CIRCOLARE MONOGRAFICA
Le istruzioni operative INPS per accedere al beneficio
A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 28 MAGGIO 2026
Nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024, n. 157 è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.
In data 9 maggio 2026, è stato poi pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 66/2025 , inerente all’attuazione del Bonus Giovani.
Successivamente, l’INPS – con Circolare 12 maggio 2025, n. 90 e con Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935 – ha reso note le necessarie istruzioni operative afferenti alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
L’art. 14 della Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (legge di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe) ha prorogato, con modalità diverse, i bonus occupazionali introdotti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2026, n. 99 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”.
Il provvedimento istituisce nuovi incentivi occupazionali, prevede alcune misure di conciliazione vita-lavoro e definisce il concetto di “salario giusto”.
L’art. 5 abroga l’art. 14 comma 1 bis del D.L. n. 200/2026, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026: pertanto, sono abrogate le proroghe agli incentivi occupazionali del D.L. n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione).
L’art. 2 del D.L. n. 62/2026 istituisce il cd. Bonus Giovani 2026.
In data 14 maggio 2026, l’INPS – con Circolare n. 55/2026 – ha fornito i primi chiarimenti normativi, rimandando ad un successivo Messaggio la pubblicazione del modello di domanda on line.
Premessa
A decorrere dall’8 maggio 2024, è entrato in vigore il c.d. Decreto Coesione (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 95/2024 ).
Il provvedimento ha istituito 4 nuovi incentivi occupazionali:
- Bonus Settori Strategici (art. 21 );
- Bonus Giovani (art. 22 );
- Bonus Donne (art. 23 );
- Bonus ZES (art. 24 ).
Tali Bonus avevano scadenza temporale 31 dicembre 2025.
Per il 2026, si è dovuto attendere la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025).
Nel dettaglio, il D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni nella Legge n. 95/2024 ha previsto:
- Bonus Giovani (art. 22) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili).
- Bonus Donne (art. 23) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31 dicembre 2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025 ).
- Bonus ZES (art. 24) – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonerocontributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria.
Quanto normato dall’art. 14 comma 1 bis D.L. n. 200/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 26/2026 è stato abrogato dall’art. 5 , D.L. n. 62/2026.
Al contempo, sono stati ridefiniti i bonus Donne, Giovani, ZES per tutto il 2026.
Nell’analisi che segue, il dettaglio della misura bonus Giovani 2026 e le prime indicazioni fornite dalla Circolare INPS n. 55/2026 .
Art. 2, D.L. n. 62/2026
Sono beneficiari dell’incentivo in specie i datori di lavoro del settore privato (tranne quelli del settore domestico) che assumano – dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 – lavoratori under 35 anni, svantaggiati ovvero molto svantaggiati.
Tali datori di lavoro dovranno, altresì, rispettare le disposizioni inerenti:
– il DURC;
– le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
– le disposizioni contenute nei CCNL;
– art. 31, D.Lgs. n. 150/2015;
– la realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
– il trattamento economico individuale erogato, rispetto al TEC previsto dai CCNL c.d. leader.
I soggetti destinatari (lavoratori), alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e devono essere, alternativamente:
- molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24mesi, come definito dal citato articolo 1, comma 1 , numero 2), lettera a), del D.M. 17 ottobre 2017). Al riguardo, è opportuno precisare che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1 , lett. c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;
- molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, come definito dal citato articolo 1, comma 1 , numero 2, lettera a), lett. b), del D.M. 17 ottobre 2017), e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014;
- svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 651/2014 e come disposto dall’articolo 1, comma 1, numero 1), del D.M. 17 ottobre 2017.
Il rapporto di lavoro deve essere a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, part time e full time.
L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Non sono incentivabili i rapporti di lavoro in apprendistato, ex D.Lgs. n. 81/2015, né quelli di lavoro domestico.
Lavoratori molto svantaggiati
L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 500 su base mensile.
Se la sede di lavoro o l’unità produttiva di impiego è in area Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Marche, Umbria e Sardegna) l’importo massimo fruibile mensilmente a titolo di sgravio sale ad euro 650 mensili.
Lavoratori svantaggiati
L’esonero contributivo (pari a euro 500/euro 650 in base alla sede operativa del datore di lavoro) avrà durata pari a 12 mesi (in luogo dei 24 mesi previsti per i lavoratori molto svantaggiati) qualora l’assunzione riguardi soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ex lege, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in commento, ovvero di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in commento.
I chiarimenti INPS: Circolare n. 55/2026
L’INPS – con Circolare 14 maggio 2026, n. 55– ha fornito i primi chiarimenti operativi.
Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con:
– la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro);
– l’esonero disciplinato dall’art. 5, Legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di euro 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.
La legittima fruizione del beneficio in commento è subordinata all’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 5 , D.L. n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.
L’INPS – con Circolare n. 55/2026 – ha reso noto che, allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente gli esoneri contributivi in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.
Il modulo in commento verrà pubblicato con successivo Messaggio.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
- dati identificativi dell’impresa;
- dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;
- tipologia di classe di svantaggio del soggetto;
- tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
- retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esonerio riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo soggetto;
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
- consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i controlli precedenti abbiano dato esito positivo, un riscontro in merito all’accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
La domanda di riconoscimento delle misure può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati.
Qualora la domanda di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento degli esoneri in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il medesimo a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.
I datori di lavoro devono prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto di lavoro per cui si chiedono gli esoneri.
Non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l’INPS quantifica quanto può essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutto il periodo di agevolazione spettante.
L’importo degli esoneri riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore non è previsto l’invio di una nuova richiesta.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento delle agevolazioni, l’Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e del CNEL, allo scopo rese disponibili, per gli ambiti di rispettiva competenza, mediante l’interoperabilità delle diverse banche dati che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.
Riferimenti normativi:
- D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95)
- D.M. 11 aprile 2025, n. 66
- D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 14 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26)
- D.L. 30 aprile 2026 n. 62, art. 2
- INPS, Messaggio 18 giugno 2025, n. 1935
- INPS, Circolare 12 maggio 2025, n. 90
- INPS, Circolare 14 maggio 2026, n. 55
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