COMMENTO – INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
DI GIOVANNI CRUCIANI | 5 NOVEMBRE 2026
Il corretto inquadramento delle aziende edili è un elemento di un processo fondamentale che impatta sulla tassazione, sui contributi previdenziali e sull’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
Procedere correttamente nella fase iniziale della costituzione della società o nell’apertura di una posizione individuale impatta poi per il futuro dell’azienda. Agire correttamente significa anche essere in regola con quanto dovuto, procedere regolarmente nell’attività ed avere tutti i requisiti per operare correttamente, per avere sempre la documentazione in regola non solo durante l’attività materiale ma anche successivamente quando si dovrà procedere alla fatturazione e alla produzione della documentazione cartacea a supporto.
Premessa
Per inquadrare correttamente un’azienda edile è necessario considerare quattro elementi fondamentali: il Codice ATECO, l’inquadramento previdenziale INPS (C.S.C.), la scelta del CCNL e l’iscrizione alla Cassa Edile.
Codice ATECO
Il primo elemento consiste nell’associare all’attività lo specifico codice ISTAT ATECO all’atto dell’apertura della Partita IVA.
Per l’edilizia, la macro-categoria di riferimento è la F (Costruzioni):
→ Divisione 41: Costruzione di edifici residenziali e non.
→ Divisione 42: Ingegneria civile tipo strade, ferrovie, opere idrauliche.
→ Divisione 43: Lavori di costruzione specializzati quali demolizioni, impianti elettrici/idraulici, finiture, intonacatura, posa infissi.
Inquadramento previdenziale INPS (C.S.C.)
Il secondo, consiste nel corretto inquadramento INPS che classifica l’azienda definendo il Codice Statistico Contributivo (C.S.C.). Da questo codice dipendono le aliquote contributive da versare.
La suddivisione classica avviene con la natura dell’impresa e con la sua dimensione che comporta l’inquadramento nel settore Artigianato con codice CSC che inizia con 4 e che rimane riservato alle piccole imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane.
In questo caso l’imprenditore partecipa manualmente al lavoro (artigiano) e soggiace a limiti dimensionali; di regola massimo 10 dipendenti, elevabili a 14 se le assunzioni ulteriori sono effettuate con il contratto di apprendistato.
Trattandosi di imprese del settore Industria avremo il CSC che inizia con 1 e imprese di medie e grandi dimensioni che comunque superano i limiti dimensionali dell’artigianato.
Scelta del CCNL
Il terzo elemento riguarda la scelta del Contratto collettivo che sarà quello Edile artigiano nel primo caso e Edili Industria nel secondo caso.
Iscrizione alla Cassa Edile
L’ultimo elemento riguarda l’inquadramento dell’azienda con la Cassa Edile competente per Provincia.
Ciò comporta che l’azienda verserà mensilmente alla Cassa Edile una percentuale pari al 18,50% per l’accantonamento di ferie e gratifica natalizia dei lavoratori, oltre alle quote per la sicurezza e la sanità integrativa oltre ad un’altra percentuale per l’accesso ai servizi offerti dalle casse edili.
Ciò comporterà inoltre che il rilascio del DURC non sarà solo una questione INPS ed INAIL ma riguarderà anche la correntezza contributiva della Cassa edile o delle casse edili nel caso in cui l’azienda opera in più province. Il corretto inquadramento e la regolarità dei versamenti alla Cassa Edile sono requisiti tassativi per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, indispensabile per lavorare sia negli appalti pubblici che privati.
Il corretto inquadramento e la dichiarazione effettuata dall’azienda in sede di inquadramento o successivamente in caso di variazioni determina, in relazione all’attività concretamente esercitata, l’appartenenza al settore edilizia con conseguente iscrizione anche alla cassa edile o al settore dell’impiantistica.
In relazione a quanto precede vi sono degli imprenditori, artigiani o non, che svolgo attività diverse da quella edile, ma che con l’edilizia hanno a che fare. Si tratta delle aziende di impiantistica, idraulica o elettrica, che possono lavorare nei cantieri oppure svolgere altre attività di manutenzione anche non in occasione dei cantieri.
Esistono anche aziende che svolgono attività multiple che su questo aspetto dovranno procedere ad una dichiarazione circa la loro attività effettiva.
Il Messaggio INPS n. 3145/2026
Si segnala sul punto il Messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 .
Con il Messaggio si prevede che a seguito della risposta all’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relativamente a tali imprese e all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, ha stabilito che “le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa”.
Ne consegue, come prevede il Messaggio in commento, che non essendo obbligate all’iscrizione alla Cassa Edile, tali imprese non sono soggette al limite dimensionale previsto per le imprese artigiane di costruzioni edili.
I datori di lavoro che esercitano attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici già in possesso di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”, a partire dal 23 ottobre 2026 possono trasmettere apposita dichiarazione di responsabilità in ordine alle caratteristiche dell’attività esercitata, utilizzando, all’interno della sezione “Contatti” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, lo “Smart Task” denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana” e indicando come data decorrenza variazione il 01/07/2026 o la data dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione, se successiva.
A seguito della dichiarazione di responsabilità, alla matricola aziendale sarà attribuito il CA “4X”che dal 1° luglio 2026 ha assunto il nuovo significato di “Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”; l’attribuzione del CA “4X” consentirà l’attribuzione del CA “5C” che comporta l’applicazione del limite dimensionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 443/1985.
Di seguito si riporta l’allegato n. 1 al messaggio INPS da utilizzare per la dichiarazione.
| Allegato 1 al Messaggio INPS n. 3145 del 5 ottobre 2026 |
| Io sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _______________________________ il _______________ residente a ______________________(___) Via/Piazza _____________________________________ n. ______ CF ________________________________ in veste di titolare/legale rappresentante della ______________________________________________ CF_________________________ ai fini dell’inquadramento della matricola contributiva consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la mia responsabilità DICHIARO che l’attività economica di installazione impianti riferita alla matricola in oggetto non viene svolta in via prevalente nell’ambito della costruzione di edifici. A tal fine, ai sensi del messaggio n. __________ del ___________, CHIEDO l’applicazione del limite di cui all’art. 4 sub a) della Legge n. 443/1985, con conseguente attribuzione del CA 5C a decorrere da ________________. |
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