CIRCOLARE MONOGRAFICA – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Il D.M. n. 134/2026 si inserisce in una strategia di semplificazione amministrativa e trasparenza, con una fase transitoria che accompagna il sistema verso la piena operatività
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 5 NOVEMBRE 2026
Il D.M. n. 134 del 5 ottobre 2026 segna un passaggio decisivo nel processo di digitalizzazione degli adempimenti lavoristici, rafforzando il ruolo del SIISL come infrastruttura centrale per incentivi, comunicazioni e servizi informativi. La norma ridefinisce le modalità con cui datori di lavoro, intermediari e agenzie per il lavoro devono interagire con la piattaforma, introducendo obblighi di pubblicazione, nuove funzionalità di verifica dei dati e un raccordo più stretto con i flussi contributivi.
Il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia di semplificazione amministrativa e trasparenza, con una fase transitoria che accompagna il sistema verso la piena operatività.
Premessa
Il D.M. 5 ottobre 2026, n. 134 , del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rappresenta uno dei passaggi più significativi nel processo di digitalizzazione delle politiche del lavoro avviato dal legislatore negli ultimi anni.
Con esso il SIISL – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – diventa non solo un contenitore di dati e servizi, ma un vero e proprio snodo obbligato per la gestione degli incentivi all’occupazione, delle comunicazioni obbligatorie e delle verifiche documentali sui candidati.
Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il SIIL
L’articolo 14, al comma 1, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, al fine di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori, nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro e altresì di monitorare gli effetti dell’intervento pubblico, prevede che, a decorrere dallo scorso 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, abbiano l’obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Ai fini del riconoscimento dei benefici resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
| Cosa è il SIISL? |
| Il SIISL – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – è stato introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 (convertito con Legge n. 85 del 3 luglio 2023). Tale piattaforma è stata realizzata dall’INPS ed istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’Assegno di inclusione e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’Assegno di inclusione” (cfr. art. 5, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e D.M. 8 agosto 2023, che reca disposizioni per l’operatività del Sistema). Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi anche i richiedenti del Supporto formazione e lavoro (SFL) (cfr. art. 12, comma 3, del D.L. n. 48/2023 e art. 3 del D.M. 8 agosto 2023). Esso favorisce l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro. L’introduzione della suddetta piattaforma permette ai soggetti registrati di accedere alle informazioni ed alle proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. Inoltre, il SIISL agevola la ricerca del lavoro e l’individuazione di idonei percorsi di formazione per gli utenti, tenendo conto sia delle esperienze formative e delle competenze professionali possedute da questi ultimi, sia della disponibilità di offerte di lavoro, corsi di formazione ed altri strumenti di politica attiva (art. 5, comma 2, del D.L. n. 48/2023). |
Il comma 2 , del citato articolo 14, prevede che a decorrere dalla medesima data del 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro previste, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro dall’articolo 9-bis, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere effettuate dai medesimi datori di lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati , ovvero coloro che risultano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro e negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 – anche tramite il SIISL.
Si introduce, inoltre, un meccanismo di garanzia attraverso il quale il SIISL verifica i dati autocertificati del lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed espone gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.
La disposizione, dunque, mira a mettere a disposizione del datore di lavoro che intende assumere elementi informativi verificati prima della conclusione del rapporto di lavoro, favorendo procedure di assunzione più consapevoli.
| Si ricorda che, in base al D.M. 8 agosto 2023, il SIISL è alimentato |
| dall’INPS; |
| dall’ex ANPAL (a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38, del 15 febbraio 2024 del D.P.C.M. 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024 – le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); |
| dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero dell’Università e della Ricerca, |
| che rendono disponibili attraverso la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni. |
Si prevede che le Agenzie per il Lavoro sono tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate. Si ricorda che le Agenzie per il lavoro sono operatori privati autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ad offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, iscritti ad apposito Albo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (articolo 4 del D.Lgs. n. 276/2003).
Per l’iscrizione a tale albo (che comprende cinque sezioni dedicate ad agenzie di somministrazione di tipo generalista e di tipo specialista – ovvero esclusivamente a tempo indeterminato – agenzie di intermediazione, agenzia di ricerca e selezione del personale e agenzie di supporto alla ricollocazione professionale) e per l’autorizzazione all’esercizio delle relative attività sono richiesti determinati requisiti (definiti dal D.M. 10 aprile 2018, in attuazione dell’art. 5, del D.Lgs. n. 276/2003).
Il comma 5 , dell’articolo 14, rinvia ad un decreto ministeriale (oggetto del presente approfondimento) l’individuazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4.
Si prevede l’iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri (extra UE) che – ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, nell’ambito di programmi finalizzati, tra l’altro, all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani.
Fase sperimentale
La parte più innovativa del Decreto , contenuta nell’articolo 3, riguarda la pubblicazione delle posizioni lavorative ai fini degli sgravi contributivi. Il Decreto in commento stabilisce che, dal 1° aprile 2026, per ottenere un beneficio contributivo è necessario che la posizione sia pubblicata sul SIISL.
Il testo è esplicito: “il riconoscimento dei benefici contributivi… è subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL”.
Per evitare un passaggio troppo brusco, è stata prevista una fase sperimentale fino al 30 novembre 2026: in questo periodo la pubblicazione può avvenire anche dopo l’assunzione e la sua omissione non comporta la perdita degli incentivi.
Dal 1° dicembre, invece, la pubblicazione deve essere fatta prima o al massimo contestualmente all’assunzione, come chiarito dal Ministero.
Ai fini della richiesta del beneficio contributivo, il SIISL mette a disposizione in modalità telematica le informazioni necessarie ai datori di lavoro, o ai loro delegati e intermediari, per compilare correttamente il flusso UNIEMENS per la fruizione del beneficio contributivo.
Resta ferma la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o dei suoi intermediari delle informazioni rese disponibili dal Sistema.
Il SIISL restituisce l’informazione relativa all’autorizzazione delle richieste di beneficio contributivo presentate.
Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL
A decorrere dal 1° aprile 2026, le comunicazioni obbligatorie possono essere trasmesse anche tramite il SIISL dai datori di lavoro, pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e degli articoli 4 e 6, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL sono effettuate mediante i modelli conformi a quelli previsti dal D.M. 30 ottobre 2007, utilizzati per le comunicazioni relative all’instaurazione, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro.
Ai fini di una maggiore semplificazione, le comunicazioni obbligatorie sul SIISL sono precompilate con le informazioni disponibili, fermo restando la possibilità di integrazione e modifica da parte del datore di lavoro o suoi intermediari.
Sulla piattaforma SIISL, i datori di lavoro, pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati hanno accesso alla consultazione e alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di pertinenza, a prescindere dal canale di trasmissione utilizzato.
Le Regioni e Province Autonome consultano e gestiscono le comunicazioni obbligatorie trasmesse tramite il SIISL.
Le operazioni di rettifica e annullamento possono essere effettuate datori di lavoro, pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati soltanto utilizzando i sistemi attraverso i quali è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria che si intende rettificare o annullare.
La rettifica d’ufficio di comunicazioni obbligatorie inviate tramite il SIISL deve essere trasmessa dai Centri per l’impiego territorialmente competenti tramite il medesimo Sistema.
La verifica dei dati autocertificati: un curriculum più affidabile
Una delle innovazioni più interessanti riguarda la verifica dei dati autocertificati dagli utenti.
Il SIISL, infatti, rende disponibili gli esiti delle verifiche effettuate sulla base delle fonti certificate. Il Decreto afferma che tali esiti “equivalgono a certificazioni rilasciate dalle Autorità titolari del dato”.
Questo significa che il curriculum dell’utente può contenere informazioni già verificate, con valore legale.
Per i datori di lavoro è un vantaggio enorme:
- meno incertezze;
- meno rischi;
- meno controlli manuali.
Gli esiti possono essere inseriti nel CV, forniti ai datori che ne facciano richiesta o messi a disposizione quando viene dichiarata un’assunzione.
Restano fermi i diritti dell’utente iscritto in relazione alla rettifica, all’aggiornamento e alla verifica dei dati autocertificati, nonché gli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Le modalità tecniche per l’attuazione e i tempi di rilascio dei servizi e delle funzioni sono definite dall’Allegato al D.M. n. 134/2026 e suoi successivi aggiornamenti.
Pubblicazioni sul SIISL delle posizioni di lavoro da parte delle Agenzie per il lavoro
Evidenzia il Decreto in commento che a decorrere dal 1° aprile 2026, le Agenzie per il lavoro sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, possono accedere al medesimo Sistema per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.
I Centri per l’impiego possono consultare le posizioni di lavoro pubblicate sul SIISL per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto della disciplina vigente.
Le modalità di pubblicazione delle posizioni di lavoro, le verifiche di natura tecnica sulle offerte e le modalità di rimozione delle stesse sono disciplinate, in conformità a quanto previsto, per quanto compatibile, dai commi da 1 a 6 , dell’articolo 9 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024.
La pubblicazione delle posizioni di lavoro sul SIISL costituisce condizione per l’accesso, da parte delle Agenzie per il lavoro, ai curriculum vitaedegli utenti iscritti che hanno reso disponibile la relativa visualizzazione, secondo le modalità previste dal comma 7, dell’articolo 9 , del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024.
Il SIISL rende disponibili alle Agenzie per il lavoro funzionalità di consultazione e di filtro dei curriculum vitae degli utenti basati su criteri oggettivi al fine di agevolare l’individuazione di profili coerenti con le posizioni di lavoro pubblicate.
Riferimenti normativi:
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48, art. 5 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)
- D.M. 22 giugno 2026
- D.M. 5 ottobre 2026 n. 134
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