COMMENTO- IMPRESE
DI GERARDO URTI | 9 OTTOBRE 2026
La disciplina attualmente applicabile al Fondo di garanzia per le PMI resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo ulteriori proroghe. Dal 2027 il Fondo è avviato verso un nuovo assetto, delineato dallo Schema di Decreto presentato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel luglio 2026. La principale novità riguarda i finanziamenti destinati alla liquidità: l’attuale copertura uniforme del 50% verrebbe sostituita da percentuali differenziate in funzione della classe di merito creditizio dell’impresa, comprese tra il 40% e il 70%. Per investimenti, Nuova Sabatini, start-up, PMI innovative, microcredito e operazioni di importo ridotto, lo Schema prevede invece la conferma della garanzia diretta all’80%. Il nuovo assetto dovrà essere recepito nel provvedimento definitivo destinato a disciplinare il Fondo dal 2027.
Premessa
Il 31 dicembre 2026, salvo eventuali ulteriori proroghe, termina il periodo di applicazione delle attuali regole del Fondo di garanzia per le PMI.
La disciplina vigente deriva dall’art. 15-bis del D.L. n. 145/2023, successivamente modificato dalla Legge n. 207/2024 e confermato fino alla fine del 2026 dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 200/2025.
In vista della scadenza dell’attuale disciplina, nel luglio 2026 il MIMIT ha presentato alle associazioni di categoria lo Schema del nuovo Decreto destinato a ridefinire il funzionamento del Fondo dal 2027. Il nuovo assetto rafforza il ruolo della classe di merito creditizio dell’impresa nel determinare l’intensità della garanzia, prevedendo coperture differenziate per le operazioni destinate alla liquidità.
È proprio questo il principale elemento di discontinuità rispetto alle regole applicabili nel 2026: l’attuale copertura uniforme del 50% verrebbe sostituita da percentuali crescenti in funzione della classe di rischio, mentre per le operazioni destinate agli investimenti e per alcune specifiche categorie di beneficiari lo Schema prevede una sostanziale continuità.
In sintesi
Fino al 31 dicembre 2026 il Fondo di garanzia per le PMI continuerà ad applicare l’attuale disciplina, con una copertura generalmente pari al 50% per le operazioni di liquidità e all’80% per quelle destinate agli investimenti. Per il 2027, lo Schema del nuovo Decreto presentato dal MIMIT nel luglio 2026 delinea un ritorno a percentuali differenziate per i finanziamenti destinati alla liquidità, determinate in funzione della classe di merito creditizio dell’impresa. Per le operazioni a fronte di investimenti e per alcune specifiche categorie è invece prevista una sostanziale continuità con le attuali percentuali di copertura.
Il confronto tra le regole applicabili fino alla fine del 2026 e il nuovo assetto delineato dallo Schema MIMIT può essere sintetizzato come segue:
| Operazione | Regole fino al 31.12.2026 | Schema MIMIT per il 2027 |
| Liquidità – fascia 1 | 50% | 40% |
| Liquidità – fascia 2 | 50% | 50% |
| Liquidità – fascia 3 | 50% | 60% |
| Liquidità – fascia 4 | 50% | 70% |
| Investimenti | 80% | 80% |
| Nuova Sabatini | 80% | 80% |
| Start-up | 80% | 80% |
| PMI innovative | 80% | 80% |
| Microcredito | 80% | 80% |
| Operazioni di importo ridotto | 80% | 80% |
| Investimenti nel capitale di rischio | 50% | 50% |
Le regole applicabili fino al 31 dicembre 2026
Secondo la disciplina attualmente vigente, l’importo massimo garantito per singolo beneficiario è pari a 5 milioni di euro e l’intervento del Fondo varia in funzione della classe di merito creditizio e della tipologia dell’operazione finanziaria.
In generale, le imprese appartenenti alla fascia 5, corrispondente al livello più elevato di rischio, sono escluse dall’accesso alla garanzia, salvo alcune specifiche operazioni e categorie previste dalla disciplina.
Per quanto riguarda le percentuali, fino alla fine del 2026 la garanzia è riconosciuta nella misura massima dell’80% per le operazioni di finanziamento a fronte di investimenti, per la Nuova Sabatini e per le operazioni a favore delle PMI innovative.
La copertura scende invece al 50% per le operazioni destinate alla liquidità e per quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.
È inoltre prevista una copertura dell’80% per start-up non utilmente valutabili sulla base del modello, start-up innovative, incubatori certificati, microcredito e operazioni di importo ridotto.
È proprio sulla copertura delle operazioni di liquidità che si concentra la principale modifica contenuta nello Schema MIMIT per il 2027.
Il nuovo assetto del Fondo delineato dallo Schema MIMIT
Lo Schema del nuovo Decreto presentato dal MIMIT nel luglio 2026 introduce una modifica significativa nel meccanismo di garanzia applicabile ai finanziamenti destinati alle esigenze di liquidità.
Al posto dell’attuale copertura uniforme del 50%, lo Schema prevede un sistema nel quale la percentuale di garanzia è differenziata in funzione della classe di merito creditizio dell’impresa.
In particolare, la garanzia diretta è prevista nella misura del:
- 40% per la fascia 1;
- 50% per la fascia 2;
- 60% per la fascia 3;
- 70% per la fascia 4.
Per la fascia 4, la copertura prevista in caso di riassicurazione è invece pari al 64%.
Il passaggio al nuovo sistema modificherebbe quindi la logica applicata nel 2026 alle operazioni di liquidità: non più una percentuale uniforme per tutte le fasce ammesse, ma una copertura crescente al crescere della classe di rischio.
Investimenti: confermata nello Schema la copertura all’80%
Il nuovo assetto delineato dal MIMIT presenta invece elementi di continuità per le operazioni destinate agli investimenti e per alcune specifiche categorie di finanziamenti.
Lo Schema prevede la conferma della garanzia diretta all’80% per le operazioni finanziarie a fronte di investimenti, per i finanziamenti Nuova Sabatini, per le operazioni a favore di start-up e PMI innovative, per il microcredito e per le operazioni finanziarie di importo ridotto.
Per queste ultime, lo Schema conferma il limite fino a 40.000 euro per singolo beneficiario, elevabile fino a 100.000 euro per le richieste presentate tramite Confidi. Per la riassicurazione, invece, la copertura prevista scenderebbe al 64%.
Lo Schema prevede inoltre la conferma al 50% della copertura per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio.
Gli effetti per le imprese che chiedono liquidità
Il passaggio al sistema delineato dallo Schema MIMIT produrrebbe effetti differenti in funzione della classe di merito creditizio attribuita all’impresa. Rispetto all’attuale copertura uniforme del 50%, per un’impresa in fascia 1 la garanzia scenderebbe al 40%, rimarrebbe invariata per la fascia 2 e salirebbe rispettivamente al 60% e al 70% per le fasce 3 e 4.
Il nuovo assetto rafforzerebbe quindi il collegamento tra rischio dell’impresa e intensità della garanzia pubblica, riconoscendo una copertura maggiore alle imprese collocate nelle fasce di rischio più elevate tra quelle ammesse.
Per imprese e professionisti diventerebbe di conseguenza ancora più importante conoscere la classe di merito creditizio attribuita sulla base del modello di valutazione del Fondo, poiché questa inciderebbe direttamente sulla percentuale di copertura riconosciuta alle nuove operazioni di liquidità.
Il passaggio verso il nuovo regime dal 2027
Le nuove percentuali illustrate derivano dallo Schema di Decreto presentato dal MIMIT nel luglio 2026, che delinea il nuovo assetto del Fondo a partire dal 2027. Il quadro è quindi già definito nei suoi elementi principali, ma dovrà essere recepito nel provvedimento definitivo destinato a disciplinare il funzionamento del Fondo dal prossimo anno.
Fino all’adozione del Decreto resta pertanto necessario distinguere tra le regole attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2026 e quelle contenute nello Schema MIMIT per il 2027. Per imprese e professionisti sarà importante seguire l’adozione del provvedimento definitivo, anche per verificare eventuali modifiche rispetto all’impostazione oggi delineata.
Conclusioni
Lo Schema di riforma presentato dal MIMIT nel luglio 2026 delinea un nuovo assetto del Fondo di garanzia per le PMI a partire dal 2027, con un cambiamento particolarmente rilevante per i finanziamenti destinati alla liquidità.
Il passaggio dall’attuale copertura uniforme del 50% a percentuali comprese tra il 40% e il 70%, differenziate in funzione della classe di merito creditizio, rafforzerebbe il collegamento tra rischio dell’impresa e intensità della garanzia pubblica. Per investimenti e alcune specifiche categorie di operazioni, lo Schema prevede invece una sostanziale continuità con l’attuale copertura all’80%.
L’attenzione si sposta ora sull’adozione del provvedimento definitivo, che dovrà tradurre lo Schema MIMIT nella disciplina applicabile dal 2027. Per imprese e professionisti sarà quindi importante seguirne l’approvazione e verificare le condizioni definitive, soprattutto con riferimento alla classe di merito creditizio e alla conseguente percentuale di garanzia applicabile alle operazioni di liquidità.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 405;
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, conv., con mod., dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, art. 14;
- D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, conv., con mod., dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 15-bis;
- MIMIT, Schema di riforma, luglio 2026.
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