COMMENTO – INPS, PRESTAZIONI
DI DANIELE BONADDIO | 19 OTTOBRE 2026
Con il Messaggio n. 3110 del 2 ottobre 2026, l’INPS comunica il trasferimento straordinario di ulteriori 3,9 milioni di euro disposto dal Dipartimento per le pari Opportunità per il Reddito di Libertà 2026, misura destinata a sostenere l’autonomia delle donne vittime di violenza.
L’intervento non modifica requisiti, modalità di domanda o misura della prestazione: serve invece ad ampliare la platea delle beneficiarie, consentendo di finanziare domande già risultate ammissibili ma prive di copertura finanziaria per insufficienza delle risorse regionalmente disponibili.
Premessa
Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha disposto il trasferimento straordinario all’INPS di ulteriori 3,9 milioni di euro destinati al Reddito di Libertà per l’annualità 2026. Le nuove risorse consentiranno di accogliere le domande già risultate ammissibili che, in alcune Regioni, non avevano trovato copertura finanziaria nell’ambito delle disponibilità precedentemente assegnate.
Il provvedimento è stato adottato a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento per le Pari Opportunità, sulla base dei dati trasmessidall’INPS sull’andamento della misura, che hanno evidenziato, in alcuni territori, un fabbisogno superiore alle risorse disponibili.
Reddito di Libertà: a chi spetta
Il Reddito di Libertà è un contributo economico rivolto alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e dai servizi sociali.
La misura è finalizzata a favorire l’indipendenza economica e il percorso di fuoriuscita dalla violenza, sostenendo in particolare l’autonomia personale e abitativa e il percorso scolastico e formativo degli eventuali figli minori.
Per accedere alla prestazione devono ricorrere, in sintesi, le seguenti condizioni descritte in tabella:
| Requisito | Condizione |
| Residenza | Territorio italiano |
| Condizione | Donna vittima di violenza |
| Presa in carico | Centro antiviolenza + servizi sociali |
| Situazione economica | Stato di bisogno straordinario o urgente |
| Cittadinanza | Italiana, UE o straniera regolarmente soggiornante |
Sono comprese anche le cittadine straniere aventi lo status di rifugiata politica o di protezione sussidiaria.
Nel 2026 l’importo sale a 530 euro
Una delle novità dell’annualità 2026 deriva dal D.M. 17 settembre 2025, che ha rideterminato l’importo del Reddito di Libertà.
Il contributo è ora pari a 530 euro mensili pro capite, riconosciuti per un massimo di 12 mensilità e nei limiti delle risorse disponibili.
Il valore massimo teorico della prestazione raggiunge quindi 6.360 euro.
Rispetto ai precedenti 500 euro mensili, dal 2026 l’importo è stato elevato a 530 euro. La Circolare INPS n. 44/2026 ha inoltre previsto l’integrazione fino al nuovo importo anche delle domande accolte nel 2025, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Le risorse 2026: da 16,5 a 20,4 milioni
La Circolare INPS n. 44 del 9 aprile 2026 aveva indicato in 16,5 milioni di euro le risorse complessivamente destinate alla misura per il 2026.
Il monitoraggio successivo ha però evidenziato che, in alcune Regioni, le disponibilità finanziarie non erano sufficienti a coprire tutte le domande risultate ammissibili.
Da qui il decreto del Dipartimento per le pari opportunità del 5 agosto 2026, con cui è stato disposto il trasferimento straordinario all’INPS di altri 3,9 milioni di euro.
| Risorse | Importo |
| Stanziamento 2026 già previsto | € 16,5 milioni |
| Trasferimento straordinario | € 3,9 milioni |
| Disponibilità complessiva statale | € 20,4 milioni |
Le somme aggiuntive vengono ripartite tra le Regioni secondo i parametri previsti dalla disciplina della misura.
I 3,9 milioni non introducono un nuovo bonus e non richiedono una nuova domanda per le istanze 2026 già presentate e risultate ammissibili ma non finanziate.
L’INPS ha aggiornato le disponibilità regionali e utilizzerà le nuove somme proprio per procedere allo scorrimento delle domande rimaste prive di copertura finanziaria.
Come funziona lo scorrimento delle domande
Il Reddito di Libertà è riconosciuto nei limiti del budget disponibile per ciascun territorio.
L’ordine viene determinato attraverso il codice univoco associato alla data e all’ora di trasmissione della domanda da parte del Comune all’INPS.
Quando una domanda possiede tutti i requisiti ma non può essere finanziata per esaurimento delle risorse, assume l’esito di mancato accoglimento per insufficienza del budget.
L’arrivo di ulteriori risorse consente però di recuperarla.
Le domande non accolte per insufficienza di budget possono essere successivamente finanziate, entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione, se sopraggiungono nuove risorse. In assenza di disponibilità entro tale data, decadono definitivamente e possono essere ripresentate nell’anno successivo.
Il trasferimento straordinario comunicato con il Messaggio n. 3110/2026 assume quindi particolare importanza proprio perché interviene mentre le istanze dell’annualità 2026 sono ancora suscettibili di scorrimento.
Prima i fondi statali, poi quelli regionali
Il Messaggio chiarisce anche l’ordine di utilizzo delle risorse.
Le somme aggiuntive trasferite dallo Stato vengono utilizzate per finanziare le domande 2026 ammissibili rimaste scoperte. Solo dopo l’esaurimento dei fondi statali vengono utilizzate le eventuali risorse già trasferite autonomamente dalle Regioni e non ancora impiegate.
Il meccanismo può essere sintetizzato così:
- risorse statali disponibili → nuove risorse straordinarie → esaurimento fondi statali → utilizzo delle risorse regionali residue.
Le Regioni, infatti, possono incrementare la propria dotazione trasferendo all’INPS ulteriori risorse proprie.
Come si presenta la domanda
Il Messaggio n. 3110 non modifica la procedura stabilita dalla Circolare INPS n. 44/2026.
La domanda viene presentata tramite il Comune di riferimento, utilizzando il modello SR208 – “Domanda Reddito di Libertà”.
Sono necessarie due attestazioni fondamentali:
- il centro antiviolenza deve certificare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso;
- il servizio sociale professionale deve attestare lo stato di bisogno straordinario o urgente.
Il Comune verifica la documentazione e trasmette telematicamente la domanda all’INPS.
Dal 1° gennaio di ogni anno possono presentare domanda anche le donne la cui istanza dell’anno precedente sia rimasta non accolta per insufficienza di budget.
Non si tratta, però, di un rinnovo automatico: per l’annualità successiva occorre presentare nuovamente la domanda.
Compatibilità con altri sostegni
Il Reddito di Libertà nasce come misura specificamente finalizzata all’autonomia delle donne vittime di violenza e non sostituisce le altre prestazioni sociali.
La disciplina INPS ne prevede la compatibilità con altri strumenti di sostegno al reddito e sussidi economici, tra cui l’Assegno di Inclusione.
Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di integrare il contributo con altre forme di protezione economica senza costringere la beneficiaria a scegliere tra misure aventi finalità differenti.
Riferimenti normativi:
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 105-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, comma 222
- D.M. 17 settembre 2025
- INPS, Messaggio 2 ottobre 2026, n. 3110
- INPS, Circolare 9 aprile 2026, n. 44
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