4° Contenuto Riservato: Modello 770

SCHEDA PRATICA

DI MARCO BOMBEN | 29 OTTOBRE 2026

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello 770 è sempre riferito all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), salvo inizi o cessazioni in corso d’anno, anche qualora il sostituto d’imposta abbia, ai fini delle imposte dirette, un periodo d’imposta “a cavallo” (ad es., 1° luglio – 30 giugno).

Fonti ufficiali

Modello 770/2026; provv. 27 febbraio 2026, n. 72221; Agenzia delle entrate circ. n. 8/E/2024, par. 4.

Premessa

Il modello 770 è la dichiarazione che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su: redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello 770 è sempre riferito all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), salvo inizi o cessazioni in corso d’anno, anche qualora il sostituto d’imposta abbia, ai fini delle imposte dirette, un periodo d’imposta “a cavallo” (ad es., 1° luglio – 30 giugno).

Si ricorda che per i casi in cui i contribuenti utilizzino in compensazione crediti per importi maggiori a 5.000 euro annui è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità.

Con provvedimento 27 febbraio 2026, n. 72221 l’Agenzia delle entrate ha approvato i modelli 770/2026 da trasmettere entro il 2 novembre 2026, insieme alle relative istruzioni per la prossima stagione dichiarativa.

Il modello utilizzato dai sostituti d’imposta è stato modificato per gestire le novità fiscali con particolare riferimento a:

  • Quadro ST: dove trovano spazio l’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, il recupero della nuova somma non imponibile e il codice V per i Campi Flegrei;
  • Quadro SX: dove debutta il nuovo rigo SX50 per i sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai lavoratori la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024.

Soggetti interessati

Sono tenuti alla presentazione del modello 770 i soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi delle norme riepilogate di seguito:
Tipologia di ritenutaRiferimento normativo
Ritenute sui redditi di lavoro dipendenteArt. 23 D.P.R. n. 600/1973
Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenteArt. 24 D.P.R. n. 600/1973
Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditiArt. 25 D.P.R. n. 600/1973
Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affariArt. 25-bis D.P.R. n. 600/1973
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatoreArt. 25-ter D.P.R. n. 600/1973
Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo StatoArt. 29 D.P.R. n. 600/1973

Nel dettaglio, i soggetti interessati sono i seguenti:

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770
Società di capitali (Spa, Sapa, Srl, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello StatoEnti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello StatoEnti non commerciali, pubblici (regioni, province, Comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello StatoAssociazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali istituite ex artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggettiSocietà ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello StatoTrustCondomìniSocietà di persone (Snc, Sas) residenti nel territorio dello StatoSocietà di armamento residenti nel territorio dello StatoSocietà di fatto o irregolari residenti nel territorio dello StatoSocietà o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello StatoAziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;Gruppi europei di interesse economico (GEIE)Persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricolePersone fisiche che esercitano arti e professioniPersone fisiche che operano le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e aderiscono al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014Curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estintoSoggetti che hanno applicato l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;Soggetti che hanno applicato l’imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6 (opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato), comma 2, e 10 (obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti) del D.Lgs. n. 461/1997Soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utiliRappresentanti fiscali di soggetto non residente

Leggi anche la Guida Dichiarazione 770/2026 – Guida alla compilazione e la News 770: ravvedimento sanzioni sul quadro SI con regole precise

Vedi la Videoconferenza Il Modello 770 e le novità 2026

Soggetti esonerati

Non sono tenuti a presentare il modello 770:

  • le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica (le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. n. 600/1973);
  • i privati, compresi i proprietari di stabili, isolati o in regime condominiale, per i compensi erogati ad esempio ai portieri;
  • i privati datori di lavoro, per i compensi erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale;
  • i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma dell’art. 2, comma 2, della legge n. 80/1986. I contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 non devono presentare il modello 770 in quanto, non rivestendo la qualifica di sostituti d’imposta, non devono operare le ritenute alla fonte.

Termini di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre di ogni anno. Ovviamente, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso deve ritenersi automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per il modello 770/2026, relativo al periodo di imposta 2025, il termine di presentazione slitta quindi al 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 cade di sabato).

Vedi il Master Il Modello 770/2026

Modalità di presentazione

La dichiarazione va trasmessa per via telematica:

  • direttamente da parte del contribuente;
  • tramite un intermediario abilitato;
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

L’intermediario, le società del gruppo e gli altri incaricati devono:

  • rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta (detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera). Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. La data di tale impegno, la sottoscrizione e l’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio;
  • rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione (sottoscritta dal contribuente) e la copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione ai fini di eventuali controlli;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supposti informatici.

Le istruzioni al modello ministeriale precisano che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Invio integrale o separato

La trasmissione del modello 770 può essere effettuata con le seguenti alternative:

  • modalità unificata: il flusso telematico dovrà comprendere i quadri relativi a tutte le tipologie di ritenute effettuate, unitamente ai quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, nei casi in cui ne ricorra la compilazione;
  • modalità separata: il sostituto d’imposta può inoltrare separatamene i dati relativi ai redditi di:
    • lavoro dipendente;
    • autonomo;
    • altre ritenute (dividendi, proventi e redditi da capitale);
    • locazioni brevi;
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
    • somme liquidate a titolo di indennità di esproprio;
    • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
    • somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, unitamente ai corrispondenti quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MODELLO 770/2026
Modalità di invioTipo di comunicazioneQuadri
UnificataTutte le tipologieTutti i quadri del modello 770/2026 + SS, ST, SV, e SX
SeparataC.U. lavoro dipendenteSS, ST, SV, e SX con solo dati lavoro dipendente
C.U. lavoro autonomoSS, ST, SV, e SX con solo dati lavoro autonomo
Certificazioni dividendi, proventi e redditi da capitaleSS, ST, SV, e SX con solo dati dividendi, proventi e redditi da capitali
Locazioni brevi inserite all’interno della C.U.SS, ST, SV, e SX con solo dati relativi alle locazioni brevi
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terziSS, ST, SV, e SX con solo dati somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
Somme liquidate a titolo di indennità di esproprioSS, ST, SV, e SX con solo dati somme liquidate a titolo di indennità di esproprio
Somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativiSS, ST, SV, e SX con solo dati somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi
Somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenzaSS, ST, SV, e SX con solo dati somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza

In caso di presentazione in modalità separata, dovrà essere barrata, nel frontespizio, alla sezione “Redazione della dichiarazione” in “Gestione separata” la corrispondente casella relativa alla tipologia di ritenuta (dipendente, autonomo, capitali, locazioni e altre ritenute). 

Contenuto

ll modello 770 si compone di un frontespizio e di una serie di quadri.

Frontespizio

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l’utilizzo dei dati contenuti nella dichiarazione e l’informativa sulla privacy. La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi:

  • al tipo di dichiarazione;
  • ai dati del sostituto d’imposta;
  • ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione;
  • alla redazione e alla firma della dichiarazione;
  • all’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario;
  • al visto di conformità.

Quadri “interni”

QuadroContenuto
SFRedditi di capitale, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati, nonché comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti
SGImporti derivanti da riscatto di polizze vita e capitali corrisposti in dipendenza da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale
SHNel quadro SH i sostituti d’imposta persone fisiche, i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, gli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi, nonché la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. devono indicare i proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti, i redditi di capitale ex art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, corrisposti a non residenti, i proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati di investimento e buoni postali fruttiferi, i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito, i proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997, i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti, nonché i premi e le vincite
SIRiepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno precedente
SKDati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, corrisposti nel periodo d’imposta precedente, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR;dati relativi agli utili corrisposti dalle SIIQ e SIINQ, soggetti alla ritenuta a titolo di acconto;dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo di imposta ovvero a imposta sostitutiva, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973. La comunicazione, invece, non va effettuata in caso di operazioni di trasferimento segnalate (monitoraggio fiscale)
SLProventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto
SMProventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta
SOGli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti devono indicare in tale quadro i dati richiesti per la comunicazione all’Amministrazione finanziaria relativamente alle operazioni effettuate nell’anno precedente. Vanno, infatti, indicati i dati relativi alle mancanze di fornitura della provvista da parte del contribuente per il versamento dell’imposta di bollo speciale e per il versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi. Le società fiduciarie, invece, devono indicare i dati utili alla liquidazione delle imposte sul valore degli immobili all’estero per i soggetti da esse rappresentati. Inoltre, da quest’anno, è prevista un’ulteriore sezione che dovrà essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, che hanno la gestione fiscale del PIR, nonché le società fiduciarie che hanno depositato il piano presso altro intermediario oltre che dalle imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti
SPRitenute operate sui titoli atipici
SQDati relativi ai versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari soggetti alla disciplina del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, nonché sui dividendi di cui all’art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
SSDati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione
SYSomme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010, somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale
DISe nell’anno precedente è stata presentata una dichiarazione integrativa a credito ex art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

Quadri “Riepilogativi” ST, SV e SX relativi alle ritenute operate

QUADROCONTENUTO
ST e SVRiportare i dati relativi ai versamenti delle ritenute operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive. Nei quadri ST ed SV trovano porto, in particolare, i versamenti delle ritenute su:redditi di lavoro dipendente;redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;procedure di pignoramento.È necessario specificare i dati relativi alle trattenute e versamenti su:addizionale regionale IRPEF (quadro ST);addizionale comunale IRPEF (quadro SV)
SXVanno riportati i dati riepilogativi del credito relativo all’anno precedente, derivante dalla precedente dichiarazione e del suo utilizzo in compensazione esterna entro la data di presentazione della dichiarazione, nonché dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta e del loro utilizzo in compensazione esterna, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI. L’ammontare di tali crediti va indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di conguaglio. Pertanto, il loro utilizzo in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti. Tra le novità del modello 770/2026, si segnala l’introduzione del nuovo rigo SX50, riservato ai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai lavoratori la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’art. 1, comma 4, della legge n. 207/2024. Il rigo permette di ricostruire la gestione del credito maturato dal sostituto a seguito dell’erogazione del beneficio, distinguendo:somme riconosciute,somme recuperate successivamente,somme da recuperare,credito utilizzato in compensazione

Leggi anche i Commenti Modello 770/2023: come indicare i dividendi distribuiti; Il quadro SF del modello 770/2023: il caso dei finanziamenti soci e la News CU e 770: pronte le bozze dei modelli 2026

Sanzioni

Sono applicabili sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione. 

Trasmissione mensile dei dati aggiuntivi con modello F24

A partire dal periodo d’imposta 2025 i sostituti obbligati a operare ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati possono, in via facoltativa:

  • scegliere di non inviare la dichiarazione annuale 770,
  • conferendo comunque tutte le informazioni sulle trattenute con modalità mensile.

Il Decreto di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti, D.Lgs. n. 1/2024, all’art. 16, ha previsto la possibilità di sostituire il modello 770 – a partire dai versamenti relativi all’anno di imposta 2025 – con una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute effettuate, da trasmettere contestualmente al modello di versamento F24.

A seguito della definizione delle modalità attuative, stabilite dal provv. AdE n. 25978/2025 qui in esame, la nuova procedura, il cui utilizzo è facoltativo, sarà resa disponibile a decorrere dal 6 febbraio 2025.

EQUIPARAZIONE DATI INDICATI NEL MODELLO F24
La misura in sintesiLa semplificazione consiste nell’evitare di dover inserire i dati già comunicati nel modello F24 nella dichiarazione 770 equiparando però, a tutti gli effetti, l’esposizione dei medesimi dati alla dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (i dati già trasmessi con F24 non dovranno quindi essere riportati sul modello 770)
Ambito soggettivoL’utilizzo del nuovo “F24/770” è riservato ai sostituti di imposta che:al 31 dicembre dell’anno precedente hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque;erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e redditi di lavoro autonomo, con connessi obblighi di ritenuta e versamento;effettuano il versamento delle ritenute e trattenute tramite modello F24, che potrà essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.L’Allegato 1 al provvedimento fornisce l’elencazione dei codici tributo che possono essere gestiti tramite la nuova procedura (ritenute, trattenute, crediti maturati dal sostituto e utilizzati in compensazione)
Esercizio e durata dell’opzioneLa scelta di adesione al meccanismo di dichiarazione semplificato:è facoltativa;se esercitata, è vincolante per l’intera annualità;potrà avvenire con comportamento concludente;è applicabile a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno 2025 (modello 770/2026).Si ricorda che i dati possono essere trasmessi dal 6 febbraio 2025
La dichiarazione tramite F24Operativamente, in sostituzione della dichiarazione 770, i sostituti d’imposta aggiungeranno al modello di pagamento F24 le informazioni contenute nell’apposito prospetto denominato “delle ritenute/trattenute operate”
Dati da comunicareAmmontare delle ritenute e trattenute versate;codice tributo e periodo di riferimento delle ritenute/trattenute;ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione. In tal caso occorre specificare il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate);presenza di particolari fattispecie (note) elencate nell’Allegato 2 del Provvedimento, ove rilevanti, che altro non sono che le particolari codifiche che usualmente vengono utilizzate in sede di 770 per indicare, per esempio, i conguagli;IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24
Periodo transitorioCon riferimento alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025, i sostituti d’imposta che si sono avvalsi della nuova modalità:dovevano effettuare i relativi versamenti tramite il F24 entro le scadenze previste,avevano tuttavia la possibilità di trasmettere i dati aggiuntivi entro il 30 settembre 2025
Annullamento o sostituzioneL’eventuale annullamento o la sostituzione dei dati già comunicati, dovranno essere gestiti con attenzione, al fine di evitare duplicazioni.Le Specifiche tecniche precisano che, qualora si renda necessario procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate già trasmessa ed accolta, sarà necessario predisporre un nuovo file specificando il tipo di operazione che si intende effettuare: annullamento o sostituzione.Nel caso di annullamento occorre indicare il codice “A”, tenendo presente che l’annullamento riguarda sia la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate, sia il relativo modello F24 (se presente). Ne consegue che la procedura di annullamento è consentita solo se il modello F24 risulta ancora annullabile.
Diversamente, occorre procedere alla procedura di sostituzione (codice “S”), che riguarda solo la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate, mentre il relativo modello F24 (se presente) resterà valido

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