COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 26 OTTOBRE 2026
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i coefficienti di trasformazione del montante contributivo: valori in calo tra l’1,21% e l’1,97% dai 57 ai 71 anni, con effetti sulla pensione contributiva e sulla quota contributiva delle pensioni miste.
Il decreto sui coefficienti di trasformazione 2027
Dal 19 ottobre 2026 è disponibile nella sezione Pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro il Decreto direttoriale 16 ottobre 2026 (repertorio n. 154/2026), adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ridetermina i divisori e i coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica.
I nuovi valori si applicano dal 1° gennaio 2027 e accompagnano le liquidazioni del biennio 2027-2028.
Il provvedimento è composto da un articolo unico, che sostituisce i valori della Tabella A dell’Allegato 2 della Legge n. 247/2007 e della Tabella Adella Legge n. 335/1995, e da una Tabella allegata che fissa i parametri per ciascuna età compresa tra 57 e 71 anni, elaborati con un tasso di sconto dell’1,5%.
La revisione biennale: base normativa e procedura
Il meccanismo nasce con la riforma Dini (Legge n. 335/1995) che ha introdotto il calcolo contributivo secondo il quale l’importo della pensione annua viene ottenuto moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente corrispondente all’età.
L’articolo 1, comma 1 1, della medesima legge prevede, poi, che i coefficienti vengano ricalcolati periodicamente sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento del PIL di lungo periodo rispetto alla dinamica dei redditi soggetti a contribuzione, rilevati dall’ISTAT.
La cadenza della revisione è cambiata nel tempo. L’articolo 1, comma 15, della Legge n. 247/2007 aveva introdotto la revisione triennale, mentre l’articolo 24, comma 16, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha reso la revisione biennale per gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019.
Il nuovo Decreto segue, dunque, le rideterminazioni decorrenti dal 2013, 2016, 2019, 2021, 2023 e 2025, basandosi sui parametri economici e demografici trasmessi dall’ISTAT con Nota 27 maggio 2026 e sugli esiti della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 22 giugno 2026, che ha approvato la nota tecnica con basi, metodologia e risultati del calcolo.
Tra le premesse figurano anche le norme che collegano i coefficienti alla speranza di vita, vale a dire l’articolo 12, comma 12-quinquies, del D.L. n. 78/2010, che estende l’adeguamento ai coefficienti per le età superiori a 65 anni, e l’articolo 24, commi 4 e 16, del D.L. n. 201/2011, che prevede coefficienti calcolati fino a 70 anni ed estesi alle età successive quando l’adeguamento alla speranza di vita supera tale soglia.
È richiamato, infine, il Decreto 19 dicembre 2025 che ha adeguato dal 1° gennaio 2027 i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
L’aumento di 3 mesi del biennio 2027-2028 è stato graduato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025):
- 1 mese dal 2027, 3 mesi complessivi dal 2028.
Le istruzioni operative sono nella Circolare INPS n. 28/2026.
Per il biennio restano esclusi dall’incremento, nei limiti della Legge di Bilancio 2026 , gli addetti ad attività gravose e ad attività faticose e pesanti.
Nuovi coefficienti di trasformazione: la tabella per età
La tabella riporta, per ciascuna età, il divisore e il coefficiente in vigore dal 2027, messi a confronto con i valori del biennio 2025-2026 fissati dal Decreto direttoriale 20 novembre 2024.
| Età | Divisore 2027-2028 | Coefficiente 2027-2028 | Coefficiente 2025-2026 | Variazione* |
| 57 | 24,080 | 4,153% | 4,204% | -1,21% |
| 58 | 23,507 | 4,254% | 4,308% | -1,25% |
| 59 | 22,929 | 4,361% | 4,419% | -1,31% |
| 60 | 22,345 | 4,475% | 4,536% | -1,34% |
| 61 | 21,756 | 4,596% | 4,661% | -1,39% |
| 62 | 21,163 | 4,725% | 4,795% | -1,46% |
| 63 | 20,565 | 4,863% | 4,936% | -1,48% |
| 64 | 19,963 | 5,009% | 5,088% | -1,55% |
| 65 | 19,357 | 5,166% | 5,250% | -1,60% |
| 66 | 18,747 | 5,334% | 5,423% | -1,64% |
| 67 | 18,136 | 5,514% | 5,608% | -1,68% |
| 68 | 17,523 | 5,707% | 5,808% | -1,74% |
| 69 | 16,908 | 5,914% | 6,024% | -1,83% |
| 70 | 16,290 | 6,139% | 6,258% | -1,90% |
| 71 | 15,669 | 6,382% | 6,510% | -1,97% |
* Scostamento percentuale del coefficiente 2027-2028 rispetto a quello 2025-2026, arrotondato.
La riduzione interessa tutte le età e cresce con l’avanzare dell’età di uscita, passando dall’1,21% a 57 anni all’1,97% a 71 anni.
A 67 anni il coefficiente passa dal 5,608% al 5,514%. È l’effetto dell’aumento della speranza di vita con una ripartizione dello stesso montante su un periodo di erogazione atteso più lungo, con una rata annua più contenuta.
Come si calcola la pensione contributiva
La quota di pensione determinata con il sistema contributivo si ottiene applicando al montante il coefficiente dell’età di pensionamento:
pensione annua lorda = montante contributivo × coefficiente di trasformazione.
Il coefficiente è il reciproco del divisore espresso in percentuale; a 67 anni, ad esempio, 100 diviso 18,136 restituisce il 5,514%.
Volendo fare un esempio su un montante di 300.000 euro con uscita a 67 anni, con il coefficiente 2025-2026 (5,608%) la pensione annua lorda è di 16.824 euro, mentre con quello 2027-2028 (5,514%) scende a 16.542 euro.
La differenza è di 282 euro lordi annui, pari a circa 21,7 euro per ciascuna delle tredici mensilità.
Il confronto isola il solo effetto del nuovo coefficiente, a parità di montante ed età, ma l’importo effettivo dipende anche dai contributi accreditati nel frattempo e dalla rivalutazione del montante.
A chi si applicano i nuovi coefficienti
I valori aggiornati riguardano le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, le pensioni interamente contributive e la quota contributiva delle pensioni miste, per le quali la variazione non incide sull’intero assegno ma solo sulla parte calcolata con il metodo contributivo e i trattamenti liquidati prima dei 57 anni, ai quali si applica il coefficiente previsto per tale età.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2027 non vengono ricalcolate.
Si ricorda che le età indicate in tabella servono a individuare il parametro di calcolo e non costituiscono requisiti di accesso, che restano quelli previsti per ciascun trattamento.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1995 n. 335, Tabella A
- Legge 24 dicembre 2007, n. 247, Allegato 2
- D.Dirett. 16 ottobre 2026
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