4° Contenuto Riservato: Accertamento non impugnabile dall’amministratore di fatto

COMMENTO – SOCIETÀ

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 15 OTTOBRE 2026

Il contenzioso tributario

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di contribuente destinatario, come amministratore di fatto, della notificazione di sei avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di verifiche della Guardia di Finanza, conclusesi con processo verbale di constatazione nei confronti di una società esterovestita di diritto irlandese che aveva omesso il pagamento in Italia di IRPEG, IRES, IRAP e IVA negli anni di imposta 2003, 2004 e 2005.

La CTP, riuniti i ricorsi proposti dall’amministratore e dalla società, aveva accolto solo l’impugnazione del primo dichiarandone il difetto di legittimazione passiva in mancanza di prova del fatto che avesse svolto di fatto l’attività propria dell’amministratore della società.

La CTR aveva accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo provato il ruolo di amministratore di fatto del contribuente che aveva svolto l’attività di intermediazione nella vendita di diritti televisivi corrispondente all’oggetto sociale, sfruttando l’esperienza e le relazioni commerciali acquisite come responsabile degli acquisti dei diritti di sfruttamento di prodotti statunitensi per un noto gruppo italiano, ed era stato, in ultima analisi, il beneficiario economico dell’attività di impresa, autorizzato ad operare su un conto corrente monegasco intestato alla società.

Avverso la sentenza sfavorevole l’amministratore è ricorso in Cassazione.

L’amministratore di fatto delle società

L’art. 2639, del Codice civile, afferma che l’amministratore di fatto di una società è da ritenersi responsabile di tutti quei doveri cui è soggetto normalmente anche l’amministratore di diritto; sull’argomento del c.d. amministratore di fatto si era già espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33385, del 5 luglio 2012; in tale occasione per i giudici di legittimità anche l’amministratore di fatto doveva rispondere per evasione fiscale e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società.

Accade sempre più spesso, infatti, che negli accertamenti e verifiche effettuate da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di società, accanto o in alternativa a reati imputabili all’amministratore di diritto, si annoverano le attività poste in essere da soggetti non investiti formalmente dall’attività di gestione.

Il fenomeno è generalmente collegato ad intenti fraudolenti indirizzati all’evasione delle imposte mediante l’attribuzione di cariche societarie ad una c.d. “testa di legno” o “uomo di paglia” ossia ad un soggetto privo di qualsivoglia possidenza patrimoniale, nei confronti dei quali si renderebbe vana ed inutile qualsiasi azione esecutiva erariale.

In questi casi, i rappresentanti dell’Amministrazione finanziaria devono eseguire le proprie attività nei confronti di un amministratore “apparente” e uno “di fatto” e questo nella consapevolezza che la responsabilità penale può manifestarsi in relazione:

  • sia al principio della “personalità” del reato;
  • sia alla specifica attribuzione funzionale corrente tra la società ed il soggetto ad essa legalmente preposto.

L’analisi della Cassazione

Osserva la Cassazione che la sentenza di primo grado, ha dichiarato la carenza di legittimazione dell’amministratore a ricevere gli avvisi di accertamento, non riscontrandosi ulteriori elementi che possano suffragare l’ipotesi avanzata dall’Ufficio di qualificarlo amministratore di fatto della società accertata, così pronunciando nel merito ed escludendo che avesse assunto il ruolo di amministratore di fatto, mentre la sentenza della CTR impugnata ha riformato la statuizione ritenendo, al contrario, provata la gestione di fatto della società da parte del ricorrente.

La giurisprudenza della Cassazione è consolidata nell’affermare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società deve essere notificato al suo legale rappresentante, qualora sia identificabile, secondo la disciplina che ne regola la rappresentanza e che, quindi, non può essere destinatario della notificazione l’amministratore di fatto.

Afferma la Corte che “In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l’amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il Registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.” (cfr. Cass. n. 26702/2022; Cass. n. 15742/2014).

Ne deriva, affermano i giudici di legittimità, che l’amministratore di fatto ancorché destinatario della notificazione è privo della legittimazione e dell’interesse ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sia per conto della società di cui, in difetto del potere di rappresentanza sostanziale, non può assumere la rappresentanza in giudizio, sia in proprio, trattandosi di atto che non attinge in alcun modo la sua sfera giuridica.

Con riferimento, in particolare, al difetto di legitimatio ad causam dell’amministratore di fatto rispetto all’impugnazione dell’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate vantando pretese tributarie esclusivamente nei confronti della società, la Cassazione, in un caso analogo, ha avuto occasione di affermare il principio per cui “La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto” (cfr. Cass. n. 12864/2025) dal momento che “la persona fisica che, in un atto di accertamento, è indicata erroneamente come legale rappresentante della società di capitali cui lo stesso è rivolto, è priva di interesse ad impugnarlo direttamente, avendo la possibilità, qualora l’esattore intenda dare inizio all’azione di riscossione nei suoi confronti, di ricorrere contro l’avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità.” (Cass. n. 7763/2019).

Non si ravvisa, dunque, nella prospettazione del ricorrente l’affermazione di aver assunto un ruolo tale all’interno dell’organizzazione sociale da attribuirgli la rappresentanza legale della società e, quindi, la legittimazione ad impugnare l’atto impositivo destinato all’ente né l’affermazione dell’esistenza di pretese fiscali vantate dall’Erario anche nei suoi confronti che possa fondare la sua legittimazione ad impugnarlo a titolo personale.

In conclusione in difetto di legittimazione all’impugnazione degli avvisi di accertamento sociali e, quindi, alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, il ricorso per Cassazione va dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

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