COMMENTO
DI SIMONE BAGHIN | 1 OTTOBRE 2026
La disciplina delle tutele dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici ha conosciuto, negli ultimi anni, una profonda evoluzione. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e, soprattutto, delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, il legislatore ha definito un sistema organico che mira a garantire condizioni di lavoro omogenee, certe e coerenti con il settore economico di riferimento, riducendo il rischio di dumping contrattuale e assicurando la parità di trattamento tra operatori economici.
Il nuovo impianto normativo si fonda su tre pilastri: l’individuazione del contratto collettivo applicabile, la verifica dell’equivalenza delle tutele e l’estensione delle garanzie ai lavoratori impiegati nel subappalto.
Il principio di applicazione del CCNL di settore e di zona
L’art. 11 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che ai lavoratori impiegati nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni.
Il riferimento alle associazioni comparativamente più rappresentative costituisce un criterio selettivo che orienta la scelta verso i contratti collettivi stipulati dalle principali organizzazioni sindacali e datoriali, evitando l’utilizzo di CCNL “minori” o non coerenti con l’attività oggetto dell’appalto.
In particolare, la norma prevede che “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro”.
Questa previsione rafforza il principio di congruità del costo del lavoro e tutela i lavoratori da condizioni economiche e normative inferiori rispetto agli standard del settore.
L’obbligo della stazione appaltante: indicare il CCNL applicabile
Il comma 2 dell’art. 11 impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti di gara il contratto collettivo applicabile. Infatti, si prevede che “Le stazioni appaltanti individuano il contratto collettivo applicabile previa valutazione della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto“.
Si tratta di un obbligo che assume rilievo sostanziale: la scelta del CCNL diventa parte integrante della progettazione dell’appalto e condiziona la formulazione dell’offerta economica.
L’Allegato I.01 specifica i criteri per l’individuazione del CCNL:
→ Stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto e le attività oggetto dell’appalto, da verificare tramite codici ATECO e classificazione CNEL.
→ Maggior rappresentatività comparativa, da accertare con riferimento ai CCNL utilizzati dal Ministero del Lavoro per le tabelle del costo medio del lavoro.
La possibilità per l’operatore economico di applicare un CCNL diverso
Il legislatore ha previsto una forma di flessibilità: l’operatore economico può indicare un contratto collettivo diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché garantisca tutele equivalenti.
Questa possibilità, tuttavia, non è libera:
- l’operatore deve presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- la stazione appaltante deve verificarne la fondatezza, secondo le modalità dell’art. 110 e dell’Allegato I.01.
La dichiarazione può riguardare sia le tutele economiche (retribuzione tabellare, indennità, mensilità aggiuntive) sia le tutele normative(orario, malattia, maternità, permessi, sicurezza, bilateralità) e la valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua.
La presunzione di equivalenza
L’Allegato I.01 introduce una presunzione di equivalenza per i contratti collettivi:
- sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
- ma con organizzazioni datoriali diverse,
- purché riferiti al medesimo sottosettore.
La verifica dell’equivalenza delle tutele normative riguarda:
→ lavoro supplementare e straordinario;
→ clausole del part-time;
→ periodo di prova, preavviso e comporto;
→ disciplina di malattia, infortunio e maternità;
→ permessi retribuiti;
→ bilateralità, previdenza integrativa e sanità integrativa;
→ formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
Sul piano economico, la verifica riguarda:
- retribuzione tabellare annua;
- indennità di contingenza;
- EDR;
- mensilità aggiuntive;
- ulteriori indennità previste dal CCNL.
La stazione appaltante può ritenere equivalenti le tutele quando il valore economico complessivo risulti almeno pari a quello del CCNL indicato.
Le tutele nel subappalto
Il comma 5 dell’art. 11 estende le tutele anche ai lavoratori impiegati nel subappalto. La stazione appaltante deve garantire che i subappaltatori applichino le medesime tutele normative ed economiche previste per i lavoratori dell’appaltatore principale.
Si tratta di una previsione essenziale per evitare che il subappalto diventi un canale di compressione del costo del lavoro prevedendo in particolare che “Le stazioni appaltanti devono assicurare in tutti i casi le medesime tutele normative ed economiche previste per i lavoratori diretti dell’appaltatore principale“.
Implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
| Il nuovo quadro normativo impone: | |
| Per le stazioni appaltanti: | corretta individuazione del CCNL di settore e di zona; indicazione chiara nei documenti di gara; verifica dell’equivalenza delle tutele; controllo sull’esecuzione del contratto e sul subappalto. |
| Per gli operatori economici: | adeguamento dei costi del lavoro ai CCNL individuati; predisposizione della dichiarazione di equivalenza; coerenza tra CCNL applicato e attività svolta; garanzia delle tutele anche ai subappaltatori. |
Conclusioni
La disciplina delle tutele dei lavoratori negli appalti pubblici, come ridisegnata dal Codice dei contratti e dal D.Lgs. n. 209/2024, rappresenta un sistema avanzato di protezione del lavoro.
L’obbligo di applicare il CCNL di settore e di zona, la verifica dell’equivalenza delle tutele e l’estensione delle garanzie al subappalto costituiscono strumenti essenziali per assicurare condizioni di lavoro dignitose, prevenire fenomeni di dumping contrattuale e garantire una concorrenza leale tra operatori economici.
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