3° Contenuto: Regime fiscale agevolato per pensionati esteri: inclusa l’indennità una tantum

NEWS – IMPOSIZIONE FISCALE

3 NOVEMBRE 2026

L’Agenzia delle Entrate – con Risposta ad interpello del 2 novembre 2026, n. 197 – ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’art. 24-ter del TUIR ai redditi percepiti da un pensionato estero trasferitosi fiscalmente in Italia.

La disciplina consente alle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la residenza in determinati Comuni del Mezzogiorno o interessati da eventi sismici e che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti, di assoggettare i redditi prodotti all’estero a un’imposta sostitutiva del 7%, per il periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza e per i successivi nove periodi d’imposta.

Nel caso esaminato, il contribuente, già residente in Irlanda, avrebbe percepito da una società irlandese sia una pensione secondo un accordo “pay as you go”, sia un’indennità forfettaria di fine rapporto. L’Agenzia ha ritenuto che entrambe le somme possano beneficiare del regime agevolato, in quanto riconducibili alla nozione di redditi da pensione prevista dall’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR.

La conclusione si fonda sulla circostanza che rientrano nella nozione di redditi da pensione anche gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell’attività lavorativa e determinate indennità una tantum erogate in ragione del rapporto previdenziale. Il contribuente potrà inoltre applicare il regime agli altri redditi prodotti all’estero, secondo le condizioni previste dall’art. 24-ter del TUIR.

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