L’OPINIONE – TRIBUTI LOCALI
DI ANDREA BONGI | 14 OTTOBRE 2026
L’orientamento prevalente della giustizia tributaria esclude l’autonoma imposizione degli impianti fotovoltaici posizionati sul tetto dei capannoni strumentali nel caso in cui l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo. Decisiva la natura pertinenziale e l’assenza di autonomia funzionale e reddituale. La disciplina degli imbullonati (Legge di Stabilità 2016) delimita il presupposto impositivo dell’imposta municipale che ha consentito ai giudici di arrivare a tali decisioni pro contribuenti.
Impianti fotovoltaici sui tetti dei capannoni industriali
Gli impianti fotovoltaici installati sui tetti dei capannoni industriali, quando sono destinati prevalentemente all’autoconsumo aziendale e non possiedono un’autonoma rilevanza catastale, non sono soggetti a una distinta imposizione IMU in aggiunta a quella dell’immobile sul quale sono installati.
Il valore dell’impianto fotovoltaico, inoltre, non concorre alla determinazione della rendita del fabbricato quando i pannelli e le altre componenti costituiscono attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo.
È questo l’orientamento prevalente che emerge dalla lettura di alcune recenti sentenze della giurisprudenza tributaria, anche di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulle pretese impositive avanzate dai Comuni nei confronti delle imprese che hanno installato impianti di produzione di energia elettrica sulle coperture dei propri stabilimenti produttivi.
Il riferimento è, in particolare, all’ordinanza n. 18066 del 5 giugno 2026 della Corte di Cassazione, e alle sentenze n. 1397/2026 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2578/2026 e della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana n. 107/2026 .
Si tratta di tre distinte sentenze che convergono verso un unico punto: la sola installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di un fabbricato ad uso industriale non determina, di per sé, la nascita di una nuova unità immobiliare imponibile dotata di autonoma rendita.
Il collegamento tra Catasto e IMU
La questione principale riguarda dunque la relazione tra il presupposto dell’imposta municipale propria e la disciplina catastale degli immobili produttivi.
Ai sensi dell’art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019, l’IMU colpisce il possesso degli immobili individuati dalla normativa. Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile è ordinariamente determinata sulla base della rendita catastale, rivalutata e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge.
Ne deriva che, per poter richiedere un’autonoma imposizione su un impianto fotovoltaico, non è sufficiente dimostrare la sua esistenza materiale o la capacità di produrre energia elettrica. Occorre verificare se l’installazione costituisca una distinta unità immobiliare, dotata dei requisiti di autonomia funzionale e reddituale necessari per il censimento catastale.
Questi aspetti diventano fondamentali per gli impianti che risultano collocati sui tetti di capannoni già regolarmente accatastati. Per essi l’impianto fotovoltaico può rappresentare infatti una componente aggiuntiva al servizio dell’attività economica svolta sugli stessi, senza per questo, dar luogo a un ulteriore accatastamento immobiliare o all’incremento della rendita del fabbricato.
L’assenza di autonoma rendita, tuttavia, deve dipendere dall’effettiva mancanza dei requisiti per il separato accatastamento. Non sarebbe sufficiente, invece, la semplice omissione di un accatastamento che risultasse invece obbligatorio.
Su questi specifici aspetti si è pronunciata in maniera chiara la CGT secondo grado Lombardia nella richiamata sentenza n. 2578/2026 nella quale, nella parte motiva, si legge: “Anche nel caso di impianti su immobili strumentali (capannoni come nel caso di specie), gli impianti integrati in falda e destinati all’autoconsumo aziendale non rilevano ai fini del calcolo dell’IMU; invece se l’impianto è di grandi dimensioni (es. a terra o di notevole potenza) e produce energia per la vendita, potrebbe richiedere un accatastamento autonomo nella categoria D e generare un aumento della base imponibile”.
Per rafforzare ulteriormente la propria decisione i giudici della regionale lombarda richiamano espressamente sia la circolare delle Entrate n. 27 del 13 giugno 2016 nella quale si afferma che “con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate sugli edifici e sulle aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili” e la sentenza n. 162/2023 della CGT primo grado di Bergamo, nella quale si specifica che: “ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, ai fini dell’IMU si intende per fabbricato l’unità immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano; nel caso di specie, deve solo essere considerato che, l’impianto fotovoltaico in esame è posto in copertura (sul tetto) del fabbricato principale, senza alcun autonomo accesso, essendo posto all’interno dello stesso fabbricato un semplice inverter per il controllo e la gestione dell’energia elettrica”.
La disciplina dei c.d. “imbullonati”
Il riferimento normativo fondamentale, che avalla l’orientamento dei giudici tributari, è rappresentato dall’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015, che ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, i criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.
Su tale normativa si è soffermata la CGT secondo grado della Toscana con la richiama sentenza n. 107/2026 affermando che: “la Legge di Stabilità 2016 ha definito nuovi criteri per determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. A tal fine è stato chiarito che essa va effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, ma escludendo dalla stessa stima diretta (e dunque dal rilievo catastale, prima, ed impositivo, poi) macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Sulla scorta di tali argomentazioni anche i giudici della regionale toscana hanno ritenuto, al pari dei colleghi lombardi, che a fronte di un immobile industriale già accatastato, quando i pannelli fotovoltaici installati sono funzionali alla produzione di energia in funzione del processo produttivo e non all’immissione in rete elettrica nazionale, essi non costituiscono un’unità immobiliare indipendente da censire in Catasto con attribuzione di una rendita autonoma e, come tali, essere poi assoggettati ad IMU.
Dello stesso avviso ance la Suprema Corte che nella richiamata ordinanza n. 18066 del 5 giugno 2026 specifica come, grazie alle novità normative della Legge n. 208/2015, ciò che rileva ai fini del non assoggettamento a IMU dell’impianto fotovoltaico è “il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo” da cui promana l’irrilevanza catastale della componente impiantistica, risultando “inidonea ad apportare all’immobile a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale”.
Riferimenti normativi:
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738 e ss.;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21;
- Agenzia delle Entrate, circolare 13 giugno 2016, n. 27/E;
- Cass., sez. trib., ord. 5 giugno 2026, n. 18066;
- Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – Lombardia 24 giugno 2026, n. 2578/2026 ;
- Corte di Giustizia tributaria di secondo grado – Toscana 27 gennaio 2026, n. 107/2026 .
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