COMMENTO – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 14 OTTOBRE 2026
Il documento pubblicato dall’INPS, Messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, ha come finalità quello di spiegare, ai soggetti interessati, come uniformare la gestione delle domande di pensione dei lavoratori autonomi quando ci sono contributi omessi e poi regolarizzati stabilendo, contestualmente, quando la decorrenza deve slittare e quando invece rimane invariata, evitando interpretazioni difformi nelle sedi territoriali.
Premessa
L’INPS con il Messaggio n. 3113 del 2 ottobre 2026, chiarisce gli effetti delle regolarizzazioni contributive sulla decorrenza delle pensioni dei lavoratori autonomi; i tecnici dell’Istituto previdenziale forniscono, inoltre, chiarimenti su rateizzazioni, coltivatori diretti, contribuzione a saldo, supplementi e istanza di riesame.
Se i contributi pregressi omessi sono necessari per maturare il diritto alla pensione anticipata o al trattamento pensionistico di invalidità e vengono versati dopo la domanda, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo alla regolarizzazione. Nessuno slittamento, invece, quando i contributi non sono determinanti per il diritto o quando si tratta di contribuzione corrente, con scadenza successiva alla domanda, versata nei termini.
Occorre infatti, preliminarmente ricordare che l’INPS, con la Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, sottolinea un principio consolidato: quando un contributo viene versato in ritardo, esso si colloca temporalmente nel periodo cui si riferisce, producendo effetti giuridici e patrimoniali come se fosse stato versato regolarmente. Tuttavia, questo principio non basta da solo a definire la decorrenza della pensione, perché la decorrenza dipende anche dal momento in cui il diritto risulta perfezionato.
La citata Circolare dell’INPS chiarisce quindi che, per alcune prestazioni, in particolare la pensione anticipata, la legge richiede che tutti i requisiti siano già presenti al momento della domanda. Se alla data della domanda mancano contributi determinanti e questi vengono versati solo dopo, la domanda non può essere accolta: la pensione potrà decorrere solo dal mese successivo alla regolarizzazione, previa nuova valutazione del diritto.
Relativamente alle altre prestazioni come la pensione di vecchiaia o i trattamenti di invalidità e inabilità, evidenzia la Circolare dell’INPS, la normativa è più flessibile: se i requisiti vengono perfezionati prima della definizione della domanda, anche se non erano presenti al momento della presentazione, la decorrenza può seguire le regole ordinarie.
In questi casi, la regolarizzazione tardiva non comporta automaticamente uno slittamento della decorrenza, purché avvenga in tempo utile.
In sostanza l’INPS con la citata Circolare non introduce nuove regole, ma riordina e chiarisce l’applicazione delle norme esistenti, distinguendo con precisione le diverse tipologie di pensione e i diversi effetti che la regolarizzazione dei contributi può avere.
Lo slittamento della decorrenza
Con il Messaggio in commento INPS evidenzia che la regola dello slittamento della decorrenza si applica ai lavoratori autonomi che presentano domanda di pensione anticipata o di trattamento pensionistico di invalidità che, alla data della domanda di pensione, non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti e che regolarizzano successivamente alla data della domanda tali periodi, determinanti per il diritto alla pensione, entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria.
Ai fini dell’applicazione della citata regola è irrilevante che l’assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale.
Ciò che rileva è che, alla data della domanda di pensione, risultino non versati alle scadenze previste, i contributi relativi ai periodi pregressi alla domanda di pensione, i quali, al termine dell’attività preliminare di sistemazione del conto assicurativo, risultino necessari per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico richiesto.
La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione – amministrativa o tramite l’Agente della riscossione – e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico.
In tali casi, poiché il requisito contributivo non risulta perfezionato al momento della domanda, quest’ultima deve essere respinta; su istanza di riesame dell’interessato, la decorrenza del trattamento deve essere fissata al primo giorno del mese successivo al pagamento della regolarizzazione contributiva che consente l’accredito dei contributi necessari per il diritto alla pensione.
Se, invece, l’interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda di pensione, non si deve procedere al rigetto della medesima.
Fattispecie a cui non si applica lo slittamento della decorrenza della pensione
Evidenzia il Messaggio dell’INPS che il criterio di slittamento della decorrenza previsto, con riferimento alle pensioni anticipate e ai trattamenti pensionistici di invalidità dei lavoratori autonomi, non si applica nei casi di seguito illustrati.
a) Contribuzione non determinante per il diritto a pensione. La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in argomento non si applica nei casi in cui la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
In tale situazione, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione.
b) Contribuzione “corrente” e specificazioni relative ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri (CD/CM). La regola dello slittamento della decorrenza della pensione in trattazione non si applica nei casi in cui, alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non è ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda.
In tali ipotesi, la domanda di pensione non deve essere respinta, ma tenuta in evidenza. Il versamento effettuato successivamente alla domanda di pensione, purché eseguito entro la scadenza prevista dalla legge, non comporta lo slittamento della decorrenza della pensione.
c) Contribuzione ancora da verificare ai fini del saldo. La regola dello slittamento della decorrenza della pensione non si applica neanche alle fattispecie disciplinate dal Messaggio operativo n. 18904 del 19 novembre 2012, lettera B), ossia nel caso in cui al momento della domanda di pensione non siano ancora conosciuti i redditi dell’anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione.
d) Supplementi di pensione. In caso di domanda di supplemento di pensione, la presenza di omissioni contributive regolarizzate dopo la presentazione della domanda di pensione non comporta il rigetto dell’istanza. Il supplemento deve essere liquidato sulla base della contribuzione regolarmente versata; una volta sanate le omissioni contributive, l’interessato può chiedere la ricostituzione del supplemento. Il maggiore importo decorre dalla decorrenza originaria del supplemento, nel rispetto dei termini prescrizionali.
e) Pensione di vecchiaia e pensione ai superstiti. Nel caso in cui il lavoratore autonomo decede senza avere regolarizzato i contributi pregressi determinanti per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico richiesto, tale diritto non può più perfezionarsi in capo al medesimo.
f) Regolarizzazione contributiva intervenuta oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria. Se la regolarizzazione contributiva interviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria è necessario presentare una nuova domanda di pensione. In tale caso, la decorrenza del trattamento è ancorata alla nuova domanda, ferma restando la verifica degli ulteriori requisiti di legge.
Data della regolarizzazione contributiva e modalità di liquidazione
L’INPS ricorda, infine, che per “data di regolarizzazione contributiva” deve intendersi la data in cui è stato effettuato il versamento contributivo determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione.
Una volta effettuato il versamento dei contributi determinanti per la maturazione del diritto alla pensione, l’interessato, a cui la domanda di pensione è stata precedentemente respinta per mancanza del requisito contributivo, può ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico mediante presentazione di un’istanza di riesame.
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