1° Contenuto riservato: Gestione Separata: nuova domanda per recuperare i contributi versati indebitamente

COMMENTO – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

DI DANIELE BONADDIO | 21 OTTOBRE 2026

Con il Messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, l’INPS annuncia il rilascio della nuova funzionalità “Domanda Rimborso Unico”, destinata alla restituzione delle somme indebitamente versate alla Gestione Separata da liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati.

L’intervento rientra nel programma di digitalizzazione dei servizi previdenziali, con l’obiettivo di semplificare la presentazione delle istanze, uniformare le procedure e migliorare la tracciabilità delle richieste. La novità non riguarda i presupposti sostanziali del diritto al rimborso, ma le modalità di presentazione e gestione delle domande, che vengono concentrate in un unico ambiente digitale.

Il servizio è inizialmente riservato alla Gestione Separata, ma l’INPS prevede di estenderlo progressivamente alle altre gestioni previdenziali.

Premessa

L’Istituto, con il Messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247, illustra il nuovo unico punto di accesso per chiedere il rimborso dei contributi versati in eccesso, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e migliorare assistenza e qualità dei servizi.

La nuova funzionalità, per ora attiva solo per la Gestione Separata, sarà estesa progressivamente a tutte le gestioni dell’Istituto, anche nei casi in cui l’indebito emerga a seguito di un accertamento.

Chi può utilizzare il nuovo servizio

La procedura riguarda i soggetti iscritti alla Gestione Separata prevista dall’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Soggetti interessatiSomme rimborsabili
Liberi professionistiContributi indebitamente versati, comprese eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi
CommittentiQuota di propria competenza, pari a 2/3, versata oltre il massimale contributivo
CommittentiVersamenti duplicati, errori di aliquota o altri pagamenti indebiti
Lavoratori parasubordinatiQuota di propria competenza, pari a 1/3, versata oltre il massimale contributivo

La domanda può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente;

oppure,

  • tramite gli intermediari abilitati ai sensi della Legge n. 12/1979 e gli intermediari di fiducia individuati dagli interessati.

Esisterà un solo canale per tutte le richieste. Con l’attivazione di “Domanda Rimborso Unico”, i precedenti canali telematici distinti per committenti, professionisti e parasubordinati non sono più disponibili.
Le nuove istanze devono essere presentate utilizzando la funzionalità unificata.

Come accedere alla procedura

Il servizio è disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, accessibile dal portale INPS mediante autenticazione digitale.

Sono ammesse le seguenti credenziali:

  • SPID almeno di livello 2;
  • Carta d’identità elettronica (CIE) di livello 3;
  • Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • identità digitale europea eIDAS.

Una volta effettuato l’accesso, il percorso è:

  • Cassetto previdenziale del contribuente → Altri Servizi → Domanda Rimborso Unico.

La procedura permette di compilare nuove richieste, consultare quelle già trasmesse, riprendere le bozze salvate e verificare lo stato di lavorazione. È inoltre disponibile un Manuale utente con le istruzioni operative.

La nuova procedura non consente soltanto l’invio della domanda. Il contribuente può anche monitorarne l’avanzamento, consultare gli aggiornamenti amministrativi e utilizzare i contatti INPS per segnalare anomalie o malfunzionamenti.

Si supera così la frammentazione delle precedenti modalità di gestione, rendendo più agevole il controllo delle pratiche da parte di contribuenti e intermediari.

Le causali di rimborso disponibili

Nella compilazione della domanda, il sistema identifica la tipologia di contribuente e propone tre macro-causali.

Macro-causaleUtilizzo
Gestione Separata – Committenti per superamento del massimaleRecupero della quota contributiva eccedente a carico del committente
Gestione Separata – ParasubordinatiRecupero della quota eccedente a carico del collaboratore
AltroVersamenti errati, aliquote non corrette, crediti dei professionisti e altre eccedenze

La procedura segnala eventuali incongruenze, ad esempio quando un parasubordinato non presenta contribuzione nella Gestione Separata oppure quando un committente richiede il rimborso per superamento del massimale senza che risultino somme disponibili.

Le tipologie di rimborso espressamente previste comprendono inoltre:

  • versamenti errati;
  • crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi non utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione;
  • contributi versati oltre il massimale annuo;
  • contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale.

Superamento del massimale: rimborsi distinti tra committente e collaboratore

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda i lavoratori parasubordinati che, soprattutto in presenza di più committenti, superano il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

La contribuzione versata oltre tale limite può essere oggetto di rimborso, distinguendo le quote di competenza.

SoggettoQuota rimborsabile
Committente2/3 dei contributi eccedenti di propria competenza
Lavoratore parasubordinato1/3 dei contributi eccedenti a proprio carico

Il singolo committente presenta domanda per ciascun collaboratore interessato. Il lavoratore, invece, può chiedere il rimborso complessivo della propria quota, anche quando l’eccedenza deriva dai versamenti effettuati da più committenti.

Il nuovo servizio si collega alle indicazioni del Messaggio INPS n. 1561 del 19 maggio 2025. L’Istituto ha previsto l’invio di comunicazioni tramite MyINPS ai parasubordinati che raggiungono il massimale annuo, sulla base dei compensi denunciati dai committenti attraverso i flussi UniEmens.

Il lavoratore viene invitato ad avvisare i committenti per evitare ulteriori versamenti oltre il limite. Nell’anno successivo, completate le verifiche sulle denunce e sulle aliquote applicate, l’INPS rende disponibili le eventuali eccedenze rimborsabili e informa i committenti per le rispettive quote.

La comunicazione relativa al superamento del massimale non equivale all’accredito automatico del rimborso. Occorre presentare la specifica domanda e attendere le verifiche dell’Istituto.

Professionisti: attenzione ai crediti da dichiarazione

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, il nuovo servizio permette di richiedere la restituzione di somme indebitamente versate, comprese le eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Particolare attenzione merita la fattispecie del credito non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

La procedura contempla inoltre i versamenti erroneamente effettuati alla Gestione Separata quando la contribuzione risulta dovuta a un’altra Cassa professionale.

La disponibilità del nuovo canale telematico non comporta il riconoscimento automatico del credito.

Prima della richiesta occorre verificare:

  • la posizione contributiva;
  • l’origine dell’eccedenza;
  • l’eventuale utilizzo in compensazione;
  • la documentazione che dimostra l’indebito.

Il Messaggio n. 3247/2026 non introduce nuovi termini di prescrizione né modifica le condizioni sostanziali previste per ottenere la restituzione.

Anche gli operatori INPS utilizzano una procedura integrata

La nuova funzionalità interessa anche le strutture territoriali dell’Istituto.

Gli operatori autorizzati possono visualizzare le domande presentate, identificarne il soggetto trasmittente, consultare le informazioni contenute nelle istanze e seguirne lo stato di lavorazione.

Per le richieste collegate al superamento del massimale, il sistema evidenzia anche i rapporti tra committenti e lavoratori parasubordinati e le rispettive quote contributive.

Questo consente una gestione più coordinata delle posizioni nelle quali la stessa eccedenza contributiva coinvolge più soggetti.

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