione: la risposta non implica, di per sé, l’inclusione indistinta di qualsiasi spesa sostenuta dall’impresa.
Il confronto con la posizione espressa da Assonime
Il chiarimento dell’Agenzia interviene su una questione già esaminata da Assonime nella circolare n. 16 del 18 giugno 2026, nella quale erano state illustrate le difficoltà interpretative derivanti dalla nuova formulazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972.
L’Associazione aveva prospettato due differenti modalità di individuazione dei costi rilevanti.
Secondo una prima ricostruzione, la soglia minima avrebbe dovuto comprendere tutte le componenti economiche riconducibili ai beni e ai servizi permutati, indipendentemente dal relativo trattamento IVA.
Una diversa interpretazione, considerata maggiormente condivisibile da Assonime, proponeva invece di circoscrivere il calcolo ai costi direttamente imputabili all’operazione e che avessero comportato l’applicazione dell’imposta.
Quest’ultima soluzione trovava fondamento nella funzione attribuita al limite minimo: evitare che una valorizzazione contrattuale particolarmente contenuta potesse determinare uno squilibrio tra l’IVA recuperata sugli acquisti e quella applicata alle successive operazioni.
In tale prospettiva, Assonime riteneva opportuno escludere dal calcolo le spese generali e gli oneri relativi a beni strumentali utilizzati indistintamente nell’ambito dell’attività aziendale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate si orienta, invece, verso la prima interpretazione, attribuendo rilevanza anche alle componenti indirettee ai costi non assoggettati a IVA. Il chiarimento ridimensiona, pertanto, la possibilità di adottare una determinazione della soglia minima fondata esclusivamente sui costi fiscalmente rilevanti ai fini della detrazione.
Il contributo della giurisprudenza europea
L’orientamento amministrativo trova un ulteriore riferimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
In particolare, nella sentenza del 25 aprile 2024, causa n. C-207/23, richiamata dal Working Paper n. 1107/2025, viene affrontato il tema della rilevanza delle componenti economiche nella determinazione della base imponibile secondo il criterio del costo.
Il richiamo alla pronuncia contribuisce a sostenere una nozione di costo non necessariamente coincidente con l’ammontare degli acquisti sui quali sia stata assolta l’IVA.
Occorre, tuttavia, distinguere il contesto normativo esaminato dalla Corte dalla specifica disciplina nazionale delle permute. Il riferimento giurisprudenziale costituisce un elemento interpretativo utilizzato dall’Amministrazione finanziaria, senza rappresentare una pronuncia direttamente riferita alla nuova formulazione dell’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
Le conseguenze operative per le imprese
L’interpretazione fornita dall’Agenzia determina alcune conseguenze nella predisposizione dei contratti e nella gestione contabile delle operazioni permutative.
La possibilità di concordare liberamente il valore monetario dei beni e dei servizi non elimina, infatti, la necessità di effettuare una preventiva ricostruzione dei relativi costi.
Le imprese dovranno pertanto disporre di elementi documentali idonei a dimostrare che il valore contrattualmente stabilito non risulti inferiore alla soglia prevista dalla legge.
A titolo esemplificativo, si consideri una società che, nell’ambito di un accordo permutativo, renda una prestazione valorizzata contrattualmente in 20.000 euro.
Qualora i costi direttamente imputabili alla prestazione ammontino a 17.000 euro, ma ulteriori oneri indiretti e finanziari riferibili alla stessa siano pari a 5.000 euro, il costo complessivo rilevante risulterebbe pari a 22.000 euro.
In questa ipotesi, applicando l’interpretazione espressa dall’Agenzia, la base imponibile IVA non potrebbe essere limitata al valore contrattuale di 20.000 euro, dovendo essere assunto il maggiore importo di 22.000 euro.
L’esempio evidenzia come la valorizzazione delle prestazioni debba essere accompagnata da un’analisi economica sufficientemente dettagliata, che comprenda anche le componenti indirette ragionevolmente attribuibili all’operazione.
Particolare attenzione dovrà essere riservata ai criteri di imputazione delle spese comuni, soprattutto nelle imprese che realizzano contemporaneamente più beni o prestazioni e nelle quali non tutte le componenti economiche risultano immediatamente riconducibili a una singola operazione.
Il chiarimento amministrativo non individua, infatti, una metodologia analitica uniforme per la ripartizione di tali costi, lasciando aperta la questione delle modalità concrete con cui attribuire alle singole permute gli oneri indiretti sostenuti nell’ambito dell’attività aziendale.
In termini operativi, appare quindi opportuno adottare criteri di imputazione coerenti, verificabili e adeguatamente documentati, anche per ridurre il rischio di contestazioni sulla determinazione della base imponibile.
Una maggiore libertà contrattuale accompagnata da nuovi obblighi di verifica
La disciplina risultante dalle modifiche del 2026 realizza un equilibrio tra autonomia negoziale e tutela della base imponibile IVA.
Il valore monetario concordato dalle parti rappresenta il punto di partenza per la quantificazione dell’operazione, ma non può prescindere dall’effettiva struttura dei costi sostenuti per la realizzazione dei beni e dei servizi scambiati.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2026 chiarisce che tale verifica deve essere condotta adottando una nozione economica ampia di costo, comprensiva delle componenti dirette e indirette, senza attribuire rilevanza decisiva alla circostanza che gli oneri abbiano comportato o meno l’applicazione dell’IVA a monte.
Rimane, invece, da approfondire il tema delle concrete modalità di attribuzione dei costi indiretti alle singole operazioni, soprattutto quando questi siano comuni a più attività aziendali.
Per gli operatori, il principale effetto del chiarimento consiste dunque nella necessità di affiancare alla valorizzazione contrattuale delle permute un’adeguata ricostruzione dei costi, in grado di dimostrare il rispetto della soglia minima imponibile stabilita dall’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.
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