PRIMA LETTURA – INPS, PRESTAZIONI
DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 19 OTTOBRE 2026
La Circolare INPS 16 ottobre 2026, n. 106 , disciplina il Nuovo bonus mamme previsto dalla Legge di Bilancio 2026 : un contributo, riconosciuto su domanda, pari a 60 euro per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, fino a un massimo di 12 mensilità e 720 euro complessivi.
La misura, introdotta dall’art. 1, comma 207, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), è rivolta alle lavoratrici dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, e alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, con almeno due figli e redditi da lavoro non superiori a 40.000 euro annui.
Per le madri con 2 figli il più piccolo deve avere meno di 10 anni; per quelle con 3 o più figli, meno di 18 anni. Per le madri con almeno 3 figli, il bonus non spetta nei mesi coperti da un rapporto a tempo indeterminato.
| INPS – Circolare 16 ottobre 2026, n. 106 | |
| Requisiti di accesso | L’accesso al Nuovo bonus mamme è subordinato al possesso congiunto, nel corso del 2026, di requisiti familiari, lavorativi ed economici. La verifica deve essere effettuata mese per mese, poiché la spettanza può riguardare anche soltanto una parte dell’anno. Requisito familiare Madri con 3 figli: il beneficio spetta fino al mese nel quale il figlio più piccolo compie 10 anni. Madri con 3 o più figli: il beneficio spetta fino al mese nel quale il figlio più piccolo compie 18 anni. Nel numero dei figli rilevano anche i figli adottati e quelli in affidamento preadottivo. Il requisito deve essere posseduto al 1° gennaio 2026 oppure maturare entro il 31 dicembre 2026. Se si perfeziona durante l’anno, il diritto decorre dal mese in cui si verifica l’evento utile, ad esempio la nascita o l’ingresso del minore nel nucleo per adozione o affidamento preadottivo. Requisito lavorativo Possono accedere alla misura: le lavoratrici dipendenti del settore pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico; le lavoratrici autonome iscritte a una gestione previdenziale obbligatoria, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata e le Casse professionali; le titolari di rapporti di lavoro intermittente o in somministrazione, limitatamente ai mesi o alle frazioni di mese in cui il rapporto risulta vigente. La medesima regola temporale vale per l’attività autonoma: il bonus è riconoscibile soltanto per i mesi o le frazioni di mese in cui l’attività risulta effettivamente esercitata e sussiste la relativa iscrizione previdenziale. Requisito economico Il reddito da lavoro complessivamente conseguito nel 2026 non deve essere superiore a 40.000 euro. Ai fini della soglia devono essere considerati tutti i redditi derivanti dall’attività lavorativa, anche se esenti da imposizione o assoggettati a imposta sostitutiva o a regimi fiscali agevolati, nonché le indennità sostitutive della retribuzione. Rilevano: redditi da lavoro dipendente e autonomo, compensi assoggettati a regimi sostitutivi o agevolati e indennità che sostituiscono la retribuzione. Non rilevano: NASpI, DIS-COLL e trattamenti pensionistici. Per le madri con 3 o più figli il bonus non è riconosciuto nei mesi nei quali risulta vigente, anche per un solo giorno, un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. L’esclusione comprende il contratto di apprendistato, qualificato come rapporto a tempo indeterminato. Per tali mensilità può trovare applicazione, in presenza dei requisiti previsti, l’esonero totale della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice disciplinato dalla Legge n. 213/2023. La presenza dei requisiti non deve necessariamente coprire l’intero anno. L’INPS riconosce il beneficio per ciascun mese, o frazione di mese, nel quale coesistono requisito familiare, attività lavorativa utile e rispetto del limite reddituale. |
| Assetto e misura | Il Nuovo bonus mamme è riconosciuto nella misura di 60 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma. Massimo 12 mensilità. Importo massimo complessivo: 720 euro. Le somme riferite al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026 sono pagate in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, insieme alla mensilità di dicembre. Eventuali ulteriori tempistiche di pagamento saranno comunicate dall’INPS con un successivo Messaggio. |
| Presentazione e gestione delle domande | Il beneficio è riconosciuto dall’INPS esclusivamente su domanda, presentabile dall’interessata oppure tramite Patronato o Contact Center. Portale INPS: accesso con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Contact Center: 803.164 da rete fissa oppure 06 164.164 da rete mobile. Patronati: tramite i servizi messi a disposizione dagli istituti. Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti relativi ai figli, all’attività lavorativa e al limite reddituale di 40.000 euro, indicando per ciascun figlio i dati anagrafici e il codice fiscale, se attribuito. Deve inoltre essere scelta la modalità di pagamento, mediante accredito su IBAN o bonifico domiciliato. La data di apertura del servizio sarà comunicata con successivo Messaggio INPS. In mancanza del codice fiscale del figlio occorre allegare documentazione idonea; per IBAN SEPA extra Italia può essere necessario il modulo MV70. |
| Controlli e sanzioni | Le dichiarazioni e i documenti prodotti con la domanda sono soggetti ai controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000, anche dopo l’erogazione del bonus. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge, con decadenza dal beneficio, recupero delle somme erogate e segnalazione alle autorità giudiziarie competenti. |
| Istruttoria della domanda e richiesta di riesame | L’INPS verifica in modo automatizzato i requisiti dichiarati, con particolare riferimento a: genitorialità e numero dei figli; presenza, per ciascuna mensilità richiesta, di un rapporto di lavoro o di un’attività autonoma utile; spettanza del beneficio per tutte o solo alcune mensilità. L’istruttoria può concludersi con accoglimento, accoglimento parziale o rigetto. Contro il rigetto o l’accoglimento parziale è possibile presentare richiesta di riesame esclusivamente online, entro il termine indicato nel provvedimento. |
| Regime fiscale e rilevanza ISEE | Il Nuovo bonus mamme: non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali; non è assoggettato a contribuzione previdenziale; non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE. In pratica: l’importo erogato non aumenta il reddito imponibile né il valore ISEE della beneficiaria. |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 207
- INPS, Circolare 16 ottobre 2026, n. 106
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