3° Contenuto: Imprese artigiane edili: limiti dimensionali e impiantisti

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 12 OTTOBRE 2026

Con il Messaggio n. 3145/2026 l’INPS conferma il limite dimensionale edile (CA 5G) per gli artigiani con CSC da 4.13.02 a 4.13.08. Gli impiantisti non prevalentemente edili possono ottenere il CA 5C con una dichiarazione dal 23 ottobre.

Limiti dimensionali dell’impresa artigiana edile

Con il Messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026 l’INPS è intervenuto sui limiti dimensionali delle imprese artigiane dell’edilizia, sull’attribuzione del codice di autorizzazione “5G” e sull’iscrizione di più matricole in capo al medesimo datore di lavoro artigiano.

Il punto di partenza è l’articolo 4 (C) della Legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro sull’artigianato), che fissa il numero massimo di dipendenti che un’impresa artigiana può occupare, soglia oltre la quale l’impresa perde la natura artigiana e deve essere classificata nel settore Industria.

Per le imprese di costruzioni edili la regola è contenuta nella lettera e) del primo comma :

  • limite massimo di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti;
  • limite elevabile a 14 dipendenti, a condizione che i lavoratori aggiuntivi siano apprendisti.

Ai fini del calcolo, l’Istituto riconduce al settore edile non solo le imprese che realizzano costruzioni in senso stretto, ma anche quelle che esercitano attività affini all’edilizia e alla sua finitura.
Nell’attività di costruzione edile rientrano quindi anche le lavorazioni di completamento e di rifinitura delle costruzioni, secondo quanto già indicato al paragrafo 2 della Circolare n. 264 del 24 dicembre 1997.

Il codice di autorizzazione 5G per i CSC da 4.13.02 a 4.13.08

Da questa impostazione discende la prima indicazione operativa. Alle imprese artigiane del comparto edile si applica il limite della lettera e) dell’articolo 4 , contraddistinto dal codice di autorizzazione “5G”, e non quello della lettera a) della stessa norma, contraddistinto dal codice di autorizzazione “5C”.

Il codice di autorizzazione “5G” deve essere attribuito anche alle imprese classificate con i CSC da 4.13.02 a 4.13.08. Il suo significato è: “Impresa di costruzione edile con limite di 10 dipendenti, di cui non più di 5 apprendisti, limite elevabile a 14 dipendenti, qualora le unità lavorative aggiuntive siano apprendisti”.

Imprese impiantistiche: quando si applica il limite ordinario

La regola generale incontra un’eccezione per le imprese impiantistiche. Le imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08, contraddistinte dal codice di autorizzazione “5G”, che non svolgono attività di installazione di impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici rientrano nella previsione della lettera a) dell’articolo 4 della Legge n. 443/1985.

Il fondamento viene rintracciato nella Risposta a interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in tema di iscrizione alla Cassa Edile.

Il Ministero distingue due situazioni; la prima è quella delle imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile le quali devono sia richiedere il DURC di congruità per i lavori edili realizzati nel cantiere, sia iscriversi a una Cassa Edile/Edilcassa, la seconda riguarda le imprese che in concreto svolgono prevalentemente un’attività diversa da quella edile e sono tenute soltanto a richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eventualmente eseguiti nel cantiere, senza obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa.

Per l’INPS ne consegue che le imprese impiantistiche non obbligate all’iscrizione alla Cassa Edile non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.

AspettoCodice di autorizzazione “5G”Codice di autorizzazione “4X” + “5C”
Imprese interessateImprese artigiane dell’edilizia, compresi i CSC da 4.13.02 a 4.13.08Imprese con CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 che non installano impianti in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici
Limite dimensionaleArt. 4, primo comma , lett. e), Legge n. 443/1985: 10 dipendenti (max 5 apprendisti), elevabile a 14 se le unità aggiuntive sono apprendistiArt. 4, primo comma , lett. a), Legge n. 443/1985
Iscrizione alla Cassa EdileObbligatoria per chi svolge prevalentemente attività edileNon obbligatoria; resta l’obbligo del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati in cantiere
Come si ottieneAttribuzione ordinaria (e in assenza di dichiarazione)Dichiarazione di responsabilità: Smart Task dal 23 ottobre 2026 o questionario di iscrizione

Dichiarazione di responsabilità: lo Smart Task dal 23 ottobre 2026

I datori di lavoro che esercitano un’attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici e già titolari di una matricola con codice di autorizzazione“5G” possono chiedere l’applicazione del limite ordinario.

A partire dal 23 ottobre 2026 è possibile trasmettere una dichiarazione di responsabilità sulle caratteristiche dell’attività esercitata, tramite la sezione “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente o lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”, con decorrenza della variazione dal 1° luglio 2026 o da data successiva dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione.

A seguito della dichiarazione, alla matricola viene attribuito il codice di autorizzazione“4X”, che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”. L’attribuzione del codice di autorizzazione“4X” consente a sua volta quella del codice di autorizzazione“5C”, che comporta l’applicazione del limite dimensionale della lettera a) dell’articolo 4.

Al Messaggio è allegato un modello di dichiarazione che il titolare o legale rappresentante sottoscrive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando che l’installazione di impianti riferita alla matricola non è svolta in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici e si chiede l’attribuzione del codice di autorizzazione“5C”, indicandone la decorrenza.

Nuove iscrizioni: questionario e intervento della Sede

Per le nuove iscrizioni il percorso dipende dalla modalità con cui la posizione viene aperta:

  • iscrizione automatizzata: il questionario relativo alle attività economiche che conducono ai CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità; sottoscrivendola, alla posizione vengono attribuiti i codici di autorizzazione“4X” e “5C”;
  • inquadramento automatizzato rifiutato dal datore di lavoro o iscrizione effettuata dalla Struttura territoriale: i codici di autorizzazione“4X” e “5C” possono essere attribuiti insieme al provvedimento di iscrizione solo se è presente la dichiarazione conforme all’allegato del messaggio.

In assenza della dichiarazione, l’operatore di Sede assegna il codice di autorizzazione“5G”. Per ottenere il passaggio ai codici di autorizzazione“4X” e “5C” è onere del datore di lavoro trasmettere lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, indicando come decorrenza la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, cioè la data di inizio attività o una successiva.

Più matricole e attività plurime: il computo dei dipendenti

L’ultima parte del Messaggio riguarda le imprese che esercitano attività plurime. Quando l’apertura di più matricole avviene nel rispetto delle disposizioni dell’Istituto (Circolari n. 172/2010 , n. 80/2014 e n. 65/2015 ), l’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto, in presenza dei requisiti, solo alla matricola riferita all’attività esercitata in modo personale e professionale dal titolare o dalla maggioranza dei soci.

L’eventuale ulteriore matricola va classificata nel settore Industria o Terziario, in base all’attività effettivamente svolta.

Infine, in presenza di più matricole riferite allo stesso codice fiscale, per il calcolo del limite dimensionale previsto dall’articolo 4 della Legge n. 443/1985 si considerano solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.

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