L’OPINIONE – IMPOSIZIONE FISCALE
DI MASSIMO BRAGHIN | 14 OTTOBRE 2026
Con la Risposta n. 179/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la pensione INPS maturata con lavoro dipendente privato e percepita da un residente in Cina è imponibile soltanto in Italia, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni.
Pensioni INPS: la Convenzione attribuisce la tassazione all’Italia
La risposta parte dalla normativa interna. L’articolo 3 del TUIR limita il reddito imponibile dei non residenti a quello prodotto in Italia, mentre l’articolo 23, comma 2, lettera a), considera prodotte nel territorio dello Stato le pensioni corrisposte dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti (l’INPS è un soggetto residente). Il passaggio successivo è il coordinamento con il Trattato, che per effetto dell’articolo 169 del TUIR e dell’articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973 prevale sulle disposizioni interne.
L’articolo 18, paragrafo 1, della Convenzione segue l’impostazione del Modello OCSE e riserva allo Stato di residenza la tassazione delle pensioni pagate in relazione a un cessato impiego. Il paragrafo 2 introduce però un’eccezione per le pensioni e i pagamenti analoghi corrisposti nell’ambito di un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente, per i quali la tassazione spetta esclusivamente allo Stato della fonte. Resta fuori l’articolo 19, paragrafo 2, riservato alle pensioni pagate dallo Stato o dagli enti locali per servizi resi alla pubblica amministrazione, dato che l’istante non ha mai lavorato alle dipendenze di enti pubblici.
Il nodo del “sistema previdenziale pubblico”
Poiché il Trattato non definisce cosa sia un sistema previdenziale pubblico, viene ricostruito il concetto attraverso la relazione della 3ª Commissione del Senato sul disegno di legge di ratifica, secondo cui vi rientrano sia le pensioni erogate in base alla legislazione sociale a fronte di contributi obbligatori, sia le prestazioni garantite dallo Stato per finalità solidaristiche, come quelle di invalidità. Per il significato di previdenza sociale viene richiamata la Circolare n. 41/E del 2003, che vi include le remunerazioni legate a contributi obbligatori per legge, escludendo soltanto le prestazioni alimentate da contribuzione volontaria. La pensione INPS da lavoro dipendente privato rientra pienamente in questo perimetro.
Proprio quell’esclusione apre un tema che la Risposta non affronta, perché estraneo al caso esaminato. Le posizioni con periodi di versamenti volontari, frequenti in chi ha interrotto l’attività prima di maturare il diritto, potrebbero ricadere almeno in parte nel paragrafo 1, con un trattamento differenziato all’interno dello stesso assegno e una gestione delle ritenute tutt’altro che semplice.
Pensione privata e previdenza pubblica: la distinzione decisiva
L’istante ha sovrapposto la natura del rapporto di lavoro, effettivamente privato, a quella del regime da cui deriva la pensione, che resta pubblico e obbligatorio. Si tratta di una confusione comprensibile, perché molti trattati stipulati dall’Italia riservano allo Stato di residenza le pensioni private senza distinguere chi le eroga, e da lì nasce la tentazione di considerare quella regola valida ovunque. Il caso cinese dimostra che ogni Convenzione va letta per ciò che effettivamente prevede, senza affidarsi a schemi generali.
Non contenendo la Convenzione una definizione di sistema previdenziale pubblico, l’Agenzia l’ha ricavata dalla relazione parlamentare di ratifica e dalla Circolare n. 41/E del 2003, legando la nozione alla contribuzione obbligatoria. Se la Cina dovesse comunque tassare quel reddito, la doppia imposizione andrebbe eliminata con i meccanismi previsti dal Trattato.
Cosa valutare prima di trasferirsi in Cina
Chi si avvicina alla pensione e sta valutando un trasferimento in Cina deve quindi sapere che il cambio di residenza non modifica la tassazione dell’assegno INPS, sul quale continueranno ad applicarsi le ritenute italiane. Prima di qualsiasi valutazione è utile esaminare l’estratto contributivo, così da individuare eventuali periodi di contribuzione volontaria, e mettere in conto che le ragioni per un trasferimento, se ci sono, andranno cercate su altri fronti.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 1° ottobre 2026, n. 179
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