2° Contenuto Riservato: Responsabilità del commercialista: la notifica della cartella non basta

COMMENTO – PROFESSIONISTI

DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 6 NOVEMBRE 2026

La Corte di Cassazione con l’ordinanza 28 ottobre 2026, n. 28018, ha nuovamente analizzato il caso di un commercialista e della sua responsabilità professionale.
La vicenda che riguarda la responsabilità professionale di un commercialista e la gestione di diversi adempimenti fiscali e contributivi, diventa per la Suprema Corte l’elemento per ribadire alcuni principi ormai consolidati: l’impossibilità di rivalutare il materiale probatorio, la non sindacabilità delle ricostruzioni di fatto operate dai giudici di merito e la necessità che le censure di omessa pronuncia siano effettive e non meramente strumentali.

Le contestazioni al commercialista

Un avvocato aveva instaurato con il proprio commercialista un rapporto di consulenza fiscale continuativa dal marzo 2017 all’aprile 2019.

Nel corso di tale rapporto l’avvocato ha affidato al commercialista una serie di incarichi professionali asseritamente inadempiuti sotto tre distinti profili:

  • la c.d. “rottamazione” mancata: l’avvocato ha asseritamente trasmesso via email al commercialista una serie di ruoli esattoriali chiedendogli di provvedere agli adempimenti per la definizione agevolata (c.d. rottamazione) ai sensi del D.L. n. 119/2018; successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza, ha ricevuto la notifica di due cartelle esattoriali per un importo complessivo di circa 35.000,00 euro (9.447,62 euro la prima, 25.938,00 euro la seconda), entrambe notificate il 3 settembre 2019 e relative a ruoli che assumeva rientranti nella rottamazione in quanto afferenti a partitari degli anni 2014 e 2015;
  • errori nelle dichiarazioni dei redditi 2017 e 2018: il commercialista non ha asseritamente riportato fedelmente i dati trasmessigli relativamente a costi, ricavi e relative compensazioni, esponendolo a sanzioni e interessi per 9.447,62 euro;
  • omesso controllo della regolarità contributiva: il commercialista incaricato anche della consulenza previdenziale, non ha asseritamente effettuato i controlli sulla regolarità contributiva dei dipendenti dello studio legale (verifica DURC), né impugnato gli avvisi di addebito conseguenti.

Con atto di citazione del gennaio 2019 l’avvocato ha chiamato in causa il commercialista davanti al tribunale, per richiedere:

  1. la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale;
  2. l’accertamento negativo del credito vantato dal commercialista a titolo di compensi professionali, assumendo che questi fosse stato già integralmente remunerato.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda sulla regolarità contributiva (ritenendola tardiva) e rigettato le domande di accertamento negativo del credito e risarcitoria.

Anche il ricorso dell’avvocato è stato respinto dalla Corte di Appello con sentenza del maggio 2024.

L’avvocato, avverso la sentenza sfavorevole, ricorre in Cassazione.

La responsabilità del commercialista: obblighi informativi e diligenza qualificata

La Cassazione ritiene il ricorso infondato.

La parte più interessante della decisione riguarda la responsabilità del commercialista.

La Corte riconosce che la diligenza richiesta al professionista è “qualificata” e che gli obblighi informativi sono ampi: il commercialista deve prospettare al cliente tutte le soluzioni, anche quelle non percorribili, e vigilare sugli adempimenti.

Tuttavia, la Cassazione chiarisce un punto spesso trascurato: la diligenza professionale non si traduce in una responsabilità automatica.

Il cliente deve provare:

  • l’inadempimento,
  • il danno,
  • il nesso causale.

Nel caso esaminato, la Corte rileva che il ricorrente non ha dimostrato che gli errori lamentati fossero effettivamente imputabili al commercialista, né che avessero generato un danno concreto.

La decisione assume rilievo perché evita di trasformare gli obblighi informativi in una presunzione di colpa, mantenendo l’equilibrio tra tutela del cliente e responsabilità del professionista.

Un passaggio significativo riguarda l’ammissibilità della prova testimoniale sul pagamento dei compensi.

I giudici di legittimità ribadiscono che:

  • la prova orale è ammessa solo quando la parte dimostri l’impossibilità di produrre documentazione scritta;
  • la presenza di quietanze dichiarate ma non prodotte rende la richiesta testimoniale incompatibile con il sistema delle prove legali;
  • gli artt. 2721 ss. c.c. impongono un rigore particolare nei rapporti professionali.

Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in ordine ai pagamenti dei compensi professionali e la violazione dei limiti di ammissibilità della prova ex artt. 2721–2726 c.c.

La Corte d’Appello ha, tuttavia, ritenuto inammissibile la prova orale “poiché generica e priva di specifico riferimento temporale”, richiamando correttamente il principio per cui, ai sensi dell’art. 2726 c.c., “le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito”, e la deroga al divieto di prova testimoniale per somme eccedenti il limite dell’art. 2721 c.c., è subordinata “a una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l’esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta”.

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato nella missiva dell’ottobre 2019 di essere in possesso delle quietanze di pagamento, ma non le ha mai prodotte in giudizio.

Tale condotta è logicamente incompatibile con la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sostituzione della documentazione scritta disponibile.

La decisione conferma un orientamento volto a evitare che la prova testimoniale diventi un surrogato della documentazione che la parte avrebbe potuto esibire.

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