COMMENTO – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
DI DANIELE BONADDIO | 2 NOVEMBRE 2026
Con il Messaggio n. 3422 del 23 ottobre 2026, l’INPS conferma l’attivazione dello Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, disponibile dal 23 ottobre 2026 nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.
La nuova funzionalità permette alle imprese artigiane del settore impiantistico di dichiarare che la propria attività non viene svolta prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili, ai fini dell’applicazione dei corretti limiti dimensionali previsti dalla Legge n. 443/1985.
L’intervento completa le indicazioni del precedente Messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 e assume particolare rilevanza per le imprese che effettuano prevalentemente interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione e adeguamento di impianti in edifici già esistenti.
Premessa
Dal 23 ottobre 2026, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è disponibile lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
Da tale data, le imprese artigiane la cui attività economica è riconducibile ai Codici Statistici Contributivi (CSC) 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 possono compilare la dichiarazione di responsabilità per attestare che l’installazione di impianti non è svolta in via prevalente nell’ambito delle costruzioni edili.
Tale adempimento consente di individuare il corretto limite dimensionale applicabile ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 443/1985 e di aggiornare le caratteristiche contributive della relativa matricola. La procedura può essere utilizzata in qualsiasi momento della vita aziendale per aggiornare la dichiarazione a seguito di variazioni dell’attività esercitata, con conseguente adeguamento del profilo contributivo e dei relativi limiti dimensionali.
La novità è stata annunciata dall’INPS con il Messaggio n. 3422/2026 . Per le dichiarazioni di responsabilità presentate senza il ricorso allo Smart Task e per la decorrenza delle variazioni, l’INPS rinvia alle indicazioni operative fornite nel Messaggio n. 3145/2026 .
I limiti dimensionali previsti dalla legge sull’artigianato
L’articolo 4 della Legge n. 443/1985 stabilisce limiti differenti in funzione dell’attività esercitata dall’impresa artigiana.
Per il settore impiantistico, la questione riguarda principalmente la distinzione tra imprese riconducibili alle costruzioni edili e imprese artigiane che non lavorano in serie.
| Tipologia di impresa | Limite ordinario | Limite con apprendisti aggiuntivi |
| Impresa artigiana non operante in serie – art. 4 , lett. a) | 18 dipendenti | 22 dipendenti |
| Impresa artigiana di costruzioni edili – art. 4 , lett. e) | 10 dipendenti | 14 dipendenti |
L’aumento dei limiti è ammesso alle condizioni previste dalla legge per l’impiego di apprendisti; non costituisce quindi un incremento generalizzato utilizzabile con qualsiasi tipologia di personale.
La differenza può incidere significativamente sulla possibilità di mantenere l’inquadramento artigiano quando l’organico supera la soglia prevista per le imprese edili.
Il precedente Messaggio INPS n. 3145/2026
Con il Messaggio 5 ottobre 2026, l’INPS aveva chiarito che nell’ambito delle costruzioni edili possono rientrare anche attività di completamento, rifinitura e installazione di impianti, quando effettivamente riconducibili alla costruzione degli edifici.
Per queste imprese trova applicazione il limite dimensionale dell’articolo 4, comma 1, lettera e), della Legge n. 443/1985, associato al Codice di Autorizzazione (CA) “5G”.
Le imprese impiantistiche che, invece, non operano prevalentemente nell’ambito della costruzione di edifici possono accedere al diverso limite previsto dalla lettera a), mediante aggiornamento delle caratteristiche contributive.
| Codice di autorizzazione | Inquadramento ai fini dei limiti |
| 5G | Limiti dimensionali delle imprese artigiane edili |
| 5C | Limiti delle imprese artigiane non operanti in serie |
| 4X | Codice previsto nel percorso di aggiornamento per le imprese impiantistiche interessate |
Il codice attività non è sufficiente.
La qualificazione dell’impresa non può dipendere esclusivamente dalla descrizione dell’attività o dal codice statistico contributivo.
Occorre verificare quali interventi vengono concretamente eseguiti e in quale contesto, distinguendo le attività legate alla costruzione di edifici da quelle realizzate prevalentemente su immobili già esistenti.
Smart Task: imprese interessate e modalità di utilizzo
Il Messaggio n. 3422/2026 conferma che il servizio è rivolto alle imprese artigiane con i seguenti Codici Statistici Contributivi (CSC):
| CSC | Accesso alla dichiarazione |
| 4.13.06 | Ammesso |
| 4.13.07 | Ammesso |
| 4.13.08 | Ammesso |
Lo strumento è disponibile nel percorso:
- Cassetto Previdenziale del Contribuente → Contatti → Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
Attraverso la procedura, l’impresa può compilare la dichiarazione di responsabilità attestando che l’attività di installazione di impianti non è svolta prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili.
La dichiarazione è finalizzata all’individuazione del limite dimensionale applicabile e all’aggiornamento delle caratteristiche contributive della matricola.
Lo Smart Task non è destinato esclusivamente a una comunicazione iniziale.
L’INPS chiarisce che può essere utilizzato in qualsiasi momento della vita aziendale, qualora intervengano modifiche nell’attività esercitata che rendano necessario aggiornare la dichiarazione e il conseguente inquadramento contributivo.
Il criterio decisivo: almeno il 51% del fatturato
Il chiarimento più significativo del Messaggio n. 3422 riguarda il concetto di attività prevalente.
L’INPS precisa che può essere considerata non prevalentemente operante nell’ambito della costruzione di edifici l’impresa artigiana il cui fatturato derivi almeno per il 51% da attività impiantistiche effettuate su immobili civili o industriali già esistenti.
Le attività rilevanti comprendono:
- riparazione degli impianti;
- sostituzione di componenti o impianti;
- manutenzione;
- adeguamento degli impianti.
Il Messaggio richiama inoltre, nella descrizione generale delle attività svolte su immobili esistenti, gli interventi di ristrutturazione.
Il criterio percentuale consente di distinguere le imprese che operano principalmente sul patrimonio immobiliare esistente da quelle la cui attività è prevalentemente collegata alla realizzazione di nuovi edifici.
Il parametro indicato dall’INPS è economico, non semplicemente numerico.
Non basta, quindi, che la maggioranza degli interventi effettuati riguardi immobili esistenti: occorre verificare che da tali attività derivi almeno il 51% del fatturato.
In termini operativi, è opportuno che l’impresa possa ricostruire e documentare la composizione dei ricavi in funzione della tipologia degli interventi effettuati.
Quali immobili sono considerati già esistenti
L’INPS precisa che possono rilevare gli interventi eseguiti su immobili industriali o civili già esistenti, quando l’impresa non svolge di fatto attività nell’ambito delle costruzioni edili.
Un’esclusione espressa riguarda gli immobili oggetto di demolizione integrale e successiva ricostruzione.
Tali operazioni non rientrano, ai fini della dichiarazione in esame, nella nozione di intervento su immobile già esistente.
Il fatto che un immobile sorga su un’area precedentemente edificata non è sufficiente per considerarlo esistente.
Quando l’edificio viene integralmente demolito e successivamente ricostruito, l’intervento resta escluso dalla fattispecie individuata dall’INPS.
La corretta classificazione dei lavori assume quindi particolare importanza nella verifica del requisito del 51%.
Decorrenza delle variazioni contributive
Per la decorrenza delle variazioni e per le dichiarazioni già rese senza utilizzare lo Smart Task, il Messaggio n. 3422 rinvia alle istruzioni contenute nel precedente Messaggio n. 3145/2026 .
Quest’ultimo prevede, per le imprese interessate alla variazione, l’indicazione del 1° luglio 2026 quale data di decorrenza oppure della successiva data dalla quale producono effetto le condizioni dichiarate.
Non si tratta, quindi, di una retroattività indistinta: la decorrenza deve essere coerente con la situazione aziendale e con le istruzioni amministrative applicabili.
La disponibilità dello Smart Task dal 23 ottobre 2026 non significa che tutte le variazioni contributive debbano decorrere da tale giorno.
La data di attivazione della procedura e la data di efficacia dell’aggiornamento della matricola sono due elementi distinti.
Riferimenti normativi:
- Legge 8 agosto 1985 n. 443, art. 4
- INPS, Messaggio 5 ottobre 2026, n. 3145
- INPS, Messaggio 23 ottobre 2026, n. 3422
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