CIRCOLARE MONOGRAFICA
Per beneficiario del contributo dovrà essere presentata un’apposita domanda telematica entro il 31 dicembre 2026
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 5 OTTOBRE 2026
In data 22 settembre 2026, il Ministero per la disabilità ha pubblicato un Decreto che introduce delle misure di incentivo a sostegno dell’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità negli Enti del Terzo Settore.
Nel dettaglio, gli ETS possono richiedere un contributo per le assunzioni/trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto, nel periodo compreso tra la data di adozione del decreto e il 31 dicembre 2026.
Nel caso in cui il contratto di lavoro venga interrotto o cessi in data anteriore al 31 dicembre 2026, il contributo non verrà erogato.
Per beneficiario del contributo dovrà essere presentata un’apposita domanda telematica entro il 31 dicembre 2026. L’importo del beneficio è pari ad un massimo di: euro 12.000 una tantum, quale contributo per l’assunzione; euro 1.000 al mese, da riproporzionare per le frazioni di mese, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2026.
Il contributo non spetta per l’assunzione o il passaggio a tempo indeterminato di lavoratori per i quali sia già stato riconosciuto il contributo di cui all’art. 28, D.L. n. 48/2023 (convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023) anche se presso un diverso datore di lavoro.
Per la piena operatività, si dovrà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Premessa
Il D.L. n. 48/2023 ha previsto, tra le altre cose, l’istituzione dell’Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità (art. 28).
Il provvedimento in oggetto aveva previsto il definitivo superamento del reddito di cittadinanza, con l’istituzione dell’Assegno di Inclusione (una misura a carattere sociale) ed il Supporto per la Formazione ed il Lavoro (una misura di politica attiva del lavoro).
Con D.M. 27 giugno 2024, si è data attuazione alla misura denominata “Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità”, finalizzata a favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei giovani con disabilità attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo economico agli Enti del Terzo Settore e agli altri soggetti individuati dalla norma.
L’intervento ha previsto l’erogazione di un contributo per ogni persona con disabilità di età inferiore ai 35 anni assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi della Legge n. 68/1999, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità statutarie degli enti beneficiari.
Alla luce degli ottimi risultati conseguiti (a fronte di un impegno finanziario di circa 21 milioni di euro, sono state realizzate 975 assunzioni a tempo indeterminato di giovani con disabilità presso Enti del Terzo Settore e altri enti beneficiari, favorendo percorsi di occupazione stabile e di autonomia personale), il decisore politico ha destinato ulteriori 25 milioni di euro del “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” al finanziamento di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti del Terzo settore per il 2027.
Nell’analisi che segue, i tratti essenziali del decreto Min. Disabilità.
Incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli ETS per il 2027: importi e requisiti del datore di lavoro e del lavoratore
Il Decreto prevede che gli ETS possono richiedere un contributo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto, nel periodo compreso tra la data di adozione del decreto e il 31 dicembre 2026.
L’incentivo in commento è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro inizialmente instaurato a tempo determinato.
L’importo dell’incentivo è pari ad un massimo di:
- euro 12.000 una tantum, quale contributo per l’assunzione,
- euro 1.000 al mese, da riproporzionare per le frazioni di mese, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2026.
Per la piena operatività, si dovrà attendere la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
L’incentivo non spetta per l’assunzione o il passaggio a tempo indeterminato di lavoratori per i quali sia già stato riconosciuto il contributo di cui all’art. 28, D.L. n. 48/2023 (convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023) anche se presso un diverso datore di lavoro.
Nel caso di interruzione o cessazione del contratto di lavoro in data anteriore al 31 dicembre 2026, il contributo non è erogato.
Per aver diritto all’incentivo in commento, il datore di lavoro – ferme restando le disposizioni relative agli aiuti “de minimis”, ex Regolamento UE n. 2023/2831 – deve essere:
- in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- in regola con gli obblighi di cui all’art. 3, Legge 12 marzo 1999, n. 68, e, nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta del contributo:
a) non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 5, comma 3, Legge n. 68/1999;
b) non abbia rifiutato l’assunzione ai sensi dell’art. 9, Legge n. 68/1999;
c) non si sia trovato nelle condizioni sanzionate ai sensi dell’art. 15, Legge n. 68/1999;
- non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sia in regola con gli obblighi il cui rispetto è verificato ai sensi dell’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973.
Modalità di richiesta ed erogazione del contributo
Le domande devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 31 dicembre 2026 ed il richiedente deve attestare e dichiarare:
- i dati identificativi dell’ente richiedente il contributo;
- il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore del soggetto richiedente di cui alla lettera a);
- le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell’ente richiedente;
- il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
- l’indicazione del servizio competente per il collocamento mirato territorialmente competente in relazione alla sede di lavoro della persona assunta;
- ove ricorrenti, gli estremi della richiesta nominativa, del nulla osta, della convenzione o di altro atto o strumento previsto dalla Legge n. 68/1999, nell’ambito del quale è intervenuta l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato;
- l’attestazione dell’avvenuta comunicazione al servizio competente per il collocamento mirato;
- le dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto in commento;
- il rispetto del limite di importo complessivo di cui al Regolamento UE n. 2023/2831 relativo agli aiuti de minimis, se applicabile;
- gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l’accredito, che deve essere intestato all’ente richiedente;
- l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.
Il Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità valuta le domande presentate e pubblica l’elenco dei destinatari del contributo.
Il contributo complessivo è erogato in unica soluzione.
I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.
Riferimenti normativi:
- D.L. 4 maggio 2023 n. 48, art. 28 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- D.M. 27 giugno 2024
- D.M. 22 settembre 2026
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