CIRCOLARE MONOGRAFICA
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 26 OTTOBRE 2026
L’esonero è riconosciuto a decorrere dal 28 giugno 2026 e non oltre il 31 dicembre 2028
In data 15 ottobre 2026, nella sez. “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato pubblicato il Decreto MLPS, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le pari Opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Modalità di attuazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 6 del D.L. 30 aprile 2026 n. 62 per le aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro”.
L’esonero è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge 25 giugno 2026, n. 112 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
La piena operatività all’esonero in commento verrà data con la relativa Circolare INPS.
Premessa
Com’è noto, gli incentivi occupazionali del 2026 sono declinati nel D.L. n. 62/2026 (c.d.Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 112/2026.
Nel dettaglio, sono stati istituiti:
– Art. 1 – Bonus Donne 2026 (l’INPS – con Circolare n. 57/2026 e Messaggio n. 1970/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line);
– Art. 2 – Bonus Giovani 2026 (l’INPS – con Circolare n. 55/2026 e Messaggio n. 1966/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line);
– Art. 3 – Bonus ZES 2026 (l’INPS – con Circolare n. 56/2026 e Messaggio n. 1968/2026 – ha fornito le istruzioni operative e, al contempo, ha reso noto d’aver pubblicato il modulo di domanda on line).
Oltre ai suddetti incentivi (per certi versi, in scia con quelli normati dal D.L. n. 60/2024 e cessati al 31 dicembre 2025), si registra l’istituzione di quello afferente alla stabilizzazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine (art. 4, D.L. n. 62/2026).
L’INPS – in data 3 luglio 2026 – ha pubblicato la Circolare n. 72 con le prime indicazioni normative, poi, con Messaggio 29 luglio 2026, n. 2518sono stati fornite le relative istruzioni operative.
Ma l’art. 6, D.L. n. 62/2026 (rubricato “Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro”) ha previsto che “Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e) D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, un esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato”.
Il 15 ottobre u.s. è stato firmato il Decreto attuativo dell’esonero in commento: nell’analisi che segue, il dettaglio del suddetto Decreto.
Certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro: cosa prevede il Decreto 15 ottobre 2026
Il Decreto individua i requisiti necessari per ottenere la certificazione, la durata della stessa, le procedure per accedere all’incentivo e le modalità di fruizione dello sgravio contributivo, riconosciuto a decorrere dal 2026 e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
L’accesso all’agevolazione è subordinato al conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, prevista dall’art. 8, comma 1, lett. e), D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi.
Ai fini del rilascio della certificazione, le aziende devono rispettare i parametri minimi individuati dalla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026, relativa al sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro e ai requisiti per il benessere delle famiglie.
La prassi prevede specifici indicatori di prestazione (KPI) riferiti alle politiche aziendali di sostegno alla famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura familiare.
Il rilascio della certificazione compete agli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 e specificamente per la UNI/PdR 192:2026.
La certificazione ha una validità di 36 mesi, durante i quali l’azienda può beneficiare dell’esonero contributivo, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto e del termine finale del 31 dicembre 2028.
Aziende beneficiarie e natura dell’esonero
Alle aziende certificate è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima dell’1% e nel limite di euro 50.000 annui per ciascuna azienda.
Il beneficio decorre dalla data di entrata in vigore della Legge n. 112/2026 (di conversione del D.L. n. 62/2026) ed è riconosciuto per il periodo di validità della certificazione, senza possibilità di superare il 31 dicembre 2028.
L’agevolazione è riparametrata su base mensile e fruita mediante riduzione dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. La misura effettivamente riconosciuta può tuttavia essere inferiore a quella massima prevista, in considerazione delle risorse disponibili e del numero delle domande ammissibili.
L’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di alcune condizioni specifiche, nonché della normativa in materia di aiuti di Stato.
Il possesso dei requisiti relativi alla certificazione viene verificato anche attraverso le informazioni trasmesse periodicamente all’INPS dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, le aziende interessate devono darne tempestiva comunicazione sia all’INPS sia al Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
Tali datori di lavoro dovranno rispettare le disposizioni inerenti:
– il DURC;
– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– le disposizioni contenute nei CCNL.
Al contrario, non devono essere rispettati i seguenti principi, tipici degli incentivi occupazionali di nuova istituzione:
- art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
- la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
- il trattamento economico individuale erogato, rispetto al TEC previsto dai CCNL c.d. leader.
Per accedere all’esonero, le imprese devono presentare apposita domanda telematica all’INPS, attraverso il rappresentante legale, un suo delegato oppure i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 12/1979.
I termini e le modalità operative di presentazione saranno definiti dall’Istituto con specifiche istruzioni.
In sede di domanda, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i dati identificativi dell’azienda e una serie di informazioni necessarie alla determinazione del beneficio.
In particolare, devono essere indicati:
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
- l’aliquota contributiva datoriale media stimata;
- la forza aziendale media stimata;
- il possesso della certificazione in corso di validità, con il relativo identificativo alfanumerico;
- la denominazione dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione;
- la data di rilascio della certificazione;
- l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
I datori di lavoro che presentano la domanda entro il primo termine utile successivo al conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni annuali dell’INPS, sono ammessi all’agevolazione con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione stessa, fermo restando il limite del 31 dicembre 2028.
L’ammissione all’esonero è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate per ciascuna annualità.
La dotazione complessiva è pari a:
- 7 milioni di euro per il 2026;
- 12 milioni di euro per il 2027;
- 12 milioni di euro per il 2028.
Le domande presentate nell’ambito della medesima finestra temporale individuata dall’INPS sono finanziate a valere sulle risorse disponibili per l’annualità di riferimento.
Qualora gli stanziamenti risultino insufficienti rispetto al numero complessivo delle domande accoglibili, il beneficio viene proporzionalmente ridotto, allo scopo di favorire il più ampio accesso possibile alla misura.
L’INPS è incaricato di verificare le domande e autorizzare la fruizione dello sgravio, oltre che di monitorare la spesa e rendicontare alle amministrazioni competenti il numero delle istanze accolte e i relativi oneri.
I datori di lavoro che abbiano usufruito dell’esonero senza averne diritto sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ferma restando l’eventuale responsabilità penale qualora il fatto costituisca reato.
I controlli sono effettuati dall’INPS anche mediante l’utilizzo delle informazioni disponibili nelle banche dati delle amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo le rispettive competenze.
Per la concreta operatività della misura assumono particolare rilievo le successive istruzioni dell’INPS.
Riferimenti normativi:
- D.L. 30 aprile 2026 n. 62, art. 6 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112)
- D.M. 15 ottobre 2026
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