RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 30 OTTOBRE 2026
AGENZIA
Indennità di cessazione
La titolarità del rapporto di subagenzia esercitato tramite società e la prova dei presupposti dell’indennità di fine rapporto – Cass., Sez. Lav., ord. 15 ottobre 2026, n. 26945
Il Fatto
Un agente conveniva in giudizio la società preponente per ottenere il pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. e dell’indennità sostitutiva del preavviso, sostenendo che l’attività svolta per decenni fosse a lui personalmente riferibile nonostante l’interposizione di compagini societarie costituite nel tempo per la relativa gestione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo la continuità del rapporto personale e accertando l’avvenuta imputazione esclusiva dell’attività alle diverse società commerciali intercorse nel tempo, nonché la carenza di prova in ordine ai requisiti dell’incremento della clientela e della permanenza di sostanziali vantaggi per il preponente.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’interpretazione dei contratti e delle scritture private fornita dai giudici di merito è plausibile e insindacabile, avendo congruamente accertato che l’attività assicurativa era direttamente imputata alle società, le quali percepivano le provvigioni ed emettevano le relative fatture, escludendo così qualsiasi unitarietà o successione soggettiva personale con l’originario agente. La corte osserva inoltre che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., incombe sul lavoratore l’onere di provare sia l’effettivo apporto di nuova clientela o il sensibile incremento degli affari, sia la persistenza di vantaggi economici sostanziali in favore del preponente dopo la cessazione del vincolo; la mera esibizione di elenchi di polizze, privi di attendibilità temporale e certa provenienza, non assolve tale onere né giustifica l’attivazione di poteri istruttori d’ufficio, i quali hanno natura discrezionale e non possono supplire all’inerzia probatoria della parte per scopi esplorativi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
CIGS
Decadenza
L’obbligo di preventiva comunicazione dell’attività svolta durante la CIGS – Cass., Sez. Lav., ord. 7 ottobre 2026, n. 26361
Il Fatto
Un lavoratore, collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria, sottoscriveva con una compagnia aerea un’offerta di impiego condizionata allo svolgimento di un iter addestrativo per il rilascio di nuove licenze di volo. INPS disponeva la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale e alle prestazioni integrative del fondo di settore per difetto di preventiva comunicazione dell’attività svolta.
Il lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità di tale revoca.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del lavoratore, ritenendo che l’attività non fosse remunerata e rientrasse nel c.d. periodo neutro finalizzato alla salvaguardia delle abilitazioni.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il lavoratore che fruisce dell’integrazione salariale decade dal trattamento qualora non dia preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento di attività lavorativa. Nel settore del trasporto aereo, la deroga collegata al c.d. periodo neutro trova applicazione soltanto ove l’attività sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento e alla preservazione dei pregressi brevetti e titoli abilitativi già posseduti. Qualora invece l’addestramento sia rivolto al conseguimento di una nuova licenza e all’assunzione presso un nuovo vettore, l’attività travalica i confini della mera conservazione del titolo e impone l’onere della preventiva comunicazione, la cui omissione comporta la decadenza dal beneficio.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
INPS
Contributi
L’onere della prova e la prescrizione dei crediti contributivi nella cartella di pagamento – Cass., Sez. Lav., ord. 4 ottobre 2026, n. 26205
Il Fatto
Una società adiva il Tribunale proponendo opposizione avverso una cartella esattoriale con cui le veniva intimato il versamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive dovute a INPS per un rapporto di lavoro non regolarizzato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando la tardività delle eccezioni formali, la mancata prescrizione dei crediti contributivi e la fondatezza della pretesa dell’istituto.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale l’onere della prova a carico dell’ente previdenziale presuppone la preventiva allegazione di specifiche contestazioni da parte del debitore. Inoltre, la notifica della cartella può avvenire direttamente a mezzo raccomandata da parte dell’agente della riscossione ex art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e l’eccezione di interruzione della prescrizione costituisce un’eccezione in senso lato rilevabile anche d’ufficio dal giudice sulla base degli atti di causa. Infine, la contestazione relativa all’onere probatorio e al calcolo delle somme aggiuntive e sanzioni non può risolversi in una generica richiesta di riesame del merito in sede di legittimità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
MALATTIA PROFESSIONALE
Consulenza tecnica d’ufficio
L’onere di allegazione delle mansioni lavorative e inammissibilità della CTU esplorativa per patologie non tabellate – Cass., Sez. Lav., ord. 13 ottobre 2026, n. 26760
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento della natura professionale di patologie a carico della colonna vertebrale e la conseguente costituzione di una rendita.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, evidenziando la genericità delle allegazioni in merito alle mansioni in concreto svolte,
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte rileva che, vertendosi in tema di malattia non tabellata, grava sul lavoratore il preliminare onere di allegare e comprovare compiutamente le specifiche modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché gli elementi fattuali idonei a desumere il nesso eziologico con l’affezione denunciata.
La Corte osserva che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto, bensì un mero strumento di ausilio per il giudicante; di conseguenza, a fronte della genericità ed inidoneità delle allegazioni introduttive, la perizia assume carattere meramente esplorativo e risulta inammissibile, non potendo sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a carico della parte.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
PENSIONE DI ANZIANITÀ
Indebito previdenziale
La ripetibilità della pensione di anzianità percepita in costanza di rapporto di lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 4 ottobre 2026, n. 26206
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far dichiarare non ripetibile l’indebito previdenziale richiesto da INPS per aver percepito il trattamento di anzianità in concomitanza con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che il pensionato avesse cessato la precedente occupazione e che non sussistesse dolo, avendo il datore di lavoro comunicato la nuova assunzione agli Uffici competenti.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la cessazione dell’attività lavorativa costituisce requisito e fatto costitutivo del diritto alla pensione di anzianità, la cui ratio poggia sullo stato di bisogno presunto ex art. 38 Cost., escluso dalla prosecuzione o ripresa del rapporto di lavoro subordinato. La corte rileva altresì che, in tema di indebito previdenziale, l’omessa o incompleta segnalazione da parte dell’interessato di circostanze determinanti ai fini del trattamento pensionistico non costituisce mero silenzio, ma integra dolo del percettore, tale da escludere l’applicazione della disciplina speciale che limita la ripetibilità dell’indebito e da ricondurre la fattispecie alla regola generale di cui all’art. 2033 c.c.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
La sussistenza dello stato di inoccupazione e la prova presuntiva della continuità del rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 5 ottobre 2026, n. 26230
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per accertare il proprio diritto a trattenere i ratei di pensione di anzianità a seguito di una richiesta di restituzione per indebito avanzata da INPS.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda del ricorrente accertando la continuità del rapporto di lavoro, atteso che il lavoratore era stato riassunto a termine a brevissima distanza temporale dalle dimissioni presso la medesima società datrice di lavoro. I successori del lavoratore ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che grava sul pensionato l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti costitutivi per la fruizione del trattamento pensionistico, compreso l’effettivo stato di inoccupazione. Il giudice di merito può legittimamente desumere in via presuntiva la simulazione della cessazione e la continuità del rapporto lavorativo non solo dal ridotto intervallo temporale intercorso tra la formale risoluzione e la riassunzione, ma anche dalla coincidenza del soggetto datoriale. La valutazione circa la gravità, precisione e concordanza di tali indizi è rimessa all’apprezzamento insindacabile del giudice di merito, restando preclusa in sede di legittimità una nuova valutazione delle prove.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PUBBLICO IMPIEGO
Contratti a termine
La sopravvenuta disciplina risarcitoria per abuso di contratti a termine e gli effetti della stabilizzazione – Cass., Sez. Lav., sent. 10 ottobre 2026, n. 26567
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio un ente pubblico deducendo la nullità dell’apposizione del termine e delle relative proroghe a plurimi contratti di lavoro, chiedendo la conversione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno.
A seguito di rinvio da parte della corte di cassazione, la Corte d’Appello dichiarava cessata la materia del contendere in merito alla domanda risarcitoria, ritenendo che la sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore avesse efficacia sanante dell’illecito.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la modifica dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, operata dal D.L. n. 131 del 2024, convertito in Legge n. 166 del 2024, trova applicazione, quale ius superveniens, a tutte le controversie pendenti e al giudizio di rinvio, salvi i casi di giudicato interno. La corte osserva che la novella legislativa prevede in modo prescrittivo, per la fattispecie di abuso nella successione dei rapporti a termine, una specifica indennità compresa tra un minimo e un massimo di mensilità dell’ultima retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto, salva la prova del maggior danno.
Tale indennità sanzionatoria si affianca e non viene elisa dall’eventuale e successiva stabilizzazione del lavoratore, potendo quest’ultima incidere unicamente sulla modulazione dell’importo tra la misura minima e la misura massima. Quanto alle domande retributive omesse in sede di rinvio e riproposte solo nelle note conclusive, la corte ne dichiara l’inammissibilità per intervenuta rinuncia implicita a fronte dell’originaria formulazione riduttiva delle conclusioni.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
Perdita di chance
L’obbligo di ricognizione dei posti vacanti e risarcimento del danno da perdita di chance nel pubblico impiego – Cass., Sez. Lav., ord. 15 ottobre 2026, n. 26928
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio nei confronti dell’ente pubblico regionale al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal lamentato ritardo nell’adempimento dell’obbligo di ricollocazione lavorativa, insorto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intercorso con un consorzio agrario.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava la domanda.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
Nel caso di specie, trattandosi di una procedura di ricollocazione che coinvolge il pubblico impiego e un ente pubblico territoriale, la corte evidenzia la distinzione tra la mera attività amministrativa di ricognizione dei posti vacanti e il concreto obbligo di assunzione.
La corte osserva che la disciplina speciale e le precedenti pronunce del giudice amministrativo non imponevano all’amministrazione un vincolo diretto di assunzione, bensì il solo onere di ricognizione e di individuazione delle opportunità di ricollocazione.
La corte ribadisce che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances postula a carico del lavoratore l’onere di provare, anche in via presuntiva o probabilistica, la concreta possibilità di conseguire il risultato sperato. Non avendo il lavoratore dimostrato che la più tempestiva ricognizione avrebbe condotto alla copertura effettiva dei posti vacanti e che egli sarebbe stato utilmente preferito rispetto agli altri aventi diritto, il danno non può essere riconosciuto.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
SOCIETÀ COOPERATIVA
Soci lavoratori
La qualificazione del rapporto di lavoro del socio e la sussistenza della subordinazione – Cass., Sez. Lav., ord. 4 ottobre 2026, n. 26197
Il Fatto
Una società cooperativa proponeva domanda di accertamento negativo avverso un verbale con cui INPS richiedeva il pagamento di contributi omessi e somme aggiuntive riferiti a soci lavoratori iscritti nella gestione speciale artigiani.
Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo che i soci, prestando opera manuale con mezzi della cooperativa per lavori da questa commissionati e percependo un compenso fisso mensile, dovessero essere qualificati come lavoratori subordinati.
La società cooperativa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la qualificazione del rapporto del socio lavoratore deve dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione rispetto al nomen iuris adottato. L’accertamento degli indici rivelatori della subordinazione rientra nell’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, il quale ha legittimamente desunto il vincolo di eterodirezione da plurimi elementi sintomatici, quali l’inserimento stabile nell’organizzazione, l’esclusività della prestazione in favore della cooperativa, l’utilizzo di mezzi aziendali e la percezione di un compenso mensile costante.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
TRASFERTA
Regime contributivo
L’onere probatorio per l’esenzione contributiva delle indennità di trasferta – Cass., Sez. Lav., ord. 7 ottobre 2026, n. 26362
Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva a un verbale di accertamento previdenziale chiedendo di dichiarare non dovuti i premi assicurativi pretesi sulle somme erogate a titolo di trasferta forfettaria o, in subordine, di applicare il regime agevolato previsto per i lavoratori trasfertisti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano solo parzialmente la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che grava interamente sul datore di lavoro che invoca il beneficio o lo sgravio contributivo l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di legge, dimostrando documentalmente le trasferte effettuate e l’importo erogato per ciascun giorno. Inoltre, ai fini dell’applicazione del regime agevolato previsto per i trasfertisti ex art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986, devono sussistere cumulativamente tutti i requisiti di legge, tra cui la mancata indicazione contrattuale della sede di lavoro e lo svolgimento di un attività in continua mobilità, elementi non deducibili in via presuntiva dalla mera tipologia delle mansioni svolte.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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