1° Contenuto riservato: L’inserimento delle vacancies con benefici contributivi in SIISL

CIRCOLARE MONOGRAFICA – POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Le novità in tema di pubblicazioni delle opportunità di lavoro incentivate

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 14 OTTOBRE 2026

In data 5 ottobre 2026, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha firmato il D.M. n. 134/2026 , concernente le nuove modalità di utilizzo della piattaforma SIISL.

Di particolare rilievo, le novità in tema di pubblicazioni delle opportunità di lavoro incentivate.

Infatti, a decorrere dal 1° dicembre 2026, tutte le vacancies che producono benefici contributivi dovranno essere inserite preventivamente nella piattaforma SIISL.

Il decreto è, attualmente, alla registrazione della Corte dei Conti: successivamente verrà pubblicato nella sez. “pubblicità legale” del sito MLPS.

Premessa

Gli incentivi occupazionali prevedono il rispetto di disposizioni stringenti, declinate nelle norme stesse che disciplinano i medesimi sgravi contributivi ed in due disposizioni “trasversali” che si applicano a tutti gli incentivi:

  1. il rispetto di quanto declinato nell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
  2. il rispetto di quanto previsto nell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006.

Il D.M. 5 ottobre 2026, n. 134 introduce un nuovo adempimento: a decorrere dal 1° dicembre 2026, la fruizione dell’agevolazione contributiva sarà legittima solo se l’azienda avrà preventivamente caricato la vacancies nella piattaforma SIISL.

Inoltre, solo gli incentivi occupazionali previsti nel D.L. n. 62/2026 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 112/2026, prevedono un’ulteriore disposizione: il rispetto del TEC (trattamento economico complessivo).

Com’è noto, per il 2026 sono stati istituiti:

La legittima fruizione dei benefici in commento è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5, D.L. n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
L’art. 7, comma 4-bis, Legge n. 112/2026 ha precisato che il trattamento economico complessivo è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro c.d. leader, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Nell’analisi che segue, un veloce dettaglio dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, prima di analizzare il nuovo adempimento definito con il Decreto MLPS de quo.

I principi dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015

L’art. 31 , rubricato “Principi generali di fruizione degli incentivi” recita al comma 1:

“Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: 

a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

La norma punta a tutelare:
– lavoratori licenziati per GMO, ex art. 15, Legge n. 264/1949;
– lavoratori oggetto di passaggio societario, ex art. 47, comma 6, Legge n. 428/1990;
– lavoratori assunti con contratto a termine, verso l’assunzione a tempo indeterminato, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015;
– lavoratori assunti con contratto a termine stagionale, ex art. 24, D.Lgs. n. 81/2015.

b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel  caso  in cui, prima dell’utilizzo  di  un  lavoratore  mediante  contratto  di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di  precedenza  per essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

A mente dell’art. 2359 del cod. civ., si considerano “società controllate” e “società collegate”:
– le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
– le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; ai fini dell’applicazione dei punti n. 1) e n. 2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
– le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole (quando, cioè, nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati).

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediamente  occupata,  il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di  riferimento  con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla  nozione di  “impresa  unica”  di  cui  all’articolo  2,  paragrafo   2,   del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di  riferimento sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  riferimento  abbiano abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimissioni  volontarie, invalidità, pensionamento per  raggiunti  limiti  d’età,  riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

I commi 2 e 3 dell’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 recitano “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e  della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1,  lettere a) e b), del D.Lgs. n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori   ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.

Le disposizioni dell’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006

La Legge finanziaria 2007 ha previsto che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso da parte dei datori di lavoro del:

  • DURC positivo,
  • all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
  • al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

I benefici normativi si identificano in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale (quindi, agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro).

I benefici contributivi sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sotto contribuzione” che caratterizzano, con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge:

  • interi settori (agricoltura, navigazione marittima ecc.),
  • territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.),
  • specifiche tipologie contrattuali (apprendistato).

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024, ha introdotto il comma 1175-bis all’art. 1, Legge n. 296/2006, con il quale si riconosce il diritto alla fruizione degli incentivi occupazionali anche a chi ha regolarizzato:
– la posizione contributiva ed assicurativa,
– ogni violazione accertate in materia di lavoro e sicurezza,
– entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle precise indicazioni legislative (l’ottemperanza alle disposizioni ed il pagamento di quanto dovuto, non bloccano la fruizione dei benefici).
Inoltre, nel caso di violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Le ultime novità del Decreto MLPS 22 giugno 2026

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2026, n. 156 è stato pubblicato il Decreto MLPS 22 giugno 2026, recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Tale provvedimento individua le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese quelle afferenti alla tutela delle condizioni di lavoro nonché alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono causa ostativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.

L’adozione del provvedimento dà attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (come modificato dall’art. 29, D.L. n. 19/2024), il quale ha demandato al Ministero del Lavoro l’individuazione delle violazioni che, ove definitivamente accertate, precludono al datore di lavoro l’accesso alle agevolazioni normative e contributive previste dall’ordinamento.

Ai fini della perdita dei benefici, il Decreto MLPS 22 giugno 2026 ha precisato che le violazioni assumono rilevanza esclusivamente qualora siano accertate con provvedimenti divenuti definitivi, quali sentenze passate in giudicato ovvero ordinanze-ingiunzione adottate ai sensi dell’art. 18 , Legge n. 689/1981.

Non costituiscono, viceversa, causa ostativa alla fruizione delle agevolazioni le violazioni per le quali il procedimento penale si sia estinto:

  • a seguito dell’adempimento della prescrizione obbligatoria prevista dagli artt. 20 e ss ., D.Lgs. n. 758/1994, nonché dall’art. 15, D.Lgs. n. 124/2004;

ovvero

  • mediante oblazione, ex artt. 162 e 162-bis del Codice penale.

Nell’Allegato A al Decreto Ministeriale, sono individua le disposizioni la cui violazione determina la perdita dei benefici normativi e contributivi, indicando, per ciascuna fattispecie, il corrispondente periodo di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni, graduato in misura proporzionale alla gravità dell’illecito definitivamente accertato.

ViolazioneNormaPeriodo di non regolarità
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoroArticolo 437 c.p.24 mesi
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroArticolo 589, comma 2, c.p.24 mesi
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoroArticolo 603-bis c.p.24 mesi
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroArticolo 590, comma 3, c.p.18 mesi
Violazioni di specifiche disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1) Omessa valutazione di tutti i rischi con elaborazione del DVR
2) Omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
3) Omessa valutazione dei rischi nelle aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende con fabbricazione o deposito di esplosivi, strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e altre attività individuate dalla legge
4) Mancata adozione delle misure di emergenza, primo soccorso e gestione delle emergenze; omessa cooperazione prevista nei casi indicati dalla legge
5) Omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi
6) Omessa informazione ai lavoratori; omessa formazione e addestramento; omessa designazione degli addetti antincendio e primo soccorso; violazione degli obblighi informativi previsti
7) Omessa nomina del medico competente nei casi previsti; mancata fornitura dei DPI; mancata richiesta dell’osservanza delle norme ai lavoratori; omessa cooperazione e coordinamento negli appalti; mancata convocazione della riunione periodica; ulteriori obblighi previsti dalla lettera d)
8) Accesso e lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati senza le condizioni di sicurezza richieste
9) Mancato rispetto degli obblighi generali relativi ai luoghi di lavoro; lavori in locali sotterranei o semi-sotterranei fuori dai casi consentiti
10) Mancata comunicazione all’organo di vigilanza dei dati relativi ai luoghi di lavoro
11) Omessa valutazione dei rischi elettrici
12) Messa a disposizione di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza; violazione di obblighi su attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 2
13) Violazione di obblighi specifici relativi ad attrezzature, DPI e impianti elettrici indicati dall’art. 87, comma 3
14) Omessa redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
15) Violazione degli obblighi principali in materia di cantieri, lavori in quota, scavi, ponteggi, demolizioni e opere provvisionali indicati dall’art. 159, comma 2, lett. a)
16) Violazione degli ulteriori obblighi tecnici in materia di cantieri indicati dall’art. 159, comma 2, lett. b)
17) Violazione degli obblighi relativi alla segnaletica di salute e sicurezza
18) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e istruzioni sulla segnaletica
19) Violazione degli obblighi sulla movimentazione manuale dei carichi
20) Violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi
21) Violazione degli obblighi relativi ai videoterminali indicati dall’art. 178, comma 1, lett. a)
22) Violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria e all’informazione/formazione per videoterminalisti
23) Violazione degli obblighi di valutazione dei rischi da agenti fisici
24) Violazione degli obblighi specifici di misurazione/programmazione relativi a rumore, vibrazioni e campi elettromagnetici
25) Omessa o carente valutazione dei rischi da agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto
26) Mancata indicazione delle misure preventive e protettive nella valutazione del rischio chimico
27) Violazione degli obblighi sostanziali in materia di agenti chimici, cancerogeni/mutageni/tossici per la riproduzione e amianto indicati dall’art. 262, comma 2, lett. a)
28) Violazione degli obblighi di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione documentale indicati dall’art. 262, comma 2, lett. b)
29) Omessa valutazione del rischio biologico
30) Violazione degli obblighi principali in materia di agenti biologici
31) Violazione degli obblighi di comunicazione e gestione emergenze per agenti biologici
Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3 ; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165 ; 170 ; 178 ; 219 ;262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8112 mesi
Violazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneoDisposizioni indicate dall’art. 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/195612 mesi
Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/19988 mesi
Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domesticoArt. 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12/2002, convertito, alla Legge n. 73/20026 mesi
Patente a crediti, mancanza della patente o del documento equivalente o patente con punteggio inferiore a 15 creditiArt. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/20086 mesi
Riposo giornalieroNB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegataArt. 7, D.Lgs. n. 66/20033 mesi
Riposo settimanaleNB: solo qualora la violazione abbia interessato almeno il 20% del totale della manodopera regolarmente impiegataArt. 9, D.Lgs. n. 66/20033 mesi

Le novità del Decreto MLPS 5 ottobre 2026, prot. n. 134

Il Decreto MLPS n. 134/2026 (di attuazione dell’art. 14, D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025) definisce il raccordo tra posizioni lavorative, comunicazioni obbligatorie, benefici contributivi e informazioni certificate sui candidati.

Il provvedimento interviene su quattro ambiti:

  • pubblicazione delle posizioni ai fini dei benefici contributivi;
  • utilizzo del SIISL per le comunicazioni obbligatorie;
  • esposizione degli esiti delle verifiche dei dati autocertificati;
  • pubblicazione delle posizioni gestite dalle Agenzie per il lavoro.

Relativamente alla fruizione dei benefici contributivi, dal 1° dicembre 2026, viene meno la possibilità di pubblicare la posizione dopo l’assunzione: la pubblicazione deve quindi essere collocata prima dell’assunzione per la quale si intende ottenere il beneficio contributivo.

La verifica dell’adempimento entra nella fase di programmazione dell’inserimento, quando impresa e consulente valutano l’incentivo utilizzabile.

Durante il periodo sperimentale, fino al 30 novembre 2026, la posizione può essere pubblicata anche successivamente all’assunzione.
In questo caso il SIISL archivia automaticamente la posizione, che non viene resa visibile ai candidati. L’allegato tecnico precisa che, al momento della creazione, il sistema mostra l’identificativo della posizione da utilizzare nella fase di fruizione del beneficio contributivo nel flusso UniEmens.
La funzione permette, quindi, di registrare una posizione già coperta senza presentarla agli utenti come un’opportunità ancora disponibile.
La pubblicazione mantiene anche una finalità statistica, utile al monitoraggio delle dinamiche occupazionali e del ricorso agli strumenti di decontribuzione.
Le modalità di raccordo con le denunce già trasmesse vanno gestite secondo le istruzioni INPS applicabili, evitando di attribuire al decreto procedure di rettifica che non vi sono disciplinate.

La piattaforma SIISL consente di associare una o più comunicazioni obbligatorie a una posizione di lavoro, anche attraverso operazioni massive.

Le comunicazioni possono essere rintracciate mediante il relativo codice o il codice fiscale del lavoratore.

È prevista anche l’esportazione delle posizioni pubblicate e archiviate in formato XML e CSV, includendo il codice fiscale del lavoratore associato, ove presente. Queste funzioni possono agevolare la riconciliazione dei dati dello studio.

L’allegato al Decreto descrive, inoltre, un flusso di verifica dell’esistenza dell’identificativo della posizione, collegato al codice fiscale del datore beneficiario e alla competenza di fruizione esposta in UniEmens. Il fascicolo dell’incentivo dovrebbe pertanto contenere evidenza della pubblicazione, identificativo, comunicazione obbligatoria, richiesta del beneficio ed esito dell’istruttoria.

Relativamente al nuovo canale aggiuntivo per le comunicazioni obbligatorie, in decreto chiarisce che è possibile utilizzare la piattaforma SIISL anche per i datori pubblici e privati, le Agenzie per il lavoro e i soggetti abilitati e autorizzati richiamati dal decreto, compresi i professionisti di cui alla Legge n. 12/1979.

L’obbligo di pubblicare la posizione ai fini contributivi non comporta, di per sé, l’obbligo di utilizzare il SIISL per l’invio della comunicazione.

I modelli restano conformi agli standard del D.M. 30 ottobre 2007. La precompilazione utilizza le informazioni disponibili, che il datore o l’intermediario possono integrare e modificare.

Altro aspetto rilevante è la certificazione dei dati conferiti.

In tal senso, viene disciplinata la disponibilità degli esiti delle verifiche sui dati autocertificati dagli utenti. Gli esiti derivano da fonti certificate ed equivalgono a certificazioni rilasciate dalle autorità titolari del dato.

La consultazione nel curriculum e quella richiesta dal datore o dall’intermediario sono collegate al consenso dell’utente (ilDecreto , inoltre, contempla la disponibilità degli esiti per i datori o intermediari che dichiarano l’assunzione del candidato).

Infine, le ApL sono obbligate a pubblicare su SIISL tutte le posizioni gestite.

L’obbligo ha un perimetro distinto rispetto alla pubblicazione collegata ai benefici contributivi dei datori privati: riguarda le posizioni gestite dalle ApL, senza essere formulato soltanto in relazione alle assunzioni agevolate.

La pubblicazione costituisce anche condizione per accedere ai curriculum degli utenti che ne hanno consentito la visualizzazione.

Riferimenti normativi:

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